CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 975/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 2 luglio 2025, promossa in questo grado
DA
, in persona del legale rappresentante pro – tempore ( P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pantaleo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Siracusa n. 30 ( studio legale avv. Roberto Genna)
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Scaminaci, elettivamente domiciliato ex art. 52, comma 1 lett. b). del D.L. 90/2014, conv. nella L. 114/2014 ,presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata: per procura in atti Email_1
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 11 novembre 2019, il Tribunale di Marsala pronunciando sul ricorso proposto in data 19.03.2018 da , in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti del così provvedeva: Controparte_1
“ rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta così come modificata in sede di autotutela con determinazione dirigenziale del di Controparte_1
n. 109 del 14.06.2018; CP_1
dichiara non ripetibili le spese di lite ”.
Esponeva il primo giudice che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa sia a carico dell'autore della violazione, identificato nell'ordinanza impugnata nel rappresentante legale della società Parte_1
sia nei confronti della suddetta società, in qualità di coobbligata solidale al pagamento della
[...]
sanzione, in applicazione dell'art. 6 della L. 689/1981.
Precisava che l'errata indicazione, peraltro solo nominativa, del rappresentante legale, quale trasgressore materiale dell'illecito sanzionato, non era in grado di inficiare di invalidità l'ordinanza ingiunzione stessa nella parte in cui essa si riferiva all'obbligazione gravante sulla società quale coobbligata in solido, ai sensi del sopra citato articolo 6. Era, infatti, evidente che si era trattato di un mero errore formale al quale, peraltro, il aveva pure rimediato in via di autotutela Controparte_1
con la determinazione dirigenziale sopra richiamata. Dal tenore dell'Ordinanza opposta emergeva infatti che la contestazione era stata mossa nei confronti di quello che risultava il rappresentante legale al momento della commissione dell'illecito sicchè la società quale coobbligata solidale non poteva sottrarsi al pagamento della sanzione irrogata in quanto indicata correttamente nel provvedimento sanzionatorio.
Peraltro, al di fuori di tale vizio formale, nessuna contestazione era stata mossa nel merito da parte della ricorrente in ordine all'illecito contestato essendo pacifico tra le parti che il campione prelevato e trovato non conforme a legge da parte dell' si riferiva all'attività svolta dalla società Bono e Pt_2
Ditta s.p.a..
Anche l'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione per difetto di notifica dell'ordinanza impugnata era infondata in quanto il termine di cinque anni per la prescrizione della sanzione amministrativa non risultava maturato al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta presso la sede legale della società in data 20 febbraio 2018, come da relata di notifica e avviso di ricevimento prodotto in allegato alla memoria di costituzione di parte resistente. 4
Infatti tale termine di 5 anni doveva farsi decorrere dal momento dell'accertamento dell'infrazione coincidente con l'invio alla società del risultato delle analisi dei campioni esaminati (5 marzo 2013).
Neppure era fondata l'accezione con la quale il ricorrente aveva eccepito di non aver mai ricevuto notifica dell'ordinanza ingiunzione stessa per effetto dell'errata indicazione del suo rappresentante legale, atteso che il di aveva dimostrato documentalmente di Controparte_1 CP_1
aver notificato alla società presso la sua sede legale l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Peraltro anche ove potesse configurarsi qualche vizio di notifica dell'atto opposto, nel caso di specie tale vizio sarebbe irrilevante in quanto sanato per effetto della opposizione all'ordinanza ingiunzione da parte di . Parte_3
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello esponendo che il Tribunale Parte_1
aveva errato nel ritenere priva di rilevanza giuridica, costituendo un mero errore formale, la circostanza che l' ordinanza ingiunzione fosse stata emessa nei confronti di , ritenuto CP_2
erroneamente legale rappresentante della ” e, dunque, trasgressore-persona Parte_1
fisica al momento dell'accertamento dell'illecito amministrativo poi sanzionato, sebbene lo stesso avesse modificato in autotutela, ma soltanto dopo l'opposizione giudiziale proposta da CP_1
, la ordinanza ingiunzione impugnata nella parte riguardante il difetto di legittimazione CP_2
passiva dello stesso , precisando che il trasgressore persona fisica, nel caso di specie, CP_2
era stato semmai , all'epoca dell'accertamento unico rappresentante legale della Parte_3 [...]
” Parte_1
Invero irragionevolmente il Tribunale aveva considerato la “ solidalmente Parte_1
obbligata con un diverso soggetto mai sanzionato formalmente e sostanzialmente, pur considerando l'errore commesso “gravemente colposo” ai fini di escludere l'ipotesi di reiterazione prevista dall'art. 8 bis l. 689/81 che aveva determinato la triplicazione massima, nel suo ammontare, della sanzione pecuniaria applicata.
Dalla intervenuta modifica in autotutela, discendeva che la “ non poteva Parte_1
rispondere in solido della sanzione formalmente e sostanzialmente mai applicata al soggetto effettivamente responsabile personalmente. Diversamente ragionando la società appellante sarebbe solidalmente obbligata con nessuno ( primo motivo ).
Esponeva che, in ogni caso, non essendo mai stato interrotto nei confronti dell' effettivo trasgressore persona fisica ( ) il termine quinquennale (comunque maturato alla data del 05.03.2018) Parte_3
di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione ed, addirittura, non essendo mai stato sanzionato 5
nel detto termine lo stesso , nei suoi confronti si era certamente maturata la prescrizione Parte_3
del detto diritto. A ciò conseguiva che anche nei confronti della persona giuridica, obbligata in solido col trasgressore-persona fisica , era prescritto il diritto a richiedere il pagamento della Parte_3
sanzione pecuniaria ingiunta con l'opposta ordinanza ingiunzione. Peraltro la prescrizione del detto diritto nei confronti della era comunque maturata. Infatti, la appellante società Parte_1
sarebbe stata obbligata in solido, in questo caso, come persona giuridica con un soggetto (
[...]
) con il quale non aveva alcun obbligo di solidarietà, non essendo suo legale rappre-sentante CP_2
alla data del 21.02.2013, né successivamente. Inoltre la modifica in autotutela della impugnata ordinanza era avvenuta in data 14.06.2018, oltre tre mesi dopo lo spirare del detto termine quinquennale di prescrizione ( secondo motivo ).
Aggiungeva che aveva errato il Tribunale nel riconoscere sussistente l'ipotesi di reiterazione del medesimo illecito previsto dall'art. 8 bis l. 589/81.
La reiterazione del medesimo illecito era stata ritenuta dal Tribunale perché, per la medesima violazione normativa, all'epoca (2011) legale rappresentante della CP_2 [...]
, era stato sanzionato con ordinanza ingiunzione n. 115 del 22.04.2014 - Reg. Gen. n.742 Parte_1
del 24.04.2014, opposta ritualmente con conseguente emissione della sentenza del Tribunale di
Marsala n. 88/2017 del 07.02.2017.
Con certezza, dal 30.04.2012 e sino al momento della emissione della ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio, il legale rappresentante della opponente Società era stato. (v. doc. Parte_3
6 e 7 depositati dalla ricorrente col fascicolo di primo grado).
Non vi era, pertanto, sotto il profilo soggettivo, alcuna reiterazione posto che le due condotte sanzionate erano state commesse da soggetti persone fisiche diversi ( terzo motivo ).
Esponeva che, sotto il profilo oggettivo, neanche sussisteva l'ipotesi di reiterazione prevista dall'art. 8 bis perché al momento della commissione dell'illecito accertato nel 2013, quello accertato nel 2011 si trovava ancora sub iudice essendo intervenuta la sentenza che aveva convalidato l'ordinanza ingiunzione n.115 del 2014 solo nel febbraio del 2017 e dunque dopo il 21.2.2013.
Non si poteva configurare la <> laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, erano commesse da trasgressori diversi. Analogicamente, non poteva tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che aveva agito per conto di persone giuridiche diverse. 6
Immotivatamente e illegittimamente, pertanto, era stato applicato il disposto dell'art. 8 bis l. 689/81 con l'aumento nella misura massima della sanzione irrogata fino alla somma massima di € 30.000,00, tenuto anche conto che nel caso di specie ostava quanto previsto nel secondo periodo del comma 4 del medesimo art. 8 bis (Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria).
Il Tribunale, nel caso di specie, avrebbe semmai dovuto applicare, semmai, l'art. 8 comma 1 della l.
689/81, con un aumento minimo della prima sanzione irrogata (€ 6.000,00) e divenuta definitiva con la citata sentenza del Tribunale di Marsala n.88/2017 e ciò tenuto conto dell'unitarietà della programmazione, della vicinanza temporale delle due condotte rilevate e eguali verificatesi per motivi colposi, dei rimedi adottati dalla Società opponente dal 2013 sempre in ordine nella materia degli scarichi dei reflui e mai più sanzionata da allora (febbraio 2013). Sul punto il Tribunale era incorso in difetto e errore di motivazione poiché proprio la pendenza, all'epoca dell'accertamento, di una lite, per la violazione della medesima norma disciplinante la medesima materia, non ancora definita giudizialmente era la dimostrazione di un unico modus operandi, per quanto poi risultato sbagliato, comunque caratterizzante un medesimo disegno unitario rimasto per dette ragioni provato.
Il Tribunale, infine, non aveva sorretto con adeguata motivazione la sua decisione di confermare nella misura massima del triplo della minima sanzione pecuniaria irrogata e prevista dall'art. 133 comma 1 Dlgs 152/2006.
L'essere il trasgressore-persona fisica incorso per la prima volta nella violazione Parte_3
contestata; l'avere egli indugiato nella condotta sanzionata in attesa della risoluzione della riferita litis pendenza;
l'essere la ” una delle più attente e rilevanti aziende operanti Parte_1
sul territorio con proiezione mondiale nel suo settore, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere eccessiva nel suo ammontare la sanzione pecuniaria inflitta ( quarto motivo ).
