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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 30481/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. SARTINI RODOLFO ricorrente contro
Controparte_1
[...]
Avv. BERTI VALERIO resistente
OGGETTO: licenziamento dirigente
CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria difensiva
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 7.8.2024 ha esposto: Parte_1
che, quando era già pensionato da ottobre 2020 con formula anticipata, veniva assunto in data
20.11.20 dalla società convenuta come dirigente del settore terziario dapprima con contratto a termine triennale e da ottobre 2021 a tempo indeterminato;
di aver sottoscritto per l'anno 2023 un nuovo piano di retribuzione variabile, pienamente raggiunta;
che, compiuti i 67 anni di età in data 29.1.24, veniva convocato per un incontro in sede il 31.1.24, incontro al quale non si presentava in quanto, mentre era in viaggio per Milano, anche in ragione dello stress psicofisico pregresso legato all'ottenimento di importanti risultati per operazioni particolarmente complesse, veniva colto da un attacco di panico che gli imponeva riposo e soccorso psichiatrico e, pertanto, si assentava per malattia il 31 gennaio 2024 sino al 5.8.23; che, durante lo stato di malattia, riceveva, il 15 febbraio 2024, l'improvviso recesso aziendale così motivato “Con la presente Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro con Lei intercorrente, pagina 1 di 7 risultando Lei in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Le confermiamo che l'effetto estintivo si produrrà al termine della malattia. Resta inteso che Lei
è dispensato dal prestare servizio durante il periodo di preavviso contrattuale e che Le sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva, pari a 30 (trenta) giorni, unitamente alle competenze di fine rapporto secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 6 CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi”.
Tanto premesso, ha eccepito il carattere discriminatorio del licenziamento e invocava la tutela reintegratoria piena.
In subordine, ha eccepito l'illegittimità del recesso per difetto di motivazione per violazione dell'art. 39 CCNL di settore e dei principi di buona fede e correttezza e chiedeva la tutela reintegratoria piena o in subordine il pagamento dell'indennità supplementare nella misura massima prevista dall'art 34 del
CCNL di settore per il caso di licenziamento ingiustificato.
Ha chiesto comunque la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione variabile prevista per l'anno 2023, quantificata in € 30.000.
2.- Controparte_1
ha resistito, evidenziando:
[...]
che il recesso comunicato il 15.2.24 aveva avuto effetto dal 5.8.24, data di cessazione della malattia;
che il ricorrente, invitato a restituire i beni aziendali (telefono cellulare e smartphone) e a compilare la lettera di consuntivazione degli obiettivi su cui si fondava la retribuzione variabile del 2023, quantificata dalla società in € 22.739,14, aveva comunicato all'azienda che i beni aziendali sarebbero stati restituiti presso la propria abitazione, non aveva compilato la lettera di consuntivazione degli obiettivi, né aveva dato riscontro alla relativa comunicazione;
che il licenziamento ad nutum era ammesso una volta raggiunta l'età per l'erogazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l. 108 1990 e dell'art. 41 comma 4 del CCNL Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
che al ricorrente era stata erogata l'indennità di mancato preavviso nella misura indicata dall'art. 41 comma 6, del CCNL applicato;
che l'età non poteva essere motivo di discriminazione, essendo stato il licenziamento irrogato in ragione del raggiungimento dei requisiti per fruire della pensione di vecchiaia;
che il la retribuzione variabile 2023 non era erogabile sia perché il ricorrente aveva omesso di dare riscontro alla richiesta della società di compilare la lettera contenente la consuntivazione degli obiettivi necessari alla relativa quantificazione sia perché il lavoratore non era più in servizio e la lettera di assegnazione degli obiettivi prevedeva tale condizione per la sua erogazione;
pagina 2 di 7 che, comunque, tale retribuzione non poteva essere liquidata nella somma richiesta in ricorso, poiché non risultavano allegati e documentati gli obiettivi sulla cui base tale somma era stata parametrata.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, che il ricorrente, assunto come dirigente da il 20.11.2020, quando già percepiva il CP_1
trattamento di pensione anticipata decorrente da ottobre 2020, in data 29.1.2024, al compimento dei 67 anni, ha maturato i requisiti per fruire della pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) e in data 15.2.2024, mentre era in malattia, ha ricevuto la lettera di licenziamento motivata dall'avvenuto raggiungimento “dei requisiti per la pensione di vecchiaia fissati dalle vigenti disposizioni di legge.”.
4.- L'art 41 del CCNL Dirigenti di Aziende del Parte_2
12.4.2023 (corrispondente all'art. 39 del CCNL previgente) testualmente prevede:
1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all'art. 34, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 36. Il Collegio Arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, o PEC, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 34. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia”.
La disposizione contenuta nel comma 4 del citato art. 41, applicata dalla società convenuta, prevede la possibilità per il datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto di lavoro dopo che il dirigente abbia raggiunto i requisiti per fruire della pensione di vecchiaia, quindi in assenza di altre giustificazioni.
4.1- Tale disposizione contrattuale si pone in linea con la previsione contenuta nell'art 4 comma 2 della L. n 108, 11 maggio 1990, secondo cui: “Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si
pagina 3 di 7 applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.
54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
4.2- Interpretando la trascritta previsione legislativa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire: che “…. soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia incide sul regime del rapporto di lavoro e consente al datore di lavoro il recesso ad nutum (Cass.
5.03.03 n. n. 3237,
27.08.03 n. 12568 e, da ultimo, 20.03.14 n. 6537)” (Cass. sez. un., n. 17589/2015; che “sul punto, pur non senza contrasti, si registra una giurisprudenza assolutamente prevalente, secondo cui il presupposto del raggiungimento dell'età massima prevista dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966 (poi riprodotto nell'art. 4 legge n. 108/1990), il verificarsi del quale determina la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro e quindi la libertà di recesso del datore di lavoro, deve sussistere al momento in cui questo manifesta la relativa volontà, non essendo sufficiente che detto presupposto sussista alla data fissata per l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che il licenziamento intimato prima del venir meno della garanzia della stabilità deve considerarsi illegittimo in mancanza di giusta causa o giustificato motivo di recesso e non può assumere efficacia per un tempo successivo (Cass., 27 maggio 1995, n. 5977; Cass., 29 marzo 1995, n. 3754; Cass. 8 febbraio
1994, n. 6179; Cass. 20 febbraio 1990, n. 1238; Cass., 18 dicembre 1993, n. 12558; Cass., 30/05/1989,
n. 2613; Cass., 16 gennaio 1987, n. 351; contra, Cass. 16 maggio 1995, n. 5356)” (Cass. n.
7899/2015); che “Pur in mancanza dell'esplicito riferimento alla pensione di vecchiaia, contenuto invece nella precedente disposizione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, argomenti testuali e sistematici inducono a ritenere che nessun mutamento ha subito il principio per cui è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum (v. Cass. n. 6537 del 2014, avallata anche da Cass. SS.UU. n.
17589 del 2015, a proposito della formulazione dell'ultimo periodo dell'art. 24, comma 4).
Si è affermato (cfr. Cass. n. 3907 del 1999, Cass. n. 7853 del 2002, Cass. n. 3237 del 2003) con riguardo agli argomenti testuali che "la salvezza dell'ipotesi dell'esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto lascia agevolmente comprendere che il riferimento non può che essere ai requisiti del pensionamento per vecchiaia, poichè solo in presenza di detti requisiti il lavoratore ha
l'onere di impedire la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, entro un termine di
pagina 4 di 7 decadenza che decorre appunto con riferimento alla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, comunicando la sua decisione di continuare a prestare la sua opera fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile ovvero per incrementare tale anzianità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (D.L. n. 791 del 1981, art. 6, conv., con L. n. 54 del
1982; L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 6; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 421, art. 1, comma 2)".
Argomenti sistematici a conforto di tale interpretazione sono poi stati individuati nella considerazione che "soltanto il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al verificarsi dell'evento protetto, cosicchè la pensione decorre (eccettuati i casi di esercizio dell'opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti
i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una diversa decorrenza richiesta espressamente dall'interessato (L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6). Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento"” (Cass. n. 435/2019).
4.3- In linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, è da escludere che il recesso operato dalla società convenuta, in applicazione del citato art. 41, comma 4, del CCNL di settore, integri una discriminazione per età.
4.4- Va infatti ricordato che il divieto di discriminazione in base all'età si applica alla materia dei licenziamenti, ex art. 3 comma 1 lett. b) del d.lgs. 216/2003, ma con salvezza delle “disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire
l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
..” (comma 4-bis), purché tali disposizioni “siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari” (comma 4-ter).
4.5- E, nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che norme, come quella in esame, che consentono il recesso ad nutum del datore di lavoro quando il lavoratore abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, sottendono una scelta "ragionevole ed equilibrata", ovvero quella di
pagina 5 di 7 “tutelare in modo forte i lavoratori che trovano nel lavoro l'unica fonte del loro sostentamento ed escludere, invece, da tale tutela quei lavoratori che - dopo una vita lavorativa protetta da norme limitative del recesso - hanno acquisito quel trattamento istituzionalmente sostitutivo del reddito da lavoro" (Cass. n. 2472/2006).
4.6- Ne consegue che il licenziamento impugnato è legittimo e che al ricorrente non compete la reintegrazione né il pagamento dell'indennità supplementare per mancanza di giustificazione.
5.- Per quanto riguarda la retribuzione variabile relativa al 2023, si osserva, da un lato, che la relativa quantificazione operata dalla società convenuta nella lettera del 12.8.2024, pari alla somma di €
22.739,14, costituisce riconoscimento del diritto rivendicato dal ricorrente, dall'altro, che il maggior importo rivendicato non può essere riconosciuto, in difetto di allegazione e di prova dei criteri utilizzati per la sua quantificazione.
5.1- Ciò posto, non appare ostativo alla relativa liquidazione il fatto che il ricorrente non sia più in servizio, poiché il credito era maturato prima della cessazione del rapporto di lavoro e il relativo pagamento è stato differito a causa dell'impugnazione del licenziamento, impugnazione avvenuta con il deposito in data 7.8.2024 del ricorso giudiziale. Quanto detto si evince dalle seguenti circostanze documentali: il ricorrente ha chiesto il pagamento della retribuzione variabile del 2023 con pec del 31.7.2024; la società ha replicato affermando di essere intenzionata a rinviare ogni interlocuzione alla cessazione della malattia e, infatti, cessata la malattia in data 5.8.2024 e divenuto operativo il licenziamento per rinuncia al preavviso, ha invitato il ricorrente, con lettere del 12 e del 21 agosto 2024
a sottoscrivere per accettazione la consuntivazione degli obiettivi relativi al 2023, quale condizione per ottenere il pagamento della somma di € 22.739,14; il ricorrente non ha sottoscritto per accettazione le lettere in questione poiché era già pendente il presente giudizio e la società non ha provveduto al pagamento del minor importo riconosciuto nelle citate lettere.
5.2- La società convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22.739,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22.739,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 6 di 7 - rigetta le altre domande;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, ovvero al pagamento della somma di € 4500,00, oltre accessori dovuti per legge.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 30481/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. SARTINI RODOLFO ricorrente contro
Controparte_1
[...]
Avv. BERTI VALERIO resistente
OGGETTO: licenziamento dirigente
CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria difensiva
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 7.8.2024 ha esposto: Parte_1
che, quando era già pensionato da ottobre 2020 con formula anticipata, veniva assunto in data
20.11.20 dalla società convenuta come dirigente del settore terziario dapprima con contratto a termine triennale e da ottobre 2021 a tempo indeterminato;
di aver sottoscritto per l'anno 2023 un nuovo piano di retribuzione variabile, pienamente raggiunta;
che, compiuti i 67 anni di età in data 29.1.24, veniva convocato per un incontro in sede il 31.1.24, incontro al quale non si presentava in quanto, mentre era in viaggio per Milano, anche in ragione dello stress psicofisico pregresso legato all'ottenimento di importanti risultati per operazioni particolarmente complesse, veniva colto da un attacco di panico che gli imponeva riposo e soccorso psichiatrico e, pertanto, si assentava per malattia il 31 gennaio 2024 sino al 5.8.23; che, durante lo stato di malattia, riceveva, il 15 febbraio 2024, l'improvviso recesso aziendale così motivato “Con la presente Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro con Lei intercorrente, pagina 1 di 7 risultando Lei in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Le confermiamo che l'effetto estintivo si produrrà al termine della malattia. Resta inteso che Lei
è dispensato dal prestare servizio durante il periodo di preavviso contrattuale e che Le sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva, pari a 30 (trenta) giorni, unitamente alle competenze di fine rapporto secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 6 CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi”.
Tanto premesso, ha eccepito il carattere discriminatorio del licenziamento e invocava la tutela reintegratoria piena.
In subordine, ha eccepito l'illegittimità del recesso per difetto di motivazione per violazione dell'art. 39 CCNL di settore e dei principi di buona fede e correttezza e chiedeva la tutela reintegratoria piena o in subordine il pagamento dell'indennità supplementare nella misura massima prevista dall'art 34 del
CCNL di settore per il caso di licenziamento ingiustificato.
Ha chiesto comunque la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione variabile prevista per l'anno 2023, quantificata in € 30.000.
2.- Controparte_1
ha resistito, evidenziando:
[...]
che il recesso comunicato il 15.2.24 aveva avuto effetto dal 5.8.24, data di cessazione della malattia;
che il ricorrente, invitato a restituire i beni aziendali (telefono cellulare e smartphone) e a compilare la lettera di consuntivazione degli obiettivi su cui si fondava la retribuzione variabile del 2023, quantificata dalla società in € 22.739,14, aveva comunicato all'azienda che i beni aziendali sarebbero stati restituiti presso la propria abitazione, non aveva compilato la lettera di consuntivazione degli obiettivi, né aveva dato riscontro alla relativa comunicazione;
che il licenziamento ad nutum era ammesso una volta raggiunta l'età per l'erogazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l. 108 1990 e dell'art. 41 comma 4 del CCNL Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
che al ricorrente era stata erogata l'indennità di mancato preavviso nella misura indicata dall'art. 41 comma 6, del CCNL applicato;
che l'età non poteva essere motivo di discriminazione, essendo stato il licenziamento irrogato in ragione del raggiungimento dei requisiti per fruire della pensione di vecchiaia;
che il la retribuzione variabile 2023 non era erogabile sia perché il ricorrente aveva omesso di dare riscontro alla richiesta della società di compilare la lettera contenente la consuntivazione degli obiettivi necessari alla relativa quantificazione sia perché il lavoratore non era più in servizio e la lettera di assegnazione degli obiettivi prevedeva tale condizione per la sua erogazione;
pagina 2 di 7 che, comunque, tale retribuzione non poteva essere liquidata nella somma richiesta in ricorso, poiché non risultavano allegati e documentati gli obiettivi sulla cui base tale somma era stata parametrata.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, che il ricorrente, assunto come dirigente da il 20.11.2020, quando già percepiva il CP_1
trattamento di pensione anticipata decorrente da ottobre 2020, in data 29.1.2024, al compimento dei 67 anni, ha maturato i requisiti per fruire della pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) e in data 15.2.2024, mentre era in malattia, ha ricevuto la lettera di licenziamento motivata dall'avvenuto raggiungimento “dei requisiti per la pensione di vecchiaia fissati dalle vigenti disposizioni di legge.”.
4.- L'art 41 del CCNL Dirigenti di Aziende del Parte_2
12.4.2023 (corrispondente all'art. 39 del CCNL previgente) testualmente prevede:
1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all'art. 34, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 36. Il Collegio Arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, o PEC, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 34. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia”.
La disposizione contenuta nel comma 4 del citato art. 41, applicata dalla società convenuta, prevede la possibilità per il datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto di lavoro dopo che il dirigente abbia raggiunto i requisiti per fruire della pensione di vecchiaia, quindi in assenza di altre giustificazioni.
4.1- Tale disposizione contrattuale si pone in linea con la previsione contenuta nell'art 4 comma 2 della L. n 108, 11 maggio 1990, secondo cui: “Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si
pagina 3 di 7 applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.
54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
4.2- Interpretando la trascritta previsione legislativa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire: che “…. soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia incide sul regime del rapporto di lavoro e consente al datore di lavoro il recesso ad nutum (Cass.
5.03.03 n. n. 3237,
27.08.03 n. 12568 e, da ultimo, 20.03.14 n. 6537)” (Cass. sez. un., n. 17589/2015; che “sul punto, pur non senza contrasti, si registra una giurisprudenza assolutamente prevalente, secondo cui il presupposto del raggiungimento dell'età massima prevista dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966 (poi riprodotto nell'art. 4 legge n. 108/1990), il verificarsi del quale determina la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro e quindi la libertà di recesso del datore di lavoro, deve sussistere al momento in cui questo manifesta la relativa volontà, non essendo sufficiente che detto presupposto sussista alla data fissata per l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che il licenziamento intimato prima del venir meno della garanzia della stabilità deve considerarsi illegittimo in mancanza di giusta causa o giustificato motivo di recesso e non può assumere efficacia per un tempo successivo (Cass., 27 maggio 1995, n. 5977; Cass., 29 marzo 1995, n. 3754; Cass. 8 febbraio
1994, n. 6179; Cass. 20 febbraio 1990, n. 1238; Cass., 18 dicembre 1993, n. 12558; Cass., 30/05/1989,
n. 2613; Cass., 16 gennaio 1987, n. 351; contra, Cass. 16 maggio 1995, n. 5356)” (Cass. n.
7899/2015); che “Pur in mancanza dell'esplicito riferimento alla pensione di vecchiaia, contenuto invece nella precedente disposizione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, argomenti testuali e sistematici inducono a ritenere che nessun mutamento ha subito il principio per cui è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum (v. Cass. n. 6537 del 2014, avallata anche da Cass. SS.UU. n.
17589 del 2015, a proposito della formulazione dell'ultimo periodo dell'art. 24, comma 4).
Si è affermato (cfr. Cass. n. 3907 del 1999, Cass. n. 7853 del 2002, Cass. n. 3237 del 2003) con riguardo agli argomenti testuali che "la salvezza dell'ipotesi dell'esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto lascia agevolmente comprendere che il riferimento non può che essere ai requisiti del pensionamento per vecchiaia, poichè solo in presenza di detti requisiti il lavoratore ha
l'onere di impedire la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, entro un termine di
pagina 4 di 7 decadenza che decorre appunto con riferimento alla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, comunicando la sua decisione di continuare a prestare la sua opera fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile ovvero per incrementare tale anzianità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (D.L. n. 791 del 1981, art. 6, conv., con L. n. 54 del
1982; L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 6; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 421, art. 1, comma 2)".
Argomenti sistematici a conforto di tale interpretazione sono poi stati individuati nella considerazione che "soltanto il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al verificarsi dell'evento protetto, cosicchè la pensione decorre (eccettuati i casi di esercizio dell'opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti
i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una diversa decorrenza richiesta espressamente dall'interessato (L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6). Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento"” (Cass. n. 435/2019).
4.3- In linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, è da escludere che il recesso operato dalla società convenuta, in applicazione del citato art. 41, comma 4, del CCNL di settore, integri una discriminazione per età.
4.4- Va infatti ricordato che il divieto di discriminazione in base all'età si applica alla materia dei licenziamenti, ex art. 3 comma 1 lett. b) del d.lgs. 216/2003, ma con salvezza delle “disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire
l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
..” (comma 4-bis), purché tali disposizioni “siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari” (comma 4-ter).
4.5- E, nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che norme, come quella in esame, che consentono il recesso ad nutum del datore di lavoro quando il lavoratore abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, sottendono una scelta "ragionevole ed equilibrata", ovvero quella di
pagina 5 di 7 “tutelare in modo forte i lavoratori che trovano nel lavoro l'unica fonte del loro sostentamento ed escludere, invece, da tale tutela quei lavoratori che - dopo una vita lavorativa protetta da norme limitative del recesso - hanno acquisito quel trattamento istituzionalmente sostitutivo del reddito da lavoro" (Cass. n. 2472/2006).
4.6- Ne consegue che il licenziamento impugnato è legittimo e che al ricorrente non compete la reintegrazione né il pagamento dell'indennità supplementare per mancanza di giustificazione.
5.- Per quanto riguarda la retribuzione variabile relativa al 2023, si osserva, da un lato, che la relativa quantificazione operata dalla società convenuta nella lettera del 12.8.2024, pari alla somma di €
22.739,14, costituisce riconoscimento del diritto rivendicato dal ricorrente, dall'altro, che il maggior importo rivendicato non può essere riconosciuto, in difetto di allegazione e di prova dei criteri utilizzati per la sua quantificazione.
5.1- Ciò posto, non appare ostativo alla relativa liquidazione il fatto che il ricorrente non sia più in servizio, poiché il credito era maturato prima della cessazione del rapporto di lavoro e il relativo pagamento è stato differito a causa dell'impugnazione del licenziamento, impugnazione avvenuta con il deposito in data 7.8.2024 del ricorso giudiziale. Quanto detto si evince dalle seguenti circostanze documentali: il ricorrente ha chiesto il pagamento della retribuzione variabile del 2023 con pec del 31.7.2024; la società ha replicato affermando di essere intenzionata a rinviare ogni interlocuzione alla cessazione della malattia e, infatti, cessata la malattia in data 5.8.2024 e divenuto operativo il licenziamento per rinuncia al preavviso, ha invitato il ricorrente, con lettere del 12 e del 21 agosto 2024
a sottoscrivere per accettazione la consuntivazione degli obiettivi relativi al 2023, quale condizione per ottenere il pagamento della somma di € 22.739,14; il ricorrente non ha sottoscritto per accettazione le lettere in questione poiché era già pendente il presente giudizio e la società non ha provveduto al pagamento del minor importo riconosciuto nelle citate lettere.
5.2- La società convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22.739,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22.739,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 6 di 7 - rigetta le altre domande;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, ovvero al pagamento della somma di € 4500,00, oltre accessori dovuti per legge.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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