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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NI RT PO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 612/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 880/2019 del 16 ottobre 2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...]di Mazara in piazza Garibaldi n. 10/B C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Misilmeri presso lo studio dell'avv. Concetta
Stallone che lo rappresenta per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
IL
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente presso la propria Casa comunale nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Kathya Ziletti per mandato in calce alla com-
parsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1 Revocare e/o annullare la sentenza n. 888/2019 del 16 ottobre 2019,
depositata in pari data, resa dal Tribunale di Marsala, in funzione di giudice monocratico, non notificata, nella parte in cui non riconosce in capo al
[...]
la responsabilità per il sinistro per cui è causa, perché Controparte_1
errata e/o gravata da vizi logici e giuridici oltre che errata su punti decisivi della controversia.
Indi a che, riconoscere e dichiarare la responsabilità del
[...]
ex art. 2043 Cc, in quanto ente preposto per legge al Controparte_1
controllo e alla prevenzione del randagismo, per i danni tutti subiti dal sig.
[...]
a seguito del sinistro per cui è causa. Parte_2
Condannare il al pagamento in fa- Controparte_1
vore del sig. della complessiva somma di €45.961,86 a titolo Parte_1
di risarcimento di tutti i danni fisici, patrimoniali e non, dal medesimo patiti, a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, di cui: €1.472,54 per spese medi-
che ivi compresa la somma €95,00 sostenuta in sede di consulenza tecnica d'uf-
ficio; €14.392,26 danno biologico;
€7.852.40 per invalidità permanente e par-
ziale; €22.244.66 danno morale;
oltre il danno esistenziale per la cui liquida-
zione ci si rimette all'apprezzabile valutazione del giudice, oltre interessi e ri-
valutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo, come per legge,
e, comunque, in quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Rigettare in toto l'appello incidentale proposto dall'appellato principale.
Condannare il al pagamento di una Controparte_1
somma, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 Cpc.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 giudizio.
Per l'appellato
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. Parte_1
con atto notificato in data 16 giugno 2020, in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342, e per l'effetto confermare in toto
la sentenza n. 880/2019, emanata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Cinzia Immordino nella causa n. R.G.
2725/2017.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giu-
dizio.
Nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità dell'ap-
pello proposto, respingere l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte pro-
poste dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, e, in ogni caso, del tutto sfornita di prova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante nel verificarsi dell'evento.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avan-
zata con l'atto di appello contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che la Corte di Appello riterrà cor-
retta.
In accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal
[...]
con il presente atto, riformare la sentenza di primo grado Controparte_2
nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto,
condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 880/2019 del 16 ottobre 2019, il Tribunale di Mar-
sala ha respinto la domanda di che aveva chiesto la con- Parte_1
danna del a risarcirgli il danno conseguente Controparte_1
alla caduta dal proprio ciclomotore, dovuta all'ostacolato rappresentato da un cane che, attraversando la via, era finito sotto le ruote di quel mezzo.
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
Dal canto suo, l'ente locale appellato ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissibi-
lità del gravame ai sensi dell'art. 342 Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto,
avanzando, a sua volta, impugnazione incidentale.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc dell'11 luglio 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò posto, va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità
del gravame ex art. 342 Cpc, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Corte Suprema nell'interpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia suc-
cessivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: Cass. 8926/2004,
9244/2007, 18932/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè
l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe affermarsi la responsabilità
dell'appellato) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di con-
danna del medesimo appellato).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui primo motivo il si duole che il Tribunale abbia ritenuto che non fossero Pt_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 stati acquisiti elementi idonei a dimostrare la responsabilità del
[...]
sul punto, l'appellante deduce quanto segue: Controparte_1
- «ove vi fosse stato un concreto controllo del territorio da parte dell'ente preposto per legge, certamente il sinistro non si sarebbe verificato»;
- «le dichiarazioni di parte convenuta sono state nettamente smentite dal teste di parte attrice il quale ha dichiarato che il cane che ha provocato il sinistro per cui è causa era presente sul luogo del sinistro insieme ad altri cani, sin dal
2015 inizio 2016 (v. dichiarazione del teste ), ed aveva l'abi- Testimone_1
tudine di abbaiare e rincorrere i passanti che transitavano detta via sia a piedi che in macchina e/o in moto nel tentativo di aggredire»;
- «il fatto che in precedenza la citata associazione [Laica; nota
dell'estensore di questa sentenza] avesse collaborato con il CP_2
[…] non può né deve essere visto come una causa di giustificazione per
[...]
