Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04510/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09688/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9688 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI HI, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Antonio d’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
DO EP, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1) del provvedimento/giudizio negativo, non comunicato alla ricorrente, con il quale quest’ultima è stata esclusa dal prosieguo della procedura e non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con d.d. 13 dicembre 2022 a n. 400 posti di notaio e di ogni altro annesso, connesso, presupposto e/o conseguente;
2) delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale n. 152 del 14 novembre 2023 allegato A), avente ad oggetto la scheda di valutazione relativa alla busta n. 347 (numero identificativo della odierna ricorrente), numero riportato anche sull’elaborato scritto, svolto dalla ricorrente in sede di concorso con il quale è stata espressa la valutazione negativa della Commissione esaminatrice con riguardo alla prova inter vivos , svolta dalla ricorrente, di cui al medesimo concorso notarile;
3) del verbale n. 15 del 23 giugno 2023 della Commissione Esaminatrice contenente la descrizione dei criterî di valutazione;
4) ove occorra della graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso medesimo, mai comunicata alla ricorrente;
5) del decreto di approvazione della graduatoria, di cui non si conoscono gli estremi della pubblicazione, relativo alla medesima procedura concorsuale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
1) del d.m. 15 maggio 2025 di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022;
2) della allegata graduatoria al d.m. 15 maggio 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AT IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti che determinavano la sua non ammissione alle prove orali del concorso notarile, in ragione dell’avvenuto riscontro di tre errori ostativi alla prosecuzione della correzione, ai sensi dell’art. 11, comma 7 d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, nel primo elaborato scritto, concernente la prova di diritto civile (atto inter vivos ).
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati cui la parte ricorrente rinunciava alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
4. Parte ricorrente presentava quindi motivi aggiunti con i quali impugnava la graduatoria conclusiva della procedura concorsuale; la trattazione fissata per il 9 luglio 2025 veniva quindi rinviata e all’esito della pubblica udienza del 19 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, può passarsi all’illustrazione delle doglianze spiegate nell’impugnazione introduttiva, osservando come non si ripeteranno le censure formulate con l’atto di motivi aggiunti, atteso che quest’ultimo si limita a denunciare l’illegittimità derivata dal provvedimento conclusivo del concorso.
6. Con il primo motivo si evidenzia come la correzione, nella parte in cui precisa che « l’elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell’atto, consistita: mancata previsione dello strumento giuridico idoneo a tutelare l’acquirente per l’ipotesi di esistenza o trascrizioni pregiudizievoli prima della trascrizione dell’atto », sia incomprensibile. Difatti, avendo ipotizzato di tutelare la parte con lo strumento del deposito del prezzo (analogamente a quanto proposto dal candidato risultato il migliore dopo gli scritti), risulterebbe illogico ritenere necessario introdurre nell’atto una condizione risolutiva. Similmente, « la conferma della divisione nulla per mancata indicazione del titolo edilizio del fabbricato assegnato a Primo, è fatta da quest’ultimo, che la traccia non annovera fra le parti necessarie dell’atto da compiere, né fra coloro che erano disponibili ad intervenire » non potrebbe determinare l’esclusione della ricorrente atteso che in altri elaborati la partecipazione all’atto di questo soggetto è stata giudicata favorevolmente. Viepiú, l’aver « previsto, quale garanzia per la provenienza donativa, la sola rinuncia al diritto di opposizione da parte di Terzo per di piú non circoscritta a quanto donato a Secondo » non determinerebbe una grave insufficienza del compito poiché l’esponente avrebbe previsto sia una rinuncia all’azione di opposizione, sia una specifica garanzia assicurativa.
7. Tramite la seconda doglianza, rivolta contro gli errori non ostativi di cui all’art. 11, comma 6 d.lgs. 166/2006, si evidenzia come la firma della parte EM sia conforme alle regole notarili, non essendo previsto una particolare forma nell’ipotesi di parte sordomuta. Quanto alla « costruzione impropria della clausola relativa da rendere per effetto della c.d. legge Bersani, in quanto manca l’espressa indicazione dei mezzi utilizzati per il pagamento del corrispettivo della vendita », viene rilevato come la ricorrente avesse comunque indicato « mezzi di pagamento conformi alla normativa antiriciclaggio d.lgs. 231/2007 ». Non corrisponderebbe al vero, poi, che l’esponente abbia presupposto « erroneamente che il bene compravenduto sia gravato da un’ipoteca dalla quale è invece libero per l’effetto dell’art. 2825 c.c. e inoltre indica [to] che tale ipoteca è iscritta sulla servitú », poiché la garanzia reale non è stata considerata nell’elaborato estesa all’intera proprietà, bensí solo al diritto in re aliena . A corroborare i due motivi, parte ricorrente allega anche un parere pro veritate rilasciato da un notaio.
8. Infine, con l’ultima censura si ribadisce in linea generale l’assenza delle gravi insufficienze riscontrate dalla commissione esaminatrice, essendo l’elaborato consegnato dalla ricorrente conforme alle indicazioni della traccia.
9. I motivi sono tutti strettamente connessi e quindi possono essere affrontati congiuntamente.
10. Preliminarmente, però occorre chiarire lo scrutinio cui è chiamato questo Tribunale: come noto, nel campo delle valutazioni concorsuali il sindacato del giudice amministrativo è di tipo confutatorio e non sostituivo, essendo il compito demandato alla commissione esaminatrice caratterizzato da un margine incomprimibile di discrezionalità, il che rende le sue decisioni illegittime solamente ove si riscontrino vizî procedurali (se non neutralizzati dall’art. 21- octies , comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241) ovvero nei casi di violazione dei generali principî di proporzionalità e ragionevolezza.
11. Ciò chiarito, va precisato che in linea generale non possono essere accolte le plurime doglianze con le quali si fa valere una disparità di trattamento tra i candidati: sul punto, infatti, va osservato come quello della commissione sia un giudizio singolo e non comparativo, sicché la valutazione di legittimità è per cosí dire «interna», ossia deve investire la valutazione espressa sul particolare elaborato del candidato, non potendo desumersi l’erroneità di questa da circostanze ad essa esterne (salvo i già rammentati errori procedurali non dedotti nel caso in esame).
12. Peraltro, mentre le censure spese si attagliano su una frazione dell’elaborato, enfatizzando l’asserita differente valutazione dello stesso per due diversi candidati, va precisato che l’idoneità dell’elaborato è frutto di una valutazione globale dello stesso: in tal modo, torna in evidenza il valore della costante massima della giurisprudenza amministrativa secondo cui il vizio di disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente (e quasi mai verificabile in una procedura di valutazione senza risposta esatta certa), fermo restando che « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723). Invero, è indiscusso che l’esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
13. Viepiú, va precisato, in via generale, come la produzione di un parere pro veritate redatto da un esperto e versato in atti, sia – secondo una giurisprudenza consolidata cui il Collegio intende dare continuità (v. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319) – irrilevante ai fini della confutazione del giudizio della commissione di concorso. Invero, spetta esclusivamente a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, salvo che non ricorra l’ipotesi residuale della abnormità, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua (v. Cons. Stato, sezione IV, 5 gennaio 2017, n. 11).
14. Ciò chiarito, va rilevato come tutte le doglianze spiegate si riducano, in ultima analisi, a criticare le scelte della commissione esaminatrice, reputando maggiormente aderente al dato normativo la propria peculiare interpretazione: in tal senso, è manifesto che l’intero ricorso si limiti ad una critica all’esercizio del potere discrezionale, senza però riuscire a dedurre effettivi vizî di legittimità della decisione di non ammettere all’orale il ricorrente. D’altronde, la valutazione effettuata, come si avrà modo di illustrare infra , è pienamente ragionevole e non mostra profili di illogicità o incongruenza.
15. In particolare, quanto agli errori ostativi di cui all’art. 11, comma 7 d.lgs. 166/2006, e in specie la mancanza di un istituto giuridico idoneo a tutelare l’acquirente, va rilevato che pur avendo indicato correttamente nello strumento del deposito del prezzo un mezzo in grado di soddisfare le esigenze della parte, al contempo la redazione della clausola non assolve a tutte le richieste della traccia: difatti, l’aver genericamente fatto riferimento ad «una somma consegnata al notaio» non è sufficiente di per sé a rendere il pubblico ufficiale depositario del prezzo, specie se non si sia preventivamente descritto un mezzo di pagamento intestato al notaio (in tal senso, anche il riferimento ai mezzi di pagamento di cui al d.lgs. 231/2007, per quanto corretto non è sufficiente a dimostrare che il pagamento è stato effettuato in favore del notaio).
16. Quanto alla conferma della donazione nulla, la candidata ha ipotizzato che tale negozio fosse compiuto da Primo, quando in realtà la traccia richiedeva che la dichiarazione di volontà fosse di Secondo al fine poi di vendere l’immobile. Sotto tale profilo, anche il ricorso non riesce a cogliere l’errore censurato dalla commissione: difatti, se è vero che Primo poteva confermare l’atto, dall’altro, la richiesta della traccia non imponeva (anzi escludeva) quest’aggravio a carico di un soggetto che poteva benissimo non comparire negli atti da redigere.
17. Similmente, va rilevato come l’acquirente EM necessitasse di essere garantito contro l’eventuale azione di restituzione di cui all’art. 563 c.c. di Terzo, ma limitatamente al bene oggetto di trasferimento e non nei confronti dell’intero complesso di beni ricevuti dai parenti di Terzo. Conseguentemente, i rilievi mossi con il ricorso secondo cui la rinuncia all’azione di riduzione andava espressa nei confronti di ambedue i donatari sono infondati, ben essendo possibile una rinuncia parziale: inoltre, ed è questo l’autentico errore commesso, la questione della rinuncia andava affrontata in una prospettiva limitata al particolare trasferimento che il notaio stava per ricevere, individuando la soluzione meno gravosa, ma al contempo piú idonea per garantire l’acquisto di EM.
18. Passando agli errori non ostativi, va rilevato come per le sottoscrizioni del sordomuto capace di leggere e scrivere sia necessario il rispetto di un certo ordine (con quella del minorato che deve precedere le altre) poiché il legislatore si è preoccupato che, prima delle sottoscrizioni delle altre parti, queste constatino espressamente l’avvenuta lettura del minorato e la sottoscrizione della dichiarazione di conformità dallo stesso apposta (in coerenza con l’art. 57 l. not.).
19. Analogamente, l’indicazione dei mezzi di pagamento in maniera generica non appare assolvere allo scopo della prova (ossia la dimostrazione della capacità di redazione di un atto notarile), atteso che nella concreta evenienza debbono essere riportate una serie di informazioni inerenti allo strumento tracciabile di pagamento impiegato e totalmente omesse dalla ricorrente.
20. Infine, quanto alla garanzia ipotecaria, va osservato come il meccanismo di cui all’art. 2825, comma 1 c.c. determina che il peso gravi unicamente sul bene assegnato al condomino dopo la divisione: conseguentemente, l’ipoteca non può gravare sul bene acquistato da EM. Neppure grava l’ipoteca sulla servitú, atteso che sempre in forza dell’art. 2825 c.c. sopra citato, la garanzia è anteriore alla costituzione del diritto in re aliena .
21. L’impossibilità di accogliere alcuno dei motivi di ricorso, determina l’infondatezza anche della denunciata illegittimità derivata avanzata con l’atto di motivi aggiunti.
22. Alla luce di quanto esposto, pertanto, le impugnazioni sono da rigettare.
23. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AT IG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT IG | ER TI |
IL SEGRETARIO