Il si costituiva in giudizio esponendo che l'eccezione in CP_1 Controparte_1
ordine ad una presunta erroneità nell'individuazione del rappresentante legale era irrilevante, in quanto era emerso incontrovertibilmente dagli atti del giudizio che l'effettivo rappresentante legale della società- . aveva a sua firma espletato per tempo le proprie difese. Parte_3
Peraltro l' non aveva individuato un soggetto assolutamente terzo ed estraneo alla violazione Pt_2
contestata in quanto rivestiva comunque la qualità di socio della e, CP_2 Parte_1
quindi, non era un soggetto estraneo alla Società. 7
In ogni caso, l'assunto di controparte era privo di qualsiasi fondamento, stante l'autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
La mancata notifica della violazione al trasgressore effettivo, non avrebbe mai potuto comportare alcuna prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte nei confronti dell'obbligato solidale, cioè della Società “ ”, visto che era stata individuata - già fin dal momento della Parte_1
notifica della contestazione dell'illecito da parte dell' , e successivamente nell'atto mpugnato- Pt_2
quale obbligata in solido.
Tanto è vero che, come sopra già evidenziato, la stessa Società, avuta conoscenza legale della contestazione, aveva trasmesso al LCC di a firma dell'effettivo Rappresentante legale Sig. CP_1
, in data 26/3/13, gli scritti difensivi previsti dalla legge 689/81, consistenti nel rapporto Parte_3
dello studio chimico Barbera. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Marsala tale comportamento aveva “sanato” ogni eventuale e comunque indimostrato ed infondato vizio della notifica
Emergeva, quindi, chiaramente che il Giudice di Marsala aveva fondato il proprio convincimento su precise e concordanti prove acquisite al fascicolo.
Peraltro era pacifico che, nel caso in cui la violazione era commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica era obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Invero , in tema di sanzioni amministrative, a norma del terzo comma dell'art. 6 della l. n. 689 del
1981, sussisteva la responsabilità solidale riconosciuta in capo alla persona giuridica;
detta disposizione consentiva all'autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati
(in via principale o in solido) oppure contro uno o l'altro di essi.
Nessun pregio giuridico aveva quindi l'errata individuazione del soggetto fisico che rivestiva la qualità di rappresentanza legale, non solo perché con determina n.109 del 2018 l'Ente aveva provveduto in parte qua a rideterminare in via di autotutela l'ingiunzione emessa, ma anche e soprattutto perché l'ordinanza ingiunzione era stata comunque emessa sin dall'inizio anche nei confronti della società, specificatamente individuata come coobbligata solidale.
Nella fattispecie in questione, il Rappresentante legale della Società, , ricevuta regolare Parte_3
notifica, aveva trasmesso a sua firma gli scritti difensivi. 8
Vieppiù, come era stato puntualmente osservato dal Tribunale di Marsala in ordine al c.d.“raggiungimento dello scopo” della notifica:
1) aveva ammesso in ricorso di essere stato presente durante le operazioni di prelievo Parte_3
del campione di acque reflue poi esaminato da parte dell' e di aver firmato il relativo verbale”. Pt_2
2) “Risultava documentato ed era pacifico tra le parti che questi, ossia il rappresentante legale della società al momento della contestazione, aveva anche inviato all' difensive in data Parte_4
26 marzo 2013”.
3) “L'ordinanza ingiunzione era stata notificata alla società in qualità di coobbligata solidale con il trasgressore e presso la sua sede legale”.
4) aveva infine impugnato tale ordinanza ingiunzione innanzi al Tribunale”. Parte_3
Nel merito rilevava che, al di fuori dell'esposto vizio formale, nessuna contestazione era stata mossa da parte della ricorrente in ordine all'illecito contestato essendo pacifico tra le parti che il campione prelevato e trovato non conforme a legge da parte dell' si riferiva all'attività svolta dalla società Pt_2
Bono e Parte_1
La sanzione irrogata si palesava, quindi, pienamente legittima e non solo nell'an. Anche il quantum della stessa era corretto, visto che trattavasi di ulteriore reiterazione dell'illecito (come poteva evincersi dalla lettura della determina impugnata e dalla precedente, analoga determina 115/2014).
Del tutto fuorviante, a tal proposito, era il richiamo -contenuto solo in fase di appello- alla Circolare dell'Ispettorato Lavoro del 14.3.2019, che in quanto tale comunque non poteva travalicare il significato cogente della norma legislativa richiamata, ma che nulla aggiungeva ai termini della questione in oggetto. La contestazione della recidiva era stata, infatti, avanzata nei confronti della società, alla stessa stregua di altra precedente ingiunzione relativa al medesimo illecito e nei termini di legge “sicchè nei suoi confronti risultava legittimo l'aumento sino al massimo edittale della sanzione per la reiterazione del medesimo fatto illecito”. La società, infatti, non aveva fornito prova che la precedente ordinanza ingiunzione -ancora sub iudice all'atto della nuova contestazione di illecito- fosse stata oggetto di sospensione. Di contro, risultava per tabulas che “la sentenza che l'aveva confermata era stata emessa in data antecedente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta nel presente procedimento” .
Infine, anche la domanda di applicazione di un aumento minimo della sanzione irrogata con la precedente ordinanza era risultata non comprovata nel primo grado “non essendo stati peraltro forniti 9
al Decidente elementi significativi sul piano soggettivo per valutare in senso più favorevole alla società una diversa misura sanzionatoria dell'illecito contestato”.
Diversamente da quanto sosterrebbe parte appellante, rimettendosi unicamente ad assunti indimostrati, il convincimento del Giudice si era formato proprio su evidenze documentali e concordanti rilievi fattuali..
In conclusione, la sentenza impugnata resisteva alle censure mosse dall'appellante e meritava integrale conferma.
All'odierna udienza del 2 luglio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Il primo motivo di appello è infondato. Invero è da premettere che, a norma dell'art. 1292 c.c.
“L'obbligazione è in solido quando più debitori [c.c. 1294] sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [c.c. 1296] libera gli altri;
oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione [c.c. 1840, 1854] e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.”.
E' pacifico che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all'autorità' amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l'altro di essi, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione, così da essere in grado di far pervenire alla P.A. ogni possibile deduzione difensiva.
Da quanto suesposto consegue l'irrilevanza del fatto che l'autore materiale della violazione sia stato erroneamente indicato nell'ordinanza ingiunzione ( peraltro formante oggetto di successiva rettifica con la successiva indicazione del soggetto effettivamente responsabile ) in quanto la società appellante era comunque, nella qualità di responsabile solidale del danno, obbligata al pagamento della sanzione.
Infondato è anche il secondo motivo di appello. Invero il termine prescrizionale della violazione in oggetto deve ritenersi decorrente dal 21 febbraio 2013, data dell' ispezione che ha dato luogo all'accertamento della violazione ed è stato interrotto in data 5 marzo 2013, a seguito della contestazione dell'illecito da parte dell' alla società appellante . Pt_2 10
Risulta dagli ati del giudizio che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata alla società appellante con
PEC in data 15 febbraio 2018 alla stessa consegnata e, comunque, a tale notifica è seguita la notifica a mezzo posta con consegna dell'ordinanza ingiunzione in data 20 febbraio 2018 ( v. documentazione allegata alla memoria di costituzione di primo grado dell'Amministrazione appellata ).
E' evidente, quindi, che il termine prescrizionale della sanzione dell'illecito non era affatto decorso all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Infondato è anche il terzo motivo di appello. Invero a norma dell'art.
8-bis. Legge 24/11/1981, n. 689
“ Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.”
Prevede l'art. 133 comma 1 del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 che “ Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e
3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, 11
comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. ,,,omissis “
Invero nella specie trattasi di reiterazione specifica dell'illecito (come può evincersi dalla lettura della determina impugnata n. 31 del 23 febbraio 2018 e dalla precedente, analoga determina 115/2014 per la medesima infrazione ), con la conseguenza che la contestazione della recidiva è stata avanzata nei confronti della società, alla stessa stregua di altra precedente ingiunzione relativa al medesimo illecito e, pertanto, nei suoi confronti risulta legittimo l'aumento sino al massimo edittale della sanzione per la reiterazione del medesimo fatto illecito.
In proposto non rileva la circostanza che l'autore materiale delle due violazioni differisca con riferimento alle due ordinanze in quanto è evidente che detta contestazione all' autore materiale trova fondamento nel fatto che lo stesso era il rappresentante legale della società e quindi rispondeva dell'illecito e, di conseguenza, ai fini della recidiva occorreva fare riferimento soltanto alla consumazione della violazione di cui la sociètà rispondeva.
La società, infatti, non ha fornito prova che la precedente ordinanza ingiunzione -ancora sub iudice all'atto della nuova contestazione di illecito- fosse stata oggetto di sospensione. Di contro, risulta che
“la sentenza che l'aveva confermata era stata emessa in data antecedente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta nel presente procedimento”.
Né peraltro può trovare applicazione il citato comma 4 dell' art.
8-bis. Legge 24/11/1981, n. 689 poiché da quanto suesposto appare evidente che la violazione per cui è causa non è stata commessa in tempi ravvicinata alla prima, né vi è prova che è riconducibili ad una programmazione unitaria.
Infine è da rilevare che l' applicazione di un aumento minimo della sanzione irrogata con la precedente ordinanza, per la quale l'appellante insiste anche in appello, è risultata non comprovata nel primo grado avendo così il primo giudice esposto “non essendo stati peraltro forniti al Decidente elementi significativi sul piano soggettivo per valutare in senso più favorevole alla società una diversa misura sanzionatoria dell'illecito contestato”.
In questo giudizio di appello la società appellante si è limitata ad affermare che l'essere il trasgressore- persona fisica incorso per la prima volta nella violazione contestata, l'avere egli Parte_3
indugiato nella condotta sanzionata in attesa della risoluzione della riferita litis pendenza, l'essere la una delle più attente e rilevanti aziende operanti sul territorio con proiezione Parte_1
mondiale nel suo settore, sono circostanze che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere eccessiva nel suo ammontare la sanzione pecuniaria inflitta. 12
Questa Corte ritiene che trattasi di circostanza giuridicamente irrilevanti in proposito e che non consentono di modificare il giudizio discrezionale espresse dalla P.A..
Va quindi rigettato anche il quarto motivo di appello.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto dalla ei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza resa in data 11 novembre 2019 dal Tribunale di Marsala. Controparte_1
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 2 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 975/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 2 luglio 2025, promossa in questo grado
DA
, in persona del legale rappresentante pro – tempore ( P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pantaleo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Siracusa n. 30 ( studio legale avv. Roberto Genna)
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Scaminaci, elettivamente domiciliato ex art. 52, comma 1 lett. b). del D.L. 90/2014, conv. nella L. 114/2014 ,presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata: per procura in atti Email_1
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 11 novembre 2019, il Tribunale di Marsala pronunciando sul ricorso proposto in data 19.03.2018 da , in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti del così provvedeva: Controparte_1
“ rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta così come modificata in sede di autotutela con determinazione dirigenziale del di Controparte_1
n. 109 del 14.06.2018; CP_1
dichiara non ripetibili le spese di lite ”.
Esponeva il primo giudice che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa sia a carico dell'autore della violazione, identificato nell'ordinanza impugnata nel rappresentante legale della società Parte_1
sia nei confronti della suddetta società, in qualità di coobbligata solidale al pagamento della
[...]
sanzione, in applicazione dell'art. 6 della L. 689/1981.
Precisava che l'errata indicazione, peraltro solo nominativa, del rappresentante legale, quale trasgressore materiale dell'illecito sanzionato, non era in grado di inficiare di invalidità l'ordinanza ingiunzione stessa nella parte in cui essa si riferiva all'obbligazione gravante sulla società quale coobbligata in solido, ai sensi del sopra citato articolo 6. Era, infatti, evidente che si era trattato di un mero errore formale al quale, peraltro, il aveva pure rimediato in via di autotutela Controparte_1
con la determinazione dirigenziale sopra richiamata. Dal tenore dell'Ordinanza opposta emergeva infatti che la contestazione era stata mossa nei confronti di quello che risultava il rappresentante legale al momento della commissione dell'illecito sicchè la società quale coobbligata solidale non poteva sottrarsi al pagamento della sanzione irrogata in quanto indicata correttamente nel provvedimento sanzionatorio.
Peraltro, al di fuori di tale vizio formale, nessuna contestazione era stata mossa nel merito da parte della ricorrente in ordine all'illecito contestato essendo pacifico tra le parti che il campione prelevato e trovato non conforme a legge da parte dell' si riferiva all'attività svolta dalla società Bono e Pt_2
Ditta s.p.a..
Anche l'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione per difetto di notifica dell'ordinanza impugnata era infondata in quanto il termine di cinque anni per la prescrizione della sanzione amministrativa non risultava maturato al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta presso la sede legale della società in data 20 febbraio 2018, come da relata di notifica e avviso di ricevimento prodotto in allegato alla memoria di costituzione di parte resistente. 4
Infatti tale termine di 5 anni doveva farsi decorrere dal momento dell'accertamento dell'infrazione coincidente con l'invio alla società del risultato delle analisi dei campioni esaminati (5 marzo 2013).
Neppure era fondata l'accezione con la quale il ricorrente aveva eccepito di non aver mai ricevuto notifica dell'ordinanza ingiunzione stessa per effetto dell'errata indicazione del suo rappresentante legale, atteso che il di aveva dimostrato documentalmente di Controparte_1 CP_1
aver notificato alla società presso la sua sede legale l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Peraltro anche ove potesse configurarsi qualche vizio di notifica dell'atto opposto, nel caso di specie tale vizio sarebbe irrilevante in quanto sanato per effetto della opposizione all'ordinanza ingiunzione da parte di . Parte_3
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello esponendo che il Tribunale Parte_1
aveva errato nel ritenere priva di rilevanza giuridica, costituendo un mero errore formale, la circostanza che l' ordinanza ingiunzione fosse stata emessa nei confronti di , ritenuto CP_2
erroneamente legale rappresentante della ” e, dunque, trasgressore-persona Parte_1
fisica al momento dell'accertamento dell'illecito amministrativo poi sanzionato, sebbene lo stesso avesse modificato in autotutela, ma soltanto dopo l'opposizione giudiziale proposta da CP_1
, la ordinanza ingiunzione impugnata nella parte riguardante il difetto di legittimazione CP_2
passiva dello stesso , precisando che il trasgressore persona fisica, nel caso di specie, CP_2
era stato semmai , all'epoca dell'accertamento unico rappresentante legale della Parte_3 [...]
” Parte_1
Invero irragionevolmente il Tribunale aveva considerato la “ solidalmente Parte_1
obbligata con un diverso soggetto mai sanzionato formalmente e sostanzialmente, pur considerando l'errore commesso “gravemente colposo” ai fini di escludere l'ipotesi di reiterazione prevista dall'art. 8 bis l. 689/81 che aveva determinato la triplicazione massima, nel suo ammontare, della sanzione pecuniaria applicata.
Dalla intervenuta modifica in autotutela, discendeva che la “ non poteva Parte_1
rispondere in solido della sanzione formalmente e sostanzialmente mai applicata al soggetto effettivamente responsabile personalmente. Diversamente ragionando la società appellante sarebbe solidalmente obbligata con nessuno ( primo motivo ).
Esponeva che, in ogni caso, non essendo mai stato interrotto nei confronti dell' effettivo trasgressore persona fisica ( ) il termine quinquennale (comunque maturato alla data del 05.03.2018) Parte_3
di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione ed, addirittura, non essendo mai stato sanzionato 5
nel detto termine lo stesso , nei suoi confronti si era certamente maturata la prescrizione Parte_3
del detto diritto. A ciò conseguiva che anche nei confronti della persona giuridica, obbligata in solido col trasgressore-persona fisica , era prescritto il diritto a richiedere il pagamento della Parte_3
sanzione pecuniaria ingiunta con l'opposta ordinanza ingiunzione. Peraltro la prescrizione del detto diritto nei confronti della era comunque maturata. Infatti, la appellante società Parte_1
sarebbe stata obbligata in solido, in questo caso, come persona giuridica con un soggetto (
[...]
) con il quale non aveva alcun obbligo di solidarietà, non essendo suo legale rappre-sentante CP_2
alla data del 21.02.2013, né successivamente. Inoltre la modifica in autotutela della impugnata ordinanza era avvenuta in data 14.06.2018, oltre tre mesi dopo lo spirare del detto termine quinquennale di prescrizione ( secondo motivo ).
Aggiungeva che aveva errato il Tribunale nel riconoscere sussistente l'ipotesi di reiterazione del medesimo illecito previsto dall'art. 8 bis l. 589/81.
La reiterazione del medesimo illecito era stata ritenuta dal Tribunale perché, per la medesima violazione normativa, all'epoca (2011) legale rappresentante della CP_2 [...]
, era stato sanzionato con ordinanza ingiunzione n. 115 del 22.04.2014 - Reg. Gen. n.742 Parte_1
del 24.04.2014, opposta ritualmente con conseguente emissione della sentenza del Tribunale di
Marsala n. 88/2017 del 07.02.2017.
Con certezza, dal 30.04.2012 e sino al momento della emissione della ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio, il legale rappresentante della opponente Società era stato. (v. doc. Parte_3
6 e 7 depositati dalla ricorrente col fascicolo di primo grado).
Non vi era, pertanto, sotto il profilo soggettivo, alcuna reiterazione posto che le due condotte sanzionate erano state commesse da soggetti persone fisiche diversi ( terzo motivo ).
Esponeva che, sotto il profilo oggettivo, neanche sussisteva l'ipotesi di reiterazione prevista dall'art. 8 bis perché al momento della commissione dell'illecito accertato nel 2013, quello accertato nel 2011 si trovava ancora sub iudice essendo intervenuta la sentenza che aveva convalidato l'ordinanza ingiunzione n.115 del 2014 solo nel febbraio del 2017 e dunque dopo il 21.2.2013.
Non si poteva configurare la <> laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, erano commesse da trasgressori diversi. Analogicamente, non poteva tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che aveva agito per conto di persone giuridiche diverse. 6
Immotivatamente e illegittimamente, pertanto, era stato applicato il disposto dell'art. 8 bis l. 689/81 con l'aumento nella misura massima della sanzione irrogata fino alla somma massima di € 30.000,00, tenuto anche conto che nel caso di specie ostava quanto previsto nel secondo periodo del comma 4 del medesimo art. 8 bis (Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria).
Il Tribunale, nel caso di specie, avrebbe semmai dovuto applicare, semmai, l'art. 8 comma 1 della l.
689/81, con un aumento minimo della prima sanzione irrogata (€ 6.000,00) e divenuta definitiva con la citata sentenza del Tribunale di Marsala n.88/2017 e ciò tenuto conto dell'unitarietà della programmazione, della vicinanza temporale delle due condotte rilevate e eguali verificatesi per motivi colposi, dei rimedi adottati dalla Società opponente dal 2013 sempre in ordine nella materia degli scarichi dei reflui e mai più sanzionata da allora (febbraio 2013). Sul punto il Tribunale era incorso in difetto e errore di motivazione poiché proprio la pendenza, all'epoca dell'accertamento, di una lite, per la violazione della medesima norma disciplinante la medesima materia, non ancora definita giudizialmente era la dimostrazione di un unico modus operandi, per quanto poi risultato sbagliato, comunque caratterizzante un medesimo disegno unitario rimasto per dette ragioni provato.
Il Tribunale, infine, non aveva sorretto con adeguata motivazione la sua decisione di confermare nella misura massima del triplo della minima sanzione pecuniaria irrogata e prevista dall'art. 133 comma 1 Dlgs 152/2006.
L'essere il trasgressore-persona fisica incorso per la prima volta nella violazione Parte_3
contestata; l'avere egli indugiato nella condotta sanzionata in attesa della risoluzione della riferita litis pendenza;
l'essere la ” una delle più attente e rilevanti aziende operanti Parte_1
sul territorio con proiezione mondiale nel suo settore, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere eccessiva nel suo ammontare la sanzione pecuniaria inflitta ( quarto motivo ).
Il si costituiva in giudizio esponendo che l'eccezione in CP_1 Controparte_1
ordine ad una presunta erroneità nell'individuazione del rappresentante legale era irrilevante, in quanto era emerso incontrovertibilmente dagli atti del giudizio che l'effettivo rappresentante legale della società- . aveva a sua firma espletato per tempo le proprie difese. Parte_3
Peraltro l' non aveva individuato un soggetto assolutamente terzo ed estraneo alla violazione Pt_2
contestata in quanto rivestiva comunque la qualità di socio della e, CP_2 Parte_1
quindi, non era un soggetto estraneo alla Società. 7
In ogni caso, l'assunto di controparte era privo di qualsiasi fondamento, stante l'autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
La mancata notifica della violazione al trasgressore effettivo, non avrebbe mai potuto comportare alcuna prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte nei confronti dell'obbligato solidale, cioè della Società “ ”, visto che era stata individuata - già fin dal momento della Parte_1
notifica della contestazione dell'illecito da parte dell' , e successivamente nell'atto mpugnato- Pt_2
quale obbligata in solido.
Tanto è vero che, come sopra già evidenziato, la stessa Società, avuta conoscenza legale della contestazione, aveva trasmesso al LCC di a firma dell'effettivo Rappresentante legale Sig. CP_1
, in data 26/3/13, gli scritti difensivi previsti dalla legge 689/81, consistenti nel rapporto Parte_3
dello studio chimico Barbera. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Marsala tale comportamento aveva “sanato” ogni eventuale e comunque indimostrato ed infondato vizio della notifica
Emergeva, quindi, chiaramente che il Giudice di Marsala aveva fondato il proprio convincimento su precise e concordanti prove acquisite al fascicolo.
Peraltro era pacifico che, nel caso in cui la violazione era commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica era obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Invero , in tema di sanzioni amministrative, a norma del terzo comma dell'art. 6 della l. n. 689 del
1981, sussisteva la responsabilità solidale riconosciuta in capo alla persona giuridica;
detta disposizione consentiva all'autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati
(in via principale o in solido) oppure contro uno o l'altro di essi.
Nessun pregio giuridico aveva quindi l'errata individuazione del soggetto fisico che rivestiva la qualità di rappresentanza legale, non solo perché con determina n.109 del 2018 l'Ente aveva provveduto in parte qua a rideterminare in via di autotutela l'ingiunzione emessa, ma anche e soprattutto perché l'ordinanza ingiunzione era stata comunque emessa sin dall'inizio anche nei confronti della società, specificatamente individuata come coobbligata solidale.
Nella fattispecie in questione, il Rappresentante legale della Società, , ricevuta regolare Parte_3
notifica, aveva trasmesso a sua firma gli scritti difensivi. 8
Vieppiù, come era stato puntualmente osservato dal Tribunale di Marsala in ordine al c.d.“raggiungimento dello scopo” della notifica:
1) aveva ammesso in ricorso di essere stato presente durante le operazioni di prelievo Parte_3
del campione di acque reflue poi esaminato da parte dell' e di aver firmato il relativo verbale”. Pt_2
2) “Risultava documentato ed era pacifico tra le parti che questi, ossia il rappresentante legale della società al momento della contestazione, aveva anche inviato all' difensive in data Parte_4
26 marzo 2013”.
3) “L'ordinanza ingiunzione era stata notificata alla società in qualità di coobbligata solidale con il trasgressore e presso la sua sede legale”.
4) aveva infine impugnato tale ordinanza ingiunzione innanzi al Tribunale”. Parte_3
Nel merito rilevava che, al di fuori dell'esposto vizio formale, nessuna contestazione era stata mossa da parte della ricorrente in ordine all'illecito contestato essendo pacifico tra le parti che il campione prelevato e trovato non conforme a legge da parte dell' si riferiva all'attività svolta dalla società Pt_2
Bono e Parte_1
La sanzione irrogata si palesava, quindi, pienamente legittima e non solo nell'an. Anche il quantum della stessa era corretto, visto che trattavasi di ulteriore reiterazione dell'illecito (come poteva evincersi dalla lettura della determina impugnata e dalla precedente, analoga determina 115/2014).
Del tutto fuorviante, a tal proposito, era il richiamo -contenuto solo in fase di appello- alla Circolare dell'Ispettorato Lavoro del 14.3.2019, che in quanto tale comunque non poteva travalicare il significato cogente della norma legislativa richiamata, ma che nulla aggiungeva ai termini della questione in oggetto. La contestazione della recidiva era stata, infatti, avanzata nei confronti della società, alla stessa stregua di altra precedente ingiunzione relativa al medesimo illecito e nei termini di legge “sicchè nei suoi confronti risultava legittimo l'aumento sino al massimo edittale della sanzione per la reiterazione del medesimo fatto illecito”. La società, infatti, non aveva fornito prova che la precedente ordinanza ingiunzione -ancora sub iudice all'atto della nuova contestazione di illecito- fosse stata oggetto di sospensione. Di contro, risultava per tabulas che “la sentenza che l'aveva confermata era stata emessa in data antecedente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta nel presente procedimento” .
Infine, anche la domanda di applicazione di un aumento minimo della sanzione irrogata con la precedente ordinanza era risultata non comprovata nel primo grado “non essendo stati peraltro forniti 9
al Decidente elementi significativi sul piano soggettivo per valutare in senso più favorevole alla società una diversa misura sanzionatoria dell'illecito contestato”.
Diversamente da quanto sosterrebbe parte appellante, rimettendosi unicamente ad assunti indimostrati, il convincimento del Giudice si era formato proprio su evidenze documentali e concordanti rilievi fattuali..
In conclusione, la sentenza impugnata resisteva alle censure mosse dall'appellante e meritava integrale conferma.
All'odierna udienza del 2 luglio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Il primo motivo di appello è infondato. Invero è da premettere che, a norma dell'art. 1292 c.c.
“L'obbligazione è in solido quando più debitori [c.c. 1294] sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [c.c. 1296] libera gli altri;
oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione [c.c. 1840, 1854] e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.”.
E' pacifico che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all'autorità' amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l'altro di essi, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione, così da essere in grado di far pervenire alla P.A. ogni possibile deduzione difensiva.
Da quanto suesposto consegue l'irrilevanza del fatto che l'autore materiale della violazione sia stato erroneamente indicato nell'ordinanza ingiunzione ( peraltro formante oggetto di successiva rettifica con la successiva indicazione del soggetto effettivamente responsabile ) in quanto la società appellante era comunque, nella qualità di responsabile solidale del danno, obbligata al pagamento della sanzione.
Infondato è anche il secondo motivo di appello. Invero il termine prescrizionale della violazione in oggetto deve ritenersi decorrente dal 21 febbraio 2013, data dell' ispezione che ha dato luogo all'accertamento della violazione ed è stato interrotto in data 5 marzo 2013, a seguito della contestazione dell'illecito da parte dell' alla società appellante . Pt_2 10
Risulta dagli ati del giudizio che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata alla società appellante con
PEC in data 15 febbraio 2018 alla stessa consegnata e, comunque, a tale notifica è seguita la notifica a mezzo posta con consegna dell'ordinanza ingiunzione in data 20 febbraio 2018 ( v. documentazione allegata alla memoria di costituzione di primo grado dell'Amministrazione appellata ).
E' evidente, quindi, che il termine prescrizionale della sanzione dell'illecito non era affatto decorso all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Infondato è anche il terzo motivo di appello. Invero a norma dell'art.
8-bis. Legge 24/11/1981, n. 689
“ Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.”
Prevede l'art. 133 comma 1 del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 che “ Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e
3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, 11
comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. ,,,omissis “
Invero nella specie trattasi di reiterazione specifica dell'illecito (come può evincersi dalla lettura della determina impugnata n. 31 del 23 febbraio 2018 e dalla precedente, analoga determina 115/2014 per la medesima infrazione ), con la conseguenza che la contestazione della recidiva è stata avanzata nei confronti della società, alla stessa stregua di altra precedente ingiunzione relativa al medesimo illecito e, pertanto, nei suoi confronti risulta legittimo l'aumento sino al massimo edittale della sanzione per la reiterazione del medesimo fatto illecito.
In proposto non rileva la circostanza che l'autore materiale delle due violazioni differisca con riferimento alle due ordinanze in quanto è evidente che detta contestazione all' autore materiale trova fondamento nel fatto che lo stesso era il rappresentante legale della società e quindi rispondeva dell'illecito e, di conseguenza, ai fini della recidiva occorreva fare riferimento soltanto alla consumazione della violazione di cui la sociètà rispondeva.
La società, infatti, non ha fornito prova che la precedente ordinanza ingiunzione -ancora sub iudice all'atto della nuova contestazione di illecito- fosse stata oggetto di sospensione. Di contro, risulta che
“la sentenza che l'aveva confermata era stata emessa in data antecedente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta nel presente procedimento”.
Né peraltro può trovare applicazione il citato comma 4 dell' art.
8-bis. Legge 24/11/1981, n. 689 poiché da quanto suesposto appare evidente che la violazione per cui è causa non è stata commessa in tempi ravvicinata alla prima, né vi è prova che è riconducibili ad una programmazione unitaria.
Infine è da rilevare che l' applicazione di un aumento minimo della sanzione irrogata con la precedente ordinanza, per la quale l'appellante insiste anche in appello, è risultata non comprovata nel primo grado avendo così il primo giudice esposto “non essendo stati peraltro forniti al Decidente elementi significativi sul piano soggettivo per valutare in senso più favorevole alla società una diversa misura sanzionatoria dell'illecito contestato”.
In questo giudizio di appello la società appellante si è limitata ad affermare che l'essere il trasgressore- persona fisica incorso per la prima volta nella violazione contestata, l'avere egli Parte_3
indugiato nella condotta sanzionata in attesa della risoluzione della riferita litis pendenza, l'essere la una delle più attente e rilevanti aziende operanti sul territorio con proiezione Parte_1
mondiale nel suo settore, sono circostanze che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere eccessiva nel suo ammontare la sanzione pecuniaria inflitta. 12
Questa Corte ritiene che trattasi di circostanza giuridicamente irrilevanti in proposito e che non consentono di modificare il giudizio discrezionale espresse dalla P.A..
Va quindi rigettato anche il quarto motivo di appello.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto dalla ei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza resa in data 11 novembre 2019 dal Tribunale di Marsala. Controparte_1
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 2 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE