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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 396/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16/10/2024 promossa d a
OGGETTO:
e rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1
lesione personale dall'avv. FASSIO MARIO WALTER, dall'avv. GAVEZZOLI MARCO
( ) VIA SAFFI 5 25100 BRESCIA e dall'avv. C.F._1
FASSIO PAOLOEMANUELE ( ) VIA SAFFI, 5 25121 C.F._2
BRESCIA; elettivamente domiciliati in VIA AURELIO SAFFI 5 25121
BRESCIA presso il difensore avv. FASSIO MARIO WALTER, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
pagina 1 di 20 APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. MINERVINI Controparte_2
VITTORIO elettivamente domiciliata in VIA MORETTO, 67 25100
BRESCIA presso il difensore avv. MINERVINI VITTORIO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
e contro
, , CP_3 Controparte_4 CP_5
e rappresentati Controparte_6 Controparte_7
e difesi dall'avv. GHILARDI MARIA CRISTINA e dall'avv. LAZZARI
MARCELLA ( ) VIA XX SETTEMBRE 66 25121 C.F._3
BRESCIA; elettivamente domiciliati in VIA PARTIGIANI, 4 24121
BERGAMO presso il difensore avv. GHILARDI MARIA CRISTINA, come da procura allegata
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 242/21.
CONCLUSIONI
Degli appellanti principali
“In via principale: in riforma della sentenza 30.9-4.10.21 Trib. Brescia pagina 2 di 20 n.2421/21 ord., ritenuta la con-colpa nella verificazione del sinistro stradale
del 6.4.2014 del motociclista in misura prossima a quella del CP_3
motociclista , anche ai sensi dell'art. 2054 c.c.; determinare Parte_1
proporzionalmente l'entità del danno non patrimoniale del previa nuova CP_3
liquidazione facendo corretto uso dei criteri tabellari senza personalizzazione
ovvero riducendola rispetto a quella operata dal Tribunale;
defalcare dal
risarcimento quanto liquidato per il danno alla motocicletta trattandosi di
domanda nuova tardivamente formulata e dunque inammissibile;
e respingere
ovvero ridurre le pretese di in relazione all'effettiva entità Controparte_6
della lesione del rapporto di fatto e in proporzione al concorso colposo del
. Condannare conseguentemente gli attori appellati e CP_3 CP_3
Cont
alla restituzione ad di quanto percepito perché non Controparte_6
dovuto ovvero in esubero rispetto alla effettiva entità dei danni. Spese rifuse.
In via subordinata istruttoria: ammettersi testimonianza sui capitoli di prova
riportati nell'atto di citazione d'appello”.
Degli appellati e appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2015 unitamente ai genitori e CP_3 CP_5 CP_4
alla convivente more uxorio e alla sorella
[...] Controparte_6 [...]
convenivano in giudizio, davanti al tribunale di Brescia, CP_7 Pt_1
, e la chiedendone la
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 20 condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 6 aprile 2014, alle ore 17, lungo la Strada Provinciale 237 del
Caffaro, allorchè, mentre era alla guida della sua motocicletta, era stato violentemente urtato e scaraventato a terra dal motociclo Honda 1000 RR,
condotto e di proprietà di , assicurato per la responsabilità civile Parte_1
con .; quest'ultimo, proveniente dall'opposta direzione Controparte_1
di marcia, aveva effettuato una manovra di sorpasso di un'automobile in curva ed aveva invaso la sua corsia.
Nel sinistro deduceva di aver riportato fratture multiple e la CP_3
lesione del plesso brachiale;
inoltre, una volta consolidatisi i postumi, aveva patito un' intensa sintomatologia algica a fitta, estesa dalla radice del collo ai polpastrelli, non ben controllata dalla terapia farmacologica, oltre ad un'impotenza funzionale assoluta dell'arto superiore sinistro.
Con sentenza n. 2421/21 il tribunale di Brescia accertava che il sinistro si era verificato per colpa prevalente di (90%), che aveva effettuato una Parte_1
manovra di sorpasso in un tratto vietato ( presenza di linea continua) ed aveva invaso la corsia opposta, e per quella residua ( 10%) di che non CP_3
aveva mantenuto strettamente il margine destro, comportamento che, peraltro,
veniva ritenuto, in parte, giustificato dalla presenza di brecciolino sulla carreggiata.
Nessuna responsabilità veniva ascritta alla non essendo Controparte_2
pagina 4 di 20 emerso il nesso causale tra la presenza di brecciolino sul fondo stradale e la dinamica del sinistro.
In favore di veniva riconosciuta la somma di euro 1.000.000, a CP_3
titolo di danno biologico, comprensiva della massima personalizzazione in ragione dell'accertata maggiore usura nello svolgimento dell'attività
lavorativa, e la somma di euro 19.000, a titolo di danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti per spese mediche e danni al motociclo.
Tenuto conto del concorso di colpa a veniva complessivamente CP_3
liquidata la somma di euro 917.100, mentre veniva ritenuta infondata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa specifica, essendosi limitato a produrre in giudizio le CP_3
dichiarazioni dei redditi relative agli anni antecedenti il sinistro, senza chiarire se, successivamente ad esso, egli aveva svolto una qualche attività lavorativa redditizia.
In favore di veniva riconosciuto il danno parentale liquidato Controparte_6
in euro 50.000 e, quindi, tenuto conto del concorso di colpa in euro 45.000,
mentre veniva respinta l'analoga domanda svolta dai genitori e dalla sorella di perché non conviventi. Parte_2
Detratti gli acconti versati da , nelle more del giudizio, Controparte_1
e l'impresa assicuratrice venivano condannate a pagare a Parte_1 CP_3
la somma di euro 404.100 e in favore di la somma
[...] Controparte_6
pagina 5 di 20 di euro 45.000.
La sentenza è stata gravata da e e, in via Parte_1 Controparte_1
incidentale, da
[...]
è stata convenuta in giudizio ai soli fini della Controparte_8
denutiatio litis non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti.
All'udienza del 16 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo gli appellanti principali censurano l'errore commesso dal tribunale nel valutare la condotta di guida di e nel CP_3
considerare la presenza di “brecciolino” sulla carreggiata benchè tale circostanza non risultasse “in modo assoluto” dal rapporto di incidente stradale.
Assumono che, se avesse tenuto rigorosamente la destra la CP_3
collisione non si sarebbe verificata e che il primo giudice neppure aveva considerato la sua eccessiva velocità di guida, desumibile dai danni riportati.
Deducono la contraddittorietà della motivazione laddove il primo giudice aveva giustificato il fatto che procedesse non tenendo CP_3
rigorosamente la destra, attesa la presenza di ghiaia sulla carreggiata, e, al tempo stesso, aveva escluso qualsiasi responsabilità della nella CP_2
pagina 6 di 20 causazione del sinistro.
Con il secondo motivo censurano la liquidazione del danno non patrimoniale in favore di CP_3
A fronte di postumi permanenti quantificati nella misura del 70% e di un'invalidità temporanea di 14 gg. al 100% e di sei mesi all'85%, il tribunale aveva quantificato il danno non patrimoniale in euro 1.000.000, comprensivo di una personalizzazione superiore a quella massima prevista dalle tabelle (
25%) in ragione dell'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa.
Deducono che non svolgeva più l'attività di imbianchino né CP_3
aveva dimostrato in giudizio di essere disoccupato o di aver cessato l'attività a causa delle lesioni né di essere percettore di una pensione di invalidità sicchè
la personalizzazione del danno non doveva essergli riconosciuta.
Con il terzo motivo censurano il riconoscimento del danno patrimoniale al motoveicolo, pari ad euro 13.615, in quanto la domanda era stata introdotta soltanto nelle note difensive conclusionali.
Con il quarto motivo censurano il danno liquidato in favore di CP_6
del tutto immotivatamente e in difetto di qualsiasi prova
[...]
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo censura la responsabilità ascrittagli nella CP_3
causazione del sinistro.
pagina 7 di 20 L'eccessiva velocità di guida mantenuta da , la scellerata manovra Parte_1
di sorpasso del veicolo che lo precedeva e la successiva invasione della corsia dovevano condurre a ritenerlo esclusivo responsabile.
Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento del CP_3
danno non patrimoniale nella misura dell'80%, come richiesto, del riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa anziché di quello patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica sull'assunto, errato, che tale voce di danno non era stata provata in giudizio.
In relazione alla prima censura, fa rilevare che il Ctu, nella quantificazione dei postumi permanenti, non aveva considerato la componente algica ossia la sintomatologia dolorosa di tale gravità da richiedere un'impegnativa terapia farmacologica oppioide, costantemente utilizzata.
In relazione al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, fa rilevare che il Ctu aveva accertato che “ le menomazioni residuate sono tali da rendere
più onerose e difficoltose le attività manuali, soprattutto quelle che richiedono
l'uso di entrambi gli arti. Pertanto considerato il lavoro di imbianchino
dichiarato dal sig. si ritiene vi sia una compromissione dell'attività CP_3
lavorativa specifica”, senza essere in grado di stimare la percentuale di tale compromissione.
Il tribunale aveva, pertanto, errato nel non riconoscere tale voce di danno e nel pagina 8 di 20 riconoscere, invece, una maggiorazione in ragione della cenestesi lavorativa;
maggiorazione che era configurabile solo in caso di danno biologico non superiore al 30% ( Cass. 17411/2019).
Insiste, pertanto, perché gli venga riconosciuto il danno patrimoniale futuro per perdita della capacità lavorativa specifica, provato attraverso le dichiarazioni dei redditi antecedenti al sinistro e il documento comprovante la cancellazione della propria ditta dal registro delle imprese nell'anno 2015.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui non gli era stato riconosciuto il danno patrimoniale di euro 498 corrispondente alle spese di trasporto sostenute per recarsi alle visite mediche.
Con il quarto motivo i genitori e la sorella di censurano il CP_3
mancato riconoscimento del danno cd. riflesso.
Deducono che si era chiesto di provare che dalla data di dimissione sino al 23
settembre 2014 era stato sempre accudito dai familiari CP_3
---------------------------
Il primo motivo dell'appello principale e di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente involvendo la medesima questione relativa al riparto di colpe nel sinistro oggetto di causa.
Sul punto, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere pagina 9 di 20 superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2,
c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta ( Cass. 3348/2024).
Nel caso di specie, accertata e non contestata la condotta di guida tenuta da
, concretatasi nell'effettuazione di una manovra di sorpasso in Parte_1
prossimità di una curva con l'invasione dell'opposta corsia di marcia che realizza al contempo sia la fattispecie del sorpasso vietato sia quella della circolazione contro mano, il primo giudice ha, correttamente, accertato anche la condotta di guida tenuta da che procedeva, in discesa, non CP_3
tenendo, rigorosamente, la destra.
Tale condotta veniva ritenuta giustificata, ma solo in parte, dalla presenza di sabbia sulla semicarreggiata, per circa un metro dal margine destro, che –
diversamente da quanto prospettato dagli appellanti principali – era ampiamente documentata nel rapporto della polizia stradale sia laddove veniva descritto il piano viabile sia nelle “ note aggiuntive” ove si dava atto di ghiaia fine per circa un metro dal margine destro della predetta corsia.
Se dunque la presenza di ghiaia sulla corsia percorsa da CP_3
giustificava, in parte, il fatto che egli non procedesse tenendo rigorosamente la destra, la residuale responsabilità ascritta al motociclista deve essere attribuita al fatto di non avere moderato, in particolar modo, la velocità del mezzo, in ragione delle condizioni della carreggiata.
pagina 10 di 20 Quanto alla pretesa contraddittorietà della motivazione nella parte in cui esclude la responsabilità della è appena il caso di rilevare che nei CP_2
confronti della non è stata avanzata alcuna domanda. CP_2
Il riparto di colpe così come operato dal tribunale va, pertanto, confermato.
Il secondo motivo dell'appello principale e di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto volti, entrambi, a censurare la quantificazione del danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice.
ha, innanzitutto, censurato la quantificazione dei postumi CP_3
ritenendo che la componente algica del danno complessivamente risentito avrebbe dovuto comportare un aumento della percentuale di danno, da quantificarsi nell' 80% e non nel 70%.
Sul punto va richiamata la risposta del Ctu alle osservazioni svolte dal consulente di parte degli appellanti incidentali : “ Si rappresenta che, volendo
aderire ai di riferimento, la lesione del plesso brachiale, arto non CP_9
dominante, è pari al 55%; considerato, comunque, che già la valutazione di
riferimento è comprensiva di tutti gli aspetti che ineriscono la lesione,
ammettendo anche la maggiorazione indicata dal CTP ( 1/5 rispetto al limite
superiore della fascia corrispondente alla disfunzionalità distrettuale) pare
congrua la valutazione complessiva del 70%”.
Nell'aumento del 25% dei postumi permanenti devono, pertanto, ritenersi compresi tutti gli aspetti della lesione.
pagina 11 di 20 Il primo giudice procedeva, quindi, ad aumentare il danno dinamico relazionale in ragione della personalizzazione, riconosciuta nella misura massima, in considerazione della lesione della cenestesi lavorativa.
Così facendo si uniformava alle equivoche conclusioni cui era pervenuto il
Ctu nominato che, nella relazione peritale, riferiva: “ L'esame obiettivo ha
consentito di rilevare un'impotenza funzionale del braccio, dell'avambraccio
e della mano a sinistra nonché una limitazione della extrarotazione dell'anca
e della flessione del ginocchio a sinistra in entrambi i casi ai gradi
estremi…Le menomazioni residuate sono tali da rendere più onerose e
difficoltose le attività manuali, soprattutto quelle che richiedono l'uso di
entrambi gli arti superiori. Pertanto considerato il lavoro dichiarato,
imbianchino, si ritiene vi sia una compromissione della capacità lavorativa
specifica”.
Tali conclusioni, infatti, se da un lato danno atto della lesione della cenestesi lavorativa – laddove si fa riferimento alla maggiore fatica e ad un maggior sforzo nello svolgimento dell'attività lavorativa - che deve essere valutata attraverso un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale,
dall'altro pongono in relazione tali circostanze con la perdita della capacità
lavorativa specifica che, com'è noto, traducendosi nella perdita e/o compromissione della capacità di produrre reddito si sostanzia in un danno di natura patrimoniale.
pagina 12 di 20 Ciò premesso, reputa questa Corte che la natura delle lesioni riportate nel sinistro da ossia la lesione del plesso brachiale, implicanti, Parte_2
come riferito dal Ctu, “ la paralisi di tutti i muscoli e la perdita della
sensibilità dell'arto superiore paragonata alla perdita dell'arto stesso” e gli stessi postumi permanenti, quantificati nella misura del 70%, dovevano indurre a presumere una compromissione della capacità lavorativa specifica in ragione di un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nel caso di specie dedita a lavori di tipo manuale ( cfr. Cass. 16618/2023).
Di conseguenza, in parziale accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, deve escludersi la maggiorazione del danno dinamico relazionale per lesione della cenestesi lavorativa, mentre, in accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale, a va riconosciuto il danno da CP_3
compromissione della capacità di produrre reddito.
In relazione al danno non patrimoniale, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione questa deve essere effettuata sulla base delle tabelle vigenti ( anno
2024).
In base alle predette tabelle il danno biologico ( invalidità 70% in soggetto di anni
32) va quantificato in euro 533.621, mentre il danno morale – il cui riconoscimento non ha formato oggetto di censura – in euro 266.811 e così in complessivi euro
800.432.
Il danno da invalidità temporanea ( invalidità temporanea al 100%: 14 gg;
invalidità pagina 13 di 20 temporanea parziale all'85% per sei mesi ) va quantificato nella somma di euro
1.176.000 ( danno da invalidità temporanea al 100% per 14 gg.) e in euro 12.852 (
invalidità temporanea all'85% per mesi sei).
Il danno non patrimoniale, tenuto conto del concorso di colpa, va quindi determinato in euro 733.014.
Dalla somma predetta va detratto quanto corrisposto nelle more del giudizio dall'impresa di assicurazione ossia la somma di euro 483.000 che rivalutata da oggi risulta essere pari ad euro 581.049 sicchè gli appellanti principali vanno condannati a pagare in favore di la somma di euro 151.965 a titolo di danno non CP_3
patrimoniale.
Sulla somma, devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata anno per anno,
vanno corrisposti gli interessi legali.
In relazione alla compromissione della capacità lavorativa specifica, ha CP_3
provato di aver cessato l'attività di imbianchino, successivamente al sinistro,
attraverso la cancellazione dal registro delle imprese della ditta di cui era titolare.
In relazione alla quantificazione di tale voce di danno, si deve precisare che, anche se, in ragione del sinistro, la vittima perde, come nella specie, un rapporto lavorativo retribuito già in atto – attività di imbianchino cessata in seguito al sinistro - il reddito effettivamente percepito dalla vittima e perduto in ragione del sinistro costituisce solo la base di calcolo.
Il suo danno patrimoniale non può considerarsi infatti pari, per l'intera vita, alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che non sarà più tenuto a svolgere, ma va pagina 14 di 20 considerata, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita. Per cui,
legittimamente, la quantificazione del danno patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego.
Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, il danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa ( cfr. Cass. 1424/2023).
Ciò premesso, reputa questa Corte che in ragione della natura delle lesioni riportate (
impotenza funzionale dell'arto superiore) e dei postumi permanenti residuati ( 70%)
la capacità di produrre reddito di sia stata dimezzata sicchè la base di CP_3
calcolo per la quantificazione dell'incapacità lavorativa specifica deve essere costituita dalla metà del reddito netto più elevato fra quelli ante sinistro, nella specie quello dichiarato nel 2014 di euro 22.151.
Va poi considerato che, nella liquidazione del danno da perdita della capacità
lavorativa specifica, va distinto il danno passato da quello futuro;
il primo,
consistente nei redditi perduti per il periodo che va dal verificarsi dell'evento dannoso al momento della liquidazione, il secondo, nei redditi che saranno perduti in futuro.
pagina 15 di 20 Il danno passato viene quindi quantificato in euro 140.090 ( euro 22.151 :2 = 11.075
X 10 annualità = 110.750) e tenuto conto del concorso di colpa in euro 126.081.
Sulla somma liquidata, devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno,
vanno corrisposti gli interessi legali.
Quanto al danno futuro, considerato che oggi ha 42 anni, il reddito CP_3
posto a base del calcolo (euro 11.075) dovrà essere attualizzato (cd. capitalizzazione)
attraverso la moltiplicazione della metà del reddito annuo perduto per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente all'età del danneggiato (
oggi di 42 anni) al momento della liquidazione ( coefficiente 23,1870), stabilito nei
Quaderni del CSM ( cfr.Cass.. 138/2024), così ottenendosi la somma di euro
256.796 e, tenuto conto del concorso di colpa, la somma di euro 231.117.
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di liquidazione ( cfr. Cass. 26654/2023).
Il terzo motivo dell'appello principale è fondato.
Né nell'atto introduttivo del giudizio né nella prima memoria, depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c., aveva chiesto il CP_3
risarcimento del danno subito dal suo motociclo sicchè la domanda risarcitoria avanzata, successivamente, deve ritenersi tardiva.
La sentenza va, pertanto, riformata sul punto in quanto il danno patrimoniale subito dal motociclo, liquidato dal primo giudice in euro 13.615, non è dovuto.
Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
pagina 16 di 20 Il danno da compromissione del rapporto parentale si traduce in un patema d'animo e/o in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del prossimo congiunto di un soggetto che, a causa di un fatto illecito, ha subito gravissime lesioni. Tale tipologia di danno, non essendo accertabile tramite metodi scientifici, può essere provata anche tramite presunzioni;
il parente della vittima ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno dal sinistro a seguito della condizione fisica in cui si trova il familiare.
Nel caso di specie, all'epoca del fatto ( aprile 2014) la signora CP_6
era fidanzata con ma l'unione ed il rapporto affettivo
[...] CP_3
era concretamente solido sol che si consideri che un anno dopo il sinistro (
aprile 2015) nasceva il figlio della coppia.
Dal quadro assertivo delineato nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale veniva dedotto che aveva sofferto forti limitazioni nella vita Controparte_6
quotidiana, a causa delle condizioni in cui versava CP_3
abbisognevole di continua assistenza, si deve presumere che, a causa delle gravissime lesioni riportate dal compagno si sia verificato un concreto sconvolgimento della loro vita di relazione, al di là della effettiva convivenza al momento del sinistro.
In ordine alla quantificazione del danno ( euro 45.000 tenuto conto del concorso di colpa), dagli appellanti principali ritenuto eccessivo ed esagerato,
è appena il caso di rilevare che se tale voce di danno fosse stata liquidata in pagina 17 di 20 base al metodo a punti previsto dalle Tabelle del Tribunale di Roma, la cui piena utilizzabilità in giudizio è stata sancita dalla Suprema Corte ( Cass.
13540/2023), la somma riconosciuta sarebbe stata di gran lunga superiore (
valore punto: euro 3.474; punti in ragione del rapporto: 20; età del danneggiato: punti 7; età del soggetto da risarcire: punti 7; moltiplicazione per la percentuale di pregiudizio permanente riconosciuto 0,7).
La quantificazione del danno riconosciuto in favore di , pari Controparte_6
ad euro 45.000 ( già tenuto conto del concorso di colpa), in assenza di appello incidentale sul punto, va, pertanto, confermato.
Il terzo motivo dell'appello incidentale è infondato in quanto i pretesi danni patrimoniali sopportati per recarsi alle visite mediche non risultano né allegati né provati.
Il quarto motivo dell'appello incidentale è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio, gli attori / appellanti incidentali si limitavano a richiamare precedenti di legittimità in tema di danno parentale e a dedurre, del tutto genericamente, “ i patimenti” subiti dai signori
[...]
e senza null'altra specificazione e/o CP_5 Controparte_4
chiarimento, sicchè già sul piano meramente assertivo le allegazioni erano tali da non poter costituire il punto di partenza per l'operatività di presunzioni circa lo sconvolgimento della vita e la sofferenza, la disperazione e l'ansia per il congiunto.
pagina 18 di 20 La sentenza gravata va pertanto confermata sul punto.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per 1/3 con condanna degli appellanti principali alla rifusione in favore degli appellanti incidentali dei due terzi delle predette spese che si liquidano, in base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338
per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Le spese di lite della , cui il giudizio è stato esteso ai soli fini della CP_2
denuntiatio litis vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
condanna e a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_3
la somma di euro 151.965, oltre interessi legali da calcolarsi come in
[...]
parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
pagina 19 di 20 condanna e a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_3
la somma di euro 126.081, oltre interessi legali da calcolarsi come in
[...]
parte motiva, e la somma di euro 231.117, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
respinge la domanda di condanna di e al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 13.615, a titolo di danno patrimoniale al motociclo;
conferma nel resto la sentenza gravata;
compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna Pt_1
e a rifondere in favore degli appellanti
[...] Controparte_1
incidentali i 2/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
compensate le spese della . Controparte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 20 di 20
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 396/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16/10/2024 promossa d a
OGGETTO:
e rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1
lesione personale dall'avv. FASSIO MARIO WALTER, dall'avv. GAVEZZOLI MARCO
( ) VIA SAFFI 5 25100 BRESCIA e dall'avv. C.F._1
FASSIO PAOLOEMANUELE ( ) VIA SAFFI, 5 25121 C.F._2
BRESCIA; elettivamente domiciliati in VIA AURELIO SAFFI 5 25121
BRESCIA presso il difensore avv. FASSIO MARIO WALTER, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
pagina 1 di 20 APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. MINERVINI Controparte_2
VITTORIO elettivamente domiciliata in VIA MORETTO, 67 25100
BRESCIA presso il difensore avv. MINERVINI VITTORIO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
e contro
, , CP_3 Controparte_4 CP_5
e rappresentati Controparte_6 Controparte_7
e difesi dall'avv. GHILARDI MARIA CRISTINA e dall'avv. LAZZARI
MARCELLA ( ) VIA XX SETTEMBRE 66 25121 C.F._3
BRESCIA; elettivamente domiciliati in VIA PARTIGIANI, 4 24121
BERGAMO presso il difensore avv. GHILARDI MARIA CRISTINA, come da procura allegata
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 242/21.
CONCLUSIONI
Degli appellanti principali
“In via principale: in riforma della sentenza 30.9-4.10.21 Trib. Brescia pagina 2 di 20 n.2421/21 ord., ritenuta la con-colpa nella verificazione del sinistro stradale
del 6.4.2014 del motociclista in misura prossima a quella del CP_3
motociclista , anche ai sensi dell'art. 2054 c.c.; determinare Parte_1
proporzionalmente l'entità del danno non patrimoniale del previa nuova CP_3
liquidazione facendo corretto uso dei criteri tabellari senza personalizzazione
ovvero riducendola rispetto a quella operata dal Tribunale;
defalcare dal
risarcimento quanto liquidato per il danno alla motocicletta trattandosi di
domanda nuova tardivamente formulata e dunque inammissibile;
e respingere
ovvero ridurre le pretese di in relazione all'effettiva entità Controparte_6
della lesione del rapporto di fatto e in proporzione al concorso colposo del
. Condannare conseguentemente gli attori appellati e CP_3 CP_3
Cont
alla restituzione ad di quanto percepito perché non Controparte_6
dovuto ovvero in esubero rispetto alla effettiva entità dei danni. Spese rifuse.
In via subordinata istruttoria: ammettersi testimonianza sui capitoli di prova
riportati nell'atto di citazione d'appello”.
Degli appellati e appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2015 unitamente ai genitori e CP_3 CP_5 CP_4
alla convivente more uxorio e alla sorella
[...] Controparte_6 [...]
convenivano in giudizio, davanti al tribunale di Brescia, CP_7 Pt_1
, e la chiedendone la
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 20 condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 6 aprile 2014, alle ore 17, lungo la Strada Provinciale 237 del
Caffaro, allorchè, mentre era alla guida della sua motocicletta, era stato violentemente urtato e scaraventato a terra dal motociclo Honda 1000 RR,
condotto e di proprietà di , assicurato per la responsabilità civile Parte_1
con .; quest'ultimo, proveniente dall'opposta direzione Controparte_1
di marcia, aveva effettuato una manovra di sorpasso di un'automobile in curva ed aveva invaso la sua corsia.
Nel sinistro deduceva di aver riportato fratture multiple e la CP_3
lesione del plesso brachiale;
inoltre, una volta consolidatisi i postumi, aveva patito un' intensa sintomatologia algica a fitta, estesa dalla radice del collo ai polpastrelli, non ben controllata dalla terapia farmacologica, oltre ad un'impotenza funzionale assoluta dell'arto superiore sinistro.
Con sentenza n. 2421/21 il tribunale di Brescia accertava che il sinistro si era verificato per colpa prevalente di (90%), che aveva effettuato una Parte_1
manovra di sorpasso in un tratto vietato ( presenza di linea continua) ed aveva invaso la corsia opposta, e per quella residua ( 10%) di che non CP_3
aveva mantenuto strettamente il margine destro, comportamento che, peraltro,
veniva ritenuto, in parte, giustificato dalla presenza di brecciolino sulla carreggiata.
Nessuna responsabilità veniva ascritta alla non essendo Controparte_2
pagina 4 di 20 emerso il nesso causale tra la presenza di brecciolino sul fondo stradale e la dinamica del sinistro.
In favore di veniva riconosciuta la somma di euro 1.000.000, a CP_3
titolo di danno biologico, comprensiva della massima personalizzazione in ragione dell'accertata maggiore usura nello svolgimento dell'attività
lavorativa, e la somma di euro 19.000, a titolo di danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti per spese mediche e danni al motociclo.
Tenuto conto del concorso di colpa a veniva complessivamente CP_3
liquidata la somma di euro 917.100, mentre veniva ritenuta infondata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa specifica, essendosi limitato a produrre in giudizio le CP_3
dichiarazioni dei redditi relative agli anni antecedenti il sinistro, senza chiarire se, successivamente ad esso, egli aveva svolto una qualche attività lavorativa redditizia.
In favore di veniva riconosciuto il danno parentale liquidato Controparte_6
in euro 50.000 e, quindi, tenuto conto del concorso di colpa in euro 45.000,
mentre veniva respinta l'analoga domanda svolta dai genitori e dalla sorella di perché non conviventi. Parte_2
Detratti gli acconti versati da , nelle more del giudizio, Controparte_1
e l'impresa assicuratrice venivano condannate a pagare a Parte_1 CP_3
la somma di euro 404.100 e in favore di la somma
[...] Controparte_6
pagina 5 di 20 di euro 45.000.
La sentenza è stata gravata da e e, in via Parte_1 Controparte_1
incidentale, da
[...]
è stata convenuta in giudizio ai soli fini della Controparte_8
denutiatio litis non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti.
All'udienza del 16 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo gli appellanti principali censurano l'errore commesso dal tribunale nel valutare la condotta di guida di e nel CP_3
considerare la presenza di “brecciolino” sulla carreggiata benchè tale circostanza non risultasse “in modo assoluto” dal rapporto di incidente stradale.
Assumono che, se avesse tenuto rigorosamente la destra la CP_3
collisione non si sarebbe verificata e che il primo giudice neppure aveva considerato la sua eccessiva velocità di guida, desumibile dai danni riportati.
Deducono la contraddittorietà della motivazione laddove il primo giudice aveva giustificato il fatto che procedesse non tenendo CP_3
rigorosamente la destra, attesa la presenza di ghiaia sulla carreggiata, e, al tempo stesso, aveva escluso qualsiasi responsabilità della nella CP_2
pagina 6 di 20 causazione del sinistro.
Con il secondo motivo censurano la liquidazione del danno non patrimoniale in favore di CP_3
A fronte di postumi permanenti quantificati nella misura del 70% e di un'invalidità temporanea di 14 gg. al 100% e di sei mesi all'85%, il tribunale aveva quantificato il danno non patrimoniale in euro 1.000.000, comprensivo di una personalizzazione superiore a quella massima prevista dalle tabelle (
25%) in ragione dell'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa.
Deducono che non svolgeva più l'attività di imbianchino né CP_3
aveva dimostrato in giudizio di essere disoccupato o di aver cessato l'attività a causa delle lesioni né di essere percettore di una pensione di invalidità sicchè
la personalizzazione del danno non doveva essergli riconosciuta.
Con il terzo motivo censurano il riconoscimento del danno patrimoniale al motoveicolo, pari ad euro 13.615, in quanto la domanda era stata introdotta soltanto nelle note difensive conclusionali.
Con il quarto motivo censurano il danno liquidato in favore di CP_6
del tutto immotivatamente e in difetto di qualsiasi prova
[...]
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo censura la responsabilità ascrittagli nella CP_3
causazione del sinistro.
pagina 7 di 20 L'eccessiva velocità di guida mantenuta da , la scellerata manovra Parte_1
di sorpasso del veicolo che lo precedeva e la successiva invasione della corsia dovevano condurre a ritenerlo esclusivo responsabile.
Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento del CP_3
danno non patrimoniale nella misura dell'80%, come richiesto, del riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa anziché di quello patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica sull'assunto, errato, che tale voce di danno non era stata provata in giudizio.
In relazione alla prima censura, fa rilevare che il Ctu, nella quantificazione dei postumi permanenti, non aveva considerato la componente algica ossia la sintomatologia dolorosa di tale gravità da richiedere un'impegnativa terapia farmacologica oppioide, costantemente utilizzata.
In relazione al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, fa rilevare che il Ctu aveva accertato che “ le menomazioni residuate sono tali da rendere
più onerose e difficoltose le attività manuali, soprattutto quelle che richiedono
l'uso di entrambi gli arti. Pertanto considerato il lavoro di imbianchino
dichiarato dal sig. si ritiene vi sia una compromissione dell'attività CP_3
lavorativa specifica”, senza essere in grado di stimare la percentuale di tale compromissione.
Il tribunale aveva, pertanto, errato nel non riconoscere tale voce di danno e nel pagina 8 di 20 riconoscere, invece, una maggiorazione in ragione della cenestesi lavorativa;
maggiorazione che era configurabile solo in caso di danno biologico non superiore al 30% ( Cass. 17411/2019).
Insiste, pertanto, perché gli venga riconosciuto il danno patrimoniale futuro per perdita della capacità lavorativa specifica, provato attraverso le dichiarazioni dei redditi antecedenti al sinistro e il documento comprovante la cancellazione della propria ditta dal registro delle imprese nell'anno 2015.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui non gli era stato riconosciuto il danno patrimoniale di euro 498 corrispondente alle spese di trasporto sostenute per recarsi alle visite mediche.
Con il quarto motivo i genitori e la sorella di censurano il CP_3
mancato riconoscimento del danno cd. riflesso.
Deducono che si era chiesto di provare che dalla data di dimissione sino al 23
settembre 2014 era stato sempre accudito dai familiari CP_3
---------------------------
Il primo motivo dell'appello principale e di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente involvendo la medesima questione relativa al riparto di colpe nel sinistro oggetto di causa.
Sul punto, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere pagina 9 di 20 superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2,
c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta ( Cass. 3348/2024).
Nel caso di specie, accertata e non contestata la condotta di guida tenuta da
, concretatasi nell'effettuazione di una manovra di sorpasso in Parte_1
prossimità di una curva con l'invasione dell'opposta corsia di marcia che realizza al contempo sia la fattispecie del sorpasso vietato sia quella della circolazione contro mano, il primo giudice ha, correttamente, accertato anche la condotta di guida tenuta da che procedeva, in discesa, non CP_3
tenendo, rigorosamente, la destra.
Tale condotta veniva ritenuta giustificata, ma solo in parte, dalla presenza di sabbia sulla semicarreggiata, per circa un metro dal margine destro, che –
diversamente da quanto prospettato dagli appellanti principali – era ampiamente documentata nel rapporto della polizia stradale sia laddove veniva descritto il piano viabile sia nelle “ note aggiuntive” ove si dava atto di ghiaia fine per circa un metro dal margine destro della predetta corsia.
Se dunque la presenza di ghiaia sulla corsia percorsa da CP_3
giustificava, in parte, il fatto che egli non procedesse tenendo rigorosamente la destra, la residuale responsabilità ascritta al motociclista deve essere attribuita al fatto di non avere moderato, in particolar modo, la velocità del mezzo, in ragione delle condizioni della carreggiata.
pagina 10 di 20 Quanto alla pretesa contraddittorietà della motivazione nella parte in cui esclude la responsabilità della è appena il caso di rilevare che nei CP_2
confronti della non è stata avanzata alcuna domanda. CP_2
Il riparto di colpe così come operato dal tribunale va, pertanto, confermato.
