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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17330 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA UA nato il [...] avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SU CO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. HA OU, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 2 marzo 2022, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in data 16 dicembre 2021, ha condannato l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di rapina. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 423, 516, 521 e 522 cod. pen. Il giudice di primo grado avrebbe condannato il ricorrente per un fatto diverso da quello indicato nel capo di imputazione con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen.; l'HA, rinviato a giudizio come autore materiale dell'apprensione della collana strappata dal collo della persona offesa, è stato condannato per aver agevolato la condotta dell'ignoto Penale Sent. Sez. 2 Num. 17330 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/01/2023 complice autore dello strappo della collana, colpendo con calci e pugni l'ANASTOV, in modo da impedirgli di intervenire in difesa della PANOVA. La sostanziale modifica del fatto di reato contestato avrebbe provocato una evidente compressione dei diritti di difesa dell'imputato, in quanto l'HA si sarebbe determinato a chiedere la definizione del giudizio mediante abbreviato condizionato all'acquisizione delle registrazioni delle telecamere di sicurezza per dimostrare di non aver strappato la collana dal collo della PANOVA, richiesta che non sarebbe stata avanzata in caso di diversa contestazione. La difesa segnala, infine, che la modifica del fatto sarebbe conseguenza dei risultati dell'integrazione probatoria disposta ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. e che, di conseguenza, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto procedere a modifica dell'imputazione ex art. 423 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il motivo non è consentito avendo ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello. 2.1 Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione qualora, come nel caso di specie, la violazione non abbia ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). 2.2. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01). 3. Ciò premesso deve essere rimarcato che il motivo è manifestamente infondato. Questo Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica non comporta, infatti, una trasformazione essenziale del fatto addebitato né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi il fatto concorsuale in 2 rapporto di continenza e nem di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (vedi Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180 - 01; Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non massimata). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consi est ore- ----- Il 1s ente
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SU CO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. HA OU, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 2 marzo 2022, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in data 16 dicembre 2021, ha condannato l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di rapina. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 423, 516, 521 e 522 cod. pen. Il giudice di primo grado avrebbe condannato il ricorrente per un fatto diverso da quello indicato nel capo di imputazione con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen.; l'HA, rinviato a giudizio come autore materiale dell'apprensione della collana strappata dal collo della persona offesa, è stato condannato per aver agevolato la condotta dell'ignoto Penale Sent. Sez. 2 Num. 17330 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/01/2023 complice autore dello strappo della collana, colpendo con calci e pugni l'ANASTOV, in modo da impedirgli di intervenire in difesa della PANOVA. La sostanziale modifica del fatto di reato contestato avrebbe provocato una evidente compressione dei diritti di difesa dell'imputato, in quanto l'HA si sarebbe determinato a chiedere la definizione del giudizio mediante abbreviato condizionato all'acquisizione delle registrazioni delle telecamere di sicurezza per dimostrare di non aver strappato la collana dal collo della PANOVA, richiesta che non sarebbe stata avanzata in caso di diversa contestazione. La difesa segnala, infine, che la modifica del fatto sarebbe conseguenza dei risultati dell'integrazione probatoria disposta ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. e che, di conseguenza, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto procedere a modifica dell'imputazione ex art. 423 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il motivo non è consentito avendo ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello. 2.1 Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione qualora, come nel caso di specie, la violazione non abbia ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). 2.2. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01). 3. Ciò premesso deve essere rimarcato che il motivo è manifestamente infondato. Questo Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica non comporta, infatti, una trasformazione essenziale del fatto addebitato né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi il fatto concorsuale in 2 rapporto di continenza e nem di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (vedi Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180 - 01; Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non massimata). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consi est ore- ----- Il 1s ente