Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 389/2024 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Controparte_1
difesi dall'avv. SCIUBA MAURIZIA LINA, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 16/05/2024, hanno esposto che: il giorno 3.1.2013, in Sulmona, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 1, Serie A, Anno 2013; dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: il 16.9.2012 e il 15.9.2017. Per_1
Con ricorso depositato il 24.2.2025 i medesimi coniugi, dato atto che il Tribunale di Sulmona ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con Sentenza n.
41/2024 del 19.6.2024 e che con coeva ordinanza ha ordinata la sospensione della domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio, hanno riassunto il processo chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
- ) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale in
Sulmona (AQ) alla via Pola n. 64 resta assegnata alla sig.ra affinché vi CP_1
abiti con la prole, mentre il sig. trasferirà altrove, insieme alla propria Pt_1
stabile dimora, anche la residenza anagrafica, dando alla moglie comunicazione dei nuovi recapiti e indirizzi;
3) Il mutuo ipotecario relativo alla predetta casa sarà onorato, per la parte residua ammontante a circa
20.000,00, dalla sig.ra in via esclusiva;
4) Il conto corrente n. CP_1
00000037311, intestato ad ambedue le parti, acceso presso la Banca di
Credito Cooperativo di Pratola Peligna e sul quale viene addebitata la rata mensile del predetto mutuo, viene chiuso e il relativo saldo residuo è incamerato dalla sola sig.ra siccome riveniente dal solo accredito del CP_1
relativo stipendio;
la medesima dovrà quindi trasmettere alla banca erogatrice del mutuo di cui sopra il proprio cc sul quale poter addebitare il rateo mensile;
5) Successivamente alla estinzione del mutuo, ed entro 18 mesi dalla stessa, i coniugi si impegnano ad intestare questo proprio immobile alle due figlie, previa e salva autorizzazione del competente magistrato attesa la minore età delle bambine;
6) Le macchine in uso alla famiglia, una RE JA tg
FX885PR e una Fiat DA tg FB501RX, sono entrambe attualmente intestate alla sig.ra insieme ad una terza vettura in uso alla di lei sorella;
la CP_1
medesima conserverà la titolarità solo della RE JA, mentre la proprietà della DA sarà passata al sig. con spese a relativo carico ma senza Pt_1
alcun versamento di prezzo (all.to 6); 7) Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocate prevalentemente presso la madre;
entrambe le parti potranno essere all'occorrenza coaudivate nella gestione quotidiana della prole dai rispettivi genitori;
8) I coniugi eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale e prenderanno quindi insieme le decisioni di maggior rilievo circa la prole, attinenti la relativa istruzione, educazione e salute, tenendo sempre debitamente conto delle volontà, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei bisogni delle figlie;
9)
Il padre potrà tenere con sè le figlie minori a finesettimana alternati, una volta dal sabato alle 12.00 fino alla domenica alle 20.00, riaccompagnandole presso la casa materna, una volta dal sabato alle 12.00, tenendole con sè per due notti e accompagnandole a scuola il lunedì mattina. In ciascuna delle settimane il cui weekend è di competenza paterna, il sig. terrà con sé Pt_1
le figlie il giovedì prelevandole all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandole il venerdì mattina dopo averle tenute anche per il pernotto;
in ciascuna delle settimane il cui weekend è di competenza materna il sig. terrà con sé Pt_1
le figlie durante la settimana tanto il giovedì, alle medesime condizioni di cui subito sopra, tanto il martedì, dalle 19.00 e fino all'indomani, quando le accompagnerà a scuola.Tale calendario è da intendersi derogabile ma sempre nel rispetto del diritto dei minori alla conservazione di rapporti qualificati e regolari con il genitore non collocatario e del relativo speculare dovere, e concertando con congruo preavviso – salvo urgenze – le modifiche da apportare;
10) e trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e Per_1 Per_2 il 25 dicembre con l'altro, come pure il 31 dicembre e il primo gennaio, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, secondo l'ordine che i coniugi decideranno di stabilire;
durante la pausa scolastica dell'estate ogni genitore terrà con sé i figli per 15 giorni, consecutivi o frazionati in due periodi di 7 e 8 giorni;
entro il 31 maggio di ogni anno le parti si impegnano ad individuare i predetti periodi di competenza di ciascuno, come pure si impegnano, nel caso in cui decidessero di impiegare tale periodo per portare le figlie in villeggiatura, a comunicare appena possibile la destinazione del viaggio;
nel corso di detti periodi di permanenza più estesa presso ciascun genitore, le parti possono, ove fosse desiderio delle bambine o comunque loro comune intendimento, prevedere la visita dell'altro genitore;
11) Tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici, ludici, sportivi, sociali o di qualsiasi altra natura che insorgeranno - stabilmente ovvero occasionalmente - per i figli delle parti saranno dalle medesime assunti e gestiti concordemente ed equamente, nel rispetto degli impegni lavorativi e personali di ciascuno;
si fa rinvio al piano genitoriale allegato per una migliore e più dettagliata previsione sul punto
(all.to 7); 12) L'Assegno Unico di € 247,00 mensili già percepito dalla sola sig.ra resterà prerogativa esclusiva della medesima in quanto genitore CP_1
collocatario; 13) Tenendo conto di quanto statuito al punto precedente, il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole € Pt_1
200,00 mensili per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT; tale contributo sarà versato entro il giorno 5 di ciascun mese sul seguente Iban intestato alla sig.ra [...]; CP_1
l'ammontare dell'assegno è stabilito come sopra in ragione delle somme che la sig.ra incamera con l'AU, perciò in caso di relativa eliminazione o CP_1
diminuzione superiore ad 100,00 euro il sig. verserà per il Pt_1
mantenimento ordinario delle figlie un assegno mensile di 250,00 euro ciascuna;
149 I coniugi divideranno al 50 % le spese straordinarie relative alla prole, per la individuazione delle quali si fa riferimento al Protocollo CNF in materia (Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare), nonché al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Sulmona competente per territorio;
15) Le parti si dichiarano autosufficienti economicamente e dunque rinunciano ad ogni vicendevole pretesa economica;
16) Le parti si impegnano a conservare condotte di reciproco rispetto;
ad agevolare il consolidamento dei rapporti tra i figli e l'altro genitore e la relativa famiglia;
a non usare ingerenza nella relazione tra i figli e l'altro genitore se non ove strettamente necessario al benessere della prole;
a collaborare nel superiore interesse dei figli;
a restare sempre reperibili per il genitore che non è, di volta in volta, con gli stessi;
a non assumere iniziative unilaterali ove non consentito dalle presenti condizioni, e a tenere ogni contegno utile alla crescita sana e serena di e . 17) Le parti Per_1 Per_2
prestano il consenso al rilascio dei relativi passaporti.”
PIANO GENITORIALE
Madre:
nata a [...] il [...]. Controparte_1
Diplomata geometra, consegue la Laurea quadriennale in Economia e Legislazione per le Imprese e si abilita poi alla professione di Dottore Commercialista.
È dipendente della con sede in Sulmona, ove presta la propria Controparte_2 attività dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, e dalle 14.00 alle 18.00.
Padre:
nato a [...] il [...] Parte_1
Diplomato geometra, si abilita alla professione di geometra e dopo una prima attività di libero professionista è attualmente dipendente pubblico presso il Comune di Introdacqua (AQ).
e/o altri veicoli: CP_3
La sig.ra è proprietaria di una RE JA tg FX885PR, di una Fiat DA CP_1 tg FB501RK che come da previsioni di cui al ricorso introduttivo sarà trasferita in capo al sig. nonché di una Lancia Musa tg EB716JZ, in uso alla di lei Pt_1 sorella sig.ra Persona_3 Il sig. prossimo intestatario del predetto mezzo, è altresì proprietario di uno Pt_1 scooter come da allegato libretto. Le parti non dispongono abitualmente di altri veicoli ad alcun altro titolo.
Nonni e/o parenti che collaborano per la gestione dei figli:
I genitori della signora sig. (nato a [...] il [...]) e CP_1 CP_4 sig.ra (nata a [...] il [...]), residenti in [...]in piazza Controparte_5
Tibullo n. 2, nonché la madre del sig. , sig.ra Parte_1 Controparte_6
(nata a [...] il [...]) residente in [...], sono coinvolti nella gestione delle figlie minori delle parti poiché si occupano all'occorrenza di riprenderli da scuola, somministrare loro il pranzo e tenerle con loro nei momenti in cui i relativi genitori sono impegnati sul lavoro o altrimenti indisponibili.
Baby sitter: Alcuna figura di collaboratrice era inserita all'interno della famiglia, e tale assetto le parti intendono mantenere.
Figli:
nata a [...] il [...], frequenta la classe seconda della Persona_4 scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo Panfilo Serafini – Lola Di Stefano in Sulmona, dalle ore alle ore
Il lunedì frequenta un corso privato di lingua inglese dalle 17.30 alle 18.45. Per_1
Martedì e venerdì segue un corso di arrampicata dalle 18.00 alle 19.00
Il sabato frequenta il corso da presso il Borgo Pacentrano di Sulmona, Per_5 dalle 15.00 alle 16.00, e a seguire un'ora di catechismo dalle 16.00 alle 17.00 presso la Chiesa di San Filippo a Sulmona.
nata a [...] il [...], frequenta la classe seconda della scuola Persona_6 primaria presso l'Istituto Comprensivo Panfilo Serafini – Lola Di Stefano in Sulmona dalle alle
Tutti gli impegni delle minori, scolastici e non, come sopra riportati e come eventualmente andranno a modificarsi nel prosieguo, saranno gestiti dai relativi genitori, eventualmente con il supporto dei rispettivi familiari sopra indicati, sulla base del calendario di cui al ricorso introduttivo, ognuno provvedendovi nei giorni di propria competenza, e comunque reciprocamente collaborando affinché i bambini possano regolarmente adempiervi, nei limiti in cui ciò sia compatibile col primario impegno scolastico e con gli orari di lavoro dei genitori.
Ogni decisione in merito alla modifica, integrazione o diversa modulazione dei predetti impegni della prole dovrà essere assunta concordemente dalle parti.
Pediatra: e hanno entrambe come pediatra il dott. Per_1 Per_2 Persona_7
Vacanze:
e non hanno particolari abitudini e continueranno ad andare in vacanza Per_1 Per_2 coi relativi genitori secondo le previsioni e le tempistiche previste nel ricorso introduttivo.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 14.3.2025
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco