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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, nella persona del G.I., in funzione di Giudice
Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7209-1 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto proposizione di querela di falso in via incidentale e vertente
TRA
( ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Sa), elettivamente domiciliata in Montesano Sulla Marcellana (Sa), alla Via G. Garibaldi
n.49, presso lo studio dell'avv. Antonello LAGRECA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
E
( , con sede in Modena alla via S. Carlo, 8/20, cod. fisc., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 194, presso lo studio dell'avv.
Domenico SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA nonché
Pubblico Ministero
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
Con atto di citazione, notificato ritualmente all'Istituto convenuto, l'attrice, Pt_1
interponeva opposizione al precetto notificatole 9.8.2023, al fine di intimarle
[...]
il pagamento della somma complessiva di 65.179,69, sulla scorta del decreto in giuntivo recante n. 995/13 del 23.5.2013 reso dal Tribunale di , asseritamente Pt_2
notificatole con plico raccomandato spedito il 20.6.2013 e ricevuto il 24.6.2013, reso esecutivo con decreto del 25.10.2013 attesa la mancata opposizione da parte della ingiunta.
Segnatamente, la parte deduceva di aver appreso, sol a seguito della notifica del precetto, della sussistenza del titolo giudiziale emesso nei propri confronti, di talché ne denunziava la inesistenza, nonché -dal punto di vista formale- soggiungeva la carenza dell'indicazione dell'Autorità Giudiziaria che avrebbe emesso il Decreto Ingiuntivo stesso. Nel merito, eccepiva la intervenuta estinzione del credito portato dal precetto, in quanto già prescritto a far data dal 30 luglio 2023. Concludeva, testualmente, affinché il Tribunale volesse “1) In via preliminare: disporre la immediata sospensione dell'efficacia del titolo (Decreto Ingiuntivo n°695/13) di cui all'atto di precetto notificato dalla signora in data 22 settembre 2023; 2) Sempre in via Parte_1
preliminare - improcedibilità: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione essendo inesistente il titolo esecutivo - Decreto Ingiuntivo n°695/13 – posto a fondamento della pretesa creditoria della 3) Nel Merito: Controparte_1
accertare e dichiarare la prescrizione del tit olo esecutivo - Decreto Ingiuntivo n°695/13
– e dunque l'infondatezza della pretesa creditoria della 4) In via Controparte_1
subordinata – nel Merito: accertare e dichiarare – ai sensi dell'art. 617 c.p.c. - la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c.”, vinte le spese e competenze di giudizio.
Costituitasi la convenuta resisteva ai singoli profili di doglianza avversari, puntualizzando come il decreto ingiuntivo fosse stato regolarmente notificato, come da avviso di ricevimento n. 14190 sottoscritto dalla stessa debitrice. Con riguardo alla doglianza inerente al contenuto del precetto ed alla carente indicazione della Autorità giudiziaria emittente, eccepiva il raggiungimento dello scopo in ragione della spiegata opposizione, soggiungendo come la ingiunzione ricevuta da controparte le consentisse inequivocamente di individuare l'obbligazione, e cioè «chi sia il creditore e quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge». Contestava, altresì, la dedotta prescrizione non essendo maturato il termine decennale corrente, attesa la mancata opposizione, dalla data del provvedimento di esecutorietà, che nel caso di specie era il 25.10.2013 . Rassegnava, in ultimo, le seguenti conclusioni: “previo rigetto dell'istanza di sospensione cautelare proposta dall'opponente, voglia il Tribunale dichiarare inammissibile, o comunque rigettare, l'opposizione proposta da Pt_1
, con condanna di questa al rimborso delle spese processuali per il p resente
[...]
giudizio”.
Comparse le parti alla prima udienza in data 13.03.24, l'Avv. Lagreca, quale procuratore speciale di parte attrice, domandava termine al fine di avanzare querela di falso in ordine alla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 14090, spedito con racc.
n.65670462842 in data 20.06.2013, deducendo che la medesima contenesse una sottoscrizione del destinatario che non era la propria.
Invocava, a fondamento della domanda, la palese difformità quale risultante dalle scritture di comparazione in atti, ossia firma apposta sulla procura nonché sui propri documenti di riconoscimento, chiedendo altresì, ove ritenuta utile, consulenza grafologica. Concludeva di accertarsi che la sottoscrizione apposta nel predetto avviso postale da persona indicata come il riceven te il plico non era di mano propria.
Alla udienza in data 25.09.24, presente il procuratore speciale di parte attorea reiterava dichiarazione di querela di falso già depositata in via telematica ed, interpellata con esito positivo la convenuta in ordine alla intenzione di avvalersene in giud izio, ne veniva disposta la acquisizione nonché la custodia presso la cassaforte dell'ufficio.
Veniva altresì sospeso il giudizio principale.
Sciogliendo la riserva a detta udienza assunta, ritenuta la rilevanza e l'idoneità della consulenza tecnica, si nominava un esperto grafico a cui veniva conferito incarico.
Espletata la consulenza, il giudice istruttore fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189 e tratteneva la causa in decisione alla udienza celebrata in data 9.07.25. Ciò posto in fatto, può procedersi all'esame nel merito della querela, considerando che
è limitatamente ad essa che la causa è stata rinviata per le conclusioni e trattenuta per la decisione.
Ebbene, giova preliminarmente osservare che il giudizio di falso costituisce, come autorevolmente ritenuto dalla prevalente dottrina, un anomalo giudizio di accertamento, con funzione istruttoria che investe un fatto, non come fondamento di un diritto, ma come presupposto per l'efficacia di una prova. Il suo oggetto è dunque limitato all'accertamento della falsità di un documento che una parte ha prodotto ( o intende produrre) allo scopo di utilizzarlo come prova legale di fatti giuridicamente rilevanti in un determinato processo.
A tanto discende che, nella odierna sede, il Tribunale non sia chiamato a valutare né la incidenza della eventuale nullità della notifica sulla esistenza del titolo costituito dal decreto monitorio, né la sussistenza dell'obbligazione in capo alla odierna attrice in qualità di erede, su cui la resistente la querela hanno ampiamente dedotto, essendo questa materia di cognizione del giudice della opposizione sol successivamente alla definizione del procedimento di falsità compulsato.
Va, peraltro, osservato come tanto il giudizio principale di querela di falso quanto quello incidentale, in considerazione della loro peculiare natura, non tollerino la proposizione di altre domande anche se dipendenti, in quanto il loro oggetto rimane cir coscritto all'affermazione della falsità del documento e non postula alcuna indagine tesa ad individuare i soggetti responsabili dell'eventuale falsità o tenuti al risarcimento, né
l'effettiva sussistenza del dolo o della colpa dell'autore materiale della falsità (così come ritenuto in un obiter dicium da Cass. 13190/2006).
Ciò premesso, va affermata la piena ammissibilità dello strumento processuale del procedimento di querela di falso utilizzato dall'attrice per far valere la falsità della firma presente sull'avviso di ricevimento portante n. 14090. Ed invero con tale azion e l'attore intende privare l'avviso di ricevimento della sua valenza fidefacente quanto all'attività che l'agente postale, in veste di pubblico ufficiale, afferma di aver compiuto e dunque quanto alla consegna dell'atto.
In punto di fatto è emerso, all'esito dell'istruttoria, che il ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al decreto steso n. 695/2013 reso dal Tribunale di Avellino fu notificato a a mezzo del servizio postale in data 20.06.2013 al proprio indirizzo di Parte_1
residenza in Battipaglia, alla Via Magellano n. 4 e che il messo notificatore completò
l'iter notificatorio consegnando la predetta raccomandata alla stessa destinataria.
Senonché l'avviso di ricevimento della prefata raccomandata, inviata con posta ordinaria, reca la sottoscrizione disconosciuta di Parte_1
Come noto, all'agente postale è necessario il solo rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001.
