Sentenza 23 dicembre 2019
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2019, n. 51901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51901 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2019 |
Testo completo
5190 1-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1366 Di Stefano Pierluigi -Presidente Massimo Ricciarelli -relatore- U.P. 19/09/2019- Orlando Villoni R.G.N. 26044/2019 Angelo Capozzi Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di AN NT, nato il [...] avverso la sentenza del 12/04/2018 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori, Avv. Valerio D'Antoni in sost. dell'Avv. Giovanni Airò Farulla per il Comune di Palermo;
Avv. Bruno Dettori dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'Interno-Commissario Straordinario del Governo per il per coordinamento iniziative antiracket e antiusura;
Avv. Valerio D'Antoni in sostituzione dell'Avv. Salvatore Fiorello per Associazione Volontariato Comitato Addiopizzo;
Avv. Fausto Maria Amato, in sost. dell' Avv. Maria Luisa Martorana, per Associazione Antiracket SOS Impresa Palermo;
Avv. Fausto Maria Amato per Associazione Antiracket e Antiusura Solidaria scs onlus, Associazione Antiracket e Antiusura Coordinamento delle vittime delle estorsioni, dell'usura e della mafia;
Avv. Fabio Gaetano per Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, Servizi, Professioni e PMA di Palermo, Confcommercio Palermo, Confesercenti Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e Servizi Provinciali Palermo;
Avv. Valerio D'Antoni in sost. Avv. Salvatore Caradonna per FAI Federazione delle Associazioni Antiracket Italiane, i quali depositano conclusioni e nota spese;
udito il difensore, Avv. Salvatore Gambino, il quale si riporta alla memoria depositata. RITENUTO IN FATTO 1. Giudicando sugli appelli presentati dagli imputati, dal P.M. e dal P.G. avverso la sentenza emessa in data 13/6/2016 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12/4/2018, ha confermato gran parte delle condanne pronunciate per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. -riguardante la partecipazione, in alcuni casi in posizione apicale, all'associazione mafiosa denominata «cosa nostra», con riferimento a talune famiglie mafiose dei mandamenti San Lorenzo e Resuttana-, nonché numerose condanne pronunciate per reati fine di estorsione consumata o tentata, di traffico di stupefacenti, di detenzione e porto di armi, di concorrenza con violenza o minaccia, di ricettazione ed altro. La Corte ha anche confermato talune assoluzioni e pronunciato in taluni casi sentenza di assoluzione in riforma di quella di primo grado: in particolare ha assolto AN NT dal delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 21. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e 55 imputati, in varia guisa condannati. In particolare il ricorso del Procuratore Generale ha riguardato la conferma dell'assoluzione di CA DA dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 101, l'esclusione del ruolo apicale attribuito al capo 20 a 2 GR RO, SS FI e AN NC, l'assoluzione di AN NT dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 21. 3. All'udienza fissata il 27/6/2019 si è rilevata l'omessa citazione di AN NT, cosicché la posizione del predetto è stata separata, con rinvio all'udienza del 19/9/2019. 4. Il ricorso del P.G. riguarda in primo luogo l'ordinanza del 21/2/2018, con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di audizione del collaboratore di giustizia CA GI, il quale aveva da poco iniziato la sua collaborazione e che avrebbe dovuto essere escusso proprio sulle posizioni oggetto del ricorso. La Corte aveva respinto la richiesta valutando il profilo dell'assoluta necessità, mentre avrebbe dovuto considerare il carattere di decisività dell'escussione, confrontando i possibili esiti probatori rispetto alle argomentazioni addotte a sostegno della decisione. Quanto a AN NT, deduce l'ingiustificata mancata ammissione della deposizione del CA, il quale ad integrazione degli elementi già acquisiti, avrebbe potuto fornire indicazioni sulla consegna di un borsone contenente armi e sul ruolo del NO, quale soggetto che operava con lo zio AN, i fratelli e cugini e fra l'altro era l'unico in grado di commettere omicidi.
5. Il difensore del AN ha depositato una memoria, contrastando il motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del P.G. è fondato.