Il secondo motivo dell'appello principale e di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto volti, entrambi, a censurare la quantificazione del danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice.
ha, innanzitutto, censurato la quantificazione dei postumi CP_3
ritenendo che la componente algica del danno complessivamente risentito avrebbe dovuto comportare un aumento della percentuale di danno, da quantificarsi nell' 80% e non nel 70%.
Sul punto va richiamata la risposta del Ctu alle osservazioni svolte dal consulente di parte degli appellanti incidentali : “ Si rappresenta che, volendo
aderire ai di riferimento, la lesione del plesso brachiale, arto non CP_9
dominante, è pari al 55%; considerato, comunque, che già la valutazione di
riferimento è comprensiva di tutti gli aspetti che ineriscono la lesione,
ammettendo anche la maggiorazione indicata dal CTP ( 1/5 rispetto al limite
superiore della fascia corrispondente alla disfunzionalità distrettuale) pare
congrua la valutazione complessiva del 70%”.
Nell'aumento del 25% dei postumi permanenti devono, pertanto, ritenersi compresi tutti gli aspetti della lesione.
pagina 11 di 20 Il primo giudice procedeva, quindi, ad aumentare il danno dinamico relazionale in ragione della personalizzazione, riconosciuta nella misura massima, in considerazione della lesione della cenestesi lavorativa.
Così facendo si uniformava alle equivoche conclusioni cui era pervenuto il
Ctu nominato che, nella relazione peritale, riferiva: “ L'esame obiettivo ha
consentito di rilevare un'impotenza funzionale del braccio, dell'avambraccio
e della mano a sinistra nonché una limitazione della extrarotazione dell'anca
e della flessione del ginocchio a sinistra in entrambi i casi ai gradi
estremi…Le menomazioni residuate sono tali da rendere più onerose e
difficoltose le attività manuali, soprattutto quelle che richiedono l'uso di
entrambi gli arti superiori. Pertanto considerato il lavoro dichiarato,
imbianchino, si ritiene vi sia una compromissione della capacità lavorativa
specifica”.
Tali conclusioni, infatti, se da un lato danno atto della lesione della cenestesi lavorativa – laddove si fa riferimento alla maggiore fatica e ad un maggior sforzo nello svolgimento dell'attività lavorativa - che deve essere valutata attraverso un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale,
dall'altro pongono in relazione tali circostanze con la perdita della capacità
lavorativa specifica che, com'è noto, traducendosi nella perdita e/o compromissione della capacità di produrre reddito si sostanzia in un danno di natura patrimoniale.
pagina 12 di 20 Ciò premesso, reputa questa Corte che la natura delle lesioni riportate nel sinistro da ossia la lesione del plesso brachiale, implicanti, Parte_2
come riferito dal Ctu, “ la paralisi di tutti i muscoli e la perdita della
sensibilità dell'arto superiore paragonata alla perdita dell'arto stesso” e gli stessi postumi permanenti, quantificati nella misura del 70%, dovevano indurre a presumere una compromissione della capacità lavorativa specifica in ragione di un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nel caso di specie dedita a lavori di tipo manuale ( cfr. Cass. 16618/2023).
Di conseguenza, in parziale accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, deve escludersi la maggiorazione del danno dinamico relazionale per lesione della cenestesi lavorativa, mentre, in accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale, a va riconosciuto il danno da CP_3
compromissione della capacità di produrre reddito.
In relazione al danno non patrimoniale, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione questa deve essere effettuata sulla base delle tabelle vigenti ( anno
2024).
In base alle predette tabelle il danno biologico ( invalidità 70% in soggetto di anni
32) va quantificato in euro 533.621, mentre il danno morale – il cui riconoscimento non ha formato oggetto di censura – in euro 266.811 e così in complessivi euro
800.432.
Il danno da invalidità temporanea ( invalidità temporanea al 100%: 14 gg;
invalidità pagina 13 di 20 temporanea parziale all'85% per sei mesi ) va quantificato nella somma di euro
1.176.000 ( danno da invalidità temporanea al 100% per 14 gg.) e in euro 12.852 (
invalidità temporanea all'85% per mesi sei).
Il danno non patrimoniale, tenuto conto del concorso di colpa, va quindi determinato in euro 733.014.
Dalla somma predetta va detratto quanto corrisposto nelle more del giudizio dall'impresa di assicurazione ossia la somma di euro 483.000 che rivalutata da oggi risulta essere pari ad euro 581.049 sicchè gli appellanti principali vanno condannati a pagare in favore di la somma di euro 151.965 a titolo di danno non CP_3
patrimoniale.
Sulla somma, devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata anno per anno,
vanno corrisposti gli interessi legali.
In relazione alla compromissione della capacità lavorativa specifica, ha CP_3
provato di aver cessato l'attività di imbianchino, successivamente al sinistro,
attraverso la cancellazione dal registro delle imprese della ditta di cui era titolare.
In relazione alla quantificazione di tale voce di danno, si deve precisare che, anche se, in ragione del sinistro, la vittima perde, come nella specie, un rapporto lavorativo retribuito già in atto – attività di imbianchino cessata in seguito al sinistro - il reddito effettivamente percepito dalla vittima e perduto in ragione del sinistro costituisce solo la base di calcolo.
Il suo danno patrimoniale non può considerarsi infatti pari, per l'intera vita, alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che non sarà più tenuto a svolgere, ma va pagina 14 di 20 considerata, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita. Per cui,
legittimamente, la quantificazione del danno patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego.
Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, il danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa ( cfr. Cass. 1424/2023).
Ciò premesso, reputa questa Corte che in ragione della natura delle lesioni riportate (
impotenza funzionale dell'arto superiore) e dei postumi permanenti residuati ( 70%)
la capacità di produrre reddito di sia stata dimezzata sicchè la base di CP_3
calcolo per la quantificazione dell'incapacità lavorativa specifica deve essere costituita dalla metà del reddito netto più elevato fra quelli ante sinistro, nella specie quello dichiarato nel 2014 di euro 22.151.
Va poi considerato che, nella liquidazione del danno da perdita della capacità
lavorativa specifica, va distinto il danno passato da quello futuro;
il primo,
consistente nei redditi perduti per il periodo che va dal verificarsi dell'evento dannoso al momento della liquidazione, il secondo, nei redditi che saranno perduti in futuro.
pagina 15 di 20 Il danno passato viene quindi quantificato in euro 140.090 ( euro 22.151 :2 = 11.075
X 10 annualità = 110.750) e tenuto conto del concorso di colpa in euro 126.081.
Sulla somma liquidata, devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno,
vanno corrisposti gli interessi legali.
Quanto al danno futuro, considerato che oggi ha 42 anni, il reddito CP_3
posto a base del calcolo (euro 11.075) dovrà essere attualizzato (cd. capitalizzazione)
attraverso la moltiplicazione della metà del reddito annuo perduto per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente all'età del danneggiato (
oggi di 42 anni) al momento della liquidazione ( coefficiente 23,1870), stabilito nei
Quaderni del CSM ( cfr.Cass.. 138/2024), così ottenendosi la somma di euro
256.796 e, tenuto conto del concorso di colpa, la somma di euro 231.117.
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di liquidazione ( cfr. Cass. 26654/2023).
Il terzo motivo dell'appello principale è fondato.
Né nell'atto introduttivo del giudizio né nella prima memoria, depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c., aveva chiesto il CP_3
risarcimento del danno subito dal suo motociclo sicchè la domanda risarcitoria avanzata, successivamente, deve ritenersi tardiva.
La sentenza va, pertanto, riformata sul punto in quanto il danno patrimoniale subito dal motociclo, liquidato dal primo giudice in euro 13.615, non è dovuto.
Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
pagina 16 di 20 Il danno da compromissione del rapporto parentale si traduce in un patema d'animo e/o in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del prossimo congiunto di un soggetto che, a causa di un fatto illecito, ha subito gravissime lesioni. Tale tipologia di danno, non essendo accertabile tramite metodi scientifici, può essere provata anche tramite presunzioni;
il parente della vittima ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno dal sinistro a seguito della condizione fisica in cui si trova il familiare.
Nel caso di specie, all'epoca del fatto ( aprile 2014) la signora CP_6
era fidanzata con ma l'unione ed il rapporto affettivo
[...] CP_3
era concretamente solido sol che si consideri che un anno dopo il sinistro (
aprile 2015) nasceva il figlio della coppia.
Dal quadro assertivo delineato nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale veniva dedotto che aveva sofferto forti limitazioni nella vita Controparte_6
quotidiana, a causa delle condizioni in cui versava CP_3
abbisognevole di continua assistenza, si deve presumere che, a causa delle gravissime lesioni riportate dal compagno si sia verificato un concreto sconvolgimento della loro vita di relazione, al di là della effettiva convivenza al momento del sinistro.
In ordine alla quantificazione del danno ( euro 45.000 tenuto conto del concorso di colpa), dagli appellanti principali ritenuto eccessivo ed esagerato,
è appena il caso di rilevare che se tale voce di danno fosse stata liquidata in pagina 17 di 20 base al metodo a punti previsto dalle Tabelle del Tribunale di Roma, la cui piena utilizzabilità in giudizio è stata sancita dalla Suprema Corte ( Cass.
13540/2023), la somma riconosciuta sarebbe stata di gran lunga superiore (
valore punto: euro 3.474; punti in ragione del rapporto: 20; età del danneggiato: punti 7; età del soggetto da risarcire: punti 7; moltiplicazione per la percentuale di pregiudizio permanente riconosciuto 0,7).
La quantificazione del danno riconosciuto in favore di , pari Controparte_6
ad euro 45.000 ( già tenuto conto del concorso di colpa), in assenza di appello incidentale sul punto, va, pertanto, confermato.
Il terzo motivo dell'appello incidentale è infondato in quanto i pretesi danni patrimoniali sopportati per recarsi alle visite mediche non risultano né allegati né provati.
Il quarto motivo dell'appello incidentale è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio, gli attori / appellanti incidentali si limitavano a richiamare precedenti di legittimità in tema di danno parentale e a dedurre, del tutto genericamente, “ i patimenti” subiti dai signori
[...]
e senza null'altra specificazione e/o CP_5 Controparte_4
chiarimento, sicchè già sul piano meramente assertivo le allegazioni erano tali da non poter costituire il punto di partenza per l'operatività di presunzioni circa lo sconvolgimento della vita e la sofferenza, la disperazione e l'ansia per il congiunto.
pagina 18 di 20 La sentenza gravata va pertanto confermata sul punto.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per 1/3 con condanna degli appellanti principali alla rifusione in favore degli appellanti incidentali dei due terzi delle predette spese che si liquidano, in base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338
per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Le spese di lite della , cui il giudizio è stato esteso ai soli fini della CP_2
denuntiatio litis vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
condanna e a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_3
la somma di euro 151.965, oltre interessi legali da calcolarsi come in
[...]
parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
pagina 19 di 20 condanna e a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_3
la somma di euro 126.081, oltre interessi legali da calcolarsi come in
[...]
parte motiva, e la somma di euro 231.117, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
respinge la domanda di condanna di e al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 13.615, a titolo di danno patrimoniale al motociclo;
conferma nel resto la sentenza gravata;
compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna Pt_1
e a rifondere in favore degli appellanti
[...] Controparte_1
incidentali i 2/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
compensate le spese della . Controparte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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