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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo -Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1183/2022 promossa in grado di appello da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe
Bernocchi e Marco Di Gloria
-APPELLANTE - contro rappr.to e difeso dagli avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo CP_1
Tarantino
- APPELLANTE INCIDENTALE-
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 10.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2021, innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'azione di ripetizione CP_1 avviata dall' con nota del 12.02.2021 per il recupero della somma di € 3.728,53 Pt_1 indebitamente erogata per effetto del superamento dei limiti reddituali, per il periodo 01/2020-12/2020, a titolo di pensione di inabilità n.07181440/INVCIV.
A tal fine deduceva di essere titolare di due prestazioni pensionistiche: una pensione di inabilità n.07181440/INVCIV (con decorrenza dal 01/12/2018) e un assegno ordinario di invalidità n.15049752/IO, ex art.1 L. 222/1984 (a far data dal
01/10/2019).
Precisava che l' aveva provveduto a “…recuperare parzialmente il presunto Pt_1 indebito trattenendo in compensazione il credito vantato dal ricorrente, pari ad euro 861,27, a titolo di pensione di inabilità per il periodo gennaio – marzo 2021, residuando, in definitiva, un debito di euro 2.867,26…” e che, a far data dal mese di giugno 2021, aveva, altresì, trattenuto mensilmente la somma di € 64,00 sull'assegno ordinario di invalidità n.15049752/IO.
Il ricorrente sosteneva l'insussistenza dell'indebito contestatogli, atteso che, ai fini del diritto al conseguimento della pensione di inabilità, “…il reddito cui occorre fare riferimento è quello “imponibile” e cioè, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR…”, di talché avendo l' Pt_1 contestato “…la spettanza del diritto alla prestazione in oggetto per l'anno 2020…” avrebbe dovuto fare riferimento al reddito personale prodotto per l'anno 2019. Precisava che a fronte di un limite reddituale fissato dal legislatore in €16.814,34 per l'anno 2019 egli aveva percepito il minoro reddito di € 12.450,00.
Deduceva, infine, in via subordinata, in assenza di una condotta dolosa, l'inesigibilità delle somme contestate - in applicazione della disciplina di favore in materia di indebito assistenziale ed in deroga all'art. 2033 c.c. - il cui recupero non avrebbe dovuto retroagire al gennaio 2020, quanto piuttosto decorrere dalla nota Pt_1 del 12 febbraio 2021.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio l sosteneva che nel 2019 il Pt_1 CP_1 avendo percepito reddito da lavoro dipendente per un ammontare di € 10.430,45 e reddito dell'AOI (2020) pari ad € 6.696,00 (per un totale di €17.126,00) aveva superato il limite reddituale previsto per il 2020 (€ 16.982,49), di talché con ricostituzione del 12.02.2021 la prestazione INVCIV 07181440 era stata ricalcolata determinandosi un debito di € 3.728,53 relativo alle rate riscosse nell'anno 2020 non spettanti e un credito di € 861,27 per le rate spettanti dal 1/1/2021 al 31/3/2021 e non corrisposte.
L' contestava, altresì, l'ex adverso invocata applicazione delle norme di Pt_1 cui al sottosistema assistenziale attesa la tempestività dell'azione di recupero (nota del 12.02.2021 per indebito 2020) nonché l'insussistenza di un “affidamento incolpevole” del percipiente poiché dall'analisi della dichiarazione del pensionato, erano emersi dati
“…reddituali talmente significativi da non poter ritenere che controparte non avesse consapevolezza che gli stessi avrebbero inciso sulla misura e sul diritto alla prestazione assistenziale in godimento...”.
Con sentenza n. 876/2022 resa il 10.05.22 il Tribunale di Palermo, istruita la causa anche mediante l'audizione del funzionario e ricostruito il quadro normativo Pt_1
e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale, accoglieva la domanda del Manno dichiarando illegittimo il provvedimento del 12.02.2021 e riconoscendo il Pt_1 diritto del “… ricorrente alla restituzione della somma di € 861,27, spettante a titolo di pensione di inabilità per il periodo compreso fra il gennaio ed il marzo 2021 e trattenuto dall' , nonché delle ulteriori somme trattenute sull'assegno ordinario Pt_1 di invalidità n.15049752/IO a decorrere da Giugno 2021, con condanna l' alla Pt_1 relativa restituzione….”.
Riteneva nel dettaglio il Tribunale, riscontrata la sussistenza di un legittimo affidamento del beneficiario e rilevata l'assenza in capo a quest'ultimo di una condotta dolosa (avendo egli “provveduto a comunicare all resistente i propri redditi Pt_1 per l'anno 2019 e non sussistendo, conseguentemente, alcun obbligo di inviare ulteriore dichiarazione”), che l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali dovesse reputarsi ripetibile soltanto per le somme versate dall' Pt_1 successivamente al momento in cui era stato emesso il provvedimento che lo aveva accertato.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' , con ricorso Pt_1 depositato il 10.11.2022, dolendosi dell'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale per avere seguito “acriticamente” il riferito orientamento giurisprudenziale in tema di legittimità dell'indebito assistenziale senza tener conto della “eccezione formulata dall'Istituto in ordine alla insussistenza e non opponibilità del legittimo affidamento atteso il consistente incremento reddituale goduto dall'appellato nell'anno in questione”. L'appellante ha specificato, altresì, che se il reddito supera il limite legale - ai fini del beneficio - per il medesimo anno di imposizione “…l' è tenuto a Pt_1 disporre la revoca della prestazione e a procedere al recupero delle rate riscosse e non dovute, a decorrere dalla nuova prestazione…”.
Ha poi rilevato che, nessun legittimo affidamento suscettibile di tutela può essere invocato in ordine alla ritenzione delle somme indebitamente riscosse, poiché il beneficiario non poteva, in ragione dell'entità dell'incremento reddituale, non essere consapevole che il cumulo dei redditi da lavoro dipendente con le prestazioni pensionistiche in godimento, avrebbe influito nella erogazione della prestazione assistenziale in godimento.
Ha resistito al giudizio con memoria di costituzione depositata CP_1 il 28.03.2025, variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e invocando, nelle forme dell'appello incidentale, la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito all'identificazione dell'effettivo anno di superamento dei limiti reddituali, laddove, se coincidente con il 2019, non si sarebbe verificato il contestato superamento del limite reddituale fissato dal legislatore (€16.814,34) per avere egli conseguito € 12.450,00. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 10.04.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
*****
L'appello proposto dall' non può trovare accoglimento. Pt_1 A fronte della pacifica natura assistenziale dell'indebito de quo, trattandosi di prestazione pensionistica (pensione di invalidità civile) priva di copertura contributiva e assicurativa, va osservato che, nella subiecta materia la riespansione della generale disciplina dell'art.2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art.52 L. n.88/1989 e dall'art.13 L. n.412/1991, è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n. 13223/2020).
La ripetibilità della prestazione indebitamente erogata va, dunque, verificata alla stregua dei principi propri dell'indebito assistenziale che disegnano una disciplina speciale del settore, imposta dall'esigenza di assicurare la tutela dei diritti costituzionali presidiati dall'art. 38 Cost.; tale sistema è retto dal principio secondo il quale (Cass. n.16080 del 2020; Cass. n.11921 del 2015; Cass n.1446 del 2008) la ripetizione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Più nel dettaglio, con riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, vige l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale l'eventuale revoca della concessione dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte “a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento” nei termini sopra precisati ed, in particolare, per quanto qui di interesse, a meno che non sussista il dolo del beneficiario della prestazione, ravvisabile anche in caso di omessa comunicazione dei propri dati reddituali (Cass. n. 12608/2020).
Ai fini dell'accertamento del dolo del beneficiario deve tenersi altresì conto del mutato quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all' , qualora siano tenuti a comunicare la situazione Controparte_2 reddituale all'amministrazione finanziaria (Mod.730 o UNICO) (v. art.13 c.6 lett. c D.L n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' Pt_1 ha sempre la possibilità di conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. L'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede, altresì, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione Pt_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo
a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Da ciò discende che i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione all' sono esclusivamente quelli che risultino “integralmente” Pt_1 dichiarati all'Amministrazione finanziaria, come quelli relativi al caso de quo, mentre, al contrario, l'obbligo permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco devono essere dichiarati all , nell'ottica di un Pt_1 dovere di collaborazione finalizzato a fornire all'Istituto tutti i dati necessari alla commisurazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.
Trasfusi i superiori principi alla fattispecie in esame, è incontestato che il CP_1 ha presentato la dichiarazione reddituale all'Amministrazione finanziaria;
circostanza che esclude la sussistenza di una condotta dolosa (anche omissiva) da parte del beneficiario la prestazione assistenziale e giustifica, versandosi in un'ipotesi di legittimo affidamento del percipiente, l'azione di ripetizione avviata dall' Pt_1 esclusivamente a far data dalla trasmissione al debitore della nota del 12.02.2021.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame dell'appello incidentale. Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve darsi, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma
1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, conferma la sentenza n. 876/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 10 maggio 2022.
Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in euro 962,00 per compensi, oltre spese generali, iva cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
Così deciso in Palermo il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Cinzia Alcamo