Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3250 del 2025, proposto da
IU MI, NA NO e IA OD, rappresentati e difesi dall’avvocato Emmanuele Serlenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Sciolla e Beniamino Maccarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per l’accertamento
dell’illegittimità del tacito diniego parziale formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 2/10/2025 presentata dai ricorrenti, patrocinati dagli Avv.ti Luigi Molvetti, Pietro Striano e IU Tais nei seguenti termini:
“ Onde poter verificare il corretto operato dell’Amministrazione, sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa, e così proteggere i propri interessi nelle sedi appropriate, si manifesta l’interesse ad accedere agli atti e ai documenti, si chiede che la S.V. voglia dare accesso agli atti e produrre in copia i seguenti documenti:
a) nota prot. n. 326032 del 26/5/2025 della Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzione ai dipartimenti, contenente la pesatura delle posizioni e la relativa stima dei costi, in uso alla individuazione dei riferimenti della protocollazione digitale della stessa;
b) della relazione che ha preceduto la valutazione – pesatura per ciascuna posizione organizzativa declinata con la predetta nota prot. n. 326032 del 26/06/2025;
c) provvedimento che, in conformità con il regolamento generale di organizzazione dell’Università, ha stabilito i criteri attraverso i quali procedere all’originaria pesatura, attribuita con la nota prot. n. 326032 del 26/6/2025;
d) ad ogni altro atto, documento, verbale relativo alla procedura onde poter, altresì, porre in evidenza eventuali incongruenze, contraddittorietà ed ingiustizie.
Si chiede inoltre che la S.V. voglia specificare in cosa è consistito “errore materiale” a cui genericamente e impropriamente si fa cenno nella risposta del 19/9/2025, rapportandolo alla valutazione sulle mansioni attinenti a ciascuna delle posizioni assegnate ai nostri clienti con la procedura in oggetto ”, chiedendo inoltre l’indicazione del responsabile del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. RO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono dipendenti dell’Università degli Studi di Torino, attualmente inquadrati nell’area professionale delle Elevate Professionalità e afferenti alla Direzione Edilizia e Sostenibilità.
Con Decreto Dirigenziale n. 5115 del 26 maggio 2025, il Direttore Generale dell’Università di Torino ha approvato le proposte di revisione della micro-organizzazione di alcune Direzioni dell’Ateneo, tra cui la Direzione Edilizia e Sostenibilità, che implicavano il conferimento di nuovi incarichi di natura organizzativa.
In particolare il punto 4) del dispositivo conteneva una tabella relativa alla pesatura delle posizioni organizzative che sarebbero state oggetto di uno specifico avviso di vacanza interna.
Per quanto qui rileva, a tre posizioni afferenti alla Direzione Edilizia e Sostenibilità riservate al personale inquadrato nell’area delle Elevate Professionalità (Staff adeguamento antincendio del patrimonio, Staff supporto al Dirigente nella gestione amministrativa del contratto Consip e piani di Investimento Manutenzione Straordinaria in programmazione triennale, Unità di Progetto Progetti Edilizi Strategici e Digitalizzazione del Patrimonio) corrispondeva un grado di complessità qualificato “ Significativa A ”.
La pesatura delle posizioni organizzative è stata effettuata dalla competente Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti mediante l’applicativo in uso all’Ateneo, come da nota indirizzata al Direttore Generale prot. n. 326032 del 26 maggio 2025.
Detta nota riporta anche l’ammontare degli oneri aggiuntivi connessi agli incarichi, che per quanto riguarda il personale delle Elevate Professionalità è pari a € 27.384,00, corrispondente a una pesatura “ Significativa B ”.
Con circolare n. 15/2025 del 26 maggio 2025, avente a oggetto “ Avviso di vacanza interna riservato al personale a tempo indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e nell’Area delle Elevate Professionalità per la copertura di posizioni organizzative vacanti presso le Direzioni di Ateneo ”, l’Università degli Studi di Torino ha indetto una procedura di selezione interna per la copertura delle posizioni organizzative vacanti, ivi comprese quelle appena menzionate.
I ricorrenti hanno partecipato alla selezione interna di cui alla circolare n. 15/2025, in esito alla quale sono stati attribuiti, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, all’ingegnere MI l’incarico di “ Responsabile dello Staff Adeguamento antincendio del patrimonio ”, all’architetto NO l’incarico di “ Responsabile dello Staff Supporto al Dirigente nella gestione amministrativa del contratto Consip e piani di Investimento Manutenzione Straordinaria in programmazione triennale ”, all’ingegnere OD l’incarico di “ Responsabile dell’Unità di Progetto Progetti Edilizi Strategici e Digitalizzazione del Patrimonio ”.
Con Decreto Dirigenziale n. 7158 del 23 luglio 2025, avente a oggetto “ Errata corrige decreto n. 5115 del 26 maggio 2025 ”, è stato rettificato il precedente DD n. 5115/2025 in quanto, per mero errore materiale, per alcune posizioni organizzative la complessità indicata era “ Significativa A ” anziché quella corretta di “ Significativa B ”; tra le posizioni organizzative corrette rientravano le tre sopra citate relative alla Direzione Edilizia e Sostenibilità.
Con successive note del 24 luglio 2025, a parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato, a seguito del DD n. 7158 del 23 luglio 2025, l’Università ha comunicato agli interessati che l’importo della retribuzione di posizione correlata agli incarichi attribuiti sarebbe stata pari a € 5.200,00 annui lordi (corrispondente alla corretta pesatura “ Significativa B ”), anziché € 7.000,00 (corrispondente all’errata pesatura “ Significativa A ”).
I ricorrenti, per il tramite dei loro legali, con nota pervenuta in data 9 settembre 2025, hanno contestato la legittimità della riduzione della retribuzione di posizione correlata agli incarichi loro attribuiti e hanno conseguentemente chiesto la revoca dei provvedimenti che hanno disposto detta riduzione, nonché la corresponsione delle differenze retributive maturate a tale titolo.
Il Direttore Generale, con nota prot. n. 654254 del 18 settembre 2025, in riscontro alla predetta lettera, ha specificato che nel caso in esame si è trattato della correzione di un errore materiale di trascrizione (e non di un errore di pesatura degli incarichi come indicato dai ricorrenti) e che l’Amministrazione, una volta avvedutasi dell’errore, non poteva che procedere alla sua correzione, così come precedentemente anticipato ai ricorrenti.
Con nota prot. n. 695075 del 2 ottobre 2025 i ricorrenti, tramite il loro legale, hanno avanzato istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990, chiedendo copia dei seguenti atti: “ a) nota prot. n. 326032 del 26/05/2025 della Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti, contenente la pesatura delle posizioni e la relativa stima dei costi, in uso alla individuazione dei riferimenti della protocollazione digitale della stessa; b) della relazione che ha preceduto la valutazione-pesatura per ciascuna posizione organizzativa declinata con la predetta nota del 26/05/2025; c) provvedimento che, in conformità con il regolamento generale di organizzazione dell’Università, ha stabilito i criteri attraverso i quali procedere alla originaria pesatura attribuita con la nota prot. n. 326032 del 26/05/2025; d) ad ogni atto, documento o verbale relativo alla procedura onde poter, altresì, porre in evidenza eventuali incongruenze, contraddittorietà ed ingiustizie ”.
A tale istanza di accesso è stato dato riscontro con nota prot. n. 752874 del 31 ottobre 2025.
Alla medesima è stato allegato il documento richiesto al punto a) e quindi la nota del 26 maggio 2025; è stato inoltre specificato che la pesatura degli incarichi viene effettuata con un applicativo on-line utilizzato in Ateneo da oltre dieci anni per la valutazione di tutte le posizioni organizzative manageriali (punto b) e che i fattori di valutazione utilizzati dalla procedura sono rinvenibili nel Contratto Integrativo di Ateneo 2011-2012 scaricabile dal link indicato (punto c). Infine, in risposta alla richiesta di specificazione in ordine all’“ errore materiale ” è stato ribadito quanto già evidenziato in precedenza e in particolare con la nota del 18 settembre 2025, e cioè che si è trattato di mero errore di trascrizione della classificazione della pesatura, essendo stata riportata la dicitura “ Significativa A ” invece che “ Significativa B ”.
Con ricorso notificato all’Università esclusivamente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino in data 29 novembre 2025, i ricorrenti hanno chiesto “ l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dell’interezza del compendio documentale attestante la determinazione delle pesature ” delle posizioni organizzative di cui alla circolare n. 15/2025, nonché l’indicazione “ del relativo responsabile del procedimento ”.
L’Università degli Studi di Torino si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All’odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
I ricorrenti contestano la violazione degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, ritenendo insufficiente la risposta fornita dall’Amministrazione in data 31 ottobre 2025 alla loro istanza di accesso agli atti del 2 ottobre 2025; nel caso di specie, il diritto sotteso alla summenzionata istanza di accesso agli atti, non parrebbe “ essere stato adeguatamente assicurato dalla nota rilasciata dall’Università di Torino ”.
Tale motivo di ricorso è infondato, avendo l’Università riscontrato l’istanza di accesso dei ricorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, come richiesto dall’art. 22, comma 1, della L. n. 241/1990, fornendo tutta la documentazione esistente richiesta nonché tutte le informazioni necessarie per comprendere l’ iter logico giuridico seguito per la pesatura delle posizioni organizzative in esame.
