Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00441/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Asero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale IA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di IA – Sez. lavoro del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato via PEC il 25 marzo 2024, e depositato il giorno 9 aprile 2024, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe, recanti condanna del Ministero intimato al pagamento di somme di denaro.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma, senza nulla controdedurre.
Con ordinanza -OMISSIS-, è stato concesso a parte ricorrente termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa di tale ordinanza, o notificazione di parte se antecedente, per depositare le copie della sentenza, dell’attestazione di passaggio in giudicato, nonché della prova della notifica del titolo esecutivo, munite delle necessarie asseverazioni ai sensi dell’art. 22 CAD; parte ricorrente ha adempiuto in data 29 novembre 2024.
All’udienza camerale del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
Risulta dalla documentazione di causa che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, attesa la presenza in atti dell’attestazione della Cancelleria del Tribunale di IA – Sezione lavoro, datata 14 ottobre 2022.
Dal silenzio dell’Amministrazione, costituitasi con comparsa di mera forma, si evince non essere ancora stata data esecuzione alla sentenza in epigrafe.
Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione a cura di parte, se antecedente – della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta che sembra opportuno al Collegio nominare – anche a fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare ulteriori responsabilità per danno erariale – nel Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario incardinati presso il medesimo Dipartimento, in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato.
Ritenuti sussistere i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque quivi citate.
Le spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di IA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) accoglie il ricorso, e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero della salute di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione; b) nomina fin da ora Commissario ad acta , per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato, il Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario incardinati presso il medesimo Dipartimento, in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato; c) manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque quivi citate; d) condanna il Ministero della salute al pagamento, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
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