CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1014/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
MA RE, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9794/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 RE - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz N. 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250031580661000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmentenotificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Napoli impugnando la cartella di pagamento in epigrafe indicata emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/1972 della dichiarazione IVA presentata dalla
Società per l'anno d'imposta 2021.
A fondamento del ricorso la ricorrente deduceva,1)l' Illegittimità dell'atto impugnato perché concernente un credito IVA assolutamente spettante;
2) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo impugnata per totale carenza di motivazione;
3) la violazione dei principi di legittimo affidamento, di capacità contributiva e di doppia imposizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli precisando, in una memoria successiva al deposito delle controdeduzioni, che pur non scaturendo la cartella dalla dichiarazione omessa in quanto la società aveva effettivamente presentato una prima dichiarazione IVA in data 09/04/2021, nei termini di legge, per poi presentare in data 07/06/2022 una dichiarazione integrativa IVA anno 2020 il provvedimento impugnato doveva ritenersi legittimamente emesso ex 'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R.
322/1998, che disciplina i crediti risultanti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo chiedendo,pertanto,il rigetto dle ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è suscettibile di accoglimento
Preliminarmente deve essere evidenziato che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli in una memoria successiva al deposito delle controdeduzioni,precisava, che la cartella in contestazione a differenza di quanto precedentemente dedotto non scaturiva da una dichiarazione omessa in quanto la società aveva effettivamente presentato una prima dichiarazione IVA in data 09/04/2021, nei termini di legge, per poi presentare in data 07/06/2022 una dichiarazione integrativa IVA anno 2020 ma dalla circostanza che la dichiarazione integrativa a favore era stata presentata oltre il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IVA 2021,con conseguente applicazione della previsione dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R.
322/1998, che prevede che l'eventuale maggior credito derivante dalle dichiarazioni di cui al comma 8sia suscettibile di essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, soltanto per compensare debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione integrativa
Alla luce di tale premessa ricorso deve essere accolto atteso che il provvedimento impugnato non esterna in modo esaustivo le ragioni di fatto e di diritto a suo fondamento;
l'assunto è comprovato, per tabulas, dalla circostanza che la resistente, soltanto in sede di memorie aggiuntive alle controdeduzioni, chiarisce il motivo a fondamento della pretesa impositiva rappresentando, in particolare, che il provvedimento impugnato non si fondava su una dichiarazione omessa ma sul fatto che la dichiarazione integrativa a favore era stata presentata oltre il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IVA 2021,con la conseguenza che doveva applicarsi la previsione dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998, che disciplina i crediti risultanti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, per l'effetto, il maggior credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 era suscettibile di essere utilizzato in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, soltanto per compensare debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione integrativa. Orbene tale memoria deve essere considerata quale motivazione "integrativa" emessa dalal resistente in violazione del principio affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'obbligo di motivazione non è suscettibile di essere assolto nel corso dfl giudizio, alla luce di quanto prescritto dall'art.7 della legge
21 del 2000 secondo il quale gli atti tributari debbono essere debitamente motivati e, pertanto, devono consentire la ricostruzione dell'iter logico giuridico alla base della pretesa, nell'an e nel quantum debeatur
(cfr ex multis Cass.178472025)
le spese devono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
MA RE, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9794/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 RE - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz N. 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250031580661000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmentenotificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Napoli impugnando la cartella di pagamento in epigrafe indicata emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/1972 della dichiarazione IVA presentata dalla
Società per l'anno d'imposta 2021.
A fondamento del ricorso la ricorrente deduceva,1)l' Illegittimità dell'atto impugnato perché concernente un credito IVA assolutamente spettante;
2) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo impugnata per totale carenza di motivazione;
3) la violazione dei principi di legittimo affidamento, di capacità contributiva e di doppia imposizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli precisando, in una memoria successiva al deposito delle controdeduzioni, che pur non scaturendo la cartella dalla dichiarazione omessa in quanto la società aveva effettivamente presentato una prima dichiarazione IVA in data 09/04/2021, nei termini di legge, per poi presentare in data 07/06/2022 una dichiarazione integrativa IVA anno 2020 il provvedimento impugnato doveva ritenersi legittimamente emesso ex 'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R.
322/1998, che disciplina i crediti risultanti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo chiedendo,pertanto,il rigetto dle ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è suscettibile di accoglimento
Preliminarmente deve essere evidenziato che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli in una memoria successiva al deposito delle controdeduzioni,precisava, che la cartella in contestazione a differenza di quanto precedentemente dedotto non scaturiva da una dichiarazione omessa in quanto la società aveva effettivamente presentato una prima dichiarazione IVA in data 09/04/2021, nei termini di legge, per poi presentare in data 07/06/2022 una dichiarazione integrativa IVA anno 2020 ma dalla circostanza che la dichiarazione integrativa a favore era stata presentata oltre il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IVA 2021,con conseguente applicazione della previsione dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R.
322/1998, che prevede che l'eventuale maggior credito derivante dalle dichiarazioni di cui al comma 8sia suscettibile di essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, soltanto per compensare debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione integrativa
Alla luce di tale premessa ricorso deve essere accolto atteso che il provvedimento impugnato non esterna in modo esaustivo le ragioni di fatto e di diritto a suo fondamento;
l'assunto è comprovato, per tabulas, dalla circostanza che la resistente, soltanto in sede di memorie aggiuntive alle controdeduzioni, chiarisce il motivo a fondamento della pretesa impositiva rappresentando, in particolare, che il provvedimento impugnato non si fondava su una dichiarazione omessa ma sul fatto che la dichiarazione integrativa a favore era stata presentata oltre il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IVA 2021,con la conseguenza che doveva applicarsi la previsione dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998, che disciplina i crediti risultanti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, per l'effetto, il maggior credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 era suscettibile di essere utilizzato in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, soltanto per compensare debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione integrativa. Orbene tale memoria deve essere considerata quale motivazione "integrativa" emessa dalal resistente in violazione del principio affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'obbligo di motivazione non è suscettibile di essere assolto nel corso dfl giudizio, alla luce di quanto prescritto dall'art.7 della legge
21 del 2000 secondo il quale gli atti tributari debbono essere debitamente motivati e, pertanto, devono consentire la ricostruzione dell'iter logico giuridico alla base della pretesa, nell'an e nel quantum debeatur
(cfr ex multis Cass.178472025)
le spese devono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.