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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/09/2024, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 26 settembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 386/2019 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_4
, (C.F.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._7
Antonino Muscarà, (P.E.C.: fax 0941- Email_1
901702), ed elettivamente domiciliati in Capo d'Orlando, Quartiere Gescal, 7, attori, contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._8 Parte_8
(C.F.: e (C.F.: C.F._8 Parte_9
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Scalia, C.F._9 elettivamente domiciliati presso il suo recapito professionale in Patti, via
Calabria n. 30 (P.E.C.: fax 0941/241572), Email_2 convenuti, avente ad oggetto: usucapione;
sono presenti l'avv. Antonino Muscarà e l'avv. Francesco Scalia, i quali, su invito del giudice, precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
Entrambi i procuratori chiedono l'accoglimento delle domande degli attori con compensazione delle spese di lite. E' altresì presente l'attrice, Parte_6
.
[...]
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21/26, 27 e 28 marzo 2019, gli attori hanno convenuto in giudizio , e Controparte_1 Parte_8
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_9
“a) Ritenere e dichiarare i signori e Parte_1 [...]
, proprietari, per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Parte_2
Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84, per usucapione ultraventennale;
b) Ritenere e dichiarare i signori e Parte_3 Pt_4
proprietari, per la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile sito in Capo
[...]
d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.17 categoria C/2 classe 3 mq 29, per usucapione ultraventennale;
c)
Ritenere e dichiarare la NO , per la quota 1/1, proprietaria Parte_5 dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.16 categoria C/2 classe 3 mq 22, per usucapione ultraventennale;
d) Ritenere e dichiarare le signore Parte_6
e , per la quota di 1/2 ciascuno,
[...] Parte_7 proprietarie dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.19 categoria C/2 classe 3 mq
64, per usucapione ultraventennale. e) Compensare le spese di lite ove non esperita resistenza dei convenuti alla domanda, condannare i convenuti nel caso opposto;
f) Ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di
Messina di trascrivere la emittenda sentenza”. A fondamento delle loro domande, gli attori hanno dedotto che ciascuno, per il proprio immobile, aveva posseduto, e continuava a possedere, il bene, in maniera protratta, piena, pacifica ed esclusiva, esercitando sul medesimo ogni potere e facoltà corrispondenti al proprietario, senza rendere conto ad alcuno, per oltre vent'anni, per cui ai sensi dell'art. 1158 c.c. ne aveva acquistato la piena proprietà per intervenuta usucapione.
Con comparsa di risposta depositata in data 5 febbraio 2020, si sono costituiti i signori i quali non hanno contestato la domanda di parte CP_1 attrice deducendo di essersi disinteressati dei suddetti beni immobili e che da oltre vent'anni erano gli attori, ciascuno con riferimento al proprio magazzino ad esercitare i poteri tipici del proprietario;
hanno, pertanto, aderito alle domande degli attori chiedendo la compensazione delle spese in ragione della mancata opposizione. All'udienza dell'11 febbraio 2020, il giudice ha dato atto della omessa produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernete le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda, necessari per verificare l'effettiva titolarità dei beni in capo ai convenuti ovvero la presenza di creditori privilegiati.
In data 10 marzo 2020, parte attrice ha provveduto a depositare la documentazione richiesta.
Alla luce della documentazione ipo–catastale prodotta, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2
(già e già , titolare di
[...] Controparte_3 Controparte_4 crediti ipotecari sui beni. Notificato l'atto di integrazione del contraddittorio, la Controparte_2 non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...]
Escusse le prove orali come da ordinanza del 19 gennaio 2022, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Le domande degli attori appaiono fondate per quanto si dirà. L'usucapione o prescrizione acquisitiva è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto, il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa. I presupposti necessari ai fini dell'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, nonché l'animus rem sibi habendi (Cass., n. 1176/1980). Per possesso deve intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza e l'esclusività del potere di fatto (Cass., n. 5500/96; Cass., n. 7690/93; Corte App. Napoli, 26 giugno
2008; Trib. Cassino 1 settembre 2008).
È, inoltre, necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (Cass., n. 3344/1989). Il possesso deve essere continuo;
la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
Va, poi, ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (Cass., n. 13921/2002). Il possesso deve, altresì, essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art. 1163 c.c., dal carattere della pacificità. Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore, in particolare, ha previsto una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art. 1158 c.c.. Il fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto (Cass., n. 2485/07), esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Al fine di usucapire il bene posseduto è, infine, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso
(Cass., n. 5687/96; Cass., n. 4807/92). A norma dell'art. 1158 c.c., il possesso di beni immobili protratto per un periodo ultraventennale determina l'acquisizione, in capo al possessore, della titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata.
Affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili, è indispensabile che concorrano congiuntamente i presupposti, di seguito, indicati.
In primo luogo, è necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel quale ultimo caso, a norma dell'art. 1163 c.c., quello utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 26633/2019;
Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 17881/2013). Altro elemento fondamentale è la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass. n. 9671/2014; Cass. n.
6989/1988).
Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una di quelle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c.. Infine, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenziale il decorso di uno specifico lasso temporale, che l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso.
Ciò premesso, nella specie, le circostanze di fatto dedotte a sostegno delle domande degli attori risultano riscontrate dal compendio probatorio acquisito in atti. La convenuta, , all'udienza del 23 novembre 2022, ha reso Controparte_1
l'interrogatorio formale confermando la circostanza relativa alla corresponsione da parte degli attori delle somme necessarie per il pagamento delle imposte relative agli immobili di cui è causa, precisando che i propri genitori, prima, formali intestatari catastali, e, dopo, ella ed i suoi fratelli, eredi, da oltre trent'anni, non hanno mai effettuato manutenzione o qualsiasi altro lavoro sugli immobili. Tale dato è riscontrato dalla produzione documentale allegata all'atto di citazione, ovvero dalla copia dell'ingiunzione di pagamento della Creset per l'IMU 2013/2014/2015 (che solo formalmente è intestata alla NO
) e dalla relativa quietanza a firma di che Controparte_1 Controparte_1 attesta di aver ricevuto i soldi per pagare l'ingiunzione di cui trattasi, dagli attori, ciascuno in proporzione alla grandezza del proprio magazzino (il possesso di tale documentazione fiscale da parte degli attori costituisce prova presuntiva peraltro di un situazione di fatto corrispondente all'esercizio di poteri del proprietario). I testimoni escussi hanno, parimenti, confermato le circostanze indicate dagli attori. Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre 2022, con Testimone_1 riferimento alla posizione dei coniugi e Parte_1 [...] in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Parte_2
Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84, ha confermato la circostanza di cui alla lettera G) dell'atto di citazione, precisando di avere, più volte, effettuato lavori presso il magazzino dell'abitazione dei signori e Parte_1 [...]
non solo nel periodo 1989-1990, ma anche successivamente e di Parte_2 essere stato pagato dai signori e . Ha confermato la Parte_1 Pt_2 circostanza di cui alla lettera K) dell'atto di citazione, evidenziando che i lavori sono sempre stati commissionati dai signori , Parte_10
i quali gli davano le direttive per l'esecuzione degli stessi in mancanza di contestazioni o reclami da parte di alcuno per i lavori eseguiti.
Infine, il teste ha confermato le circostanze articolate nelle memorie 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ovvero di aver installato una scala a chiocciola nel 1990 tra l'appartamento ed il magazzino sottostante , dichiarando: “E' vera la circostanza di cui alla lettera A) delle memorie 183 c.p.c. n. 2 di parte attrice, ho provveduto ad installare la scala a chiocciola, che è tutt'oggi presente negli immobili dei coniugi e la stessa collega il Parte_1 loro appartamento con il magazzino del presente giudizio. ADR E' vera la circostanza di cui alla lett. B) della memoria 183 cpc n. 2, di parte attrice, per eseguire i lavori di apposizione della scala è stato necessario aprire un varco nel solaio tra l'appartamento dei sig. e il magazzino Parte_11 oggetto del giudizio sottostante detto appartamento”. Il teste è stato escusso all'udienza del 23 novembre Testimone_2
2022, con riferimento alla domanda dei coniugi e Parte_1 che hanno rivendicato la proprietà per possesso Parte_2 continuato e non clandestino per la quota di 1/2 ciascuno, in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84.
Il testimone ha confermato la circostanza di cui alla lett. D della memoria
183, comma 6, n. c.p.c. (“Vero o no che dal 1990 sino ad oggi, durante le festività Natalizie, per i compleanni ed altre ricorrenze, quindi diverse volte durante l'anno, lei e la sua famiglia siete soliti trascorrere intere giornate, talvolta a pranzo, altre volte a cena, in compagnia della famiglia
[...]
, nel locale sottostante l'abitazione, più precisamente l'immobile Pt_1 sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84, ove vengono allestite grandi tavolate ad opera della NO , mentre per il cibo Parte_2
e le bevande, viene utilizzata la scala a chiocciola in ferro, che conduce nella cucina dell'abitazione dei signori ?”), precisando: Parte_1
“Posso riferire che (con n.d.r.) i signori siamo molto amici Parte_1
e spesso trascorrevamo le feste natalizie insieme e anche i compleanni, talvolta ci riuniamo anche quando non c'è una festa programmata solo per il piacere di stare insieme, come nell'occasione in cui andavamo a raccogliere i funghi per poi mangiarli insieme. In tutte queste occasioni ci riunivamo nel magazzino sottostante l'appartamento dei coniugi
[...]
sito in Capo d'Orlando via Consolare Antica. Posso riferire che Pt_1 per recarsi in magazzino usavamo la scala a chiocciola che collega il magazzino con l'appartamento”. Il teste è stato escusso all'udienza del 23 novembre 2022 con Testimone_3 riferimento alla domanda proposta da , che ha rivendicato la Parte_5 proprietà per possesso continuato e non clandestino per la quota 1/1, in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 16 categoria C/2 classe 3 mq 22.
