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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 09/10/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 91/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione I Civile La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo G. EN EM Presidente Dott.ssa CA IB Consigliere rel. Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta a ruolo in data 12.3.2024 al n. 47/2024 promossa con ricorso depositato il 12.3.2024
DA
, C.F. , rappresentato e difeso anche disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto D'MA del Foro di Trento (cod. fis. ), e dall'avv. Sergio CodiceFiscale_2
D'MA del Foro di Trento (cod. fis. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 loro studio in via Pennella n. 39 a Pergine Valsugana (TN), giusta procura telematica in atti
APPELLANTE CONTRO
, C.F. e Controparte_1 C.F._4
C.F. , entrambi rappresentati e difesi in primo Controparte_2 C.F._5 grado dall'Avv. Nicola Masè del Foro di Trento (C.F. ), con studio in 38122 C.F._6
Trento (TN), Via G. Buccella n. 8, presso il quale sono elettivamente domiciliati, giusta procura telematica in atti APPELLATI
E CONTRO
C.F.: CP_3 C.F._7
C.F.: Parte_2 C.F._8
C.F.: , Parte_3 C.F._9
pagina 1 di 11 C.F.: , Parte_4 C.F._10
C.F.: , Parte_5 C.F._11
C.F.: , Parte_6 C.F._12
C.F.: , Parte_7 C.F._13
, C.F.: , Parte_8 C.F._14
, C.F.: Parte_9 C.F._15
, C.F.: , CP_4 C.F._16
tutti rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Federico Fedrizzi del Foro di Trento (c.f.
), presso il cui studio in Trento, Via Cavour n. 34, elettivamente domiciliati, C.F._17 giusta procura telematica in atti
INTERVENIENTI
OGGETTO: Proprietà
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) nel merito, riformare in parte qua la sentenza n. 8/2024 del Tribunale di Trento dd. 02.01.2024 dott. Giuseppe Barbato, depositata/pubblicata il 04.01.2024, nel procedimento R.G. 1570/2022, rep. 104/2024 del 19.01.2024, notificata in data 12.02.2024 e per l'effetto accogliere le domande dell'attore già formulate in primo grado: contrariis reiectis, per i motivi indicati in atti e nella documentazione prodotta, nelle note d'udienza ed a verbale, che si richiamano integralmente nelle deduzioni, domande, eccezioni e conclusioni: respingere ogni avversaria istanza, eccezione e domanda/conclusione anche in via istruttoria, di cui alla comparsa di costituzione e risposta dd. 26/10/2022 dei convenuti principali e dell'atto di intervento dei terzi dd. 15 giugno 2022, nonché di cui alle loro rispettive memorie ex art 183 cpc, note d'udienza e verbali d'udienza, in ogni caso atti di causa, in quanto irrilevanti, tardive/inammissibili, improcedibili, nulle comunque infondate in fatto e in diritto, irrilevanti e prive di valore probatorio ogni avversaria produzione documentale. Nel merito in via principale: dichiarare che il sig ha diritto di riscatto agrario del Parte_1 seguente immobile, particella fondiaria 309 in partita tavolare 2045 C.C. (poi Parte_10 incorporata nella partita tavolare 3905), come risultante dal frazionamento del geom.
[...]
n. 449/2020 (doc. 2) con escorporazione di mq 81 aggregati alla p.f. 310, mq 19 aggregati CP_5 alla p.f.313/1 e mq 90 aggregati alla p.f. 312/1 C.C. ; Parte_10 dato atto che l'attore si dichiara disponibile a pagare, nel termine e nei modi previsti dalla legge 08.01.1979 n. 2 2, il prezzo pagato e/o calcolato per tale immobile e che, con il pagamento, subentrerà
pagina 2 di 11 ai convenuti e nella piena proprietà del terreno sopra indicato, Controparte_1 Controparte_2 oggetto di riscatto,
- accertare e dichiarare inefficace l'atto di compravendita datato 2/2/2021 (Rep. n. 3854 – Raccolta n.2934, Notaio Dott. in Pergine Valsugana-TN) - doc. 1 di primo grado- intavolato Persona_1 presso l'ufficio del Libro fondiario di Pergine Valsugana in data 22/6/2021 GN 1078, a favore dei convenuti e sostituire nella loro posizione il sig. ex tunc;
Parte_1
- dichiarare trasferito l'immobile particella fondiaria 309 in partita tavolare 2045 C.C. Parte_10
(poi incorporata nella partita tavolare 3905), come risultante dal frazionamento del geom.
[...]
n. 449/2020 ivi citato (doc. 2) con escorporazione di mq 81 aggregati alla p.f. 310, mq 19 CP_5 aggregati alla p.f.313/1 e mq 90 aggregati alla p.f. 312/1 C.C. in favore di Parte_10 [...]
Pt_1
- ordinare al competente Conservatore/ufficio del Libro Fondiario di provvedere alle necessarie annotazioni e intavolazioni con esonero di ogni sua responsabilità.
- Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: in considerazione della posizione e del comportamento dei convenuti principali e in sede di resistenza in giudizio si chiede, fin d'ora, di CP_2 CP_1 condannare, altresì, questa parte convenuta alla corresponsione di una somma a favore dell'attore a titolo di responsabilità aggravata, nella somma da precisare e/o comunque ritenuta di giustizia. 2) condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese non imponibili, spese forfettarie 15% e oneri di legge) di entrambi i gradi del giudizio. Condannare altresì i signori e Controparte_1 al pagamento/restituzione a favore dell'attore delle spese pagate in primo grado Controparte_2 pari ad euro 13.338,55 (doc. 3) oltre ad interessi di legge. Si chiede sin d'ora udienza di discussione orale della causa
In via istruttoria: (omissis).
DI PARTI APPELLATE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: in via preliminare:
- confermare la sentenza n. 08/2024 di data 02.01.2024 emessa dal Tribunale di Trento, accertando e dichiarando che il signor è decaduto dall'esercizio dell'azione di riscatto agrario, Parte_1 avendo esercitato la stessa oltre l'anno previsto dall'art. 8 comma 5 della Legge n. 590/1965; nel merito, in via principale:
- per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza del diritto di riscatto agrario in capo al signor , con conseguente rigetto dell'appello dal medesimo Parte_1 proposto, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale e conferma della sentenza n. 08/2024 di data 02.01.2024 emessa dal Tribunale di Trento;
pagina 3 di 11 - per le ragioni esposte in narrativa, rigettare la richiesta di condanna di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal signor , in quanto infondata e strumentale;
Parte_1
- per i motivi esposti in narrativa, condannare l'appellante anche al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- in subordine, valutare la condotta posta in essere dall'appellante per la determinazione della misura della liquidazione del compenso. in ogni caso:
- si chiede la condanna di parte appellante alla rifusione di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cnpa. In via istruttoria: (omissis)
DI PARTI APPELLATE INTERVENIENTI: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectiis e previe le declaratorie e gli accertamenti di rito: 1) respingersi nel merito l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, confermarsi Parte_1
l'impugnata sentenza n. 8/2024 di data 2.1.2024 emessa dal Tribunale di Trento, nei punti e nei capi con i quali, respinta ogni ulteriore e diversa domanda svolta in causa dal medesimo, è stato accertato e dichiarato che lo stesso è decaduto dall'esercizio dell'azione di riscatto agrario, avendo esercitato la stessa oltre l'anno previsto dall'art. 8 comma 5 della Legge n. 590/1965;
2) accogliersi l'appello incidentale formulato dai sig.ri e avverso l'impugnata Parte_8 CP_3 sentenza n. 8/2024 di data 2.1.2024 emessa dal Tribunale di Trento, e segnatamente avverso i punti ed i capi in cui è stato ritenuto inammissibile l'intervento dei detti venditori e disposta la compensazione delle spese di lite nei rapporti con il sig. , e per l'effetto condannarsi l'appellante alla Parte_1 rifusione nei loro confronti delle spese di lite di entrambi ii gradi di giudizio.
3) accogliersi le domande ed eccezioni versate in causa in primo grado dagli intervenienti-appellati e quivi reiterate, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi (anche sotto il profilo del difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi) l'insussistenza in capo all'attore-appellante, alla data di stipula del contratto di compravendita tra i convenuti-appellati e gli intervenienti-appellati (e cioè al 2.2.2021) ed al momento della notifica dell'atto di citazione, del diritto di prelazione agraria in relazione alla p.f. 309 in P.T. 2045 C.C. Per l'effetto, rigettarsi tutte le domande versate in causa Parte_10 dall'attore-appellante, siccome infondate in fatto ed in diritto. 4) con vittoria nei confronti dell'attore-appellante delle competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CNPA come per legge. In via istruttoria: (omissis).
* Fatto e svolgimento del giudizio
, Parte_7 Parte_6 Parte_4 CP_3 Parte_2 Parte_3
, , , con con atto notarile dd. 2.2.21, Parte_8 Parte_9 CP_6 Parte_5
pagina 4 di 11 hanno venduto a e la particella fondiaria 309 , Controparte_1 Controparte_2 Parte_11 come risultante dal frazionamento del geom. n. 449/2020, con escorporazione di Controparte_5 mq. 81 aggregati alla p.f. 310, di mq. 19 aggregati alla p.f. 313/1 e di mq. 90 aggregati alla p.f. 312/1 C.C. . Parte_10
coltivatore diretto, comproprietario ed esclusivo utilizzatore di terreno confinante al Parte_1 suddetto (corrispondente alla p.f. 312/2 C.C. ) ha contestato il trasferimento, in quanto Parte_10 effettuato in violazione della prelazione agraria, non essendo stato preceduto dalla doverosa notificazione (cd. denuntiatio) nei suoi confronti, e precisando che egli, con atto dd. 10.6.2022 aveva esercitato il riscatto del fondo rustico, impegnandosi a pagare il prezzo pattuito nel contratto di compravendita dd. 22.2.2021.
Per tale ragione, ha convenuto in giudizio e per chiedere Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 di dare atto della propria disponibilità a subentrare ai due convenuti nella piena proprietà della p.f. 309 C.C. , come risultante dal frazionamento n. 449/2020, con il pagamento del pattuito Parte_10 prezzo di vendita e, quindi, di accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita dd. 2.2.2021, dichiarando il trasferimento del detto immobile in suo favore. Si sono costituiti in giudizio e eccependo, preliminarmente che la Controparte_1 Controparte_2 missiva dd. 10.6.2022, con cui l'attore aveva inteso esercitare il diritto di riscatto, era giunta a destinazione oltre un anno dopo l'atto di compravendita stipulato da essi convenuti, dunque, dopo la scadenza del termine annuale di decadenza di cui all'art. 8, 5° co., legge n° 590/1965. Hanno precisato, inoltre, che all'epoca della compravendita la p.f. 309 C.C. era destinata per il 97% ad Parte_10 attrezzature pubbliche e di uso pubblico di livello locale e in procinto di diventare area agricola, fatto verificatosi soltanto il 25.2.2021 con l'approvazione dell'ultima variante del P.R.G.. Nel procedimento sono intervenuti ex art. 105 c.p.c. anche i venditori Parte_7 Pt_6
, ,
[...] Parte_4 CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_8 Parte_9
, , con atto dd. 29.11.2022, per chiedere l'accertamento
[...] CP_6 Parte_5 dell'insussistenza del diritto di prelazione agraria in relazione alla p.f. 309 C.C. in capo Parte_10 all'attore alla data di stipula dell'atto di compravendita e, per l'effetto, il rigetto delle domande proposte in citazione;
in subordine, si associavano all'eccezione di decadenza formulata dai convenuti.
Con sentenza d.d. 21.1.2024, il Tribunale di Trento ha dichiarato decaduto dal diritto di Parte_1 riscattare la p.f. 309 , rigettando quindi le domande formulate e condannandolo a Parte_11 Pt_10 rifondere a e le spese di lite e ha compensato, invece, quelle fra Controparte_1 Controparte_2
l'attore e gli intervenienti. Più precisamente, il Giudice di primo grado ha dichiarato preliminarmente l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dei venditori, in quanto non sorretto da alcun interesse giuridicamente protetto e ha accolto l'eccezione di decadenza formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 8, comma 5, l. 590/19651.
pagina 5 di 11 Avverso la sentenza n. 8/2024 del Tribunale di Trento d.d.
2.1.2024 nel procedimento R.g. 1570/2022,
ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Parte_1
Con atto d.d. 4.9.2024, si sono costituiti gli appellati e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 la conferma della sentenza di primo grado.
Si sono costituivano, altresì, Parte_7 Parte_6 Parte_4 CP_3 Pt_2
, , , con
[...] Parte_3 Parte_8 Parte_9 CP_4 Parte_5 comparsa d.d. 6.9.2024, svolgendo appello incidentale e assumendo le conclusioni in epigrafe. Il procedimento, trattato dal Consigliere Istruttore in forma scritta secondo le previsioni dell'art. 127 ter c.p.c., espletati gli adempimenti di rito, è stato riservato al Collegio per la decisione con ordinanza del 27.06.2025.
***
Motivi della decisione
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, si conformerà al principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass. 3126/212.
*
I. L'impugnazione proposta da va rigettata, per le seguenti assorbenti Parte_1 ragioni.
a) Con il primo motivo, l'appellante censura l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dal diritto di prelazione agraria, precisando che essa non era rilevabile d'ufficio e che non era stata formulata dai convenuti principali ma solo dai terzi intervenuti, tardivamente costituitisi in prossimità dell'udienza. Pertanto, doveva essere rigettata “in quanto eccezione inesistente a
“Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.” 2 Così in motivazione “...Non può infine sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, 1° co. n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che … il medesimo esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonché evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito ( v. Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145 )”.
pagina 6 di 11 seguito della declaratoria di inammissibilità dell'intervento dei terzi al processo e, subordinatamente, perché tardiva” (pag. 21 atto d'appello). Il rilievo è infondato. Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado (RG. 1570/2022) risulta che gli odierni appellati, , hanno tempestivamente formulato la contestata eccezione di Pt_12 CP_2 decadenza nella comparsa di costituzione, depositata il 02.11.2022 per l'udienza del 30.11.2020, e hanno, altresì, prodotto la documentazione a sostegno della stessa.
Va rilevato che il contratto di compravendita (prodotto sub doc. 4 fasc. convenuti, primo grado) è stato stipulato in data 02.02.2021 davanti al Notaio e, secondo quanto stabilito Per_1 dall'art. 8, c. 5 della Legge n. 590/1965 (vedi testo sub nota n.1), la domanda di riscatto agrario deve essere esercitata entro il termine di legge di un anno decorrente “dalla trascrizione del contratto di compravendita”, che conferisce pubblicità all'alienazione. Il primo atto interruttivo della decadenza è pacificamente individuabile, in via stragiudiziale, nella missiva del 10.06.2022 (ricevuta il 14.06.2022, doc. 7 fascicolo primo grado); Pt_1 successivamente, è stata effettuata la notificazione dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, compiuta in data 15.6.2022. Entrambe le iniziative sono state compiute oltre il termine annuale previsto dalla richiamata norma: infatti, il dies a quo del termine annuale, entro cui l'attore avrebbe dovuto agire in giudizio, in considerazione del vigente sistema tavolare, va individuato nella data del 3.5.2021, poiché in tal giorno si è avuta la prima evidenza tavolare dell'intervenuta alienazione del fondo per cui è causa (v. estratto tavolare sub doc. 5 fasc. convenuti, primo grado: sezione B
“intavolazione diritto di proprietà 3.5.2021”) e, in ogni caso, da questo momento l'appellante era nelle condizioni di avere notizia legale dell'atto di compravendita, usando l'ordinaria diligenza.
Tale conclusione è confortata anche dall'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, con riferimento alla regolamentazione speciale del sistema tavolare, secondo la quale, nei territori in cui esso vige, a norma dell'art. 2 R.D. 28 marzo 1929, n. 499, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili, diversamente da quanto disposto dal codice civile, non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione del diritto nel libro fondiario, perché, a norma dell'art. 12 - modificato dall'art. 8 della L. 29 ottobre 1974, n. 594 - non sono applicabili l'art. 1376 cod. civ. ed ogni altra disposizione del codice civile e delle altre leggi, che prevedano o presuppongano l'acquisto per semplice consenso della proprietà o d'altro diritto reale su beni immobili. Così in motivazione Cass. Sez. 3, sentenza n. 2367 del 1994: “…La stipulazione del contratto di compravendita non è, cioè, sufficiente al perfezionarsi del trasferimento del diritto reale;
prima della iscrizione il consenso spiega solo effetti obbligatori (tra le altre, Cass. 15.2.1967 n. 377; 20.10.1967 n. 2564; 23.7.1968 n. 2663; 14.2.1979 n. 968; 14.1.1980 n. 295; 11.5.1990
pagina 7 di 11 n. 4062). Peraltro, l'intavolazione, se costituisce una formalità essenziale perché il diritto di proprietà si trasferisca, non costituisce poi la fonte dell'acquisto. Dal contratto di compravendita sorge in confronto dell'alienante il diritto all'acquisto e la intavolazione, cui consegue il perfezionarsi del trasferimento, può essere immediatamente e sempre domandata dall'acquirente (art. 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, sostituito dall'art. 47 della l. 29 ottobre 1974, n. 594), come da un suo avente causa (art. 78)…”.
Di conseguenza, operando il confronto tra la regolamentazione tavolare e la disciplina della prelazione agraria, “…non può che concludersi nel senso che gli effetti obbligatori della compravendita sono sufficienti a far emergere il diritto del coltivatore diretto ad essere preferito al terzo, giacché, pur nei territori dove vige il sistema tavolare, la conclusione della compravendita dimostra l'intendimento del proprietario di dismettere il proprio diritto. … in una situazione in cui il coltivatore dovrebbe essere preferito e dunque il proprietario avrebbe l'obbligo di concludere con lui quella compravendita che consentirebbe al coltivatore d'acquistare la proprietà chiedendo l'intavolazione sulla base del contratto, la stipulazione del contratto con un terzo lascia inattuato l'interesse del coltivatore e va perciò considerata sufficiente perché sorga e si renda esercitabile da parte sua il diritto di riscatto... A norma dell'art. 8, quinto comma, L. 16 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 12, secondo comma, R.D. 28 maggio 1929, n. 499 mod. dall'art. 8 l. 29 ottobre 1974, n. 594, la registrazione della domanda di intavolazione avente ad oggetto il diritto di proprietà sul fondo rustico compravenduto rileva dunque non come fatto necessario al perfezionarsi del trasferimento e perciò al sorgere del diritto di riscatto, ma come fatto che, rendendo conoscibile la compravendita stipulata in violazione del diritto di prelazione, onera all'esercizio del diritto di riscatto” (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, sentenza n. 10220 del 2001).
Nel caso in esame, nella copia del Libro Maestro dell'Ufficio fondiario di Pergine Valsugana relativo alla p.f. 309 in C.C. (doc. 5 fasc. convenuti, primo grado) risultano Parte_10 riportate l'annotazione in data 03.05.2021 dell'acquisto della proprietà della p.f. 309 da parte di per ½ ciascuno, in forza di compravendita dd.2.2.2021 (G.N. 1078/21) e, Parte_13 successivamente, l'annotazione effettuata in data 8.7.2022 (G.N. 1623/1) della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso da Pt_1
La specificità del sistema tavolare comporta l'equiparazione della previsione di cui all'art. 8, c. 5, della L. 590/1965 (trascrizione del contratto) al meccanismo della c.d. piombatura (l'art. 6 della L.R. 4/19993), forma di pubblicità della pendenza di una domanda tavolare che interessa la pagina 8 di 11 proprietà di un bene: viene effettuata fin dal momento di presentazione della richiesta di intavolazione (c.d. “piombo provvisorio”) e risulta annotata nel pubblico registro, accessibile a chiunque. Il dies a quo, ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto, decorre quindi dalla data del 03.05.2021, momento di presentazione della domanda di intavolazione del contratto di compravendita relativo alla P.f. 309 in questione, la cui annotazione assicura la conoscibilità, esercitando l'ordinaria diligenza, dell'atto di alienazione, mentre non assume alcun rilievo la successiva pronuncia del decreto tavolare, che determina gli effetti costitutivi dell'atto, retrodatati al momento della presentazione della domanda (c.d. “piombo definitivo”). Pertanto, correttamente, il primo Giudice ha accolto l'eccezione di decadenza, rilevando che, tra il momento della registrazione della domanda di intavolazione del diritto di proprietà nel giornale tavolare, avvenuta il 3.5.2021 e l'esercizio, in via stragiudiziale, del riscatto (10.06.2021) o la notificazione dell'atto di citazione (16.06.2021), il termine annuale di legge era ormai spirato.
* b) Con il secondo motivo di impugnazione, si duole della pronuncia in punto Parte_1 spese, nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese tra l'appellante e i terzi, che, intervenuti volontariamente, avrebbero, invece, dovuto essere condannati al pagamento delle spese giudiziali nei confronti dell'attore, essendo risultati soccombenti. La doglianza va rigettata in quanto, pur essendo stato dichiarato inammissibile l'intervento dei venditori, la loro partecipazione in giudizio è stata provocata dall'attore, risultato soccombente. Per il principio di causalità (cfr. Cass. 3438/2016), quindi, è applicabile il criterio della soccombenza reciproca e la pronunciata adottata va confermata.
* c) Con il terzo motivo, l'appellante chiede l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e l'ammissione delle istanze istruttorie, già formulate. Anche questo Collegio ritiene che l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ne precluda l'esame.
* II. Gli appellati e svolgono appello incidentale, Controparte_1 Controparte_2 censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dei venditori e ha respinto la domanda di costoro di rifusione delle spese di lite. L'appello incidentale va rigettato. Ritiene la Corte che gli appellati (gli acquirenti) non siano legittimati a impugnare la decisione in relazione a una statuizione, che non determina alcuna loro soccombenza, in quanto attiene al rapporto processuale instauratosi tra l'attore (odierno appellante) e gli intervenuti volontari (gli alienanti-appellanti incidentali).
testata della partita nella quale deve essere eseguita una iscrizione va annotato, unitamente all'anno, il numero di giornale tavolare attribuito alla domanda, quale “piombo definitivo”.
pagina 9 di 11 La costituzione di questi ultimi non è stata provocata dagli appellati-acquirenti, che non hanno formulato alcuna domanda nei confronti degli intervenuti: la pronuncia di inammissibilità, pertanto, anche nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, non causa alcuno svantaggio - diretto o indiretto- in capo agli appellanti, tale da giustificare un loro autonomo interesse all'impugnazione.
*
III. Gli appellati intervenuti propongono appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, chiedendo che venga affermata l'ammissibilità del loro intervento volontario, con conseguente condanna dell'appellante soccombente alla rifusione in loro favore delle spese di lite. L'appello incidentale va respinto perché infondato. È infatti pacifico che la violazione dello jus praelationis consente come unico rimedio l'esercizio del diritto di riscatto (e non già l'esecuzione specifica del diritto violato), con la conseguenza che legittimato passivo è esclusivamente l'acquirente o i suoi aventi causa, non l'alienante. Sul punto, vale l'insegnamento della Corte di cassazione, (Sez. 3 sentenza n. 26690/2005) secondo il quale "la prelazione prevista dalle leggi agrarie è dotata di efficacia reale e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia impropria" (Cass. S.U. 1° luglio 1997 n. 5895, in questo senso cfr. Cass. nn. 3837 del 1 aprile 1995/ 2770 del 28 marzo 1997, 12685 del 18 dicembre 1998, 534 del 19 gennaio 2000, 1103 del 22 gennaio 2004.)”. Come già sopra rilevato, i venditori non sono stati citati in giudizio dagli acquirenti Pt_13
(e nemmeno da : gli acquirenti (e il retraente) non hanno formulato domande di
[...] Pt_1 accertamento, di evizione o di risarcimento nei confronti degli alienanti intervenuti. Pertanto, difetta l'attualità di un interesse, giuridicamente riconosciuto e protetto, tale da giustificare la partecipazione di questi ultimi al giudizio e va confermata l'inammissibilità del loro intervento, come statuito nella motivazione della sentenza impugnata. Alla reiezione del primo motivo di appello incidentale, consegue la superfluità dell'esame di tutte le ulteriori domande subordinate proposte dagli intervenuti.
* Per le ragioni che precedono, tutte le doglianze delle parti devono essere disattese, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del presente grado, tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra tutte le parti del procedimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
pagina 10 di 11 • respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trento Parte_1
n. 8/2024 pubblicata il 04.01.2024;
• respinge l'appello incidentale proposto da e e Controparte_1 Controparte_2
l'appello incidentale proposto dagli intervenuti;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Trento, 02.10.2025
IL Consigliere estensore
CA IB
Il Presidente
EM EN
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 8, 5° co., legge n° 590/1965 3 Art. 6 (Piombo) 1. Contemporaneamente alla iscrizione della domanda, non presentata a mezzo trasmissione telematica, nel giornale tavolare, va annotato nella testata delle partite tavolari indicate nelle domande, unitamente all'anno, il numero di giornale tavolare attribuito alla domanda, quale “piombo provvisorio”.7 2. Eseguito il controllo dello stato tavolare, nella
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione I Civile La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo G. EN EM Presidente Dott.ssa CA IB Consigliere rel. Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta a ruolo in data 12.3.2024 al n. 47/2024 promossa con ricorso depositato il 12.3.2024
DA
, C.F. , rappresentato e difeso anche disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto D'MA del Foro di Trento (cod. fis. ), e dall'avv. Sergio CodiceFiscale_2
D'MA del Foro di Trento (cod. fis. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 loro studio in via Pennella n. 39 a Pergine Valsugana (TN), giusta procura telematica in atti
APPELLANTE CONTRO
, C.F. e Controparte_1 C.F._4
C.F. , entrambi rappresentati e difesi in primo Controparte_2 C.F._5 grado dall'Avv. Nicola Masè del Foro di Trento (C.F. ), con studio in 38122 C.F._6
Trento (TN), Via G. Buccella n. 8, presso il quale sono elettivamente domiciliati, giusta procura telematica in atti APPELLATI
E CONTRO
C.F.: CP_3 C.F._7
C.F.: Parte_2 C.F._8
C.F.: , Parte_3 C.F._9
pagina 1 di 11 C.F.: , Parte_4 C.F._10
C.F.: , Parte_5 C.F._11
C.F.: , Parte_6 C.F._12
C.F.: , Parte_7 C.F._13
, C.F.: , Parte_8 C.F._14
, C.F.: Parte_9 C.F._15
, C.F.: , CP_4 C.F._16
tutti rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Federico Fedrizzi del Foro di Trento (c.f.
), presso il cui studio in Trento, Via Cavour n. 34, elettivamente domiciliati, C.F._17 giusta procura telematica in atti
INTERVENIENTI
OGGETTO: Proprietà
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) nel merito, riformare in parte qua la sentenza n. 8/2024 del Tribunale di Trento dd. 02.01.2024 dott. Giuseppe Barbato, depositata/pubblicata il 04.01.2024, nel procedimento R.G. 1570/2022, rep. 104/2024 del 19.01.2024, notificata in data 12.02.2024 e per l'effetto accogliere le domande dell'attore già formulate in primo grado: contrariis reiectis, per i motivi indicati in atti e nella documentazione prodotta, nelle note d'udienza ed a verbale, che si richiamano integralmente nelle deduzioni, domande, eccezioni e conclusioni: respingere ogni avversaria istanza, eccezione e domanda/conclusione anche in via istruttoria, di cui alla comparsa di costituzione e risposta dd. 26/10/2022 dei convenuti principali e dell'atto di intervento dei terzi dd. 15 giugno 2022, nonché di cui alle loro rispettive memorie ex art 183 cpc, note d'udienza e verbali d'udienza, in ogni caso atti di causa, in quanto irrilevanti, tardive/inammissibili, improcedibili, nulle comunque infondate in fatto e in diritto, irrilevanti e prive di valore probatorio ogni avversaria produzione documentale. Nel merito in via principale: dichiarare che il sig ha diritto di riscatto agrario del Parte_1 seguente immobile, particella fondiaria 309 in partita tavolare 2045 C.C. (poi Parte_10 incorporata nella partita tavolare 3905), come risultante dal frazionamento del geom.
[...]
n. 449/2020 (doc. 2) con escorporazione di mq 81 aggregati alla p.f. 310, mq 19 aggregati CP_5 alla p.f.313/1 e mq 90 aggregati alla p.f. 312/1 C.C. ; Parte_10 dato atto che l'attore si dichiara disponibile a pagare, nel termine e nei modi previsti dalla legge 08.01.1979 n. 2 2, il prezzo pagato e/o calcolato per tale immobile e che, con il pagamento, subentrerà
pagina 2 di 11 ai convenuti e nella piena proprietà del terreno sopra indicato, Controparte_1 Controparte_2 oggetto di riscatto,
- accertare e dichiarare inefficace l'atto di compravendita datato 2/2/2021 (Rep. n. 3854 – Raccolta n.2934, Notaio Dott. in Pergine Valsugana-TN) - doc. 1 di primo grado- intavolato Persona_1 presso l'ufficio del Libro fondiario di Pergine Valsugana in data 22/6/2021 GN 1078, a favore dei convenuti e sostituire nella loro posizione il sig. ex tunc;
Parte_1
- dichiarare trasferito l'immobile particella fondiaria 309 in partita tavolare 2045 C.C. Parte_10
(poi incorporata nella partita tavolare 3905), come risultante dal frazionamento del geom.
[...]
n. 449/2020 ivi citato (doc. 2) con escorporazione di mq 81 aggregati alla p.f. 310, mq 19 CP_5 aggregati alla p.f.313/1 e mq 90 aggregati alla p.f. 312/1 C.C. in favore di Parte_10 [...]
Pt_1
- ordinare al competente Conservatore/ufficio del Libro Fondiario di provvedere alle necessarie annotazioni e intavolazioni con esonero di ogni sua responsabilità.
- Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: in considerazione della posizione e del comportamento dei convenuti principali e in sede di resistenza in giudizio si chiede, fin d'ora, di CP_2 CP_1 condannare, altresì, questa parte convenuta alla corresponsione di una somma a favore dell'attore a titolo di responsabilità aggravata, nella somma da precisare e/o comunque ritenuta di giustizia. 2) condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese non imponibili, spese forfettarie 15% e oneri di legge) di entrambi i gradi del giudizio. Condannare altresì i signori e Controparte_1 al pagamento/restituzione a favore dell'attore delle spese pagate in primo grado Controparte_2 pari ad euro 13.338,55 (doc. 3) oltre ad interessi di legge. Si chiede sin d'ora udienza di discussione orale della causa
In via istruttoria: (omissis).
DI PARTI APPELLATE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: in via preliminare:
- confermare la sentenza n. 08/2024 di data 02.01.2024 emessa dal Tribunale di Trento, accertando e dichiarando che il signor è decaduto dall'esercizio dell'azione di riscatto agrario, Parte_1 avendo esercitato la stessa oltre l'anno previsto dall'art. 8 comma 5 della Legge n. 590/1965; nel merito, in via principale:
- per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza del diritto di riscatto agrario in capo al signor , con conseguente rigetto dell'appello dal medesimo Parte_1 proposto, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale e conferma della sentenza n. 08/2024 di data 02.01.2024 emessa dal Tribunale di Trento;
pagina 3 di 11 - per le ragioni esposte in narrativa, rigettare la richiesta di condanna di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal signor , in quanto infondata e strumentale;
Parte_1
- per i motivi esposti in narrativa, condannare l'appellante anche al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- in subordine, valutare la condotta posta in essere dall'appellante per la determinazione della misura della liquidazione del compenso. in ogni caso:
- si chiede la condanna di parte appellante alla rifusione di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cnpa. In via istruttoria: (omissis)
DI PARTI APPELLATE INTERVENIENTI: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectiis e previe le declaratorie e gli accertamenti di rito: 1) respingersi nel merito l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, confermarsi Parte_1
l'impugnata sentenza n. 8/2024 di data 2.1.2024 emessa dal Tribunale di Trento, nei punti e nei capi con i quali, respinta ogni ulteriore e diversa domanda svolta in causa dal medesimo, è stato accertato e dichiarato che lo stesso è decaduto dall'esercizio dell'azione di riscatto agrario, avendo esercitato la stessa oltre l'anno previsto dall'art. 8 comma 5 della Legge n. 590/1965;
2) accogliersi l'appello incidentale formulato dai sig.ri e avverso l'impugnata Parte_8 CP_3 sentenza n. 8/2024 di data 2.1.2024 emessa dal Tribunale di Trento, e segnatamente avverso i punti ed i capi in cui è stato ritenuto inammissibile l'intervento dei detti venditori e disposta la compensazione delle spese di lite nei rapporti con il sig. , e per l'effetto condannarsi l'appellante alla Parte_1 rifusione nei loro confronti delle spese di lite di entrambi ii gradi di giudizio.
3) accogliersi le domande ed eccezioni versate in causa in primo grado dagli intervenienti-appellati e quivi reiterate, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi (anche sotto il profilo del difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi) l'insussistenza in capo all'attore-appellante, alla data di stipula del contratto di compravendita tra i convenuti-appellati e gli intervenienti-appellati (e cioè al 2.2.2021) ed al momento della notifica dell'atto di citazione, del diritto di prelazione agraria in relazione alla p.f. 309 in P.T. 2045 C.C. Per l'effetto, rigettarsi tutte le domande versate in causa Parte_10 dall'attore-appellante, siccome infondate in fatto ed in diritto. 4) con vittoria nei confronti dell'attore-appellante delle competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CNPA come per legge. In via istruttoria: (omissis).
* Fatto e svolgimento del giudizio
, Parte_7 Parte_6 Parte_4 CP_3 Parte_2 Parte_3
, , , con con atto notarile dd. 2.2.21, Parte_8 Parte_9 CP_6 Parte_5
pagina 4 di 11 hanno venduto a e la particella fondiaria 309 , Controparte_1 Controparte_2 Parte_11 come risultante dal frazionamento del geom. n. 449/2020, con escorporazione di Controparte_5 mq. 81 aggregati alla p.f. 310, di mq. 19 aggregati alla p.f. 313/1 e di mq. 90 aggregati alla p.f. 312/1 C.C. . Parte_10
coltivatore diretto, comproprietario ed esclusivo utilizzatore di terreno confinante al Parte_1 suddetto (corrispondente alla p.f. 312/2 C.C. ) ha contestato il trasferimento, in quanto Parte_10 effettuato in violazione della prelazione agraria, non essendo stato preceduto dalla doverosa notificazione (cd. denuntiatio) nei suoi confronti, e precisando che egli, con atto dd. 10.6.2022 aveva esercitato il riscatto del fondo rustico, impegnandosi a pagare il prezzo pattuito nel contratto di compravendita dd. 22.2.2021.
Per tale ragione, ha convenuto in giudizio e per chiedere Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 di dare atto della propria disponibilità a subentrare ai due convenuti nella piena proprietà della p.f. 309 C.C. , come risultante dal frazionamento n. 449/2020, con il pagamento del pattuito Parte_10 prezzo di vendita e, quindi, di accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita dd. 2.2.2021, dichiarando il trasferimento del detto immobile in suo favore. Si sono costituiti in giudizio e eccependo, preliminarmente che la Controparte_1 Controparte_2 missiva dd. 10.6.2022, con cui l'attore aveva inteso esercitare il diritto di riscatto, era giunta a destinazione oltre un anno dopo l'atto di compravendita stipulato da essi convenuti, dunque, dopo la scadenza del termine annuale di decadenza di cui all'art. 8, 5° co., legge n° 590/1965. Hanno precisato, inoltre, che all'epoca della compravendita la p.f. 309 C.C. era destinata per il 97% ad Parte_10 attrezzature pubbliche e di uso pubblico di livello locale e in procinto di diventare area agricola, fatto verificatosi soltanto il 25.2.2021 con l'approvazione dell'ultima variante del P.R.G.. Nel procedimento sono intervenuti ex art. 105 c.p.c. anche i venditori Parte_7 Pt_6
, ,
[...] Parte_4 CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_8 Parte_9
, , con atto dd. 29.11.2022, per chiedere l'accertamento
[...] CP_6 Parte_5 dell'insussistenza del diritto di prelazione agraria in relazione alla p.f. 309 C.C. in capo Parte_10 all'attore alla data di stipula dell'atto di compravendita e, per l'effetto, il rigetto delle domande proposte in citazione;
in subordine, si associavano all'eccezione di decadenza formulata dai convenuti.
Con sentenza d.d. 21.1.2024, il Tribunale di Trento ha dichiarato decaduto dal diritto di Parte_1 riscattare la p.f. 309 , rigettando quindi le domande formulate e condannandolo a Parte_11 Pt_10 rifondere a e le spese di lite e ha compensato, invece, quelle fra Controparte_1 Controparte_2
l'attore e gli intervenienti. Più precisamente, il Giudice di primo grado ha dichiarato preliminarmente l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dei venditori, in quanto non sorretto da alcun interesse giuridicamente protetto e ha accolto l'eccezione di decadenza formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 8, comma 5, l. 590/19651.
pagina 5 di 11 Avverso la sentenza n. 8/2024 del Tribunale di Trento d.d.
2.1.2024 nel procedimento R.g. 1570/2022,
ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Parte_1
Con atto d.d. 4.9.2024, si sono costituiti gli appellati e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 la conferma della sentenza di primo grado.
Si sono costituivano, altresì, Parte_7 Parte_6 Parte_4 CP_3 Pt_2
, , , con
[...] Parte_3 Parte_8 Parte_9 CP_4 Parte_5 comparsa d.d. 6.9.2024, svolgendo appello incidentale e assumendo le conclusioni in epigrafe. Il procedimento, trattato dal Consigliere Istruttore in forma scritta secondo le previsioni dell'art. 127 ter c.p.c., espletati gli adempimenti di rito, è stato riservato al Collegio per la decisione con ordinanza del 27.06.2025.
***
Motivi della decisione
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, si conformerà al principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass. 3126/212.
*
I. L'impugnazione proposta da va rigettata, per le seguenti assorbenti Parte_1 ragioni.
a) Con il primo motivo, l'appellante censura l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dal diritto di prelazione agraria, precisando che essa non era rilevabile d'ufficio e che non era stata formulata dai convenuti principali ma solo dai terzi intervenuti, tardivamente costituitisi in prossimità dell'udienza. Pertanto, doveva essere rigettata “in quanto eccezione inesistente a
“Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.” 2 Così in motivazione “...Non può infine sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, 1° co. n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che … il medesimo esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonché evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito ( v. Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145 )”.
pagina 6 di 11 seguito della declaratoria di inammissibilità dell'intervento dei terzi al processo e, subordinatamente, perché tardiva” (pag. 21 atto d'appello). Il rilievo è infondato. Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado (RG. 1570/2022) risulta che gli odierni appellati, , hanno tempestivamente formulato la contestata eccezione di Pt_12 CP_2 decadenza nella comparsa di costituzione, depositata il 02.11.2022 per l'udienza del 30.11.2020, e hanno, altresì, prodotto la documentazione a sostegno della stessa.
Va rilevato che il contratto di compravendita (prodotto sub doc. 4 fasc. convenuti, primo grado) è stato stipulato in data 02.02.2021 davanti al Notaio e, secondo quanto stabilito Per_1 dall'art. 8, c. 5 della Legge n. 590/1965 (vedi testo sub nota n.1), la domanda di riscatto agrario deve essere esercitata entro il termine di legge di un anno decorrente “dalla trascrizione del contratto di compravendita”, che conferisce pubblicità all'alienazione. Il primo atto interruttivo della decadenza è pacificamente individuabile, in via stragiudiziale, nella missiva del 10.06.2022 (ricevuta il 14.06.2022, doc. 7 fascicolo primo grado); Pt_1 successivamente, è stata effettuata la notificazione dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, compiuta in data 15.6.2022. Entrambe le iniziative sono state compiute oltre il termine annuale previsto dalla richiamata norma: infatti, il dies a quo del termine annuale, entro cui l'attore avrebbe dovuto agire in giudizio, in considerazione del vigente sistema tavolare, va individuato nella data del 3.5.2021, poiché in tal giorno si è avuta la prima evidenza tavolare dell'intervenuta alienazione del fondo per cui è causa (v. estratto tavolare sub doc. 5 fasc. convenuti, primo grado: sezione B
“intavolazione diritto di proprietà 3.5.2021”) e, in ogni caso, da questo momento l'appellante era nelle condizioni di avere notizia legale dell'atto di compravendita, usando l'ordinaria diligenza.
Tale conclusione è confortata anche dall'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, con riferimento alla regolamentazione speciale del sistema tavolare, secondo la quale, nei territori in cui esso vige, a norma dell'art. 2 R.D. 28 marzo 1929, n. 499, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili, diversamente da quanto disposto dal codice civile, non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione del diritto nel libro fondiario, perché, a norma dell'art. 12 - modificato dall'art. 8 della L. 29 ottobre 1974, n. 594 - non sono applicabili l'art. 1376 cod. civ. ed ogni altra disposizione del codice civile e delle altre leggi, che prevedano o presuppongano l'acquisto per semplice consenso della proprietà o d'altro diritto reale su beni immobili. Così in motivazione Cass. Sez. 3, sentenza n. 2367 del 1994: “…La stipulazione del contratto di compravendita non è, cioè, sufficiente al perfezionarsi del trasferimento del diritto reale;
prima della iscrizione il consenso spiega solo effetti obbligatori (tra le altre, Cass. 15.2.1967 n. 377; 20.10.1967 n. 2564; 23.7.1968 n. 2663; 14.2.1979 n. 968; 14.1.1980 n. 295; 11.5.1990
pagina 7 di 11 n. 4062). Peraltro, l'intavolazione, se costituisce una formalità essenziale perché il diritto di proprietà si trasferisca, non costituisce poi la fonte dell'acquisto. Dal contratto di compravendita sorge in confronto dell'alienante il diritto all'acquisto e la intavolazione, cui consegue il perfezionarsi del trasferimento, può essere immediatamente e sempre domandata dall'acquirente (art. 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, sostituito dall'art. 47 della l. 29 ottobre 1974, n. 594), come da un suo avente causa (art. 78)…”.
Di conseguenza, operando il confronto tra la regolamentazione tavolare e la disciplina della prelazione agraria, “…non può che concludersi nel senso che gli effetti obbligatori della compravendita sono sufficienti a far emergere il diritto del coltivatore diretto ad essere preferito al terzo, giacché, pur nei territori dove vige il sistema tavolare, la conclusione della compravendita dimostra l'intendimento del proprietario di dismettere il proprio diritto. … in una situazione in cui il coltivatore dovrebbe essere preferito e dunque il proprietario avrebbe l'obbligo di concludere con lui quella compravendita che consentirebbe al coltivatore d'acquistare la proprietà chiedendo l'intavolazione sulla base del contratto, la stipulazione del contratto con un terzo lascia inattuato l'interesse del coltivatore e va perciò considerata sufficiente perché sorga e si renda esercitabile da parte sua il diritto di riscatto... A norma dell'art. 8, quinto comma, L. 16 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 12, secondo comma, R.D. 28 maggio 1929, n. 499 mod. dall'art. 8 l. 29 ottobre 1974, n. 594, la registrazione della domanda di intavolazione avente ad oggetto il diritto di proprietà sul fondo rustico compravenduto rileva dunque non come fatto necessario al perfezionarsi del trasferimento e perciò al sorgere del diritto di riscatto, ma come fatto che, rendendo conoscibile la compravendita stipulata in violazione del diritto di prelazione, onera all'esercizio del diritto di riscatto” (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, sentenza n. 10220 del 2001).
Nel caso in esame, nella copia del Libro Maestro dell'Ufficio fondiario di Pergine Valsugana relativo alla p.f. 309 in C.C. (doc. 5 fasc. convenuti, primo grado) risultano Parte_10 riportate l'annotazione in data 03.05.2021 dell'acquisto della proprietà della p.f. 309 da parte di per ½ ciascuno, in forza di compravendita dd.2.2.2021 (G.N. 1078/21) e, Parte_13 successivamente, l'annotazione effettuata in data 8.7.2022 (G.N. 1623/1) della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso da Pt_1
La specificità del sistema tavolare comporta l'equiparazione della previsione di cui all'art. 8, c. 5, della L. 590/1965 (trascrizione del contratto) al meccanismo della c.d. piombatura (l'art. 6 della L.R. 4/19993), forma di pubblicità della pendenza di una domanda tavolare che interessa la pagina 8 di 11 proprietà di un bene: viene effettuata fin dal momento di presentazione della richiesta di intavolazione (c.d. “piombo provvisorio”) e risulta annotata nel pubblico registro, accessibile a chiunque. Il dies a quo, ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto, decorre quindi dalla data del 03.05.2021, momento di presentazione della domanda di intavolazione del contratto di compravendita relativo alla P.f. 309 in questione, la cui annotazione assicura la conoscibilità, esercitando l'ordinaria diligenza, dell'atto di alienazione, mentre non assume alcun rilievo la successiva pronuncia del decreto tavolare, che determina gli effetti costitutivi dell'atto, retrodatati al momento della presentazione della domanda (c.d. “piombo definitivo”). Pertanto, correttamente, il primo Giudice ha accolto l'eccezione di decadenza, rilevando che, tra il momento della registrazione della domanda di intavolazione del diritto di proprietà nel giornale tavolare, avvenuta il 3.5.2021 e l'esercizio, in via stragiudiziale, del riscatto (10.06.2021) o la notificazione dell'atto di citazione (16.06.2021), il termine annuale di legge era ormai spirato.
* b) Con il secondo motivo di impugnazione, si duole della pronuncia in punto Parte_1 spese, nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese tra l'appellante e i terzi, che, intervenuti volontariamente, avrebbero, invece, dovuto essere condannati al pagamento delle spese giudiziali nei confronti dell'attore, essendo risultati soccombenti. La doglianza va rigettata in quanto, pur essendo stato dichiarato inammissibile l'intervento dei venditori, la loro partecipazione in giudizio è stata provocata dall'attore, risultato soccombente. Per il principio di causalità (cfr. Cass. 3438/2016), quindi, è applicabile il criterio della soccombenza reciproca e la pronunciata adottata va confermata.
* c) Con il terzo motivo, l'appellante chiede l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e l'ammissione delle istanze istruttorie, già formulate. Anche questo Collegio ritiene che l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ne precluda l'esame.
* II. Gli appellati e svolgono appello incidentale, Controparte_1 Controparte_2 censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dei venditori e ha respinto la domanda di costoro di rifusione delle spese di lite. L'appello incidentale va rigettato. Ritiene la Corte che gli appellati (gli acquirenti) non siano legittimati a impugnare la decisione in relazione a una statuizione, che non determina alcuna loro soccombenza, in quanto attiene al rapporto processuale instauratosi tra l'attore (odierno appellante) e gli intervenuti volontari (gli alienanti-appellanti incidentali).
testata della partita nella quale deve essere eseguita una iscrizione va annotato, unitamente all'anno, il numero di giornale tavolare attribuito alla domanda, quale “piombo definitivo”.
pagina 9 di 11 La costituzione di questi ultimi non è stata provocata dagli appellati-acquirenti, che non hanno formulato alcuna domanda nei confronti degli intervenuti: la pronuncia di inammissibilità, pertanto, anche nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, non causa alcuno svantaggio - diretto o indiretto- in capo agli appellanti, tale da giustificare un loro autonomo interesse all'impugnazione.
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III. Gli appellati intervenuti propongono appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, chiedendo che venga affermata l'ammissibilità del loro intervento volontario, con conseguente condanna dell'appellante soccombente alla rifusione in loro favore delle spese di lite. L'appello incidentale va respinto perché infondato. È infatti pacifico che la violazione dello jus praelationis consente come unico rimedio l'esercizio del diritto di riscatto (e non già l'esecuzione specifica del diritto violato), con la conseguenza che legittimato passivo è esclusivamente l'acquirente o i suoi aventi causa, non l'alienante. Sul punto, vale l'insegnamento della Corte di cassazione, (Sez. 3 sentenza n. 26690/2005) secondo il quale "la prelazione prevista dalle leggi agrarie è dotata di efficacia reale e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia impropria" (Cass. S.U. 1° luglio 1997 n. 5895, in questo senso cfr. Cass. nn. 3837 del 1 aprile 1995/ 2770 del 28 marzo 1997, 12685 del 18 dicembre 1998, 534 del 19 gennaio 2000, 1103 del 22 gennaio 2004.)”. Come già sopra rilevato, i venditori non sono stati citati in giudizio dagli acquirenti Pt_13
(e nemmeno da : gli acquirenti (e il retraente) non hanno formulato domande di
[...] Pt_1 accertamento, di evizione o di risarcimento nei confronti degli alienanti intervenuti. Pertanto, difetta l'attualità di un interesse, giuridicamente riconosciuto e protetto, tale da giustificare la partecipazione di questi ultimi al giudizio e va confermata l'inammissibilità del loro intervento, come statuito nella motivazione della sentenza impugnata. Alla reiezione del primo motivo di appello incidentale, consegue la superfluità dell'esame di tutte le ulteriori domande subordinate proposte dagli intervenuti.
* Per le ragioni che precedono, tutte le doglianze delle parti devono essere disattese, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del presente grado, tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra tutte le parti del procedimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
pagina 10 di 11 • respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trento Parte_1
n. 8/2024 pubblicata il 04.01.2024;
• respinge l'appello incidentale proposto da e e Controparte_1 Controparte_2
l'appello incidentale proposto dagli intervenuti;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Trento, 02.10.2025
IL Consigliere estensore
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Il Presidente
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pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 8, 5° co., legge n° 590/1965 3 Art. 6 (Piombo) 1. Contemporaneamente alla iscrizione della domanda, non presentata a mezzo trasmissione telematica, nel giornale tavolare, va annotato nella testata delle partite tavolari indicate nelle domande, unitamente all'anno, il numero di giornale tavolare attribuito alla domanda, quale “piombo provvisorio”.7 2. Eseguito il controllo dello stato tavolare, nella