2. Deve invero rilevarsi che la Corte ha rigettato la richiesta di integrazione formulata nel giudizio di appello, dando atto della sopravvenienza del dato probatorio e tuttavia ritenendo che il contributo del collaboratore non fosse necessario, non desumendosi dai verbali delle dichiarazioni rese, all'uopo esibiti, elementi di novità incidenti sulla posizione di singoli imputati. A fronte di ciò il P.G. muove dal presupposto che la Corte avrebbe dovuto ammettere una prova sopravvenuta, da ritenersi decisiva, sottolineando comunque come la Corte non avesse colto l'idoneità delle propalazioni ad integrare le pregresse acquisizioni, a fronte della prospettata incertezza probatoria su cui si erano fondati i giudizi in questa sede contestati. Deve in via generale rilevarsi come nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in sede di appello sia ammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza che peraltro le parti possano invocare a tal fine un vero e proprio diritto alla prova, dovendosi dunque ritenere che possa sollecitarsi l'esercizio da parte del Giudice del potere di integrazione (Cass. Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, rv. 203427; Cass. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. nel 2018, Picone, rv. 272197). D'altro canto ciò si ricollega al carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, implicante l'esercizio della discrezionalità del Giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. nel 2016, Ricci, rv. 266820). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi mediante ricorso la mancata ammissione di prova decisiva agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..: tuttavia ciò non toglie che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Cass. Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, rv. 271163; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, rv. 266623, e Cass. Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, rv. 265323). Non assume dunque di per sé decisivo rilievo nel giudizio abbreviato in grado di appello il carattere di novità e di sopravvenienza della prova, dovendosi comunque individuare un vizio inerente alla mancanza di un'idonea motivazione circa la concreta incidenza della prova sollecitata, motivazione che dovrà correlarsi al quadro delle pregresse acquisizioni e che dovrà essere tanto più accurata in presenza di una prova sopravvenuta (in tal senso condividendosi i rilievi di Cass. Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, Di Salvo, rv. 266145).
3. Ciò posto, deve osservarsi che la Corte ha reputato gli elementi addotti dal primo Giudice a sostegno della condanna del AN insufficienti, avendo rilevato che, a fronte della frequentazione da parte del NO di personaggi appartenenti alla consorteria, peraltro in gran parte famigliari, il collaboratore TO, pur avvalendosi dell'imputato come autista e pur avendo con lui frequenti rapporti, aveva escluso che il NO fosse un intraneo, e avendo inoltre la Corte aggiunto di non poter valorizzare a carico del predetto le conversazioni intercettate, che non risultavano di contenuto inequivoco. Sta di fatto che nel dar conto della situazione di incertezza probatoria la Corte non ha spiegato specificamente perché l'audizione del collaboratore 2 CA, pur richiesta dal Procuratore Generale e costituente inoltre elemento conoscitivo sopravvenuto, non fosse idonea a colmare le rilevate lacune, essendosi limitata ad una valutazione generica. In particolare è stato dedotto nel motivo di ricorso che il collaboratore avrebbe potuto parlare del coinvolgimento del NO, unitamente allo zio NC, nella detenzione di armi da utilizzare per un atto intimidatorio, del fatto che l'imputato agiva con lo zio e con i cugini, in gergo mafioso «camminava con loro>>, prendeva appuntamenti per lo zio. Anche a prescindere dall'ulteriore profilo indicato dal P.G. ricorrente, cioè il fatto che l'imputato fosse l'unico in grado di commettere omicidi, secondo la valutazione del collaboratore, non è dubbio che il contributo dichiarativo del CA, riferibile a quei profili, avrebbe dovuto essere confrontato con gli elementi acquisiti, in particolare la vicinanza ai famigliari, i rapporti con il TO e soprattutto la circostanza che, come segnalato dal P.G. ricorrente, il NO avesse accompagnato il TO ad un'importante riunione con altri personaggi della consorteria, pur non avendovi direttamente preso parte, come solitamente accadeva ad esponenti non di vertice che svolgevano funzioni di accompagnatore. In particolare avrebbe dovuto spiegarsi perché l'audizione del collaboratore richiesta dal P.G. fosse da reputarsi di carattere esplorativo e perché i contributi conoscitivi fossero se del caso generici e inidonei, rispetto agli elementi acquisiti e valutati, ad incidere sul complessivo giudizio, come in realtà apoditticamente affermato.
4. A tale stregua, contrariamente a quanto prospettato nella memoria difensiva, il ricorso deve essere accolto, venendo in rilievo un decisivo vizio della motivazione, tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo alla posizione del AN NT, limitatamente al reato di cui al capo 21, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà, se del caso, anche al regolamento delle spese rispetto alle parti civili.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN NT e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 19/9/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Pierluigi Di Stefano Depositato in Cancelleria 23 DIE. 2019 oggi, IL CANCELLIERE Patrizia LaurenzioDefLourenzio