l'amministrazione convenuta»;
- «ad eliminare ogni possibile incertezza nonché a fugare ogni dubbio circa l'irrilevanza e la non attendibilità delle prove su cui il giudice di prime
cure ha fondato il suo errato convincimento, sovvengono la proposta di deter-
mina a firma del dr. Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Parte_3
6 luglio 2016 e la conseguente determina dirigenziale n. 212/1016 ove è age-
volmente evincibile che nel periodo in esame il Comune di Campobello di Ma-
zara non aveva ancora adempiuto ad suo preciso obbligo di legge».
3.1. Con il secondo motivo, poi, l'appellante aggiunge che ha errato il
Tribunale nel ritenere non provato sia che la cattura del cane randagio che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile, sia che l'omissione di essa fosse derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto;
secondo il Pt_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 infatti, «la legge regionale n. 15/2000 all' art.14 assegna ai Comuni il compito di vigilare e di recuperare i cani randagi, senza necessità di preventiva segnala-
zione da parte di alcuno».
3.2. Le due doglianze – che possono trattarsi congiuntamente, rappre-
sentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un unico motivo –
vanno respinte.
3.3. In punto di diritto va richiamata Cass. 16788/2025, per la quale,
premesso che la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cau-
sati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 Cc, è dunque onere del danneggiato provare la colpa della stessa e il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo;
solo dopo che sia stata fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omis-
siva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della “concretizza-
zione del rischio” (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accerta-
mento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una con-
dotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.
Sulla questione va altresì citata Cass. 9621/2022 per la quale, una volta individuato – alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile –
l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, il danneggiato
è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia,
a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà
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6 tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segna-
lazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.
3.4. Ciò posto, si osserva che il fatto storico è pacifico e può riassumersi nella deposizione del teste , sentito su richiesta del Testimone_1 Pt_1
«Sì è vero, c'è stato un cane di media statura nero che gironzolava nei dintorni,
che ha il vizio di abbaiare ai passanti e quel giorno mentre passava il sig.
[...]
con il suo motociclo lo ha fatto cadere perché abbaiava, lo vo- Parte_2
leva aggredire e gli ha tagliato la strada;
il è caduto perché il cane è Pt_1
passato ma volendolo evitare il sig. è caduto e il ciclomotore gli è Pt_1
caduto sulle sue gambe».
3.4.1. Resta, allora, da valutare se nella vicenda in esame possa ipotiz-
zarsi una responsabilità del odierno appellato. CP_1
3.4.2. Ora, l'obbligo risarcitorio de quo può affermarsi solo – come detto – ove sia dimostrata tanto un'inadeguata organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo quanto l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi nella zona in cui avvenne il sinistro.
Orbene, a prescindere dall'approfondimento della prima questione, os-
serva la Corte che il teste ha, sì, dichiarato che il cane che ebbe a pro- Tes_1
vocare la caduta del era solito aggirarsi sui luoghi e abbaiare ai passanti Pt_1
(si è già visto: «c'è stato un cane di media statura nero che gironzolava nei
dintorni, che ha il vizio di abbaiare ai passanti»); e tuttavia, né da quella né da altre testimonianze è possibile inferire con esattezza da quanto tempo quel cane si trovasse in quello spazio (il teste ha parlato di «avere visto Testimone_2
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 il cane in precedenza almeno tre o quattro volte», ma nulla ha detto quanto al tempo) né se qualcuno (e innanzi tutto il avesse allertato il Pt_1 CP_1
per ottenerne un intervento mirato.
Anzi, sentita all'udienza del 9 ottobre 2018, la teste , Testimone_3
Presidente dell'Associazione Laica, la quale provvede, in collaborazione con il al monitoraggio dei «cani vaganti», ha, sì, Controparte_1
confermato di aver ricevuto «segnalazioni di […] cani randagi da cui la gente si sentiva molestata», ma ha aggiunto che alla stessa non era pervenuta alcuna segnalazione (per l'esattezza, il capitolo a cui la teste rispondeva, il 10° della memoria del datata 16 aprile 2018, era del seguente tenore letterale: CP_1
«Essere vero che non è pervenuta alcuna segnalazione in ordine alla presenza
di cani randagi nella via ove è avvenuto il sinistro per cui è causa né il giorno
in cui lo stesso si è verificato né nei giorni immediatamente precedenti e suc-
cessivi al sinistro»).
3.4.3. Deve dunque concludersi che non è stata dimostrata la ricorrenza,
nella vicenda in esame, di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2043 Cc per po-
tersi affermare la responsabilità aquiliana del appellato, sicché l'im- CP_1
pugnazione principale va quindi respinta.
4. Va, adesso, esaminato il gravame incidentale del Controparte_3
, con il quale ci si duole che il Tribunale abbia compensato le
[...]
spese di lite.
Sul punto, l'ente locale appellato deduce di aver «ottenuto il totale ri-
getto delle domande attoree spiegate nei suoi confronti ed il completo ricono-
scimento delle proprie ragioni», il che «avrebbe dovuto indurre il giudice a con-
dannare parte attrice al pagamento delle spese di lite»; sul punto, lo stesso
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8 appellato aggiunge che nel caso di specie non ricorreva alcuno dei casi previsti dall'art. 92 Cpc per disporsi una deroga alla regola generale contenuta nell'art. 91 Cpc.
4.1. Il motivo va accolto.
4.1.1. Il Tribunale ha così motivato la decisione di compensare le spese
de quibus: «Tenuto conto che si è formata la prova in ordine alla effettiva ve-
rificazione del sinistro, ma non anche quella sulla responsabilità del CP_1
convenuto e che, in effetti, può risultare non agevole adempiere ad un simile
onere probatorio, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra
le parti (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 77 del 2018)».
4.1.2. Ciò posto, si osserva che – come si è visto – la responsabilità del
è stata esclusa anche da questa Corte in ragione del fatto che non è CP_1
stato provato che alcuno dei campobellesi avesse segnalato all'amministrazione comunale la presenza di cani nella zona in cui è avvenuto il sinistro. Orbene,
dovendo ritenersi che neanche il (che è residente a [...]di Ma- Pt_1
zara) avesse effettuato quella segnalazione al (essendo lecito ipotiz- CP_1
zare che, altrimenti, tale circostanza sarebbe stata posta in risalto in questa sede), deve quindi concludersi che la mancanza di responsabilità dell'ente lo-
cale appellato si è fondata su un fatto (l'omessa segnalazione della presenza di cani nel luogo in cui era avvenuto il sinistro;
rectius, la mancanza di prova della stessa) rispetto al quale il medesimo, prima del sinistro, avrebbe potuto Pt_1
interloquire con lo stesso ente in vista di un suo intervento risolutorio della re-
lativa problematica.
Stando così le cose, deve escludersi che nella vicenda in esame ricor-
ressero i presupposti per una compensazione delle spese di lite.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 4.1.3. In accoglimento dell'impugnazione incidentale, l'appellante va quindi condannato a rimborsare all'appellato non solo le spese di questo grado
(in quanto il suo gravame è respinto), ma anche di quello svoltosi innanzi al
Tribunale.
4.2. Inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello principale proposto da e su quello incidentale Parte_1
avanzato dal avverso la sentenza del Tribu- Controparte_1
nale di Marsala n. 880/2019 del 16 ottobre 2019, così provvede:
1) respinge il gravame di Parte_1
2) a parziale modifica dell'impugnata sentenza, condanna lo stesso Pt_2
al rimborso, al delle spese del primo
[...] Controparte_1 CP_1
grado del giudizio, che liquida in €3.972,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
3) condanna il al rimborso, allo stesso Comune appellato, delle Pt_1
spese di questo grado del giudizio, che liquida in €3.473,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma
1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pre-
sente impugnazione.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 25 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NI RT PO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NI RT PO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 612/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 880/2019 del 16 ottobre 2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...]di Mazara in piazza Garibaldi n. 10/B C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Misilmeri presso lo studio dell'avv. Concetta
Stallone che lo rappresenta per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
IL
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente presso la propria Casa comunale nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Kathya Ziletti per mandato in calce alla com-
parsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1 Revocare e/o annullare la sentenza n. 888/2019 del 16 ottobre 2019,
depositata in pari data, resa dal Tribunale di Marsala, in funzione di giudice monocratico, non notificata, nella parte in cui non riconosce in capo al
[...]
la responsabilità per il sinistro per cui è causa, perché Controparte_1
errata e/o gravata da vizi logici e giuridici oltre che errata su punti decisivi della controversia.
Indi a che, riconoscere e dichiarare la responsabilità del
[...]
ex art. 2043 Cc, in quanto ente preposto per legge al Controparte_1
controllo e alla prevenzione del randagismo, per i danni tutti subiti dal sig.
[...]
a seguito del sinistro per cui è causa. Parte_2
Condannare il al pagamento in fa- Controparte_1
vore del sig. della complessiva somma di €45.961,86 a titolo Parte_1
di risarcimento di tutti i danni fisici, patrimoniali e non, dal medesimo patiti, a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, di cui: €1.472,54 per spese medi-
che ivi compresa la somma €95,00 sostenuta in sede di consulenza tecnica d'uf-
ficio; €14.392,26 danno biologico;
€7.852.40 per invalidità permanente e par-
ziale; €22.244.66 danno morale;
oltre il danno esistenziale per la cui liquida-
zione ci si rimette all'apprezzabile valutazione del giudice, oltre interessi e ri-
valutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo, come per legge,
e, comunque, in quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Rigettare in toto l'appello incidentale proposto dall'appellato principale.
Condannare il al pagamento di una Controparte_1
somma, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 Cpc.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 giudizio.
Per l'appellato
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. Parte_1
con atto notificato in data 16 giugno 2020, in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342, e per l'effetto confermare in toto
la sentenza n. 880/2019, emanata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Cinzia Immordino nella causa n. R.G.
2725/2017.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giu-
dizio.
Nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità dell'ap-
pello proposto, respingere l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte pro-
poste dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, e, in ogni caso, del tutto sfornita di prova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante nel verificarsi dell'evento.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avan-
zata con l'atto di appello contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che la Corte di Appello riterrà cor-
retta.
In accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal
[...]
con il presente atto, riformare la sentenza di primo grado Controparte_2
nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto,
condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 880/2019 del 16 ottobre 2019, il Tribunale di Mar-
sala ha respinto la domanda di che aveva chiesto la con- Parte_1
danna del a risarcirgli il danno conseguente Controparte_1
alla caduta dal proprio ciclomotore, dovuta all'ostacolato rappresentato da un cane che, attraversando la via, era finito sotto le ruote di quel mezzo.
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
Dal canto suo, l'ente locale appellato ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissibi-
lità del gravame ai sensi dell'art. 342 Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto,
avanzando, a sua volta, impugnazione incidentale.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc dell'11 luglio 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò posto, va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità
del gravame ex art. 342 Cpc, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Corte Suprema nell'interpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia suc-
cessivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: Cass. 8926/2004,
9244/2007, 18932/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè
l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe affermarsi la responsabilità
dell'appellato) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di con-
danna del medesimo appellato).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui primo motivo il si duole che il Tribunale abbia ritenuto che non fossero Pt_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 stati acquisiti elementi idonei a dimostrare la responsabilità del
[...]
sul punto, l'appellante deduce quanto segue: Controparte_1
- «ove vi fosse stato un concreto controllo del territorio da parte dell'ente preposto per legge, certamente il sinistro non si sarebbe verificato»;
- «le dichiarazioni di parte convenuta sono state nettamente smentite dal teste di parte attrice il quale ha dichiarato che il cane che ha provocato il sinistro per cui è causa era presente sul luogo del sinistro insieme ad altri cani, sin dal
2015 inizio 2016 (v. dichiarazione del teste ), ed aveva l'abi- Testimone_1
tudine di abbaiare e rincorrere i passanti che transitavano detta via sia a piedi che in macchina e/o in moto nel tentativo di aggredire»;
- «il fatto che in precedenza la citata associazione [Laica; nota
dell'estensore di questa sentenza] avesse collaborato con il CP_2
[…] non può né deve essere visto come una causa di giustificazione per
[...]
