Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi tacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come illeciti i comportamenti realmente tenuti dall'accusato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva denunciato un avvocato per avere incassato un assegno relativo ad un credito della sua ditta, omettendo di riferire, però, di essere stato preventivamente informato dall'avvocato che l'assegno sarebbe stato trattenuto a compensazione di crediti professionali).
Commentario • 1
- 1. Avvocato accusa collega di aver preteso compensi per un atto mai redatto: per la Cassazione è calunniaAccesso limitatoAlessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 16 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2013, n. 22928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22928 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/05/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 998
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 6749/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NO N. IL 07/05/1959;
avverso la sentenza n. 1581/2000 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 23/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Cappato, che ha concluso per come in ricorso. FATTO
Con sentenza del 07.10.1999 il Tribunale di Rovigo condannava IM AZ alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile NE Pier Ermanno per il reato di cui all'art.368 c.p., per avere, con denuncia-querela presentata il 14.02.1995 ai
Carabinieri di Ceregnano, incolpato falsamente l'avvocato NE, che sapeva innocente, del reato di appropriazione indebita aggravata, per avere, senza il consenso del IM, incassato un assegno di L.
8.035.300 emesso da un debitore di quest'ultimo e trattenuto la somma a fronte di competenze professionali.
Su appello del prevenuto, con sentenza del 22.04.2012 la Corte d'appello di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti del IM per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato il suo difensore, deducendo che:
- la commissione del reato di appropriazione da parte del NE è stata esclusa in base all'esistenza di un consenso alla compensazione prestato dal IM, senza però che sia stato affrontato in maniera specifica il problema del momento di tale prestazione, che, nella sequenza delle condotte ricostruite in sede di merito, appariva essere successiva al momento in cui il NE aveva comunicato di trattenere la somma recata dall'assegno, così perfezionando il reato predetto;
- non è stato affrontato in modo logico e compiuto neppure il problema della sussistenza del dolo del reato di calunnia, desunto impropriamente dalla tardività della denuncia e dal movente ritorsivo della medesima, senza considerare la piena compatibilità di tali elementi con la convinzione che il NE avesse comunque posto in essere il reato appropriativo per l'assenza di un previo consenso alla compensazione da parte del IM. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Anzitutto deve confermarsi che il NE non commise con la sua condotta il delitto di appropriazione indebita aggravata. Egli, invero, quale avvocato della ditta del IM, aveva ricevuto da un debitore della ditta un assegno in pagamento di un credito. Tale assegno era però intrasferibile e intestato al detto NE, il quale, quindi, doveva comunque portarlo all'incasso, salvo a riversare poi il controvalore in danaro al IM. Essendosi nel frattempo rotto il rapporto fra le parti, il NE comunicò al IM di avere incassato l'assegno e di trattenere la relativa somma in conto dei maggiori importi a lui dovuti per competenze professionali. Al di là del tenore formale delle parole usate, tale comunicazione avveniva prima che fosse disponibile la valuta dell'assegno e, quindi, non poteva oggettivamente che esprimere una "intenzione" del professionista, a cui il IM poteva opporsi contestando la scelta unilaterale dell'avvocato di praticare una compensazione non autorizzata. Una simile opposizione mancò e anzi, per come sono stati ricostruiti i fatti in sede di merito, vi fu da parte del IM un comportamento di concludente acquiescenza all'iniziativa assunta dal NE;
di tal che, quando quest'ultimo, una volta divenuta disponibile la valuta dell'assegno, omise di corrispondere il controvalore in danaro al IM, agì in maniera del tutto lecita.
Il IM, a notevole distanza dai fatti, e ormai in rotta con il NE (che aveva agito in executivis per il conseguimento dei suoi residui crediti per prestazioni professionali), rivangò la suddetta vicenda dell'assegno e del trattenimento della relativa somma da parte del suo (ex) avvocato, esponendola in modo tale da non far comprendere il suddescritto reale (e scriminante) svolgersi del fatto, e da far conseguentemente apparire la condotta del professionista come arbitrariamente appropriativa. Smentita, alla stregua delle emergenze probatorie di causa, la circostanza, riferita dal prevenuto, che fosse stato il suo nuovo avvocato a giudicare delittuoso il comportamento del NE e addirittura a predisporre una bozza (mai in effetti prodotta) di una denuncia di appropriazione indebita, non c'è dubbio che con la personale iniziativa della descritta fuorviante denuncia il IM realizzò consapevolmente il delitto di calunnia ascrittogli. È noto, invero, che, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come fatti illeciti... i comportamenti realmente tenuti dall'accusato (Sez. 6, n. 7722 del 20/01/2004, Melis ed altro, Rv. 229650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013