Esso dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinat ario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" art. 32 e che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collabor atori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere" art. 39. Dunque, è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuala come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (In termini Cass. n. 11708 del 27/05/2011)".
Del pari, costituisce principio pacifico che nell'ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall' ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode de lla stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall' ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il ri spetto delle prescrizioni del codice di rito sull e persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità" (Cass. 2421/2014).
Analogo principio di diritto è stato espresso quanto alle ipotesi di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, muovendo dall'assunto secondo cui quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699
c.c. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Casa. 29022/2017; in termini Cass. 17723/06 e Cass.
13812/07).
In altri termini, anche quando debbono trovare applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario possono farsi valere a mezzo di querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (Cass. n. 29022 de l
05/12/2017), in ragione dell'attività di identificazione che l'agente postale è tenuto a compiere nell'assicurarsi che il plico sia consegnato per l'appunto a persona abilitata a riceverlo e che quest'ultima firmi nello spazio apposito, secondo quanto pr escritto dagli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001.
Nel corso del giudizio, è stata ammessa ed espletata c.t.u. grafologica lesa ad accertare se la firma apposta sul prefato avviso di ricevimento fosse o meno autentica.
All'esito di tale supplemento istruttorio, l'ausiliario, dott. ha concluso Persona_1
ritenendo che la firma in verifica a nome vergata in calce all'avviso di Parte_1
ricevimento è "apocrifa".
A tale significativa e rilevante conclusione il perito è pervenuto acquisendo diversi atti processuali e scritture private di comparazione, nonché mediante saggio grafico, tanto che le sue indagini possono ritenersi più che esaustive e complete.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie e condividere le valutazioni rassegnate dal c.t.u., in quanto conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi con le parti, che non hanno mosso osservazioni o censure all'operato dell'ausiliario.
Ed invero, dall'esame della consulenza tecnica in atti, che si condivide pienamente, perché immune da vizi logici, si evince che “la firma in verifica a nome di Pt_1
, apposta in calce all'avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo
[...]
n.695/2013 del Tribunale di Avellino del 29.04.2013 , non è stata vergata dall'apparente firmatario pertanto non è autografa”. Nelle proprie operazioni, l'ausiliario del giudice si è avvalso del cc.dd. metodo grafologico, per cercare di ottenere un risultato il più possibile certo e preciso. Il CTU ha proceduto prima con l'analisi del documento in contestazione per rilevare quali siano i tratti tipicizzanti della scrittura. Durante tale analisi ha ricercato quei dettagli che sono da considerarsi nodali per il riconoscimento dell'autore di uno scritto, in quanto tratti di difficile riproduzione da parte di un eventuale falsario e che sono entrati a far parte del modus scrivendi del soggetto perché tratti che sfuggono alla coscienza e alla volontà. In seguito, il consulente d'ufficio ha confrontato i risultati di detta analisi con le scritture comparative, indicando, se presenti, elementi che relazionino le diverse grafie in esam e.
Ebbene, il successivo confronto con le modalità grafiche dell'attore ha individuato la mancata corrispondenza dei parametri strutturali, morfologici e dinamici.
