TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3221/2024
VERBALE DI UDIENZA del 17 febbraio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Concetta Polifrone, la quale si riporta agli atti difensivi e alle conclusioni e difese ivi rassegnate che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. L'Avv. Polifrone chiede che venga dichiarata la contumacia di parte resistente , regolarmente citata.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3221 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, (C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Concetta Polifrone (cod. fisc. ), giusta procura C.F._2
in atti.
ricorrente
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro-tempore,
resistente contumace
All'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,43, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, l'odierno ricorrente, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, chiedendo che fosse accertata e dichiarato il diritto alla ripetizione di quanto maggiormente versato a titolo di contributi previdenziali. A sostegno della proprio difesa, deduceva di essere socio della “ Controparte_2 p.iva e di avere regolarmente versato i
[...] P.IVA_2
contributi previdenziali, fino alla data del 31.12.2008; che, successivamente a tale data la non aveva prodotto alcun Controparte_2
reddito, e a far data del 22.12.2016 è stata cancellata (vedasi visura di
Commercio di Reggio Calabria, versata in atti); che il sig. dal Parte_1
01.01.2009aveva svolto attività prevalente di socio della azienda “Tonnellerie
Saref di CE SC s.n.c,” fino alla data del 14.12.2016, data in cui era stato collocato in pensione e in conseguenza di ciò con atto del notaio Per_1
del 14.12.2016 rep. 3731 aveva provveduto a cedere la propria quota
[...]
al sig. CE SC;
che, successivamente, nel mese di gennaio 2024, avendo effettuato un estratto conto previdenziale dal proprio cassetto fiscale, si accorgeva che, per mero errore materiale , erano stati versati contributi previdenziali eccedenti paria euro 3.601,08. Per tali motivi , in data19.01.2024, richiedeva all' il rimborso delle somme versate in eccedenza. L CP_1 CP_1
nonostante avesse riscontrato la missiva, non provvedeva al rimborso richiesto. Quindi, concludeva chiedendo di” Dichiarare per i motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso che l' in p.l.r.p.t. è debitrice nei confronti CP_1
del sig. della somma di euro 3.601,08 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo. Conseguentemente condannare l' in. CP_1
alla restituzione della somma di euro 3.061,08 oltre interessi e rivalutazione CP_3
in favore del ricorrente. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario”.
Acquisiti i documenti prodotti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa
In specie, parte ricorrente adisce il Tribunale di Palmi, alfine di accertata e dichiarato il diritto alla ripetizione di quanto maggiormente versato a titolo di contributi previdenziali., specificando che avendo consultato il cassetto previdenziale IG e AN (documento versato in atti) aggiornato, si evinceva che le somme erroneamente versate si riferivano alla annualità contributiva 2016 e che, per ogni scadenza, risultava un doppio versamento, come da quietanze di versamento, allegate in atti.
Acquisiti i documenti prodotti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
In materia, l'art.12 legge 613/1966 stabilisce che i contributi versati dai lavoratori autonomi e non dovuti non valgono ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali a prescindere dal periodo cui sono accreditati. Salvo il caso di dolo i contributi non dovuti sono restituiti senza interessi, all'assicurato e ai suoi aventi causa: questi contributi sono, quindi sottratti alla prescrizione e vengono sempre restituiti a chi li ha versati (e ai suoi aventi causa), senza interessi., così come anche recepito dall' con circolare 06.05.2021 n.75. CP_1
Tuttavia, la prescrizione si allunga a 10 anni per i contributi versati in eccedenza rispetto al massimale, di cui abbiamo parlato nel primo paragrafo.
Questo raddoppio dei termini è sancito dalla circolare n. 63 del 2019, al CP_1
fine di riequilibrare il trattamento riservato ai lavoratori che andavano in pensione con il sistema retributivo (più conveniente e che restituiva i contributi indebitamente versati unitamente alla pensione), rispetto a coloro che vanno in pensione con il sistema contributivo.
L' nonostante la regolare citazione , non essendosi costituita nulla ha CP_1
eccepito in merito.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 13.11.2024 nei confronti dell' ogni diversa domanda ed CP_1
eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto CP_1
indebitamente versato a titolo di contributi, relativamente all'anno 2016;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi 17 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3221/2024
VERBALE DI UDIENZA del 17 febbraio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Concetta Polifrone, la quale si riporta agli atti difensivi e alle conclusioni e difese ivi rassegnate che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. L'Avv. Polifrone chiede che venga dichiarata la contumacia di parte resistente , regolarmente citata.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3221 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, (C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Concetta Polifrone (cod. fisc. ), giusta procura C.F._2
in atti.
ricorrente
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro-tempore,
resistente contumace
All'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,43, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, l'odierno ricorrente, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, chiedendo che fosse accertata e dichiarato il diritto alla ripetizione di quanto maggiormente versato a titolo di contributi previdenziali. A sostegno della proprio difesa, deduceva di essere socio della “ Controparte_2 p.iva e di avere regolarmente versato i
[...] P.IVA_2
contributi previdenziali, fino alla data del 31.12.2008; che, successivamente a tale data la non aveva prodotto alcun Controparte_2
reddito, e a far data del 22.12.2016 è stata cancellata (vedasi visura di
Commercio di Reggio Calabria, versata in atti); che il sig. dal Parte_1
01.01.2009aveva svolto attività prevalente di socio della azienda “Tonnellerie
Saref di CE SC s.n.c,” fino alla data del 14.12.2016, data in cui era stato collocato in pensione e in conseguenza di ciò con atto del notaio Per_1
del 14.12.2016 rep. 3731 aveva provveduto a cedere la propria quota
[...]
al sig. CE SC;
che, successivamente, nel mese di gennaio 2024, avendo effettuato un estratto conto previdenziale dal proprio cassetto fiscale, si accorgeva che, per mero errore materiale , erano stati versati contributi previdenziali eccedenti paria euro 3.601,08. Per tali motivi , in data19.01.2024, richiedeva all' il rimborso delle somme versate in eccedenza. L CP_1 CP_1
nonostante avesse riscontrato la missiva, non provvedeva al rimborso richiesto. Quindi, concludeva chiedendo di” Dichiarare per i motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso che l' in p.l.r.p.t. è debitrice nei confronti CP_1
del sig. della somma di euro 3.601,08 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo. Conseguentemente condannare l' in. CP_1
alla restituzione della somma di euro 3.061,08 oltre interessi e rivalutazione CP_3
in favore del ricorrente. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario”.
Acquisiti i documenti prodotti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa
In specie, parte ricorrente adisce il Tribunale di Palmi, alfine di accertata e dichiarato il diritto alla ripetizione di quanto maggiormente versato a titolo di contributi previdenziali., specificando che avendo consultato il cassetto previdenziale IG e AN (documento versato in atti) aggiornato, si evinceva che le somme erroneamente versate si riferivano alla annualità contributiva 2016 e che, per ogni scadenza, risultava un doppio versamento, come da quietanze di versamento, allegate in atti.
Acquisiti i documenti prodotti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
In materia, l'art.12 legge 613/1966 stabilisce che i contributi versati dai lavoratori autonomi e non dovuti non valgono ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali a prescindere dal periodo cui sono accreditati. Salvo il caso di dolo i contributi non dovuti sono restituiti senza interessi, all'assicurato e ai suoi aventi causa: questi contributi sono, quindi sottratti alla prescrizione e vengono sempre restituiti a chi li ha versati (e ai suoi aventi causa), senza interessi., così come anche recepito dall' con circolare 06.05.2021 n.75. CP_1
Tuttavia, la prescrizione si allunga a 10 anni per i contributi versati in eccedenza rispetto al massimale, di cui abbiamo parlato nel primo paragrafo.
Questo raddoppio dei termini è sancito dalla circolare n. 63 del 2019, al CP_1
fine di riequilibrare il trattamento riservato ai lavoratori che andavano in pensione con il sistema retributivo (più conveniente e che restituiva i contributi indebitamente versati unitamente alla pensione), rispetto a coloro che vanno in pensione con il sistema contributivo.
L' nonostante la regolare citazione , non essendosi costituita nulla ha CP_1
eccepito in merito.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 13.11.2024 nei confronti dell' ogni diversa domanda ed CP_1
eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto CP_1
indebitamente versato a titolo di contributi, relativamente all'anno 2016;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi 17 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo