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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14455/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc,
SENTENZA nella causa civile n. 14455 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023 promossa da,
con avv.ti Ulivi Giannotto e Rudalli Maurizio Parte_1
-attore contro
, in persona del suo Sindaco pro tempore, con avv. Alessandro Tarducci Controparte_1
-convenuto
Oggetto: risarcimento danni
A seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate telematicamente dai difensori e per come di seguito riportate:
Parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie attoree non ammesse e rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi di opposizione indicati in atti e nel merito, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, ivi compresa la infondata eccezione di caso fortuito della parte convenuta, visto ed applicato l'art. 2051 c.c. o in subordine l'art.
2043 c.c., condannare il in persona del sindaco pro – tempore, al risarcimento dei Controparte_1 danni tutti sofferti dalla parte attrice in conseguenza del fatto esposto nella premessa dell'atto di citazione, per i titoli indicati in atti e nelle misure che, anche all'esito del deposito delle relazioni dei
CC.TT.UU., facendosi riferimento alla vigente versione (2024) della tabella del Tribunale di Milano
pagina 1 di 14 per la liquidazione del danno non patrimoniale e sempre con espressa salvezza delle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero come dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio, vengono qui seguito indicate sempre con espressa salvezza delle eventuali diverse misure maggiori o minori che risultassero come dovute e/o giuste e sempre ogni caso oltre rivalutazione monetaria sugli importi non liquidati in moneta avente corso attuale rispetto alla data della decisione e interessi legali sul capitale devalutato alla data del fatto e poi via via rivalutato anno per anno maturati e maturandi dal dì del fatto al dì del saldo: € 5.980,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo (valore commerciale al netto del valore del relitto, FRAM e spese di soccorso e deposito, come da CTU), € 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ITP 75% gg. 30 (€
115,00 per giorno di ITA), € 1.150,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ITP 50% gg. 20, € 833,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ITP 25% gg. 29, € 6.039,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da IP 4%, € 549,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese di cura, certificazione e valutazione medico – legale del quadro lesivo e €
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spesa di assistenza professionale stragiudiziale, in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, spese delle
CC.TT.UU. a definitivo carico della parte convenuta soccombente e condanna della medesima alla refusione in favore della parte attrice delle spese di CC.TT.UU. e CC.TT.PP.”.”.
Parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito nel merito respingere la Controparte_1 domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa stante la sussistenza del caso fortuito;
in ipotesi , qualora sia ritenuta sussistente una qualche responsabilità del rideterminare il risarcimento del danno nella misura ritenuta di Controparte_1 giustizia stante la non condivisibilità del quantum dei danni richiesti.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge.
Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio il per veder accertare la sua Parte_1 Controparte_1 responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il sinistro verificatosi in data 18.08.2022, alle ore 10.40 circa, in . CP_1
pagina 2 di 14 Il sig. ha assunto che in tali circostanze di tempo mentre transitava con la sua vettura, modello Pt_1
RENAULT 4 GTL tg. FI D91872, sulla carreggiata stradale del Viale Manfredo Fanti, con provenienza lato Viale dei Mille e direzione Largo Gennarelli, giunto alla altezza civico numero 5, veniva attinto da un ramo staccatosi da un albero impiantato nell'aiuola collocata in posizione parallela al margine destro della carreggiata stradale del Viale Manfredo Fanti secondo il senso di marcia percorso.
Il sig. ha allegato che la caduta del ramo provocava danni al veicolo e lesioni personali Pt_1 di cui ha chiesto il risarcimento.
Nel costituirsi in giudizio il nel merito ha evidenziato la causa fortuita del danno Controparte_1 rappresentata dalle eccezionali e avverse condizioni meteo abbattutesi sulla città di in data CP_1
18/08/2022 ed ha concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e comunque non provata nel quantum.
La causa, istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione della Ctu tecnica sul mezzo e della Ctu medico legale sulla persona dell'attore, viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta depositate in pct..
In diritto
In via preliminare si osserva che il fatto storico non è contestato quindi può ritenersi provato che in data
18.08.2022, alle ore 10.40 circa, in , mentre il sig. transitava con la sua vettura, modello CP_1 Pt_1
RENAULT 4 GTL tg. FI D91872, sulla carreggiata stradale del Viale Manfredo Fanti con provenienza lato Viale dei Mille e direzione Largo Gennarelli, giunto alla altezza civico numero 5, veniva attinto da un ramo staccatosi da un albero impiantato nella aiuola collocata in posizione parallela al margine destro della carreggiata stradale del Viale Manfredo Fanti secondo il senso di marcia percorso.
Dalla documentazione attorea si evince che interveniva sul luogo del sinistro la PM di Firenze:
pagina 3 di 14 La documentazione fotografica allegata al verbale redatto dagli Agenti della PM è eloquente:
(vedi doc. 5 attoreo).
Peraltro, non è contestato che la collocazione dell'albero, da cui si è distaccato il ramo che causava i danni de quibus, insistesse su un'area urbana di competenza del convenuto né che lo stesso CP_1 fosse il soggetto giuridicamente tenuto alla custodia e manutenzione di tale bene.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115 co. 1 cpc, dette circostanze, costituendo “fatti non specificamente contestati”, possono essere poste a fondamento della decisione per sussumere l'invocata responsabilità del di cui all'art. 2051 cc perché l'evento dannoso ha avuto origine dalla Controparte_1 modificazione della cosa soggetta alla sua custodia cioè dalla caduta di un ramo di un albero radicato in un'area rientrante nel patrimonio dello stesso.
Tanto premesso, si rammenta che l'art. 2051 c.c. presuppone che venga fornita dal danneggiato la prova che il danno sia derivato causalmente dal bene, la cui omessa custodia entra nel processo produttivo del danno non come semplice occasione ma quale causa di esso;
occorre, quindi, che la parte danneggiata provi non solo la sussistenza del fatto, del nesso causale tra l'evento – caduta dell'albero –
pagina 4 di 14 e il danno procurato alla sua persona ma, soprattutto, la riferibilità della causa del danno all'omessa tenuta di una condotta rientrante fra gli obblighi del custode.
Più nello specifico, nella ripartizione dell'onere della prova la Cassazione ha chiarito che “…il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr. in termini Cass. 11802/2016); ed è stato anche affermato che la responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c., opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass.
16295/2019)” (Cass. Ordinanza 09/03/2020, n. 6651 nonché negli stessi termini Cass. n. 20943 del
30/06/2022; Cass. 11152 del 2023,; Cass. Ordinanza n. 15187/2025 del 06-06-2025).
In altri termini, la natura oggettiva (o 'semi-oggettiva') della responsabilità da cose in custodia esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
Nel caso oggetto di odierno esame, il convenuto ha escluso la propria responsabilità CP_1 invocando il caso fortuito, rappresentato da forti raffiche di vento, tali da costituire evento eccezionale ed in grado di determinare la caduta del ramo dell'albero, che si trovava in integre condizioni vegetative e manutentive.
A tal proposito, vale la pena ribadire innanzitutto che il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. consiste come visto in quell'evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale, che interrompe il nesso di causa tra il comportamento del pagina 5 di 14 custode e l'evento dannoso: il fortuito può dirsi integrato, tra le altre ipotesi, da forze incoercibili o imprevedibili della natura, tra cui eventi atmosferici di particolare forza ed intensità.
Con particolare riguardo a tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità, in alcune pronunce che si sono occupate nello specifico delle precipitazioni atmosferiche, con principi senza dubbio estensibili anche al diverso fenomeno meteorologico delle raffiche di vento (cfr. Cass. n. 2482/2018 e Cass. n.
15187/2025, che cita, tra le altre, Cass. n. 4588/2022; Cass., sez. Un., n. 5422/2021; Cass., sez. Un., n.
15574/2021; Cass. n. 36715/2021; Cass. sez. Un. n. 616/2019; Cass. n. 32223/2018; Cass. n.
31066/2019), ha avuto modo di chiarire, in sintesi, che: “…affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass.
01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018 cit.)” (cfr. Cass., S.U., n. 5422/2021).
Ancora più di recente si è ribadito come "... la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui
(anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
— per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso d i una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità i n base al la comune esperienza;
— al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione d ella responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ..." (cfr. Corte di Cass.,
Ordinanza n. 15187/2025 del 06-06-2025).
Dovendo ora verificare, sulla scorta di tali principi, se l'evento atmosferico del 18.08.2022 sia stato o meno “eccezionale” ed “imprevedibile”, si osserva innanzitutto che le allegazioni del convenuto e la documentazione da questo depositata non risultano idonee ad escludere la responsabilità dell'ente locale.
Il a sostegno della sua tesi, ha richiamato il rapporto di intervento della polizia relativo alla CP_1 caduta dell'albero (doc. 5 prodotto dalla difesa attorea) nonché il decreto del Presidente della Giunta
Regionale ed il Report meteorologico Lamma per la giornata del 18/08/2022 (doc.ti 1 e 2 CP_1
pagina 6 di 14 quanto alle eccezionali e avverse condizioni meteo abbattutesi sulla città di in data 18/08/2022) CP_1 nonché la Relazione Direzione Ambiente (doc. 3 quanto all'assenza di difetti patologici CP_1 dell'albero.
Sulla scorta di tale documentazione non è possibile statuire che le raffiche di vento registrate il giorno dell'evento possano essere considerate degli eventi atmosferici eccezionali ed oggettivamente imprevedibili e, quindi, integrare un'ipotesi di caso fortuito.
Sicuramente ciò che emerge è che in data 18.08.2022 si sono verificati “nel territorio di tutte le Province del territorio regionale e della Città Metropolitana di Firenze forti temporali associati ad un nuovo passaggio di una severa perturbazione, con forti raffiche di vento” (doc. 1 Comune pag. 2): tuttavia, ciò non dimostra nulla quanto alla forza delle raffiche di vento nell'area oggetto di causa.
Tanto più che il Report Meteorologico Lamma, seppur evidenziava che in detto giorno erano state registrate sulla costa e nell'entroterra toscano raffiche di vento sino a 120 km/h (doc. 2 pag. CP_1
7), non faceva alcun specifico riferimento al Controparte_1
Ebbene, i dati in questione non sono riferiti esattamente al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia e, quindi, hanno una valenza probatoria limitata.
Alla luce di tale insufficiente documentazione, certo non può rilevare quanto dichiarato dagli agenti di
PM i quali parlano nel loro rapporto di un 'forte vento', stante la connotazione strettamente soggettiva del dato e, quindi, non verificabile.
Inoltre, non risulta che la pattuglia sia stata chiamata ad intervenire su altre segnalazioni relative a cadute di alberi e/o di rami nella strada in questione.
In ogni caso, la circostanza che fosse in corso nella detta giornata il “bollettino di Vigilanza del
Dipartimento Protezione Civile di allerta meteo codice giallo”, di cui la stessa difesa del CP_1 dà atto (laddove debba essere valorizzato nei termini da questo richiesti) attesta che l'Ente era CP_1 nella piena consapevolezza delle problematiche di stabilità che un vento forte avrebbe potuto determinare nelle alberature presenti sulle vie pubbliche. Quindi, non può certo ritenersi come non prevedibile o inevitabile il poi verificatosi distacco con susseguente caduta del ramo dall'albero di cui è lite, stante siffatta conosciuta situazione con evidente responsabilità per non aver posto in essere quanto necessario per evitare che l'evento atmosferico de quo potesse provocare danni (per es. chiudendo le strade del particolarmente alberate come quella in parola). Controparte_1
Peraltro, con riferimento a quanto emerge dalla Relazione Direzione Ambiente, risulta quanto segue:
In merito al sinistro in oggetto riguardante il crollo di una branca del platano con codice 24303, si specifica che questo è stato monitorato nel tempo senza che nessun rilevatore accertasse anomalie
(nessuna cavità, presenza di corpi fungini o danni da urto) o che potessero far presagire cedimenti pagina 7 di 14 totali o parziali. I controlli, affidati attraverso specifici Accordi Quadro da parte dell' Controparte_2
Comunale a professionisti esterni con comprovata esperienza ed iscritti all'albo dei Dottori Agronomi
e Forestali, si sono svolti nelle seguenti date:
Data Rilievo Classe di
Prescrizioni
VTA Propensione al Cedimento
02/10/21997 --- Nessuna
13/06/2002 --- Nessuna
25/05/2004 --- Nessuna
17/01/2007 --- Nessuna
09/02/2009 --- Nessuna
03/04/2014 B Nessuna
13/01/2016 B Nessuna
05/06/2018 C Nessuna
05/11/2020 C Nessuna
Dall'esame della detta relazione emerge con evidenza che l'ultima verifica sull'albero de quo sia stata effettuata circa due anni prima della caduta del ramo sull'auto del sig. che, si rammenta è Pt_1 avvenuta in data 18/08/2022: pertanto, non è stato esaurientemente provato che l'albero, ed in particolare i suoi rami, fossero stati oggetto di corretta manutenzione.
Sebbene infatti dalla Relazione emerga che l'albero non presentasse, risulta chiaro dalle foto in atti che l'albero, pur di notevoli dimensioni, non fosse stato oggetto di manutenzione corretta, dovendosi senz'altro procedere alla sua potatura per la vicinanza alla strada e per la sua evidente sporgenza sulla medesima (vedi foto allegate al doc.5 attoreo).
Le foto in atti rappresentano bene la proporzione del ramo caduto rispetto all'auto di proprietà attorea.
pagina 8 di 14 In conclusione, quindi, il non ha dimostrato né l'evento meteorologico fosse di Controparte_1 portata del tutto eccezionale e anomala, tale da interrompere l'indicato nesso di causa tra caduta dell'albero ed evento dannoso né di aver effettuato una corretta manutenzione sulla pianta tale da contenere la crescita dei rami.
In assenza di prova che a si siano verificati altre rotture di rami nella strada interessata dal sinistro oggetto di causa, a contrario, deve ritenersi che il vento forte sia stato una concausa sopravvenuta alla non corretta potatura delle fronde dell'albero de quo, non sufficiente, da sola, a causare l'evento.
Ne discende che si configura una responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale ente Controparte_1 proprietario.
Il danno risarcibile
Passando ora alla determinazione del quantum debeatur, la difesa attorea nelle note ex art. 127 ter cpc per l'udienza di remissione in decisione della causa ha domandato il risarcimento alla persona del ed al veicolo per come quantificati dalle c.t.u. espletate in corso di causa (vedi note del Pt_1
13.11.2025).
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attore il Consulente Tecnico dott. , ha Per_1 accertato la piena compatibilità tra queste e la dinamica del sinistro precisando, quanto ai postumi, che
“Le lesioni, sulla base della documentazione medica esibita, comportarono un periodo di inabilità temporanea di complessivi 79 giorni.
Detto periodo può considerarsi suddivisibile in 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, seguiti da 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e da 29 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Attualmente permangono postumi, consistenti nel callo osseo con allegato dolore nella sede della frattura sternale, che, stante il periodo di tempo trascorso dalla guarigione clinica, possono essere considerati permanenti e che sono suscettibili di una valutazione del danno nella misura del 4 %
(quattro per cento) di riduzione della integrità psicofisica ” (rel. Ctu, pagg. 8 e 9).
Il dott. ha, inoltre, ritenute congrue le spese mediche (documentate in atti) per l'importo Per_1 complessivo di € 549,00 (essendo stata depositata fattura di pagamento del dott. per l'attività CP_3 prestata ante causam).
Essendo state le stesse adeguatamente provate, deve essere riconosciuto il diritto al loro rimborso.
Le conclusioni del CTU, basate su accertamenti e valutazione dei dati e della documentazione sanitaria prodotta, non sono state oggetto di osservazioni dai CTP.
pagina 9 di 14 Esse possono, dunque essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali richiesti dal sig. per le lesioni fisiche riportate nel sinistro in Pt_1 parola.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024 che specifica come la componente del danno alla salute e quella del danno morale mantengono una loro autonomia in quanto il secondo non è al primo conglobabile visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022
Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso del quo il sig. non ha sufficientemente allegato (del tutto inconferente in assenza di Pt_1 specifica allegazione e prova la copiosa giurisprudenza richiamata dalla difesa attorea).
Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi al sig. (di anni 55) l'importo Parte_1 di € 4.831,00 a titolo di danno biologico ed € 4.571,25 per IT per complessivi € 9.402,25.
In proposito, va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c. d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle pagina 10 di 14 stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2018, n.
11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Quanto ai danni di natura patrimoniale, devono riconoscersi in primis € 549,00 per spese mediche per come sopra specificato.
Con riferimento invece ai danni riportati dal veicolo di proprietà attoreo, si osserva che ai sensi dell'art. 2058 c.c., riguardante il risarcimento in forma specifica, “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile”. Ebbene, la descrizione dei danni e la loro raffigurazione (cfr. rilievi fotografici di cui al doc. 4, fascicolo parte attrice), nonché l'impossibilità di effettuare la riparazione, (cfr. Perizia ctu “I danni riportati dal mezzo parte attrice non sono Per_2 riparabili sia a livello economico sia a livello strutturale, in particolare lo schiacciamento del tetto ha compromesso irrimediabilmente la l'ossatura della Struttura superiore.”), consentono di ritenere applicabile alla fattispecie in esame il “principio di antieconomicità della riparazione ”.
A tale ultimo proposito, questo Tribunale ritiene di dover fare affidamento sui calcoli effettuati dal
CTU tenuto altresì conto del carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed Per_2 affrontate dall'esperto (cfr., sul punto, ex multis, Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass., n.
8355/2007, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendosi necessariamente soffermare anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, risolvendosi in mere argomentazioni difensive, restano implicitamente disattese perché incompatibili).
Il c.t.u. nominato, dopo avere effettuato approfondite analisi, ha quantificato il valore commerciale del veicolo in € 4.800,00, importo determinato tenuto conto che il veicolo è considerato e di CP_4 difficile reperimento nel medesimo stato di conservazione e Chilometraggio nonché il kilometraggio ed il buon stato di conservazione del bene (cfr. pp. 5 a 7 ctu).
A tale somma il consulente ha aggiunto le spese di pari ad € 905,00 nonché a quelle di Soccorso Pt_2
e Deposito pari ad € 380,00 per un TOTALE di € 6.085,00 (risultando essere stata effettuata la rottamazione del veicolo come da doc. 39 attoreo).
Risulta dagli atti di causa, infine, che il sig. non abbia ricevuto alcun acconto o indennizzo in Pt_1 relazione al sinistro per cui è causa ad opera di assicurazioni private.
pagina 11 di 14 Gli importi suddetti devono, quindi, essere corrisposti all'attore per intero, e pertanto, spetteranno: per danno non patrimoniale € 9.402,25 per danno patrimoniale legato alle lesioni fisiche subite € 549,00 e per danno patrimoniale al mezzo € 6.085,00.
Trattandosi di debito di valore sui detti importi devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459 /96, 2745 / 97, 492 / 01; 18445
/ 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese stragiudiziali
Quanto, infine, alla domanda formulata per il rimborso delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del
10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. III, 15 ottobre 2024, n. 26729 in motivazione).
La Corte di legittimità ha comunque affermato che il regime delle spese è improntato al principio di causalità in forza del quale i costi del processo devono gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa (SS. UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, in motivazione par. 2.5).
Tale affermazione risulta coerente anche con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto che “per un principio di giustizia distributiva il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento” (Corte cost. 135/1987 richiamata da Corte cost. 77/2018).
In altri termini, la necessità di ricorrere al processo – con i relativi costi – è determinata dal fatto che il convenuto, durante la fase stragiudiziale, ha contestato il diritto dell'attore costringendo lo stesso a sostenere i costi non solo di quella fase ma anche di quella giudiziale così facendo nascere l'interesse all'ottenimento di tutela tramite il processo per il recupero delle spese stragiudiziali affrontate. pagina 12 di 14 Pertanto, qualora – come nel caso di specie – venga accolta (in misura quasi integrale) la domanda risarcitoria la cui necessità di tutela è sorta prioritariamente rispetto a quella relativa al rimborso delle spese stragiudiziali, deve trovare accoglimento anche la domanda di condanna al pagamento del danno patrimoniale patito per le spese stragiudiziali per come provato.
Nel caso di specie, in particolare dalla documentazione prodotta dalla difesa attorea, emerge che l'attività dello effettivamente svolta tra il settembre e l'ottobre 2022 è Parte_3 consistita nell'esame della documentazione sino a quel momento in possesso del in sessioni con Pt_1 il cliente e nello scambio di corrispondenza con il e con la nei confronti dei Controparte_1 CP_5 quali è stata avanzata la domanda risarcitoria.
In atti è stato tempestivamente depositato il progetto di Notula dello Parte_3
Pertanto, al sig. spetta l'importo di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da Pt_1 spesa di assistenza professionale stragiudiziale, come da fattura allegata alle note di precisazione delle conclusioni a titolo di risarcimento danno patrimoniale da spesa di assistenza professionale stragiudiziale.
Sull'importo così riconosciuto matureranno gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il meccanismo della compensazione delle spese, previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., opera, invece, in caso di soccombenza reciproca.
Nel caso di specie, stante l'esito del giudizio di accoglimento della domanda di parte attrice, le spese di lite dell'attrice devono essere poste per intero a carico del convenuto liquidate Controparte_1 secondo i parametri medi di cui al D.M. 55 / 2014 e ss. mm. in considerazione del quantum riconosciuto.
Le spese di CTU sono ugualmente poste a carico del così come liquidate con Controparte_1 separati decreti, stante la contestazione in punto di quantum che ha reso necessario esperire le consulenze.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede: pagina 13 di 14 1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il a corrispondere Controparte_1 in favore del sig. le seguenti somme: per danno non patrimoniale € 9.402,25 per Parte_1 danno patrimoniale legato alle lesioni fisiche subite per danno € 549,00 e per danno patrimoniale al mezzo € 6.085,00 oltre interessi come in motivazione.
2) Condanna il a corrispondere al sig. l'importo di € 2.000,00 per Controparte_1 Parte_1 spese stragiudiziali oltre interessi come in motivazione.
3) Condanna il a rifondere al sig. le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo e di ctp).
4) Pone le spese di lite e di CTU interamente a carico del così come liquidate con Controparte_1 separati decreti.
Così deciso in Firenze, lì 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc,
SENTENZA nella causa civile n. 14455 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023 promossa da,
con avv.ti Ulivi Giannotto e Rudalli Maurizio Parte_1
-attore contro
, in persona del suo Sindaco pro tempore, con avv. Alessandro Tarducci Controparte_1
-convenuto
Oggetto: risarcimento danni
A seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate telematicamente dai difensori e per come di seguito riportate:
Parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie attoree non ammesse e rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi di opposizione indicati in atti e nel merito, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, ivi compresa la infondata eccezione di caso fortuito della parte convenuta, visto ed applicato l'art. 2051 c.c. o in subordine l'art.
2043 c.c., condannare il in persona del sindaco pro – tempore, al risarcimento dei Controparte_1 danni tutti sofferti dalla parte attrice in conseguenza del fatto esposto nella premessa dell'atto di citazione, per i titoli indicati in atti e nelle misure che, anche all'esito del deposito delle relazioni dei
CC.TT.UU., facendosi riferimento alla vigente versione (2024) della tabella del Tribunale di Milano
pagina 1 di 14 per la liquidazione del danno non patrimoniale e sempre con espressa salvezza delle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero come dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio, vengono qui seguito indicate sempre con espressa salvezza delle eventuali diverse misure maggiori o minori che risultassero come dovute e/o giuste e sempre ogni caso oltre rivalutazione monetaria sugli importi non liquidati in moneta avente corso attuale rispetto alla data della decisione e interessi legali sul capitale devalutato alla data del fatto e poi via via rivalutato anno per anno maturati e maturandi dal dì del fatto al dì del saldo: € 5.980,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo (valore commerciale al netto del valore del relitto, FRAM e spese di soccorso e deposito, come da CTU), € 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ITP 75% gg. 30 (€
115,00 per giorno di ITA), € 1.150,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ITP 50% gg. 20, € 833,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ITP 25% gg. 29, € 6.039,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da IP 4%, € 549,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese di cura, certificazione e valutazione medico – legale del quadro lesivo e €
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spesa di assistenza professionale stragiudiziale, in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, spese delle
CC.TT.UU. a definitivo carico della parte convenuta soccombente e condanna della medesima alla refusione in favore della parte attrice delle spese di CC.TT.UU. e CC.TT.PP.”.”.
Parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Giudice adito nel merito respingere la Controparte_1 domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa stante la sussistenza del caso fortuito;
in ipotesi , qualora sia ritenuta sussistente una qualche responsabilità del rideterminare il risarcimento del danno nella misura ritenuta di Controparte_1 giustizia stante la non condivisibilità del quantum dei danni richiesti.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge.
Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio il per veder accertare la sua Parte_1 Controparte_1 responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il sinistro verificatosi in data 18.08.2022, alle ore 10.40 circa, in . CP_1
pagina 2 di 14 Il sig. ha assunto che in tali circostanze di tempo mentre transitava con la sua vettura, modello Pt_1
RENAULT 4 GTL tg. FI D91872, sulla carreggiata stradale del Viale Manfredo Fanti, con provenienza lato Viale dei Mille e direzione Largo Gennarelli, giunto alla altezza civico numero 5, veniva attinto da un ramo staccatosi da un albero impiantato nell'aiuola collocata in posizione parallela al margine destro della carreggiata stradale del Viale Manfredo Fanti secondo il senso di marcia percorso.
Il sig. ha allegato che la caduta del ramo provocava danni al veicolo e lesioni personali Pt_1 di cui ha chiesto il risarcimento.
Nel costituirsi in giudizio il nel merito ha evidenziato la causa fortuita del danno Controparte_1 rappresentata dalle eccezionali e avverse condizioni meteo abbattutesi sulla città di in data CP_1
18/08/2022 ed ha concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e comunque non provata nel quantum.
La causa, istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione della Ctu tecnica sul mezzo e della Ctu medico legale sulla persona dell'attore, viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta depositate in pct..
In diritto
In via preliminare si osserva che il fatto storico non è contestato quindi può ritenersi provato che in data
18.08.2022, alle ore 10.40 circa, in , mentre il sig. transitava con la sua vettura, modello CP_1 Pt_1
RENAULT 4 GTL tg. FI D91872, sulla carreggiata stradale del Viale Manfredo Fanti con provenienza lato Viale dei Mille e direzione Largo Gennarelli, giunto alla altezza civico numero 5, veniva attinto da un ramo staccatosi da un albero impiantato nella aiuola collocata in posizione parallela al margine destro della carreggiata stradale del Viale Manfredo Fanti secondo il senso di marcia percorso.
Dalla documentazione attorea si evince che interveniva sul luogo del sinistro la PM di Firenze:
pagina 3 di 14 La documentazione fotografica allegata al verbale redatto dagli Agenti della PM è eloquente:
(vedi doc. 5 attoreo).
Peraltro, non è contestato che la collocazione dell'albero, da cui si è distaccato il ramo che causava i danni de quibus, insistesse su un'area urbana di competenza del convenuto né che lo stesso CP_1 fosse il soggetto giuridicamente tenuto alla custodia e manutenzione di tale bene.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115 co. 1 cpc, dette circostanze, costituendo “fatti non specificamente contestati”, possono essere poste a fondamento della decisione per sussumere l'invocata responsabilità del di cui all'art. 2051 cc perché l'evento dannoso ha avuto origine dalla Controparte_1 modificazione della cosa soggetta alla sua custodia cioè dalla caduta di un ramo di un albero radicato in un'area rientrante nel patrimonio dello stesso.
Tanto premesso, si rammenta che l'art. 2051 c.c. presuppone che venga fornita dal danneggiato la prova che il danno sia derivato causalmente dal bene, la cui omessa custodia entra nel processo produttivo del danno non come semplice occasione ma quale causa di esso;
occorre, quindi, che la parte danneggiata provi non solo la sussistenza del fatto, del nesso causale tra l'evento – caduta dell'albero –
pagina 4 di 14 e il danno procurato alla sua persona ma, soprattutto, la riferibilità della causa del danno all'omessa tenuta di una condotta rientrante fra gli obblighi del custode.
Più nello specifico, nella ripartizione dell'onere della prova la Cassazione ha chiarito che “…il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr. in termini Cass. 11802/2016); ed è stato anche affermato che la responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c., opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass.
16295/2019)” (Cass. Ordinanza 09/03/2020, n. 6651 nonché negli stessi termini Cass. n. 20943 del
30/06/2022; Cass. 11152 del 2023,; Cass. Ordinanza n. 15187/2025 del 06-06-2025).
In altri termini, la natura oggettiva (o 'semi-oggettiva') della responsabilità da cose in custodia esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
Nel caso oggetto di odierno esame, il convenuto ha escluso la propria responsabilità CP_1 invocando il caso fortuito, rappresentato da forti raffiche di vento, tali da costituire evento eccezionale ed in grado di determinare la caduta del ramo dell'albero, che si trovava in integre condizioni vegetative e manutentive.
A tal proposito, vale la pena ribadire innanzitutto che il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. consiste come visto in quell'evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale, che interrompe il nesso di causa tra il comportamento del pagina 5 di 14 custode e l'evento dannoso: il fortuito può dirsi integrato, tra le altre ipotesi, da forze incoercibili o imprevedibili della natura, tra cui eventi atmosferici di particolare forza ed intensità.
Con particolare riguardo a tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità, in alcune pronunce che si sono occupate nello specifico delle precipitazioni atmosferiche, con principi senza dubbio estensibili anche al diverso fenomeno meteorologico delle raffiche di vento (cfr. Cass. n. 2482/2018 e Cass. n.
15187/2025, che cita, tra le altre, Cass. n. 4588/2022; Cass., sez. Un., n. 5422/2021; Cass., sez. Un., n.
15574/2021; Cass. n. 36715/2021; Cass. sez. Un. n. 616/2019; Cass. n. 32223/2018; Cass. n.
31066/2019), ha avuto modo di chiarire, in sintesi, che: “…affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass.
01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018 cit.)” (cfr. Cass., S.U., n. 5422/2021).
Ancora più di recente si è ribadito come "... la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui
(anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
— per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso d i una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità i n base al la comune esperienza;
— al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione d ella responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ..." (cfr. Corte di Cass.,
Ordinanza n. 15187/2025 del 06-06-2025).
Dovendo ora verificare, sulla scorta di tali principi, se l'evento atmosferico del 18.08.2022 sia stato o meno “eccezionale” ed “imprevedibile”, si osserva innanzitutto che le allegazioni del convenuto e la documentazione da questo depositata non risultano idonee ad escludere la responsabilità dell'ente locale.
Il a sostegno della sua tesi, ha richiamato il rapporto di intervento della polizia relativo alla CP_1 caduta dell'albero (doc. 5 prodotto dalla difesa attorea) nonché il decreto del Presidente della Giunta
Regionale ed il Report meteorologico Lamma per la giornata del 18/08/2022 (doc.ti 1 e 2 CP_1
pagina 6 di 14 quanto alle eccezionali e avverse condizioni meteo abbattutesi sulla città di in data 18/08/2022) CP_1 nonché la Relazione Direzione Ambiente (doc. 3 quanto all'assenza di difetti patologici CP_1 dell'albero.
Sulla scorta di tale documentazione non è possibile statuire che le raffiche di vento registrate il giorno dell'evento possano essere considerate degli eventi atmosferici eccezionali ed oggettivamente imprevedibili e, quindi, integrare un'ipotesi di caso fortuito.
Sicuramente ciò che emerge è che in data 18.08.2022 si sono verificati “nel territorio di tutte le Province del territorio regionale e della Città Metropolitana di Firenze forti temporali associati ad un nuovo passaggio di una severa perturbazione, con forti raffiche di vento” (doc. 1 Comune pag. 2): tuttavia, ciò non dimostra nulla quanto alla forza delle raffiche di vento nell'area oggetto di causa.
Tanto più che il Report Meteorologico Lamma, seppur evidenziava che in detto giorno erano state registrate sulla costa e nell'entroterra toscano raffiche di vento sino a 120 km/h (doc. 2 pag. CP_1
7), non faceva alcun specifico riferimento al Controparte_1
Ebbene, i dati in questione non sono riferiti esattamente al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia e, quindi, hanno una valenza probatoria limitata.
Alla luce di tale insufficiente documentazione, certo non può rilevare quanto dichiarato dagli agenti di
PM i quali parlano nel loro rapporto di un 'forte vento', stante la connotazione strettamente soggettiva del dato e, quindi, non verificabile.
Inoltre, non risulta che la pattuglia sia stata chiamata ad intervenire su altre segnalazioni relative a cadute di alberi e/o di rami nella strada in questione.
In ogni caso, la circostanza che fosse in corso nella detta giornata il “bollettino di Vigilanza del
Dipartimento Protezione Civile di allerta meteo codice giallo”, di cui la stessa difesa del CP_1 dà atto (laddove debba essere valorizzato nei termini da questo richiesti) attesta che l'Ente era CP_1 nella piena consapevolezza delle problematiche di stabilità che un vento forte avrebbe potuto determinare nelle alberature presenti sulle vie pubbliche. Quindi, non può certo ritenersi come non prevedibile o inevitabile il poi verificatosi distacco con susseguente caduta del ramo dall'albero di cui è lite, stante siffatta conosciuta situazione con evidente responsabilità per non aver posto in essere quanto necessario per evitare che l'evento atmosferico de quo potesse provocare danni (per es. chiudendo le strade del particolarmente alberate come quella in parola). Controparte_1
Peraltro, con riferimento a quanto emerge dalla Relazione Direzione Ambiente, risulta quanto segue:
In merito al sinistro in oggetto riguardante il crollo di una branca del platano con codice 24303, si specifica che questo è stato monitorato nel tempo senza che nessun rilevatore accertasse anomalie
(nessuna cavità, presenza di corpi fungini o danni da urto) o che potessero far presagire cedimenti pagina 7 di 14 totali o parziali. I controlli, affidati attraverso specifici Accordi Quadro da parte dell' Controparte_2
Comunale a professionisti esterni con comprovata esperienza ed iscritti all'albo dei Dottori Agronomi
e Forestali, si sono svolti nelle seguenti date:
Data Rilievo Classe di
Prescrizioni
VTA Propensione al Cedimento
02/10/21997 --- Nessuna
13/06/2002 --- Nessuna
25/05/2004 --- Nessuna
17/01/2007 --- Nessuna
09/02/2009 --- Nessuna
03/04/2014 B Nessuna
13/01/2016 B Nessuna
05/06/2018 C Nessuna
05/11/2020 C Nessuna
Dall'esame della detta relazione emerge con evidenza che l'ultima verifica sull'albero de quo sia stata effettuata circa due anni prima della caduta del ramo sull'auto del sig. che, si rammenta è Pt_1 avvenuta in data 18/08/2022: pertanto, non è stato esaurientemente provato che l'albero, ed in particolare i suoi rami, fossero stati oggetto di corretta manutenzione.
Sebbene infatti dalla Relazione emerga che l'albero non presentasse, risulta chiaro dalle foto in atti che l'albero, pur di notevoli dimensioni, non fosse stato oggetto di manutenzione corretta, dovendosi senz'altro procedere alla sua potatura per la vicinanza alla strada e per la sua evidente sporgenza sulla medesima (vedi foto allegate al doc.5 attoreo).
Le foto in atti rappresentano bene la proporzione del ramo caduto rispetto all'auto di proprietà attorea.
pagina 8 di 14 In conclusione, quindi, il non ha dimostrato né l'evento meteorologico fosse di Controparte_1 portata del tutto eccezionale e anomala, tale da interrompere l'indicato nesso di causa tra caduta dell'albero ed evento dannoso né di aver effettuato una corretta manutenzione sulla pianta tale da contenere la crescita dei rami.
In assenza di prova che a si siano verificati altre rotture di rami nella strada interessata dal sinistro oggetto di causa, a contrario, deve ritenersi che il vento forte sia stato una concausa sopravvenuta alla non corretta potatura delle fronde dell'albero de quo, non sufficiente, da sola, a causare l'evento.
Ne discende che si configura una responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale ente Controparte_1 proprietario.
Il danno risarcibile
Passando ora alla determinazione del quantum debeatur, la difesa attorea nelle note ex art. 127 ter cpc per l'udienza di remissione in decisione della causa ha domandato il risarcimento alla persona del ed al veicolo per come quantificati dalle c.t.u. espletate in corso di causa (vedi note del Pt_1
13.11.2025).
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attore il Consulente Tecnico dott. , ha Per_1 accertato la piena compatibilità tra queste e la dinamica del sinistro precisando, quanto ai postumi, che
“Le lesioni, sulla base della documentazione medica esibita, comportarono un periodo di inabilità temporanea di complessivi 79 giorni.
Detto periodo può considerarsi suddivisibile in 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, seguiti da 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e da 29 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Attualmente permangono postumi, consistenti nel callo osseo con allegato dolore nella sede della frattura sternale, che, stante il periodo di tempo trascorso dalla guarigione clinica, possono essere considerati permanenti e che sono suscettibili di una valutazione del danno nella misura del 4 %
(quattro per cento) di riduzione della integrità psicofisica ” (rel. Ctu, pagg. 8 e 9).
Il dott. ha, inoltre, ritenute congrue le spese mediche (documentate in atti) per l'importo Per_1 complessivo di € 549,00 (essendo stata depositata fattura di pagamento del dott. per l'attività CP_3 prestata ante causam).
Essendo state le stesse adeguatamente provate, deve essere riconosciuto il diritto al loro rimborso.
Le conclusioni del CTU, basate su accertamenti e valutazione dei dati e della documentazione sanitaria prodotta, non sono state oggetto di osservazioni dai CTP.
pagina 9 di 14 Esse possono, dunque essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali richiesti dal sig. per le lesioni fisiche riportate nel sinistro in Pt_1 parola.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024 che specifica come la componente del danno alla salute e quella del danno morale mantengono una loro autonomia in quanto il secondo non è al primo conglobabile visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022
Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso del quo il sig. non ha sufficientemente allegato (del tutto inconferente in assenza di Pt_1 specifica allegazione e prova la copiosa giurisprudenza richiamata dalla difesa attorea).
Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi al sig. (di anni 55) l'importo Parte_1 di € 4.831,00 a titolo di danno biologico ed € 4.571,25 per IT per complessivi € 9.402,25.
In proposito, va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c. d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle pagina 10 di 14 stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2018, n.
11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Quanto ai danni di natura patrimoniale, devono riconoscersi in primis € 549,00 per spese mediche per come sopra specificato.
Con riferimento invece ai danni riportati dal veicolo di proprietà attoreo, si osserva che ai sensi dell'art. 2058 c.c., riguardante il risarcimento in forma specifica, “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile”. Ebbene, la descrizione dei danni e la loro raffigurazione (cfr. rilievi fotografici di cui al doc. 4, fascicolo parte attrice), nonché l'impossibilità di effettuare la riparazione, (cfr. Perizia ctu “I danni riportati dal mezzo parte attrice non sono Per_2 riparabili sia a livello economico sia a livello strutturale, in particolare lo schiacciamento del tetto ha compromesso irrimediabilmente la l'ossatura della Struttura superiore.”), consentono di ritenere applicabile alla fattispecie in esame il “principio di antieconomicità della riparazione ”.
A tale ultimo proposito, questo Tribunale ritiene di dover fare affidamento sui calcoli effettuati dal
CTU tenuto altresì conto del carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed Per_2 affrontate dall'esperto (cfr., sul punto, ex multis, Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass., n.
8355/2007, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendosi necessariamente soffermare anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, risolvendosi in mere argomentazioni difensive, restano implicitamente disattese perché incompatibili).
Il c.t.u. nominato, dopo avere effettuato approfondite analisi, ha quantificato il valore commerciale del veicolo in € 4.800,00, importo determinato tenuto conto che il veicolo è considerato e di CP_4 difficile reperimento nel medesimo stato di conservazione e Chilometraggio nonché il kilometraggio ed il buon stato di conservazione del bene (cfr. pp. 5 a 7 ctu).
A tale somma il consulente ha aggiunto le spese di pari ad € 905,00 nonché a quelle di Soccorso Pt_2
e Deposito pari ad € 380,00 per un TOTALE di € 6.085,00 (risultando essere stata effettuata la rottamazione del veicolo come da doc. 39 attoreo).
Risulta dagli atti di causa, infine, che il sig. non abbia ricevuto alcun acconto o indennizzo in Pt_1 relazione al sinistro per cui è causa ad opera di assicurazioni private.
pagina 11 di 14 Gli importi suddetti devono, quindi, essere corrisposti all'attore per intero, e pertanto, spetteranno: per danno non patrimoniale € 9.402,25 per danno patrimoniale legato alle lesioni fisiche subite € 549,00 e per danno patrimoniale al mezzo € 6.085,00.
Trattandosi di debito di valore sui detti importi devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459 /96, 2745 / 97, 492 / 01; 18445
/ 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese stragiudiziali
Quanto, infine, alla domanda formulata per il rimborso delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del
10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. III, 15 ottobre 2024, n. 26729 in motivazione).
La Corte di legittimità ha comunque affermato che il regime delle spese è improntato al principio di causalità in forza del quale i costi del processo devono gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa (SS. UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, in motivazione par. 2.5).
Tale affermazione risulta coerente anche con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto che “per un principio di giustizia distributiva il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento” (Corte cost. 135/1987 richiamata da Corte cost. 77/2018).
In altri termini, la necessità di ricorrere al processo – con i relativi costi – è determinata dal fatto che il convenuto, durante la fase stragiudiziale, ha contestato il diritto dell'attore costringendo lo stesso a sostenere i costi non solo di quella fase ma anche di quella giudiziale così facendo nascere l'interesse all'ottenimento di tutela tramite il processo per il recupero delle spese stragiudiziali affrontate. pagina 12 di 14 Pertanto, qualora – come nel caso di specie – venga accolta (in misura quasi integrale) la domanda risarcitoria la cui necessità di tutela è sorta prioritariamente rispetto a quella relativa al rimborso delle spese stragiudiziali, deve trovare accoglimento anche la domanda di condanna al pagamento del danno patrimoniale patito per le spese stragiudiziali per come provato.
Nel caso di specie, in particolare dalla documentazione prodotta dalla difesa attorea, emerge che l'attività dello effettivamente svolta tra il settembre e l'ottobre 2022 è Parte_3 consistita nell'esame della documentazione sino a quel momento in possesso del in sessioni con Pt_1 il cliente e nello scambio di corrispondenza con il e con la nei confronti dei Controparte_1 CP_5 quali è stata avanzata la domanda risarcitoria.
In atti è stato tempestivamente depositato il progetto di Notula dello Parte_3
Pertanto, al sig. spetta l'importo di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da Pt_1 spesa di assistenza professionale stragiudiziale, come da fattura allegata alle note di precisazione delle conclusioni a titolo di risarcimento danno patrimoniale da spesa di assistenza professionale stragiudiziale.
Sull'importo così riconosciuto matureranno gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il meccanismo della compensazione delle spese, previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., opera, invece, in caso di soccombenza reciproca.
Nel caso di specie, stante l'esito del giudizio di accoglimento della domanda di parte attrice, le spese di lite dell'attrice devono essere poste per intero a carico del convenuto liquidate Controparte_1 secondo i parametri medi di cui al D.M. 55 / 2014 e ss. mm. in considerazione del quantum riconosciuto.
Le spese di CTU sono ugualmente poste a carico del così come liquidate con Controparte_1 separati decreti, stante la contestazione in punto di quantum che ha reso necessario esperire le consulenze.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede: pagina 13 di 14 1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il a corrispondere Controparte_1 in favore del sig. le seguenti somme: per danno non patrimoniale € 9.402,25 per Parte_1 danno patrimoniale legato alle lesioni fisiche subite per danno € 549,00 e per danno patrimoniale al mezzo € 6.085,00 oltre interessi come in motivazione.
2) Condanna il a corrispondere al sig. l'importo di € 2.000,00 per Controparte_1 Parte_1 spese stragiudiziali oltre interessi come in motivazione.
3) Condanna il a rifondere al sig. le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo e di ctp).
4) Pone le spese di lite e di CTU interamente a carico del così come liquidate con Controparte_1 separati decreti.
Così deciso in Firenze, lì 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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