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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, II Sezione, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 3210, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv.to FAENZA SPERANZA, e , nato a Parte_2
LI (LE), il 02/03/1977, con l'avv.to FERILLI FABRIZIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
LI (LE), il 15/09/2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LI (LE), al n. 75, P. II, serie A, anno 2007).
Dall'unione coniugale sono nati , il 09.11.2008, e Alessandro, il Per_1
04.01.2013.
Con decreto depositato il 29.03.2023, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 17/07/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarato il divorzio alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario.
2- Disporre l'affidamento congiunto dei minori, e Per_1
Alessandro, ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
3- Garantire il diritto di visita del padre, nei confronti dei figli, secondo le seguenti modalità: ogni martedì e giovedì, dall'uscita della scuola alle ore 20:00, quando li riaccompagnerà al domicilio della madre;
il padre, inoltre, potrà tenerli con sé, a settimane alterne, il Sabato sera e sino alle ore 21:00 della domenica, nonché, nel periodo estivo, dieci giorni consecutivi, compreso il 15 Agosto, ed il 15
Ottobre di ogni anno: trascorreranno le festività di Natale e Pasqua, col padre, negli anni pari, mentre, in quelli dispari, con la madre;
il Capodanno con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale;
negli anni pari, i minori trascorreranno la giornata dei rispettivi compleanni col padre e quella dell'onomastico con la madre e, viceversa, negli anni dispari, trascorreranno, con la madre, il giorno della festa della mamma, e, con il padre, il giorno della festa del papà.. 4- IL corrisponderà, Parte_2 alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (in ragione di € 150,00 per Pt_1 ciascun figlio), entro il giorno 28 di ogni mese, da rivalutare secondo gli indici Istat, a partire del gennaio 2025; 5- Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e non mutuabili, che dovranno essere affrontate per i figli dovranno essere previamente concordate e documentate tra le parti e dovranno essere ripartire al 50%;
6 -I coniugi si prestano il consenso reciproco per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie nei relativi documenti;
7- I coniugi si impegnano a tenere un comportamento decoroso, nei confronti dei figli e, pertanto, si impegnano a non coinvolgere gli stessi minori nei rapporti che gli stessi genitori potrebbero avere con nuovi compagni, salvo che non si tratti di relazioni stabili;
8- Spese legali compensate”).
All'udienza del 22.04.2025, i ricorrenti dichiaravano di voler integrare la convenzione di cui al ricorso introduttivo, con l'integrale recepimento delle previsioni di cui al vigente e pertinente Protocollo di intesa del Tribunale di
Lecce, in materia di spese straordinarie, sotto il duplice profilo della loro identificazione e delle loro modalità di rimborso.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 2 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del ricorso, nei termini in cui le condizioni medesime sono state successivamente integrate nel verbale di udienza del 22.04.2025: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 17 luglio 2024, da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], così Parte_2 provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in LI (LE), il 15/09/2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LI (LE), al n. 75, P. II, serie A, anno 2007), alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state parzialmente integrate, nel contesto dell'udienza del 22.04.2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 3210, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv.to FAENZA SPERANZA, e , nato a Parte_2
LI (LE), il 02/03/1977, con l'avv.to FERILLI FABRIZIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
LI (LE), il 15/09/2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LI (LE), al n. 75, P. II, serie A, anno 2007).
Dall'unione coniugale sono nati , il 09.11.2008, e Alessandro, il Per_1
04.01.2013.
Con decreto depositato il 29.03.2023, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 17/07/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarato il divorzio alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario.
2- Disporre l'affidamento congiunto dei minori, e Per_1
Alessandro, ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
3- Garantire il diritto di visita del padre, nei confronti dei figli, secondo le seguenti modalità: ogni martedì e giovedì, dall'uscita della scuola alle ore 20:00, quando li riaccompagnerà al domicilio della madre;
il padre, inoltre, potrà tenerli con sé, a settimane alterne, il Sabato sera e sino alle ore 21:00 della domenica, nonché, nel periodo estivo, dieci giorni consecutivi, compreso il 15 Agosto, ed il 15
Ottobre di ogni anno: trascorreranno le festività di Natale e Pasqua, col padre, negli anni pari, mentre, in quelli dispari, con la madre;
il Capodanno con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale;
negli anni pari, i minori trascorreranno la giornata dei rispettivi compleanni col padre e quella dell'onomastico con la madre e, viceversa, negli anni dispari, trascorreranno, con la madre, il giorno della festa della mamma, e, con il padre, il giorno della festa del papà.. 4- IL corrisponderà, Parte_2 alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (in ragione di € 150,00 per Pt_1 ciascun figlio), entro il giorno 28 di ogni mese, da rivalutare secondo gli indici Istat, a partire del gennaio 2025; 5- Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e non mutuabili, che dovranno essere affrontate per i figli dovranno essere previamente concordate e documentate tra le parti e dovranno essere ripartire al 50%;
6 -I coniugi si prestano il consenso reciproco per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie nei relativi documenti;
7- I coniugi si impegnano a tenere un comportamento decoroso, nei confronti dei figli e, pertanto, si impegnano a non coinvolgere gli stessi minori nei rapporti che gli stessi genitori potrebbero avere con nuovi compagni, salvo che non si tratti di relazioni stabili;
8- Spese legali compensate”).
All'udienza del 22.04.2025, i ricorrenti dichiaravano di voler integrare la convenzione di cui al ricorso introduttivo, con l'integrale recepimento delle previsioni di cui al vigente e pertinente Protocollo di intesa del Tribunale di
Lecce, in materia di spese straordinarie, sotto il duplice profilo della loro identificazione e delle loro modalità di rimborso.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 2 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del ricorso, nei termini in cui le condizioni medesime sono state successivamente integrate nel verbale di udienza del 22.04.2025: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 17 luglio 2024, da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], così Parte_2 provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in LI (LE), il 15/09/2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LI (LE), al n. 75, P. II, serie A, anno 2007), alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state parzialmente integrate, nel contesto dell'udienza del 22.04.2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore