CASS
Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 13296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13296 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN EN nato a [...] il [...] CA VA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte di appello di L’Aquila Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente IG CC;
letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Laura Condemi che ha chiesto che la Corte di cassazione voglia annullare senza rinvio l’impugnata sentenza, con contestuale trasmissione alla Corte d’appello di L’Aquila perché provveda in conformità con le disposizioni contenute nell’art. 554 quater cpp. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza predibadittimentale do non luogo a procedere emessa in data 6 settembre 2024 dal Tribunale di Vasto nei confronti di EN EN e VA CA, appellata dal Procuratore della Repubblica, ha dichiarato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ad essi ascritti (artt. 633 e 639-bis, 635, comma secondo, cod. pen.) e, per l’effetto, li ha condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro ottanta di multa ciascuno. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13296 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 02/04/2026 2 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto, con il quale eccepiscono la violazione dell’art. 554-quater cod. proc. pen. per avere la corte territoriale pronunciato sentenza di condanna esorbitando dai poteri decisori previsti in caso di appello del P.M. contro una sentenza di non luogo a procedere, utilizzando il modulo camerale dell’appello come sostitutivo dell’intero giudizio di primo grado, senza rimettere la causa al tribunale monocratico in diversa composizione;
in subordine, lamentano la violazione dell’art. 54 cod. pen. circa l’esclusione della causa di non punibilità, la omessa rinnovazione probatoria, la mancanza di motivazione rafforzata a base della pronuncia di condanna in riforma della sentenza di proscioglimento in primo grado. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. A seguito dell’introduzione dell’udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta, prevista dal d.lgs 150/22, il codice di rito è stato modificato attraverso l’inserimento di nuove disposizioni, tra le quali quelle contenute negli artt. 554-ter e 554-quater cod. proc. pen, che disciplinano, rispettivamente, i provvedimenti che il giudice può assumere all’esito di detta udienza e i casi di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Il comma 3 dell’art.554-quater cod. proc. pen., in particolare, prevede quali siano le opzioni decisorie percorribili dal giudice del gravame, disponendo, tra l’altro, che “in caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato”. 3.1. Nel caso in esame, la Corte di appello, ritenendo di non poter confermare la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, anziché fissare una data per la celebrazione dell’udienza dibattimentale davanti ad altro giudice, ha riformato essa stessa la pronuncia emessa dal Tribunale di Vasto a seguito dell’udienza ex art. 554-bis cod. proc. pen., condividendo le argomentazioni logico-giuridiche poste a base dell’impugnazione del pubblico ministero e dichiarando direttamente, all’esito del giudizio, la penale responsabilità degli imputati, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha in tal modo erroneamente applicato l’art. 554-quater cod. proc. pen. 3 La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila perché provveda in conformità con le disposizioni contenute nella norma processuale di riferimento.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 2 aprile 2026 Il Presidente estensore IG CC
udita la relazione svolta dal Presidente IG CC;
letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Laura Condemi che ha chiesto che la Corte di cassazione voglia annullare senza rinvio l’impugnata sentenza, con contestuale trasmissione alla Corte d’appello di L’Aquila perché provveda in conformità con le disposizioni contenute nell’art. 554 quater cpp. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza predibadittimentale do non luogo a procedere emessa in data 6 settembre 2024 dal Tribunale di Vasto nei confronti di EN EN e VA CA, appellata dal Procuratore della Repubblica, ha dichiarato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ad essi ascritti (artt. 633 e 639-bis, 635, comma secondo, cod. pen.) e, per l’effetto, li ha condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro ottanta di multa ciascuno. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13296 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 02/04/2026 2 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto, con il quale eccepiscono la violazione dell’art. 554-quater cod. proc. pen. per avere la corte territoriale pronunciato sentenza di condanna esorbitando dai poteri decisori previsti in caso di appello del P.M. contro una sentenza di non luogo a procedere, utilizzando il modulo camerale dell’appello come sostitutivo dell’intero giudizio di primo grado, senza rimettere la causa al tribunale monocratico in diversa composizione;
in subordine, lamentano la violazione dell’art. 54 cod. pen. circa l’esclusione della causa di non punibilità, la omessa rinnovazione probatoria, la mancanza di motivazione rafforzata a base della pronuncia di condanna in riforma della sentenza di proscioglimento in primo grado. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. A seguito dell’introduzione dell’udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta, prevista dal d.lgs 150/22, il codice di rito è stato modificato attraverso l’inserimento di nuove disposizioni, tra le quali quelle contenute negli artt. 554-ter e 554-quater cod. proc. pen, che disciplinano, rispettivamente, i provvedimenti che il giudice può assumere all’esito di detta udienza e i casi di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Il comma 3 dell’art.554-quater cod. proc. pen., in particolare, prevede quali siano le opzioni decisorie percorribili dal giudice del gravame, disponendo, tra l’altro, che “in caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato”. 3.1. Nel caso in esame, la Corte di appello, ritenendo di non poter confermare la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, anziché fissare una data per la celebrazione dell’udienza dibattimentale davanti ad altro giudice, ha riformato essa stessa la pronuncia emessa dal Tribunale di Vasto a seguito dell’udienza ex art. 554-bis cod. proc. pen., condividendo le argomentazioni logico-giuridiche poste a base dell’impugnazione del pubblico ministero e dichiarando direttamente, all’esito del giudizio, la penale responsabilità degli imputati, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha in tal modo erroneamente applicato l’art. 554-quater cod. proc. pen. 3 La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila perché provveda in conformità con le disposizioni contenute nella norma processuale di riferimento.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 2 aprile 2026 Il Presidente estensore IG CC