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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 11628/2024
Oggi 25/06/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta BUTELLI ELENA Parte_1
Per l'avv.to/l'avv.ta RAVAGNANI Controparte_1
EO
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.ta Butelli precisa le conclusioni come da ricorso e note autorizzate
L'Avv.to Ravagnani precisa le conclusioni come da note autorizzate.
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11628/2024 tra le parti:
Parte Attrice: , con l'Avv.ta BUTELLI ELENA Parte_1
Parte Convenuta: con l'Avv.to Controparte_1
RAVAGNANI EO
Ritenuto in fatto e in diritto
, in sede di intimazione di sfratto, ha allegato di aver concesso in comodato a Parte_1 il godimento dell'immobile meglio descritto in atti a far data dal Controparte_1 1/8/2015.
A seguito di mutamento del rito, parte attrice ha confermato “l'esistenza di un contratto di locazione e non di comodato, proprio in virtù degli importi versati dal convenuto nel corso del rapporto”.
Nelle conclusioni della memoria integrativa, “si associa nella richiesta del Parte_1 convenuto di accertamento dell'esistenza di contratto di locazione tra le parti, nonché di fissarsi termine conclusivo del rapporto. Con richiesta di compensazione delle spese”. si difende allegando la sussistenza di un rapporto di locazione e il Controparte_1 pagamento di euro 250,00 mensili a far data dal 1 marzo 2016.
Pertanto, chiede che sia accertata l'esistenza del rapporto di Controparte_1 locazione.
L'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
Premesso che la domanda di condanna formulata da nelle note autorizzate è Parte_1 tardiva, dovendosi fare riferimento alle conclusioni di cui alla memoria integrativa, il Tribunale evidenzia che l'inizio del rapporto di locazione deve essere fissato all'epoca della prima evidenza documentale del pagamento di un corrispettivo per il godimento
3 dell'immobile, cioè a partire dal 1 marzo 2016 (così che la comunicazione del 19 settembre 2023 di parte intimante non può valere come rinuncia al rinnovo del contratto per la scadenza del 1 marzo 2024, bensì per la scadenza del 1 marzo 2028).
Il Tribunale, anche in assenza di diverse prospettazioni delle parti (che, sia pure in un contesto di assenza di registrazione, hanno mostrato di ritenere congruo il corrispettivo del godimento stabilito in euro 250,00 mensili), determina il canone dovuto nella misura di euro 250,00 mensili.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di locazione tra le parti a far data dal
1 marzo 2016 avente per oggetto l'immobile sito in Bologna, Via Giovanni Boccaccio n. 10/2, identificato al Foglio 230, parti-cella 28 sub 10, categoria A/3:
2) accerta e dichiara che il rapporto di cui al punto 1) cesserà i suoi effetti il 1 marzo 2028;
3) determina il canone dovuto da a in forza del Controparte_1 Parte_1 rapporto di cui al punto 1) nella misura di euro 250,00 mensili;
4) dichiara inammissibile la domanda di di cui alle sue note conclusive;
Parte_1
5) rigetta le altre domande;
6) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
7) manda all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna
Bologna, 25/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 11628/2024
Oggi 25/06/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta BUTELLI ELENA Parte_1
Per l'avv.to/l'avv.ta RAVAGNANI Controparte_1
EO
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.ta Butelli precisa le conclusioni come da ricorso e note autorizzate
L'Avv.to Ravagnani precisa le conclusioni come da note autorizzate.
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11628/2024 tra le parti:
Parte Attrice: , con l'Avv.ta BUTELLI ELENA Parte_1
Parte Convenuta: con l'Avv.to Controparte_1
RAVAGNANI EO
Ritenuto in fatto e in diritto
, in sede di intimazione di sfratto, ha allegato di aver concesso in comodato a Parte_1 il godimento dell'immobile meglio descritto in atti a far data dal Controparte_1 1/8/2015.
A seguito di mutamento del rito, parte attrice ha confermato “l'esistenza di un contratto di locazione e non di comodato, proprio in virtù degli importi versati dal convenuto nel corso del rapporto”.
Nelle conclusioni della memoria integrativa, “si associa nella richiesta del Parte_1 convenuto di accertamento dell'esistenza di contratto di locazione tra le parti, nonché di fissarsi termine conclusivo del rapporto. Con richiesta di compensazione delle spese”. si difende allegando la sussistenza di un rapporto di locazione e il Controparte_1 pagamento di euro 250,00 mensili a far data dal 1 marzo 2016.
Pertanto, chiede che sia accertata l'esistenza del rapporto di Controparte_1 locazione.
L'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
Premesso che la domanda di condanna formulata da nelle note autorizzate è Parte_1 tardiva, dovendosi fare riferimento alle conclusioni di cui alla memoria integrativa, il Tribunale evidenzia che l'inizio del rapporto di locazione deve essere fissato all'epoca della prima evidenza documentale del pagamento di un corrispettivo per il godimento
3 dell'immobile, cioè a partire dal 1 marzo 2016 (così che la comunicazione del 19 settembre 2023 di parte intimante non può valere come rinuncia al rinnovo del contratto per la scadenza del 1 marzo 2024, bensì per la scadenza del 1 marzo 2028).
Il Tribunale, anche in assenza di diverse prospettazioni delle parti (che, sia pure in un contesto di assenza di registrazione, hanno mostrato di ritenere congruo il corrispettivo del godimento stabilito in euro 250,00 mensili), determina il canone dovuto nella misura di euro 250,00 mensili.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di locazione tra le parti a far data dal
1 marzo 2016 avente per oggetto l'immobile sito in Bologna, Via Giovanni Boccaccio n. 10/2, identificato al Foglio 230, parti-cella 28 sub 10, categoria A/3:
2) accerta e dichiara che il rapporto di cui al punto 1) cesserà i suoi effetti il 1 marzo 2028;
3) determina il canone dovuto da a in forza del Controparte_1 Parte_1 rapporto di cui al punto 1) nella misura di euro 250,00 mensili;
4) dichiara inammissibile la domanda di di cui alle sue note conclusive;
Parte_1
5) rigetta le altre domande;
6) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
7) manda all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna
Bologna, 25/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4