l'amministrazione convenuta»;
- «ad eliminare ogni possibile incertezza nonché a fugare ogni dubbio circa l'irrilevanza e la non attendibilità delle prove su cui il giudice di prime
cure ha fondato il suo errato convincimento, sovvengono la proposta di deter-
mina a firma del dr. Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Parte_3
6 luglio 2016 e la conseguente determina dirigenziale n. 212/1016 ove è age-
volmente evincibile che nel periodo in esame il Comune di Campobello di Ma-
zara non aveva ancora adempiuto ad suo preciso obbligo di legge».
3.1. Con il secondo motivo, poi, l'appellante aggiunge che ha errato il
Tribunale nel ritenere non provato sia che la cattura del cane randagio che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile, sia che l'omissione di essa fosse derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto;
secondo il Pt_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 infatti, «la legge regionale n. 15/2000 all' art.14 assegna ai Comuni il compito di vigilare e di recuperare i cani randagi, senza necessità di preventiva segnala-
zione da parte di alcuno».
3.2. Le due doglianze – che possono trattarsi congiuntamente, rappre-
sentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un unico motivo –
vanno respinte.
3.3. In punto di diritto va richiamata Cass. 16788/2025, per la quale,
premesso che la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cau-
sati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 Cc, è dunque onere del danneggiato provare la colpa della stessa e il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo;
solo dopo che sia stata fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omis-
siva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della “concretizza-
zione del rischio” (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accerta-
mento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una con-
dotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.
Sulla questione va altresì citata Cass. 9621/2022 per la quale, una volta individuato – alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile –
l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, il danneggiato
è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia,
a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà
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6 tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segna-
lazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.
3.4. Ciò posto, si osserva che il fatto storico è pacifico e può riassumersi nella deposizione del teste , sentito su richiesta del Testimone_1 Pt_1
«Sì è vero, c'è stato un cane di media statura nero che gironzolava nei dintorni,
che ha il vizio di abbaiare ai passanti e quel giorno mentre passava il sig.
[...]
con il suo motociclo lo ha fatto cadere perché abbaiava, lo vo- Parte_2
leva aggredire e gli ha tagliato la strada;
il è caduto perché il cane è Pt_1
passato ma volendolo evitare il sig. è caduto e il ciclomotore gli è Pt_1
caduto sulle sue gambe».
3.4.1. Resta, allora, da valutare se nella vicenda in esame possa ipotiz-
zarsi una responsabilità del odierno appellato. CP_1
3.4.2. Ora, l'obbligo risarcitorio de quo può affermarsi solo – come detto – ove sia dimostrata tanto un'inadeguata organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo quanto l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi nella zona in cui avvenne il sinistro.
Orbene, a prescindere dall'approfondimento della prima questione, os-
serva la Corte che il teste ha, sì, dichiarato che il cane che ebbe a pro- Tes_1
vocare la caduta del era solito aggirarsi sui luoghi e abbaiare ai passanti Pt_1
(si è già visto: «c'è stato un cane di media statura nero che gironzolava nei
dintorni, che ha il vizio di abbaiare ai passanti»); e tuttavia, né da quella né da altre testimonianze è possibile inferire con esattezza da quanto tempo quel cane si trovasse in quello spazio (il teste ha parlato di «avere visto Testimone_2
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7 il cane in precedenza almeno tre o quattro volte», ma nulla ha detto quanto al tempo) né se qualcuno (e innanzi tutto il avesse allertato il Pt_1 CP_1
per ottenerne un intervento mirato.