Nello specifico, l'ausiliario del giudice, attraverso un attento esame delle scritture di comparazione ed anche tenendo conto delle osservazioni articolate dai consulenti di parte, sottolinea che la firma in contestazione rivela importanti disuguaglianze rispetto alle firme comparative (“Dai confronti effettuati emerge una divergenza dinamica della firma in verifica con le scritture di comparazione, poiché la prima appare avere una andatura altalenante (più lenta all'inizio anche a causa di qualche stacco e più fluida nel prosieguo della sottoscrizione) mentre le seconde appaiono fluide considerato anche la filiformità e la destrutturazione di alcuni grafemi soprattutto nella parte centrale del cognome. Le firme analizzate (in verifica -comparative) divergono anche nella forma: infatti quella contestata si rifà a retaggi scolastici (forma calligrafica) quelle autografe appaiono filiformi e più personalizzate. La sottoscrizione in verifica inoltre diverge dalle autografe anche sotto il profilo dell'inclinazione: infatti essa si presenta sostanzialmente raddrizzata mentre le ultime lettere invece assumono la caratteristica
“rovesciata"; nelle seconde, invece, l' inclinazione è tutta “raddrizzata”. Anche sotto il profilo della direzione le scritture esaminate divergono ,in quanto il gesto grafico nella firma contestata procede con una discreta fluidità verso la fine del piano grafico ponendosi a volte al di sotto del rigo di base mentre, nelle scritture di comparazione, il gesto grafico procede ugualmente con decisione ma sempre sul rigo di base. Sotto
l'aspetto della continuità si denota una completa divergenza, giacché la firma contestata si presenta inizialmente staccata e poi tutta legata, mentre quelle comparative appaiono staccate raggruppate. La velocità è un altro elemento di divergenza. Difatti la velocità del gesto grafico della firma in verifica appare altalenante (più lento inizialmente e più fluido verso la fine della sottoscrizione) mentre, nelle comparative il gesto grafico appare discretamente veloce anche a causa della destrutturazione di alcuni grafemi. Infine anche nei piccoli segni, si denotano sostanziali differenze ,come nel caso dell'”A maiuscola” in cui nella firma contestata non viene portato a termine il tratto orizzontale mentre, in quelle comparative appare ben definito. Ed ancora , il segno letterale “i” che nella firma disconosciuta è contraddistinto da un puntino incorporato mentre, nelle autografe è munita del puntino ben evidente e tracciato abbondantemente sopra il corpo letterale. La “n”, che nella firma disconosciuta è tracciata ad archi mentre nelle autografe a festoni ed in conclusione il grafema finale del nome “a minuscola” contraddistinto nella firma disconosciuta da un riccio discendente diversamente dalle comparative ove si denota un riccio ascendente. In definitiva quindi quello che ci preme rimarcare è l'assoluta inconciliabilità delle due scritture a confronto. Quella della firma contestata è una scrittura “a linee orizzontali grosse” con netta preponderanza dei segni curvilinei (vedi forma rotondeggiante degli occhielli), invece la scrittura autografa è del tipo “acuta”, con netta prevalenza dei tratti verticali su quelli curvilinei (vedi forma ovaleggiante degli occhielli). Altra fondamentale differenza tra le due sottoscrizioni è che quella in verifica è una scrittura ad “archi” quella autografa a “festoni”. Anche per la psicologia della scrittura tali aspetti sono totalmente inconciliabili. Ancora, la scrittura contesta è del tipo “scattante” (non mantiene il rigo di base), quella autografa molto più aderente ad esso. Infine completamente differenti risultano i tracciamenti dei piccoli segni come abbondantemente descritto in precedenza”).
Trattasi di incompatibilità che, per la loro quantità e qualità, secondo il consulente escludono la casualità ed escludono anche la dissimulazione.
Pertanto, a fronte delle inequivoche conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, questo collegio non può che dichiarare la falsità della sottoscrizione oggetto dell'istanza di querela di falso che qui si decide.
Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali vanno integralmente compensate tra le parti attesa la peculiarità in fatto della vicenda e la necessità di definire l'incidenza della riscontrata falsità nel giudizio principale, ai fini della verifica di una “unitaria soccombenza”. Tra le stesse vanno ricomprese anche quelle della consulenza grafologica liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto:
a) Accoglie la querela di falso e per l'effetto dichiara la falsità della firma “ Pt_1
sull'avviso di ricevimento n. 14090 in data 20.06.2013;
[...]
b) compensa le spese di lite tra le parti;
c) Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido tra di loro;
d) Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio proposto.
Salerno, 17.07.25 Il Giudice
Alessia Pecoraro