Il teste ha confermato di avere eseguito lavori di falegnameria nel Tes_3 magazzino rivendicato da nel 1988 e nel 1996 e di essere stato Parte_5 pagato dalla stessa, ricevendo sue direttive senza che qualcun altro si sia opposto. In particolare, il teste ha riferito che: “E' vera la circostanza di cui alla lettera o) dell'atto di citazione. Ricordo che circa trent'anni fa ho eseguito lavori di falegnameria per la NO , che oggi è mia cognata Pt_5 per essermi io sposato con la sorella nel 2013, ma che all'epoca dell'esecuzione dei lavori era una mia cliente. Detti lavori sono stati eseguiti nel magazzino sottostante il suo appartamento sito in via Consolare
Antica del comune di Capo d'Orlando. Se ricordo bene ho realizzato degli scaffali ed una porta. Voglio precisare che ero il falegname di fiducia della NO . Infatti ho anche eseguito alcune riparazioni negli anni Pt_5 successivi a quelli in cui ho eseguito lavori di falegnameria. Voglio precisare infine che oggi non ho più la falegnameria in quanto ho cambiato lavoro, ma continua a chiamarmi per alcune piccole riparazioni, come Pt_5 ad esempio è successo il mese scorso che ho dovuto cambiare la serratura della porta del magazzino.” Poi ancora: “E' vera la circostanza di cui alla lettera q) dell'atto di citazione, voglio precisare però che i lavori mi venivano interamente pagati, in passato, quando era una semplice cliente, mentre la riparazione di cui parlavo prima della serratura l'ho eseguita gratuitamente, essendo diventata mia cognata”. Ed infine: “E' vera la circostanza di cui alla lettera s) dell'atto di citazione, per l'esecuzione dei lavori di falegnameria ho sempre e solo ricevuto direttive dalla NO e nessuno è mai venuto a contestare detti Pt_5 lavori, almeno in mia presenza. Dal 2013 in poi, frequento più assiduamente la casa di mia cognata, per ovvie ragioni, e non ho mai visto i signori presenti sui luoghi, non li ho mai visti ne li conosco”. CP_1
Il teste è stato escusso all'udienza del 23 novembre Testimone_4
2022, con riferimento alle domande delle segg.re e Parte_6
inerenti all'acquisizione della proprietà per Parte_7 possesso continuato per la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.19 categoria C/2 classe 3 mq 64. Il teste ha confermato le circostanze di cui alle lett. t), v) ed x) dell'atto di citazione concernenti la realizzazione, nel 1989 e nei primi anni 90, di lavori presso il magazzino posseduto dalle commissionati, diretti e Parte_6 pagati dalle stesse. Il teste ha riferito: “Ricordo che nel periodo 1989-1990 mi sono recato presso il magazzino delle sorelle per effettuare dei Parte_6 lavori in muratura. Posso riferire di esser stato il muratore di fiducia della famiglia in quanto sono un amico del padre. Infatti adesso, pur Parte_6 essendo in pensione, sono stato chiamato da e , per un Parte_6 Pt_7 consiglio su alcuni lavori che vogliono eseguire all'interno del loro magazzino sito in Capo d'Orlando via Consolare Antica, infatti ci siamo recati li pochi giorni fa. Affermo inoltro che abito vicino al magazzino di cui trattasi e ho sempre visto entrare ed uscire da detto magazzino le signore figlie del mio amico e talvolta c'era anche lui.” Poi: “E' vera la Parte_6 circostanza di cui alla lettera v) dell'atto di citazione, i lavori che ho eseguito all'interno del magazzino sono sempre stati pagati dalle sorelle
. Ed infine: “E' vera la circostanza di cui alla lettera x) dell'atto Parte_6 di citazione, i lavori di cui alle precedenti circostanze sono stati commissionati dalle signore e e non è mai Parte_6 Parte_7 venuto nessuno a contestare la realizzazione dei lavori stessi”. La teste è stata escussa all'udienza del 23 Testimone_5 novembre 2022 con riferimento alla domanda avanzata da
[...]
e dalla moglie che hanno chiesto la Parte_3 Parte_4 dichiarazione di acquisto della proprietà per possesso continuato e non clandestino per la quota ½ ciascuno, in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.17 categoria C/2 classe 3 mq 29. La teste ha riferito quanto segue: “E' vera la circostanza di cui alla lettera l) dell'atto di citazione, preciso però di aver collocato nel 1998 e poi tra il 2005 e 2006 degli oggetti nel magazzino del signor e Persona_1 della di lui moglie, NO . Voglio dire di essere un vicino Parte_4 di casa, anzi abito nello stesso condominio del signor Persona_1
e da quando vi abito ho chiesto in diverse occasioni di collocare nel magazzino alcuni attrezzi di lavoro e qualche volta anche la mia bici, nel magazzino dei coniugi Inoltre voglio dire che da Persona_1 quando abito li non ho mai visto i signori e o i loro figli, CP_1 CP_5 odierni attori, utilizzare o essere solo presenti nei magazzini sottostanti l'immobile, ne in quello del signor né nei magazzini degli altri Per_1 miei vicini di casa. Ancora adesso ci sono alcuni attrezzi nel magazzino del signor ed una fornacella”. Per_1
Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre 2022, ha Testimone_6 riferito: “E' vera la circostanza articolata alla lettera g) della memorie 183 c.p.c n 2 di parte attrice, ricordo in particolare di essermi recato circa trent'anni fa presso il magazzino sito in Capo d'Orlando via Consolare Antica per montare una serranda nel garage dei signor
[...]
e in quella occasione sono stati gli stessi a Per_1 Parte_4 commissionare i lavori e a scegliere il colore dei serramenti e poi a pagarmeli” E poi: “E' vera la circostanza articolata alla lettera h) i signor erano in possesso delle chiavi della vecchia serranda che hanno Per_1 provveduto ad aprire per consentire ad eseguire la sua sostituzione con quella nuova” Infine: “E' vera la circostanza articolata alla lettera i) della memorie 183 c.p.c n 2, delle parti attrici, è vero che ho eseguito dei lavori tramite miei operai. Ricordo che oltre al montaggio della serranda ho eseguito lavori di muratura. Tutti i lavori sono stati commissionati e pagati dai signori e e nessuno durante il periodo in Persona_1 Pt_4 cui i miei lavoratori stavo eseguendo detti lavori si presentato per contestarli”. Infine, il teste con riferimento alle domande di tutti gli attori, ha Tes_6 dichiarato di essere stato, con la sua impresa, l'esecutore dei lavori sulla facciata dell'immobile ove insistono i 4 magazzini oggetto di causa, cominciati nel 1990.
Sul punto, ha riferito: “E' vera la circostanza di cui alla lettera j) delle memorie 183 c.p.c. n2 di parte attrice, posso dire che per il fatto di aver eseguito i lavori dal signor e dalla NO anche i Per_1 Pt_4 signori , e le signore Parte_1 Parte_2 Parte_5
e , hanno ritenuto opportuno farmi Parte_6 Parte_7 realizzare i lavori sulle facciate dei rispettivi magazzini”. Poi: “E' vera la circostanza di cui alla lettera k) delle memorie 183 c.p.c. n 2 di parte attrice, posso riferire che per l'esecuzione della facciata dei magazzini gli odierni attori di comune accordo tra loro hanno scelto da apporre e i materiali da utilizzare. Successivamente detti lavori, penso circa 4-5 anni dopo sono stato chiamato per risolvere alcune problematiche inerenti la risalita di umidità in tutti e 4 i magazzini e anche in questa occasione sono stato pagato dagli odierni attori ciascuno con riferimento al proprio magazzino. ADR E' vera la circostanza di cui alla lettera n) delle memorie 183 c.p.c. n 2 di parte attrice, anche per i lavori della facciata sono stato pagato dagli odierni attori, ciascuno con riferimento al proprio magazzino”. Dalla complessiva istruttoria svolta, in assenza di contestazioni ex adverso avanzate da parte dei convenuti costituiti, è emerso che gli attori, ciascuno con riferimento al proprio magazzino possiedono con l'animo del proprietario, da oltre trent'anni (sin da fine anni 80 inizi anni 90), gli immobili oggetto di causa e per i quali hanno chiesto il riconoscimento dell'usucapione ultraventennale. Gli attori hanno dimostrato, ciascuno con riferimento al proprio magazzino, di avere tenuto un comportamento, manifestato anche esteriormente, che li ha identificati e fatti identificare come proprietari, da vicini di casa, artigiani e perfino da parte dei convenuti, i quali non dispongono nemmeno delle chiavi per accedere ai singoli magazzini, e si sono disinteressati dei beni oggetto di causa, per loro stessa ammissione, ed hanno ricevuto, nel corso degli anni, somme di denaro, dagli attori (ciascuno per il proprio magazzino) per pagare le tasse che gravavano sui beni di cui trattassi (cfr. interrogatorio formale). Alla luce dell'istruttoria esaminata, si evince che la realizzazione delle opere eseguite dagli attori nei rispettivi magazzini è rilevante per la dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il predetto cespite.
Appare dunque pacifico che i convenuti non si siano interessati dei beni oggetto di causa, quantomeno da fine anni 80 ad oggi, e che, al contrario, se ne siano occupati gli attori, possedendo uti dominus.
Le opere eseguite da ciascuno degli attori nei rispettivi magazzini (in primo luogo, il rifacimento delle rispettive facciate), confermate dai testi escussi, sono indubbiamente manifestazioni del dominio esclusivo dell'interessato sui beni, e costituiscono attività apertamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui (Cass. 20508/2019; 23849/2018). Tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, è stata accompagnata dalla volontà di possedere “uti dominus”, inoltre
“l'animus possidendi" è desumibile in via presuntiva e implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (Trib. Crotone n.1441/2019), mentre risulta provato che nessun'altra persona abbia adottato alcuna condotta contrastante col possesso uti dominus dell'attore. La giurisprudenza conferma che la prova del possesso richiesto dall'articolo 1158 c.c. può consistere anche in presunzioni o fatti notori, ancorché in quest'ultimo caso la notorietà sia limitata ad un ristretto ambito territoriale. In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della
“preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale (Cass., n. 3487/2019). Ricorrono i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione, quando è provato il possesso ultraventennale pacifico, pubblico ed ininterrotto del bene da parte di coloro che hanno posseduto un'immobile per venti anni eseguendo sullo stesso una sostanziale modifica del bene attraverso i lavori di ristrutturazione da loro pagati, abitando nello stesso ovvero utilizzandolo e sostenendo le spese per le relative tasse (Trib. Pisa,
28 agosto 2015, n. 1027).
Alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, possono ritenersi soddisfatti i requisiti previsti ex lege, e, infatti, ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali il decorso del termine ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c.; i testi, per ciascun immobile, hanno dichiarato di avere eseguito lavori per conto degli attori nei magazzini, di avere ricevuto la commissione e le direttive dagli attori nonché di essere stati pagati dagli stessi.
Il compimento di attività strutturali di modifica degli immobili su iniziativa e a spese degli attori (come il rifacimento della facciata dei magazzini e di altri lavori anche più incisivi, come la realizzazione della scala a chiocciola per collegare gli appartamenti con i magazzini, nonché lavori di sostituzione della saracinesca esterna, lavori di falegnameria interni al magazzino), a fare data dall'inizio degli anni 90, unitamente alla mancata opposizione dei convenuti, alla piena ed esclusiva disponibilità delle chiavi in capo agli attori, e al pagamento delle tasse relative ad alcuni anni più recenti, fa presumere, in assenza di contestazioni da parte dei convenuti, la sussistenza dei requisiti utili ai fini della dichiarazione di usucapione.
Per quanto esposto, va accertato e dichiarato che e Parte_1
sono proprietari, per intervenuta usucapione, per la quota Parte_2 di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe
3 mq 84.
Va accertato e dichiarato che e Parte_3 Pt_4 sono proprietari, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2
[...] ciascuno dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.17 categoria C/2 classe 3 mq 29.
Va accertato e dichiarato che è proprietaria, per intervenuta Parte_5 usucapione, per la quota 1/1, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.16 categoria
C/2 classe 3 mq 22.
Va accertato e dichiarato che e Parte_6 Parte_7 sono proprietarie, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.19 categoria C/2 classe 3 mq 64. All'accoglimento delle domande consegue, ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e alla competente Agenzia del Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle volture inerenti alla variazione nella titolarità dei beni immobili, di cui alla presente sentenza.
Le spese di lite, tenuto conto della richiesta concorde delle parti sul punto, della mancata contestazione e del carattere necessario della presente causa, vanno compensate per eccezionali ragioni.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 386/2019 R.G.A.C., dichiarata assorbita o rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che e sono Parte_1 Parte_2 proprietari, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84; accerta e dichiara che e sono Parte_3 Parte_4 proprietari, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.17 categoria C/2 classe 3 mq 29; accerta e dichiara che è proprietaria, per intervenuta usucapione, per la Parte_5 quota 1/1, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.16 categoria C/2 classe 3 mq
22; accerta e dichiara che e sono Parte_6 Parte_7 proprietarie, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.19 categoria C/2 classe 3 mq 64;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione e alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Patti, 26 settembre 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 26 settembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 386/2019 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_4
, (C.F.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._7
Antonino Muscarà, (P.E.C.: fax 0941- Email_1
901702), ed elettivamente domiciliati in Capo d'Orlando, Quartiere Gescal, 7, attori, contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._8 Parte_8
(C.F.: e (C.F.: C.F._8 Parte_9
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Scalia, C.F._9 elettivamente domiciliati presso il suo recapito professionale in Patti, via
Calabria n. 30 (P.E.C.: fax 0941/241572), Email_2 convenuti, avente ad oggetto: usucapione;
sono presenti l'avv. Antonino Muscarà e l'avv. Francesco Scalia, i quali, su invito del giudice, precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
Entrambi i procuratori chiedono l'accoglimento delle domande degli attori con compensazione delle spese di lite. E' altresì presente l'attrice, Parte_6
.
[...]
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21/26, 27 e 28 marzo 2019, gli attori hanno convenuto in giudizio , e Controparte_1 Parte_8
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_9
“a) Ritenere e dichiarare i signori e Parte_1 [...]
, proprietari, per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Parte_2
Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84, per usucapione ultraventennale;
b) Ritenere e dichiarare i signori e Parte_3 Pt_4
proprietari, per la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile sito in Capo
[...]
d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.17 categoria C/2 classe 3 mq 29, per usucapione ultraventennale;
c)
Ritenere e dichiarare la NO , per la quota 1/1, proprietaria Parte_5 dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.16 categoria C/2 classe 3 mq 22, per usucapione ultraventennale;
d) Ritenere e dichiarare le signore Parte_6
e , per la quota di 1/2 ciascuno,
[...] Parte_7 proprietarie dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.19 categoria C/2 classe 3 mq
64, per usucapione ultraventennale. e) Compensare le spese di lite ove non esperita resistenza dei convenuti alla domanda, condannare i convenuti nel caso opposto;
f) Ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di
Messina di trascrivere la emittenda sentenza”. A fondamento delle loro domande, gli attori hanno dedotto che ciascuno, per il proprio immobile, aveva posseduto, e continuava a possedere, il bene, in maniera protratta, piena, pacifica ed esclusiva, esercitando sul medesimo ogni potere e facoltà corrispondenti al proprietario, senza rendere conto ad alcuno, per oltre vent'anni, per cui ai sensi dell'art. 1158 c.c. ne aveva acquistato la piena proprietà per intervenuta usucapione.
Con comparsa di risposta depositata in data 5 febbraio 2020, si sono costituiti i signori i quali non hanno contestato la domanda di parte CP_1 attrice deducendo di essersi disinteressati dei suddetti beni immobili e che da oltre vent'anni erano gli attori, ciascuno con riferimento al proprio magazzino ad esercitare i poteri tipici del proprietario;
hanno, pertanto, aderito alle domande degli attori chiedendo la compensazione delle spese in ragione della mancata opposizione. All'udienza dell'11 febbraio 2020, il giudice ha dato atto della omessa produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernete le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda, necessari per verificare l'effettiva titolarità dei beni in capo ai convenuti ovvero la presenza di creditori privilegiati.
In data 10 marzo 2020, parte attrice ha provveduto a depositare la documentazione richiesta.
Alla luce della documentazione ipo–catastale prodotta, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2
(già e già , titolare di
[...] Controparte_3 Controparte_4 crediti ipotecari sui beni. Notificato l'atto di integrazione del contraddittorio, la Controparte_2 non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...]
Escusse le prove orali come da ordinanza del 19 gennaio 2022, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Le domande degli attori appaiono fondate per quanto si dirà. L'usucapione o prescrizione acquisitiva è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto, il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa. I presupposti necessari ai fini dell'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, nonché l'animus rem sibi habendi (Cass., n. 1176/1980). Per possesso deve intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza e l'esclusività del potere di fatto (Cass., n. 5500/96; Cass., n. 7690/93; Corte App. Napoli, 26 giugno
2008; Trib. Cassino 1 settembre 2008).
È, inoltre, necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (Cass., n. 3344/1989). Il possesso deve essere continuo;
la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
Va, poi, ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (Cass., n. 13921/2002). Il possesso deve, altresì, essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art. 1163 c.c., dal carattere della pacificità. Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore, in particolare, ha previsto una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art. 1158 c.c.. Il fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto (Cass., n. 2485/07), esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Al fine di usucapire il bene posseduto è, infine, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso
(Cass., n. 5687/96; Cass., n. 4807/92). A norma dell'art. 1158 c.c., il possesso di beni immobili protratto per un periodo ultraventennale determina l'acquisizione, in capo al possessore, della titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata.
Affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili, è indispensabile che concorrano congiuntamente i presupposti, di seguito, indicati.
In primo luogo, è necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel quale ultimo caso, a norma dell'art. 1163 c.c., quello utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 26633/2019;
Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 17881/2013). Altro elemento fondamentale è la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass. n. 9671/2014; Cass. n.
6989/1988).
Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una di quelle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c.. Infine, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenziale il decorso di uno specifico lasso temporale, che l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso.
Ciò premesso, nella specie, le circostanze di fatto dedotte a sostegno delle domande degli attori risultano riscontrate dal compendio probatorio acquisito in atti. La convenuta, , all'udienza del 23 novembre 2022, ha reso Controparte_1
l'interrogatorio formale confermando la circostanza relativa alla corresponsione da parte degli attori delle somme necessarie per il pagamento delle imposte relative agli immobili di cui è causa, precisando che i propri genitori, prima, formali intestatari catastali, e, dopo, ella ed i suoi fratelli, eredi, da oltre trent'anni, non hanno mai effettuato manutenzione o qualsiasi altro lavoro sugli immobili. Tale dato è riscontrato dalla produzione documentale allegata all'atto di citazione, ovvero dalla copia dell'ingiunzione di pagamento della Creset per l'IMU 2013/2014/2015 (che solo formalmente è intestata alla NO
) e dalla relativa quietanza a firma di che Controparte_1 Controparte_1 attesta di aver ricevuto i soldi per pagare l'ingiunzione di cui trattasi, dagli attori, ciascuno in proporzione alla grandezza del proprio magazzino (il possesso di tale documentazione fiscale da parte degli attori costituisce prova presuntiva peraltro di un situazione di fatto corrispondente all'esercizio di poteri del proprietario). I testimoni escussi hanno, parimenti, confermato le circostanze indicate dagli attori. Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre 2022, con Testimone_1 riferimento alla posizione dei coniugi e Parte_1 [...] in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Parte_2
Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84, ha confermato la circostanza di cui alla lettera G) dell'atto di citazione, precisando di avere, più volte, effettuato lavori presso il magazzino dell'abitazione dei signori e Parte_1 [...]
non solo nel periodo 1989-1990, ma anche successivamente e di Parte_2 essere stato pagato dai signori e . Ha confermato la Parte_1 Pt_2 circostanza di cui alla lettera K) dell'atto di citazione, evidenziando che i lavori sono sempre stati commissionati dai signori , Parte_10
i quali gli davano le direttive per l'esecuzione degli stessi in mancanza di contestazioni o reclami da parte di alcuno per i lavori eseguiti.
Infine, il teste ha confermato le circostanze articolate nelle memorie 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ovvero di aver installato una scala a chiocciola nel 1990 tra l'appartamento ed il magazzino sottostante , dichiarando: “E' vera la circostanza di cui alla lettera A) delle memorie 183 c.p.c. n. 2 di parte attrice, ho provveduto ad installare la scala a chiocciola, che è tutt'oggi presente negli immobili dei coniugi e la stessa collega il Parte_1 loro appartamento con il magazzino del presente giudizio. ADR E' vera la circostanza di cui alla lett. B) della memoria 183 cpc n. 2, di parte attrice, per eseguire i lavori di apposizione della scala è stato necessario aprire un varco nel solaio tra l'appartamento dei sig. e il magazzino Parte_11 oggetto del giudizio sottostante detto appartamento”. Il teste è stato escusso all'udienza del 23 novembre Testimone_2
2022, con riferimento alla domanda dei coniugi e Parte_1 che hanno rivendicato la proprietà per possesso Parte_2 continuato e non clandestino per la quota di 1/2 ciascuno, in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84.
Il testimone ha confermato la circostanza di cui alla lett. D della memoria
183, comma 6, n. c.p.c. (“Vero o no che dal 1990 sino ad oggi, durante le festività Natalizie, per i compleanni ed altre ricorrenze, quindi diverse volte durante l'anno, lei e la sua famiglia siete soliti trascorrere intere giornate, talvolta a pranzo, altre volte a cena, in compagnia della famiglia
[...]
, nel locale sottostante l'abitazione, più precisamente l'immobile Pt_1 sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84, ove vengono allestite grandi tavolate ad opera della NO , mentre per il cibo Parte_2
e le bevande, viene utilizzata la scala a chiocciola in ferro, che conduce nella cucina dell'abitazione dei signori ?”), precisando: Parte_1
“Posso riferire che (con n.d.r.) i signori siamo molto amici Parte_1
e spesso trascorrevamo le feste natalizie insieme e anche i compleanni, talvolta ci riuniamo anche quando non c'è una festa programmata solo per il piacere di stare insieme, come nell'occasione in cui andavamo a raccogliere i funghi per poi mangiarli insieme. In tutte queste occasioni ci riunivamo nel magazzino sottostante l'appartamento dei coniugi
[...]
sito in Capo d'Orlando via Consolare Antica. Posso riferire che Pt_1 per recarsi in magazzino usavamo la scala a chiocciola che collega il magazzino con l'appartamento”. Il teste è stato escusso all'udienza del 23 novembre 2022 con Testimone_3 riferimento alla domanda proposta da , che ha rivendicato la Parte_5 proprietà per possesso continuato e non clandestino per la quota 1/1, in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 16 categoria C/2 classe 3 mq 22.
Il teste ha confermato di avere eseguito lavori di falegnameria nel Tes_3 magazzino rivendicato da nel 1988 e nel 1996 e di essere stato Parte_5 pagato dalla stessa, ricevendo sue direttive senza che qualcun altro si sia opposto. In particolare, il teste ha riferito che: “E' vera la circostanza di cui alla lettera o) dell'atto di citazione. Ricordo che circa trent'anni fa ho eseguito lavori di falegnameria per la NO , che oggi è mia cognata Pt_5 per essermi io sposato con la sorella nel 2013, ma che all'epoca dell'esecuzione dei lavori era una mia cliente. Detti lavori sono stati eseguiti nel magazzino sottostante il suo appartamento sito in via Consolare
Antica del comune di Capo d'Orlando. Se ricordo bene ho realizzato degli scaffali ed una porta. Voglio precisare che ero il falegname di fiducia della NO . Infatti ho anche eseguito alcune riparazioni negli anni Pt_5 successivi a quelli in cui ho eseguito lavori di falegnameria. Voglio precisare infine che oggi non ho più la falegnameria in quanto ho cambiato lavoro, ma continua a chiamarmi per alcune piccole riparazioni, come Pt_5 ad esempio è successo il mese scorso che ho dovuto cambiare la serratura della porta del magazzino.” Poi ancora: “E' vera la circostanza di cui alla lettera q) dell'atto di citazione, voglio precisare però che i lavori mi venivano interamente pagati, in passato, quando era una semplice cliente, mentre la riparazione di cui parlavo prima della serratura l'ho eseguita gratuitamente, essendo diventata mia cognata”. Ed infine: “E' vera la circostanza di cui alla lettera s) dell'atto di citazione, per l'esecuzione dei lavori di falegnameria ho sempre e solo ricevuto direttive dalla NO e nessuno è mai venuto a contestare detti Pt_5 lavori, almeno in mia presenza. Dal 2013 in poi, frequento più assiduamente la casa di mia cognata, per ovvie ragioni, e non ho mai visto i signori presenti sui luoghi, non li ho mai visti ne li conosco”. CP_1
Il teste è stato escusso all'udienza del 23 novembre Testimone_4
2022, con riferimento alle domande delle segg.re e Parte_6
inerenti all'acquisizione della proprietà per Parte_7 possesso continuato per la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.19 categoria C/2 classe 3 mq 64. Il teste ha confermato le circostanze di cui alle lett. t), v) ed x) dell'atto di citazione concernenti la realizzazione, nel 1989 e nei primi anni 90, di lavori presso il magazzino posseduto dalle commissionati, diretti e Parte_6 pagati dalle stesse. Il teste ha riferito: “Ricordo che nel periodo 1989-1990 mi sono recato presso il magazzino delle sorelle per effettuare dei Parte_6 lavori in muratura. Posso riferire di esser stato il muratore di fiducia della famiglia in quanto sono un amico del padre. Infatti adesso, pur Parte_6 essendo in pensione, sono stato chiamato da e , per un Parte_6 Pt_7 consiglio su alcuni lavori che vogliono eseguire all'interno del loro magazzino sito in Capo d'Orlando via Consolare Antica, infatti ci siamo recati li pochi giorni fa. Affermo inoltro che abito vicino al magazzino di cui trattasi e ho sempre visto entrare ed uscire da detto magazzino le signore figlie del mio amico e talvolta c'era anche lui.” Poi: “E' vera la Parte_6 circostanza di cui alla lettera v) dell'atto di citazione, i lavori che ho eseguito all'interno del magazzino sono sempre stati pagati dalle sorelle
. Ed infine: “E' vera la circostanza di cui alla lettera x) dell'atto Parte_6 di citazione, i lavori di cui alle precedenti circostanze sono stati commissionati dalle signore e e non è mai Parte_6 Parte_7 venuto nessuno a contestare la realizzazione dei lavori stessi”. La teste è stata escussa all'udienza del 23 Testimone_5 novembre 2022 con riferimento alla domanda avanzata da
[...]
e dalla moglie che hanno chiesto la Parte_3 Parte_4 dichiarazione di acquisto della proprietà per possesso continuato e non clandestino per la quota ½ ciascuno, in relazione all'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.17 categoria C/2 classe 3 mq 29. La teste ha riferito quanto segue: “E' vera la circostanza di cui alla lettera l) dell'atto di citazione, preciso però di aver collocato nel 1998 e poi tra il 2005 e 2006 degli oggetti nel magazzino del signor e Persona_1 della di lui moglie, NO . Voglio dire di essere un vicino Parte_4 di casa, anzi abito nello stesso condominio del signor Persona_1
e da quando vi abito ho chiesto in diverse occasioni di collocare nel magazzino alcuni attrezzi di lavoro e qualche volta anche la mia bici, nel magazzino dei coniugi Inoltre voglio dire che da Persona_1 quando abito li non ho mai visto i signori e o i loro figli, CP_1 CP_5 odierni attori, utilizzare o essere solo presenti nei magazzini sottostanti l'immobile, ne in quello del signor né nei magazzini degli altri Per_1 miei vicini di casa. Ancora adesso ci sono alcuni attrezzi nel magazzino del signor ed una fornacella”. Per_1
Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre 2022, ha Testimone_6 riferito: “E' vera la circostanza articolata alla lettera g) della memorie 183 c.p.c n 2 di parte attrice, ricordo in particolare di essermi recato circa trent'anni fa presso il magazzino sito in Capo d'Orlando via Consolare Antica per montare una serranda nel garage dei signor
[...]
e in quella occasione sono stati gli stessi a Per_1 Parte_4 commissionare i lavori e a scegliere il colore dei serramenti e poi a pagarmeli” E poi: “E' vera la circostanza articolata alla lettera h) i signor erano in possesso delle chiavi della vecchia serranda che hanno Per_1 provveduto ad aprire per consentire ad eseguire la sua sostituzione con quella nuova” Infine: “E' vera la circostanza articolata alla lettera i) della memorie 183 c.p.c n 2, delle parti attrici, è vero che ho eseguito dei lavori tramite miei operai. Ricordo che oltre al montaggio della serranda ho eseguito lavori di muratura. Tutti i lavori sono stati commissionati e pagati dai signori e e nessuno durante il periodo in Persona_1 Pt_4 cui i miei lavoratori stavo eseguendo detti lavori si presentato per contestarli”. Infine, il teste con riferimento alle domande di tutti gli attori, ha Tes_6 dichiarato di essere stato, con la sua impresa, l'esecutore dei lavori sulla facciata dell'immobile ove insistono i 4 magazzini oggetto di causa, cominciati nel 1990.
Sul punto, ha riferito: “E' vera la circostanza di cui alla lettera j) delle memorie 183 c.p.c. n2 di parte attrice, posso dire che per il fatto di aver eseguito i lavori dal signor e dalla NO anche i Per_1 Pt_4 signori , e le signore Parte_1 Parte_2 Parte_5
e , hanno ritenuto opportuno farmi Parte_6 Parte_7 realizzare i lavori sulle facciate dei rispettivi magazzini”. Poi: “E' vera la circostanza di cui alla lettera k) delle memorie 183 c.p.c. n 2 di parte attrice, posso riferire che per l'esecuzione della facciata dei magazzini gli odierni attori di comune accordo tra loro hanno scelto da apporre e i materiali da utilizzare. Successivamente detti lavori, penso circa 4-5 anni dopo sono stato chiamato per risolvere alcune problematiche inerenti la risalita di umidità in tutti e 4 i magazzini e anche in questa occasione sono stato pagato dagli odierni attori ciascuno con riferimento al proprio magazzino. ADR E' vera la circostanza di cui alla lettera n) delle memorie 183 c.p.c. n 2 di parte attrice, anche per i lavori della facciata sono stato pagato dagli odierni attori, ciascuno con riferimento al proprio magazzino”. Dalla complessiva istruttoria svolta, in assenza di contestazioni ex adverso avanzate da parte dei convenuti costituiti, è emerso che gli attori, ciascuno con riferimento al proprio magazzino possiedono con l'animo del proprietario, da oltre trent'anni (sin da fine anni 80 inizi anni 90), gli immobili oggetto di causa e per i quali hanno chiesto il riconoscimento dell'usucapione ultraventennale. Gli attori hanno dimostrato, ciascuno con riferimento al proprio magazzino, di avere tenuto un comportamento, manifestato anche esteriormente, che li ha identificati e fatti identificare come proprietari, da vicini di casa, artigiani e perfino da parte dei convenuti, i quali non dispongono nemmeno delle chiavi per accedere ai singoli magazzini, e si sono disinteressati dei beni oggetto di causa, per loro stessa ammissione, ed hanno ricevuto, nel corso degli anni, somme di denaro, dagli attori (ciascuno per il proprio magazzino) per pagare le tasse che gravavano sui beni di cui trattassi (cfr. interrogatorio formale). Alla luce dell'istruttoria esaminata, si evince che la realizzazione delle opere eseguite dagli attori nei rispettivi magazzini è rilevante per la dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il predetto cespite.
Appare dunque pacifico che i convenuti non si siano interessati dei beni oggetto di causa, quantomeno da fine anni 80 ad oggi, e che, al contrario, se ne siano occupati gli attori, possedendo uti dominus.
Le opere eseguite da ciascuno degli attori nei rispettivi magazzini (in primo luogo, il rifacimento delle rispettive facciate), confermate dai testi escussi, sono indubbiamente manifestazioni del dominio esclusivo dell'interessato sui beni, e costituiscono attività apertamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui (Cass. 20508/2019; 23849/2018). Tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, è stata accompagnata dalla volontà di possedere “uti dominus”, inoltre
“l'animus possidendi" è desumibile in via presuntiva e implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (Trib. Crotone n.1441/2019), mentre risulta provato che nessun'altra persona abbia adottato alcuna condotta contrastante col possesso uti dominus dell'attore. La giurisprudenza conferma che la prova del possesso richiesto dall'articolo 1158 c.c. può consistere anche in presunzioni o fatti notori, ancorché in quest'ultimo caso la notorietà sia limitata ad un ristretto ambito territoriale. In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della
“preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale (Cass., n. 3487/2019). Ricorrono i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione, quando è provato il possesso ultraventennale pacifico, pubblico ed ininterrotto del bene da parte di coloro che hanno posseduto un'immobile per venti anni eseguendo sullo stesso una sostanziale modifica del bene attraverso i lavori di ristrutturazione da loro pagati, abitando nello stesso ovvero utilizzandolo e sostenendo le spese per le relative tasse (Trib. Pisa,
28 agosto 2015, n. 1027).
Alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, possono ritenersi soddisfatti i requisiti previsti ex lege, e, infatti, ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali il decorso del termine ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c.; i testi, per ciascun immobile, hanno dichiarato di avere eseguito lavori per conto degli attori nei magazzini, di avere ricevuto la commissione e le direttive dagli attori nonché di essere stati pagati dagli stessi.
Il compimento di attività strutturali di modifica degli immobili su iniziativa e a spese degli attori (come il rifacimento della facciata dei magazzini e di altri lavori anche più incisivi, come la realizzazione della scala a chiocciola per collegare gli appartamenti con i magazzini, nonché lavori di sostituzione della saracinesca esterna, lavori di falegnameria interni al magazzino), a fare data dall'inizio degli anni 90, unitamente alla mancata opposizione dei convenuti, alla piena ed esclusiva disponibilità delle chiavi in capo agli attori, e al pagamento delle tasse relative ad alcuni anni più recenti, fa presumere, in assenza di contestazioni da parte dei convenuti, la sussistenza dei requisiti utili ai fini della dichiarazione di usucapione.
Per quanto esposto, va accertato e dichiarato che e Parte_1
sono proprietari, per intervenuta usucapione, per la quota Parte_2 di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe
3 mq 84.
Va accertato e dichiarato che e Parte_3 Pt_4 sono proprietari, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2
[...] ciascuno dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.17 categoria C/2 classe 3 mq 29.
Va accertato e dichiarato che è proprietaria, per intervenuta Parte_5 usucapione, per la quota 1/1, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.16 categoria
C/2 classe 3 mq 22.
Va accertato e dichiarato che e Parte_6 Parte_7 sono proprietarie, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.19 categoria C/2 classe 3 mq 64. All'accoglimento delle domande consegue, ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e alla competente Agenzia del Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle volture inerenti alla variazione nella titolarità dei beni immobili, di cui alla presente sentenza.
Le spese di lite, tenuto conto della richiesta concorde delle parti sul punto, della mancata contestazione e del carattere necessario della presente causa, vanno compensate per eccezionali ragioni.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 386/2019 R.G.A.C., dichiarata assorbita o rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che e sono Parte_1 Parte_2 proprietari, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub. 18 categoria C/2 classe 3 mq 84; accerta e dichiara che e sono Parte_3 Parte_4 proprietari, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.17 categoria C/2 classe 3 mq 29; accerta e dichiara che è proprietaria, per intervenuta usucapione, per la Parte_5 quota 1/1, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.16 categoria C/2 classe 3 mq
22; accerta e dichiara che e sono Parte_6 Parte_7 proprietarie, per intervenuta usucapione, per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, piano S1, foglio di mappa 13, part. 935, sub.19 categoria C/2 classe 3 mq 64;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione e alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Patti, 26 settembre 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)