Anzi, sentita all'udienza del 9 ottobre 2018, la teste , Testimone_3
Presidente dell'Associazione Laica, la quale provvede, in collaborazione con il al monitoraggio dei «cani vaganti», ha, sì, Controparte_1
confermato di aver ricevuto «segnalazioni di […] cani randagi da cui la gente si sentiva molestata», ma ha aggiunto che alla stessa non era pervenuta alcuna segnalazione (per l'esattezza, il capitolo a cui la teste rispondeva, il 10° della memoria del datata 16 aprile 2018, era del seguente tenore letterale: CP_1
«Essere vero che non è pervenuta alcuna segnalazione in ordine alla presenza
di cani randagi nella via ove è avvenuto il sinistro per cui è causa né il giorno
in cui lo stesso si è verificato né nei giorni immediatamente precedenti e suc-
cessivi al sinistro»).
3.4.3. Deve dunque concludersi che non è stata dimostrata la ricorrenza,
nella vicenda in esame, di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2043 Cc per po-
tersi affermare la responsabilità aquiliana del appellato, sicché l'im- CP_1
pugnazione principale va quindi respinta.
4. Va, adesso, esaminato il gravame incidentale del Controparte_3
, con il quale ci si duole che il Tribunale abbia compensato le
[...]
spese di lite.
Sul punto, l'ente locale appellato deduce di aver «ottenuto il totale ri-
getto delle domande attoree spiegate nei suoi confronti ed il completo ricono-
scimento delle proprie ragioni», il che «avrebbe dovuto indurre il giudice a con-
dannare parte attrice al pagamento delle spese di lite»; sul punto, lo stesso
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8 appellato aggiunge che nel caso di specie non ricorreva alcuno dei casi previsti dall'art. 92 Cpc per disporsi una deroga alla regola generale contenuta nell'art. 91 Cpc.
4.1. Il motivo va accolto.
4.1.1. Il Tribunale ha così motivato la decisione di compensare le spese
de quibus: «Tenuto conto che si è formata la prova in ordine alla effettiva ve-
rificazione del sinistro, ma non anche quella sulla responsabilità del CP_1
convenuto e che, in effetti, può risultare non agevole adempiere ad un simile
onere probatorio, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra
le parti (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 77 del 2018)».
4.1.2. Ciò posto, si osserva che – come si è visto – la responsabilità del
è stata esclusa anche da questa Corte in ragione del fatto che non è CP_1
stato provato che alcuno dei campobellesi avesse segnalato all'amministrazione comunale la presenza di cani nella zona in cui è avvenuto il sinistro. Orbene,
dovendo ritenersi che neanche il (che è residente a [...]di Ma- Pt_1
zara) avesse effettuato quella segnalazione al (essendo lecito ipotiz- CP_1
zare che, altrimenti, tale circostanza sarebbe stata posta in risalto in questa sede), deve quindi concludersi che la mancanza di responsabilità dell'ente lo-
cale appellato si è fondata su un fatto (l'omessa segnalazione della presenza di cani nel luogo in cui era avvenuto il sinistro;
rectius, la mancanza di prova della stessa) rispetto al quale il medesimo, prima del sinistro, avrebbe potuto Pt_1
interloquire con lo stesso ente in vista di un suo intervento risolutorio della re-
lativa problematica.
Stando così le cose, deve escludersi che nella vicenda in esame ricor-
ressero i presupposti per una compensazione delle spese di lite.
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9 4.1.3. In accoglimento dell'impugnazione incidentale, l'appellante va quindi condannato a rimborsare all'appellato non solo le spese di questo grado
(in quanto il suo gravame è respinto), ma anche di quello svoltosi innanzi al
Tribunale.
4.2. Inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello principale proposto da e su quello incidentale Parte_1
avanzato dal avverso la sentenza del Tribu- Controparte_1
nale di Marsala n. 880/2019 del 16 ottobre 2019, così provvede:
1) respinge il gravame di Parte_1
2) a parziale modifica dell'impugnata sentenza, condanna lo stesso Pt_2
al rimborso, al delle spese del primo
[...] Controparte_1 CP_1
grado del giudizio, che liquida in €3.972,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
3) condanna il al rimborso, allo stesso Comune appellato, delle Pt_1
spese di questo grado del giudizio, che liquida in €3.473,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma
1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pre-
sente impugnazione.
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10 Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 25 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NI RT PO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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