Articolo 6 della Legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 agosto 1993
Art. 6. 1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a
carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Entrata in vigore il 11 agosto 1993