CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN OL nato a [...] il [...] IN IA GR nato a [...] il [...] IE IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLE Penale Sent. Sez. 4 Num. 5612 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO IA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.9.2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di AT MA, SL IE . e RI IA MA in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di AT MA, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., per carenza di motivazione sul punto. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di .SL IE, lamentando (sempre in sintesi, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, anche per mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. nella sua massima estensione e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 4. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di RI IA MA, lamentando quanto segue. I) Carenza di motivazione in punto di responsabilità, basata solo sull'analisi di quanto rappresentato dalla P.G., in assenza di prove certe. II) Violazione di legge in ordine alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per apoditticità delle argomentazioni, fondate solo sul contenuto di intercettazioni costituenti tipica ipotesi di "droga parlata", prive di riscontro. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha così concluso: annullamento con rinvio, in relazione al ricorso del IE, limitatamente all'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; inammissibilità dei restanti ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso dedotti da MA AT - trattabili congiuntamente in quanto entrambi volti a denunciare (sotto diverso profilo) il mancato accoglimento della censura afferente all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - sono inammissibili, risultando dalla 2 sentenza impugnata che la ricorrente, in sede di gravame di merito, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione della pena. Ne deriva che tale rinuncia deve ritenersi comprensiva anche delle censure attraverso le quali l'appellante aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Rv. 252861 - 01; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Rv. 268696 — 01). 2. Sono inammissibili anche i motivi dedotti da MA RI IA. 2.1. Il primo motivo si limita a lamentare la "mancata o insufficiente motivazione" in punto di responsabilità, senza ulteriormente specificare alcunché in fatto o in diritto, rivelando la sua assoluta genericità e aspec:ificità. 2.2. Anche il secondo motivo è prospettato in maniera assolutamente generica, invocando, fra l'altro, una - non consentita in sede di legittimità - richiesta di rivalutazione degli elementi indiziari processualmente emersi al fine di ottenere una ricostruzione del fatto diversa e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella operata dai giudici di merito. In proposito, va ribadito che i profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, come indubbiamente avvenuto nel caso di specie. In effetti, le conformi sentenze di merito hanno motivatamente dato conto del contenuto di tre conversazioni telefoniche intercettate, da cui è stata logicamente desunta la formazione progressiva della fattispecie in contestazione, che ha origine da un primo accordo finalizzato alla compravendita di droga tra la CA e il Severini, seguito dalla materiale cessione tra MA RI IA e il Severini, con il pagamento del prezzo da quest'ultimo alla MA stessa, la quale poi lo consegnerà al figlio. 3. È parzialmente fondato il primo motivo di ricorso di IE SL, in relazione all'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. La Corte territoriale, infatti, nell'applicare la detta diminuente, non ha operato la riduzione massima prevista dalla legge, fondando tale valutazione esclusivamente sulla base della ritenuta gravità del reato. Ciò è contrario al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la detta attenuante speciale si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel 3 calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (cfr. Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Rv. 281287 - 01; Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, Rv. 264529 - 01; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010 - dep. 2011, Rv. 249373 - 01). 3.1. È, invece, priva di pregio la doglianza che fa riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., atteso che la concessione o il diniego delle stesse costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. Nella specie, i giudici d'appello hanno evidenziato l'insussistenza di qualsiasi elemento specifico di segno positivo posto a fondamento della richiesta, al di là della collaborazione che ha fondato la concessione della specifica attenuante di cui all'art. 416-bis. 1, comma 3, cod. pen., la quale non può, evidentemente, essere valorizzata anche ai fini del riconoscimento della diversa circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. 4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del IE limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso va rigettato nel resto e deve essere affermata ex art. 624 cod. proc. pen. l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del IE. 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi di MA RI IA e MA AT, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE SL limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. 4 Dichiara inammissibili i ricorsi di MA RI IA e MA AT e condanna le predette ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2022 Il Consigl e estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN OL nato a [...] il [...] IN IA GR nato a [...] il [...] IE IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLE Penale Sent. Sez. 4 Num. 5612 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO IA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.9.2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di AT MA, SL IE . e RI IA MA in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di AT MA, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., per carenza di motivazione sul punto. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di .SL IE, lamentando (sempre in sintesi, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, anche per mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. nella sua massima estensione e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 4. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di RI IA MA, lamentando quanto segue. I) Carenza di motivazione in punto di responsabilità, basata solo sull'analisi di quanto rappresentato dalla P.G., in assenza di prove certe. II) Violazione di legge in ordine alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per apoditticità delle argomentazioni, fondate solo sul contenuto di intercettazioni costituenti tipica ipotesi di "droga parlata", prive di riscontro. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha così concluso: annullamento con rinvio, in relazione al ricorso del IE, limitatamente all'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; inammissibilità dei restanti ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso dedotti da MA AT - trattabili congiuntamente in quanto entrambi volti a denunciare (sotto diverso profilo) il mancato accoglimento della censura afferente all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - sono inammissibili, risultando dalla 2 sentenza impugnata che la ricorrente, in sede di gravame di merito, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione della pena. Ne deriva che tale rinuncia deve ritenersi comprensiva anche delle censure attraverso le quali l'appellante aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Rv. 252861 - 01; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Rv. 268696 — 01). 2. Sono inammissibili anche i motivi dedotti da MA RI IA. 2.1. Il primo motivo si limita a lamentare la "mancata o insufficiente motivazione" in punto di responsabilità, senza ulteriormente specificare alcunché in fatto o in diritto, rivelando la sua assoluta genericità e aspec:ificità. 2.2. Anche il secondo motivo è prospettato in maniera assolutamente generica, invocando, fra l'altro, una - non consentita in sede di legittimità - richiesta di rivalutazione degli elementi indiziari processualmente emersi al fine di ottenere una ricostruzione del fatto diversa e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella operata dai giudici di merito. In proposito, va ribadito che i profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, come indubbiamente avvenuto nel caso di specie. In effetti, le conformi sentenze di merito hanno motivatamente dato conto del contenuto di tre conversazioni telefoniche intercettate, da cui è stata logicamente desunta la formazione progressiva della fattispecie in contestazione, che ha origine da un primo accordo finalizzato alla compravendita di droga tra la CA e il Severini, seguito dalla materiale cessione tra MA RI IA e il Severini, con il pagamento del prezzo da quest'ultimo alla MA stessa, la quale poi lo consegnerà al figlio. 3. È parzialmente fondato il primo motivo di ricorso di IE SL, in relazione all'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. La Corte territoriale, infatti, nell'applicare la detta diminuente, non ha operato la riduzione massima prevista dalla legge, fondando tale valutazione esclusivamente sulla base della ritenuta gravità del reato. Ciò è contrario al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la detta attenuante speciale si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel 3 calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (cfr. Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Rv. 281287 - 01; Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, Rv. 264529 - 01; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010 - dep. 2011, Rv. 249373 - 01). 3.1. È, invece, priva di pregio la doglianza che fa riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., atteso che la concessione o il diniego delle stesse costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. Nella specie, i giudici d'appello hanno evidenziato l'insussistenza di qualsiasi elemento specifico di segno positivo posto a fondamento della richiesta, al di là della collaborazione che ha fondato la concessione della specifica attenuante di cui all'art. 416-bis. 1, comma 3, cod. pen., la quale non può, evidentemente, essere valorizzata anche ai fini del riconoscimento della diversa circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. 4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del IE limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso va rigettato nel resto e deve essere affermata ex art. 624 cod. proc. pen. l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del IE. 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi di MA RI IA e MA AT, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE SL limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. 4 Dichiara inammissibili i ricorsi di MA RI IA e MA AT e condanna le predette ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2022 Il Consigl e estensore Il Presidente