Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 228
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto impugnato

    L'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione comporta la cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Condanna alle spese del Comune per principio della soccombenza virtuale

    Le spese vengono compensate in ragione della condotta del Comune che ha annullato gli atti immediatamente dopo la notifica del ricorso e non si è costituito in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 228
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 228
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo