TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 295
TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990

    L’Università ha riscontrato l’istanza di accesso nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, fornendo tutta la documentazione esistente richiesta e le informazioni necessarie. La relazione che ha preceduto la valutazione-pesatura non è un documento esistente in quanto il procedimento viene effettuato tramite un applicativo online. La richiesta di specificazione sui criteri si traduce in una richiesta di elaborazione di un nuovo documento, attività cui l’Amministrazione non è tenuta. La richiesta al punto d) è generica ed esplorativa. La mancata indicazione del responsabile del procedimento è irrilevante.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    Tale irregolarità risulta irrilevante in quanto non ha compromesso l’esercizio delle garanzie partecipative e del diritto di difesa. L’omissione del nominativo specifico non è vizio invalidante, potendosi supplire considerando responsabile il dirigente preposto all’unità organizzativa competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 295
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 295
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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