Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2024, n. 25918
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Sentenza 22 maggio 2024

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In tema di sequestro conservativo, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen., riguardando tale previsione il solo sequestro probatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli effetti del sequestro conservativo cessano, ai sensi dell'art. 317, comma 4, cod. proc. pen., con la pronuncia di una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di non luogo a procedere, permanendo nel solo caso di sentenza di condanna non più soggetta ad impugnazione).

In tema di sequestro conservativo, l'automatica conversione in pignoramento, ex art. 320 cod. proc. pen., del vincolo reale disposto a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, opera nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia determinato l'importo del credito, rendendolo certo, liquido ed esigibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2024, n. 25918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25918
    Data del deposito : 22 maggio 2024

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