TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N.4497/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4497 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (13.8.1953 - c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso dall'avv.
Carmelina Pangallo del Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“dichiarare che ha diritto a percepire la pensione di reversibilità poiché affetta da infermità tali che determinano l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
1 lavorativa, quale figlia inabile della sig.ra deceduta il 7.2.2022 (…); Persona_1 condannare, per l'effetto, l' al pagamento della pensione di reversibilità con CP_1
decorrenza 2022 (…)”; con condanna alle spese in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- che con domanda del 24.3.2022 ha chiesto all' di Reggio Calabria che le venisse CP_1
riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità quale figlia inabile di con Persona_1
decorrenza dal 7.2.2022, ossia dalla data del decesso di quest'ultima, già titolare di pensione;
- che l'istituto previdenziale con provvedimento del 24.3.2022 ha respinto detta istanza poichè non riconosciuta inabile alla data della morte del familiare;
- di aver presentato in data 19.2.2022 presentava ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale I.N.P.S.;
- che tale ricorso è stato rigettato con provvedimento del 2.11.2022;
- di essere stata riconosciuta a seguito di procedimento per a.t.p.p. ex art.445 bis c.p.c. invalida in misura pari al 100% con data di decorrenza 17.10.2018 (cfr. decreto di omologa del 7.5.2021
a firma del G.O.T. dott.ssa ; Per_2
- di essere pertanto titolare di pensione di invalidità civile;
- che il proprio reddito rimane tuttavia entro i limiti previsti dalla legge per usufruire della pensione di reversibilità;
- che alla data del decesso della propria madre (7.2.2022) conviveva con Persona_1 quest'ultima, risultando completamente a carico della stessa in quanto priva delle condizioni per costituirsi una propria indipendenza economica;
- di avere pertanto diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito l'improponibilità, e in subordine CP_1
l'improcedibilità, del ricorso ove carente di prova in ordine alla preventiva domanda amministrativa.
Nel merito ha dedotto che gli accertamenti sanitari eseguiti nella fase amministrativa avrebbero messo in evidenza l'inesistenza di infermità idonee a rendere la ricorrente inabile alla data del decesso della titolare della pensione.
L'istituto previdenziale resistente ha altresì considerato del tutto irrilevante il riconoscimento dell'invalidità civile, necessitando ai fini del riconoscimento del diritto oggetto del giudizio altro e diverso accertamento medico.
Da ultimo, ha anche contestato la sussistenza del requisito della cd. vivenza a carico.
2 Ha quindi concluso chiedendo la reiezione del ricorso.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e a mezzo di c.t.u. medica sulla persona della ricorrente.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Il requisito della totale e integrale vivenza della ricorrente a carico della Parte_1
defunta madre non solo, a ben vedere, non è stato specificamente contestato Persona_1 dall' (neanche nella fase amministrativa, visto che il provvedimento di diniego fa CP_1
riferimento alla sola dedotta carenza del requisito sanitario assurgendo, in tal modo, a conferma indiretta di tale dato fattuale), ma è stato anche accertato sulla base di convergenti dati documentali come: a) il fatto che la ricorrente abbia sempre convissuto con la madre (cfr. certificato di residenza storico, in atti); b) lo stato libero della;
c) l'assenza di altri parenti Pt_1
e/o legami familiari in grado di prendersi cura delle sue necessità, per come comprovate dalla c.t.u. medica espletata (cfr. punto 2.2); d) l'assenza di redditi e/o cespiti patrimoniali propri dell'interessata.
Costituisce al riguardo costante principio di diritto espresso dalla Cassazione il rilievo per cui
“il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito” (da ultimo, Cass., 19485/2024).
Tale dimostrazione, sul piano pratico, si traduce quindi nell'accertamento: a) della non autosufficienza economica (circostanza che viene integrata quando il reddito individuale del superstite inabile, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo della pensione di inabilità civile eventualmente incrementato dall'importo dell'indennità di accompagnamento;
b) del mantenimento abituale (condizione che può desumersi dall'effettivo comportamento del genitore nei confronti del figlio).
In particolare, quanto a tale secondo profilo, lo stesso deve ritenersi sussistente in tutti i casi in cui il figlio inabile conviva con il genitore al momento del decesso di quest'ultimo (il tal caso il requisito si presume), mentre se tale convivenza non c'è occorre accertare che il dante causa concorresse in maniera rilevante e continuativa al mantenimento dell'interessato.
3 La Corte di Cassazione ha poi altresì evidenziato come la prova del requisito della vivenza a carico vada necessariamente correlata anche con lo stato di salute del richiedente (Cass.,
28608/2018).
Secondo la Corte, infatti, pur dovendosi escludere qualsiasi forma di automatismo – ed essendo quindi necessaria una verifica caso per caso - il requisito in questione integra una situazione complessa che non si identifica con la mera coabitazione, né con uno stato di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma che deve essere verificato anche alla luce della situazione di salute di questi e in particolare con l'accertata impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nella fattispecie in esame, i già ricordati elementi fattuali appaiono concordi nel consentire di ritenere accertato già su base documentale lo stato di vivenza della ricorrente a carico Pt_1 della madre al momento della morte di quest'ultima. Persona_1
2.2. Quanto alla dedotta inabilità, detto requisito è stato invece accertato a seguito di c.t.u. medica esperita in corso di causa, le cui conclusioni devono ritenersi qui di seguito ritrascritte come parte integrante dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.
Il consulente tecnico medico d'ufficio ha infatti espressamente accertato che per le patologie in atto (tiroidectomia parziale in terapia sostitutiva;
distrofia maculare, angiosclerosi retinica;
riduzione del visus VOD 3/10, VNOS 2/10; malattia venosa cronica;
deficit della memoria a breve termine, disorientamento spazio-temporale; sindrome ansioso-depressiva di grave entità; incontinenza urinaria stabilizzata;
osteoporosi; difficoltà alla deambulazione) la ricorrente deve considerarsi totalmente inabile al lavoro alla data della morte della madre (7.2.2022).
Le infermità sopra descritte, infatti, incidono negativamente sulla capacità della di Pt_1
svolgere attività lavorativa, nel senso di negarle integralmente tale possibilità.
Tanto basta a determinare l'accoglimento del ricorso.
Va quindi accertato e dichiarato quale maggiorenne inabile al lavoro il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità sulla pensione di cui era già beneficiaria la madre Parte_1
deceduta in data 7.2.2022: il tutto, con tale ultima decorrenza. Persona_1
Da ciò discende la condanna dell'istituto previdenziale resistente al pagamento dei ratei maturati e non percepiti, maggiorati con accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000; attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
decurtazione ex art.4 co.1 stante la natura seriale e non eccessivamente complessa in punto di diritto della causa;
aumento per la redazione di atti processuali con collegamenti ipertestuali ex art. 4 co. 1 bis DM 55/2014 aggiunto dall'art. 1 lett.
4 b D.M. 37/2018): il tutto, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv.
Carmelina Pangallo dichiaratasi antistataria.
Vanno altresì poste a carico dell' le spese di c.t.u., come pure liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente
[...]
alla pensione di reversibilità sul trattamento pensionistico di cui era già beneficiaria Parte_1
la madre deceduta in data 7.2.2022, con tale ultima decorrenza;
b) condanna Persona_1
l' all'erogazione della prestazione in questione, con maggiorazione di interessi e CP_1
rivalutazione come per legge quanto ai ratei maturati e non corrisposti;
- pone a carico dell' le spese di lite, che quantifica ex D.M. 55/2014 in complessivi CP_1
€1.600 oltre spese documentate, IVA e CPA, oltre a spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Carmelina Pangallo dichiaratasi antistataria;
- pone a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida in favore della dott.ssa CP_1 [...]
in complessivi € 290,00 oltre IVA e CP se dovute, detratto quanto Parte_2
eventualmente già percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
5 6