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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11876 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13778 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione nell'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ND SS (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._2
LI al corso San Giovanni a Teduccio n. 251;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_1
-APPELLATO CONTUMACE-
(C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
- APPELLATO CONTUMACE-
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di LI n. 9397/25 del
27.05.2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già
rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 9397/2025 resa dal Giudice di Pace di LI in data 27.05.2025,
chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, il giudice di pace di LI ha accolto l'opposizione spiegata dalla contribuente avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240002029040039861979
dell'importo di euro 1.111,75, relativa ai verbali di contravvenzione al Codice della
Strada n. 21120822551/B/21 e n. 21200036635/H/21, così statuendo: “Il
[...]
non si è costituito in giudizio e non ha fornito la prova della notifica dei CP_2
verbali di contravvenzione indicati nella ingiunzione di pagamento impugnata,
pertanto, l'opposizione va accolta. Alla luce delle suesposte brevi considerazioni,
l'opposizione merita accoglimento.”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, accolto l'opposizione e compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “In ordine al governo delle spese, tenuto conto della
natura e del valore della controversia, si ritiene equo compensare interamente tra le
parti le spese di giudizio”.
pagina 2 di 8 A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha preliminarmente rilevato la proponibilità dell'appello con ricorso, in quanto all'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono applicabili le norme proprie del rito del lavoro. Nel merito, poi, ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ed ha rilevato l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ragione del fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, con riforma in parte qua della sentenza impugnata e con vittoria di spese del doppio grado da attribuirsi al procuratore antistatario.
Il e la sebbene regolarmente citati in Controparte_2 Controparte_1
giudizio, non si sono costituiti.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e di Controparte_2 [...]
che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in Controparte_1
giudizio.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante, citando l'art. 92
c. 2 c.p.c., evidenzia che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure accoglieva in toto la domanda proposta dalla contribuente e non giustificava adeguatamente la decisione. Ad avviso della le ragioni fornite in Pt_1
pagina 3 di 8 sentenza non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, stante anche il principio di causalità.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma,
del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10
novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o addirittura maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione,
in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può
compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018, n. 8196), né tali ragioni possono essere pagina 4 di 8 tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015,
n. 21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass.
24234/16).
Recentemente, inoltre, la Cassazione, con ordinanza n. 17966 del 01/07/2024, ha confermato suddetto orientamento, statuendo che: ”… La "particolarità" della
controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla
materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a
legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le
"oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate
attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle
ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad
pagina 5 di 8 alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre
analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità…”.
Anche la mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass.
civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice sulla scorta dell'inerzia processuale del che, Controparte_2
rimanendo contumace, non ha fornito prove della rituale notifica dei verbali di contravvenzione. Dunque, ha accolto l'opposizione e ha ritenuto equo compensare le spese di lite, “tenuto conto della natura e del valore della controversia”.
Pertanto, la pronuncia in epigrafe indicata è viziata, atteso che la motivazione sulla compensazione delle spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,
stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese, stante la soccombenza delle parti appellate.
Pertanto, in accoglimento dell'appello (Cass. n. 2570 del 31/01/2017; Cass. n.
24678 del 08/10/2018) le odierne parti appellate vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di con Parte_1
attribuzione all'Avv. ND SS dichiaratosi antistatario.
Le spese si liquidano tenuto conto del valore della causa e della circostanza che non
è stata espletata alcuna attività istruttoria.
pagina 6 di 8 Rileva il Tribunale che la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza,
rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Civ. n. 1070/2017).
Anche le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità
delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico di entrambi gli appellati in solido, con attribuzione all'Avv. ND SS, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
PQM
Il Tribunale di LI, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano
definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 13778/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del e della Controparte_2 Controparte_1
[...]
pagina 7 di 8 • accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna il e la LI al pagamento Controparte_2 Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 457,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. ND SS antistatario;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna il e la in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro
147,00 per rimborso spese vive, euro 852,00 per compensi, spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. ND
SS dichiaratosi antistatario.
LI, 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13778 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione nell'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ND SS (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._2
LI al corso San Giovanni a Teduccio n. 251;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_1
-APPELLATO CONTUMACE-
(C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
- APPELLATO CONTUMACE-
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di LI n. 9397/25 del
27.05.2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già
rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 9397/2025 resa dal Giudice di Pace di LI in data 27.05.2025,
chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, il giudice di pace di LI ha accolto l'opposizione spiegata dalla contribuente avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240002029040039861979
dell'importo di euro 1.111,75, relativa ai verbali di contravvenzione al Codice della
Strada n. 21120822551/B/21 e n. 21200036635/H/21, così statuendo: “Il
[...]
non si è costituito in giudizio e non ha fornito la prova della notifica dei CP_2
verbali di contravvenzione indicati nella ingiunzione di pagamento impugnata,
pertanto, l'opposizione va accolta. Alla luce delle suesposte brevi considerazioni,
l'opposizione merita accoglimento.”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, accolto l'opposizione e compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “In ordine al governo delle spese, tenuto conto della
natura e del valore della controversia, si ritiene equo compensare interamente tra le
parti le spese di giudizio”.
pagina 2 di 8 A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha preliminarmente rilevato la proponibilità dell'appello con ricorso, in quanto all'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono applicabili le norme proprie del rito del lavoro. Nel merito, poi, ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ed ha rilevato l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ragione del fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, con riforma in parte qua della sentenza impugnata e con vittoria di spese del doppio grado da attribuirsi al procuratore antistatario.
Il e la sebbene regolarmente citati in Controparte_2 Controparte_1
giudizio, non si sono costituiti.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e di Controparte_2 [...]
che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in Controparte_1
giudizio.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante, citando l'art. 92
c. 2 c.p.c., evidenzia che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure accoglieva in toto la domanda proposta dalla contribuente e non giustificava adeguatamente la decisione. Ad avviso della le ragioni fornite in Pt_1
pagina 3 di 8 sentenza non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, stante anche il principio di causalità.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma,
del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10
novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o addirittura maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione,
in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può
compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018, n. 8196), né tali ragioni possono essere pagina 4 di 8 tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015,
n. 21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass.
24234/16).
Recentemente, inoltre, la Cassazione, con ordinanza n. 17966 del 01/07/2024, ha confermato suddetto orientamento, statuendo che: ”… La "particolarità" della
controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla
materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a
legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le
"oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate
attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle
ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad
pagina 5 di 8 alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre
analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità…”.
Anche la mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass.
civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice sulla scorta dell'inerzia processuale del che, Controparte_2
rimanendo contumace, non ha fornito prove della rituale notifica dei verbali di contravvenzione. Dunque, ha accolto l'opposizione e ha ritenuto equo compensare le spese di lite, “tenuto conto della natura e del valore della controversia”.
Pertanto, la pronuncia in epigrafe indicata è viziata, atteso che la motivazione sulla compensazione delle spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,
stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese, stante la soccombenza delle parti appellate.
Pertanto, in accoglimento dell'appello (Cass. n. 2570 del 31/01/2017; Cass. n.
24678 del 08/10/2018) le odierne parti appellate vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di con Parte_1
attribuzione all'Avv. ND SS dichiaratosi antistatario.
Le spese si liquidano tenuto conto del valore della causa e della circostanza che non
è stata espletata alcuna attività istruttoria.
pagina 6 di 8 Rileva il Tribunale che la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza,
rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Civ. n. 1070/2017).
Anche le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità
delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico di entrambi gli appellati in solido, con attribuzione all'Avv. ND SS, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
PQM
Il Tribunale di LI, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano
definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 13778/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del e della Controparte_2 Controparte_1
[...]
pagina 7 di 8 • accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna il e la LI al pagamento Controparte_2 Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 457,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. ND SS antistatario;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna il e la in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro
147,00 per rimborso spese vive, euro 852,00 per compensi, spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. ND
SS dichiaratosi antistatario.
LI, 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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