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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Giudice della Prima Sezione Civile
dott.ssa Paola Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1474/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Pecin, C.F. , con C.F._2
studio legale a Pianiga (VE), v. Friuli Venezia Giulia n. 8 int. 5, ed ivi elettivamente domiciliata;
- attore - contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Concoreggi, C.F. , elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Varese, Vicolo S. Chiara 3;
- convenuto -
pagina 1 di 6
Avente ad oggetto: opposizione all'atto di precetto notificato alla sig.ra , in data Parte_1
04.03.2024, contenente la richiesta di pagamento di € 66.787,92.
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione delle conclusioni 22.11.2024, ovvero:
Conclusioni per l'attore
“Nel merito in principalità: accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero l'inesistenza dell'atto di precetto datato 07.02.2024, notificato il 04.03.2024, per intervenuta prescrizione del credito azionato, ed oggetto della sentenza 992/2010 del Tribunale Ordinario di Padova;
nel merito in subordine: per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, accertare e dichiarare, che nessuna somma di denaro è dovuta dall'opponente all'opposta; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, che si chiede sin d'ora vengano distratte
a favore della procuratrice antistataria;
in estremo subordine: qualora l'adito Giudice ritenesse di non accogliere le conclusioni di cui sopra, Voglia, quantomeno per i motivi tutti di cui in narrativa, compensare le spese di lite”.
Conclusioni per il convenuto
“Nel merito: rigettare l'opposizione avversarie e confermare in toto l'atto di precetto
07.02.2024, notificato il 04.03.2024; in via di gradato subordine: accertare e dichiarare nella misura indicata nell'atto di precetto quanto dovuto dalla signora alla signora in virtù della Parte_1 Controparte_1
sentenza 992/2010 Tribunale di Padova o nella diversa misura accertata in corso di causa;
sempre nel merito: condannare la Sig.ra ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni CP_2
da “lite temeraria” da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia che si indica al pari di quanto indicato da controparte in € 5.000,00, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Motivi della decisione
pagina 2 di 6 La sig.ra ha svolto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. in data 14.03.2024, Parte_1
con contestuale istanza di sospensione, avverso l'atto di precetto notificato da Controparte_1
in data 04.03.2024, con il quale quest'ultima intimava all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 66.787,92 oltre ad interessi maturati e maturandi dalla notifica al saldo ed a spese di notifica a margine segnate.
Parte attrice chiedeva, previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecuzione della sentenza che costituisce titolo esecutivo, di accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero l'inesistenza dell'atto di precetto datato 07.02.2024, notificato il
04.03.2024, per intervenuta prescrizione del credito azionato oggetto della sentenza n. 992/2010 del Tribunale Ordinario di Padova. L'attrice, in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente all'opposta e condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati all'opponente e quantificati in via equitativa in euro 5.000.
Il giudice fissava udienza per esaminare, nel contraddittorio tra le parti, l'istanza sospensiva svolta.
La convenuta opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
dell'istanza di sospensione e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria quantificati in euro 5.000.
Il giudice con ordinanza del 25.05.2024 rigettava l'istanza sospensiva e disponeva la trattazione cartolare dell'udienza per il merito.
E' seguito scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la causa è stata istruita solo documentalmente.
****
Parte opponente ha svolto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da in data 04/03/2024 col quale quest'ultima, quale unica erede Controparte_1
del sig. intimava a il pagamento delle somme di € Persona_1 Parte_1
66.787,92 oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 992/2010 del Tribunale di Padova, datata 29/03/2010 e depositata il 07/05/2010 di condanna dell'odierna opponente al pagamento pagina 3 di 6 in favore di da un lato, della somma di € 11.734,66 a titolo di risarcimento danni oltre Per_1
interessi legali computati al tasso legale sull'importo predetto nel valore monetario corrispondente, rapportato alla data del 24 luglio 1998, sulla base degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati, fino al saldo;
dall'altro, dell'ulteriore somma di €
22.230,20 rivalutata di anno in anno secondo i medesimi indici Istat dal 24 luglio 1998 al saldo;
dall'altro ancora delle spese legali.
Avverso tale precetto sono stati articolati due motivi di opposizione, entrambi infondati per le seguenti ragioni.
1) Con il primo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce la pretesa prescrizione del credito, essendo la sentenza che costituisce titolo esecutivo e il relativo precetto stati notificati il
22/10/2010 laddove il precetto opposto è stato notificato il 07/02/2024, ovvero oltre 10 anni dopo la prima intimazione.
Tale eccezione risulta essere infondata alla luce della documentazione riversata in atti dall'opposta e non contestata dall'opponente.
La creditrice ha infatti dimesso atto di precetto notificato al debitore in data 07/06/2017 entro i dieci anni dall'emissione della sentenza del Tribunale di Padova 922/2010 che costituisce il titolo esecuzione azionato, così interrompendo il decorso della prescrizione.
Il successivo atto di precetto, oggetto della presente opposizione, è poi stato notificato nel 2024, ovvero entro dieci anni dal precedente atto interruttivo.
Il credito azionato non risulta quindi prescritto.
2) Con secondo motivo di opposizione parte opponente sostiene “che circa i fatti occorsi in data
24/07/1998 vi sia un contrasto di giudicati tra, da una parte, la sentenza azionata in questa sede, ovvero la n. 992/2010 emessa dal Tribunale ordinario di Padova, giudice civile, in data
29/03/2010 e depositata in cancelleria in data 07/05/2010, che riconosce un risarcimento del danno a favore del sig. e dall'altra parte le pronunce sempre del tribunale Parte_2
ordinario di Padova, rese in ambito penale la prima del G.I.P. Dott.ssa P. Cameran, che ha archiviato il p.p. promosso dal Dott. F. D. M. Faraoni a carico della Sig.ra per i fatti Pt_3
del 24.07.1998, e la seconda sempre del Tribunale Ordinario di Padova resa dalla Dott.ssa N. pagina 4 di 6 n°176/03, datata 30.01.2003, e depositata in data 13.02.2003, che nega che per i fatti Per_2
occorsi in data 24.07.1998 il Dott. F. D. M. Faraoni non abbia potuto svolgere la propria professione di medico dentista, sostenendo che la sua astensione è stata volontaria” (pagina 8 citazione).
Anche tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Deve infatti ricordarsi che il titolo esecuzione azionato è di natura giudiziale, trattandosi della sentenza del Tribunale Civile di Padova n. 992/2010 di condanna della al risarcimento del Pt_1 danno subito da Per_1
Si osserva inoltre che non è in contestazione l'efficacia esecutiva di tale sentenza.
Ebbene, se è così, deve allora trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in caso di esecuzione basata su titolo esecutivo giudiziale, ogni vizio di formazione del provvedimento giurisdizionale deve essere fatto valere con i mezzi impugnatori del suddetto giudizio, non potendo il giudice dell'esecuzione ovvero il giudice dell'opposizione a precetto essere chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti avanti al giudice della cognizione (Cass. n. 29786/2017).
Pertanto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta (Cass. n. n. 1183/2012, n. 3979/2012, n. 12911/2012,
n. 14529/2013, n. 3619/2014, n. 19832/2014).
Applicando tale principio al caso di specie, non può allora che rilevarsi come la pretesa erroneità dell'accertamento effettuato dal giudice civile o, meglio, l'eccezione secondo cui tale accertamento sarebbe in “contrasto” con quello diverso effettuato in sede penale, doveva, se del caso, essere tempestivamente rilevata quale motivo di appello della sentenza;
non potendosi al contrario far valere nella presente sede quale motivo di opposizione al precetto che su quella sentenza si basa. pagina 5 di 6 L'opposizione va quindi rigettata.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive integrazioni, tenendo in considerazione il valore della causa e l'attività defensionale effettivamente svolta. Va allora considerato che parte opposta non ha depositato le memorie ex art 171 ter cpc né la memoria conclusionale diretta, che la causa è stata istruita solo documentalmente e che le questioni trattate sono di particolare semplicità. Alla luce di tali elementi il giudice ritiene congruo liquidare un compenso sui valori minimi dello scaglione relativo al valore della causa.
Ritiene il giudice che non si diano infine i presupposti per la condanna per lite temeraria di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c. in quanto la convenuta, pur avendo chiesto il pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni (euro 5.000), non ha in alcun modo allegato né provato l'esistenza di danni specifici correlati all'azione giudiziaria.
Tutto ciò premesso
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: rigetta l'opposizione; condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite sostenute dalla sig.ra Parte_1 CP_1
che vengono quantificate in euro 2.540, oltre 15% per rimborso spese generali, accessori
[...]
come per legge.
Si comunichi.
Padova, 10.03.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 6 di 6