Come desumibile dalla lettera di riscontro dell’Università datata 31 ottobre 2025, la “ relazione che ha preceduto la valutazione-pesatura ” delle posizioni organizzative (di cui al punto b) dell’istanza di accesso) è un documento inesistente, in quanto il procedimento di valutazione viene effettuato tramite un applicativo on-line fornito dalla società Deloitte e in uso da oltre dieci anni presso numerose altre università per valutare le posizioni organizzative manageriali. La valutazione pertanto non è il frutto di un’attività discrezionale tradotta in una relazione, ma l’esito di un processo standardizzato e automatizzato, gestito tramite un applicativo on-line che elabora in modo oggettivo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa.
Dal combinato disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d), e dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990 discende che il diritto di accesso trova un limite, giuridico e materiale, nella disponibilità che l’amministrazione intimata abbia della documentazione di cui il privato richiede il rilascio. L’esistenza dell’oggetto fisico della richiesta rappresenta, quindi, un presupposto, logico e ontologico, della costituzione della fattispecie giuridica. Il diritto di accesso è, infatti, configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti a esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di cosiddetto “ accesso impossibile ”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779).
Peraltro, i ricorrenti non hanno fornito alcuna dimostrazione, neppure attraverso presunzioni o per via indiziaria, dell’esistenza del documento, intesa quale elemento costitutivo del diritto di accesso e fatto generatore della pretesa ostensiva.
Di conseguenza la richiesta dei ricorrenti è inammissibile per carenza dell’oggetto, non potendo l’Amministrazione essere obbligata a esibire un documento che non solo non detiene, ma che è pure inesistente.
Per quanto attiene alla richiesta di cui al punto c) dell’istanza di accesso (e cioè i criteri utilizzati per la pesatura delle posizioni), l’Università ha fornito riscontro, indicando la fonte che prevede tali criteri, ossia il Contratto Integrativo di Ateneo 2011-2012, che ha reso immediatamente accessibile con l’indicazione del relativo link .
L’art. 5 del Contratto Integrativo, infatti, elenca puntualmente i parametri di valutazione, elaborati poi dall’applicativo on-line : a) relazioni che la posizione intrattiene; b) responsabilità organizzativa; c) tipo di decisioni che la posizione deve prendere; d) risorse gestite; e) grado di complessità dei processi decisionali anche nell'ambito della didattica e della ricerca; f) esperienza di lavoro; g) requisiti culturali e professionali (comprese le abilitazioni e le iscrizioni agli albi professionali).
Non è dato comprendere quale altro documento avrebbe dovuto essere fornito ai ricorrenti in riscontro alla loro richiesta, posto che i criteri elencati nel Contratto Integrativo sono quelli che sono stati inseriti nell’applicativo ai fini dell’elaborazione della pesatura.
Da ultimo, la richiesta dei ricorrenti di ottenere una specificazione ulteriore su come detti criteri siano stati declinati nel caso di specie si traduce non in una richiesta di accesso a documenti preesistenti, ma in un’inammissibile richiesta di elaborazione di un nuovo documento esplicativo, attività cui l’Amministrazione non è tenuta. La giurisprudenza ha infatti costantemente affermato che l’accesso deve avere a oggetto documenti specifici e già formati e non può imporre un facere ulteriore all’Amministrazione rispetto alla mera ostensione dei documenti detenuti. La possibilità di acquisire (anche tramite visione o estrazione di copia) i documenti postula, infatti, la materiale detenzione dell’Amministrazione cui è rivolta l’istanza (Cons. Stato, Sez. V, 17 agosto 2024, n. 7787). Ne consegue che, “ ove l’amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non sarà possibile l’esercizio dell’accesso. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data ” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2020, n. 2142; Cons. Stato, Sez. V, 17 agosto 2023, n. 7787; Cons. Stato, Sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11177; Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7719; Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779). Non è d’altronde ipotizzabile una statuizione giudiziale tesa a ordinare all’Amministrazione di formare il documento, ostandovi il chiaro disposto dell’art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990: l’istanza di accesso non può dunque afferire a notizie e/o a informazioni che, per poter essere fornite, presuppongono lo svolgimento di attività di ricerca e di elaborazione da parte dell’Amministrazione (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1751; Cons. Stato, Sez. VII, 28 marzo 2023, n. 3167).
Infine, la richiesta di cui al punto d) dell’istanza di accesso è palesemente generica ed esplorativa, inammissibile ai sensi della vigente normativa, in quanto non collegata a documenti individuati o individuabili, ma preordinata un controllo indiscriminato in ordine all’azione amministrativa.
Quanto alla censura relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, tale irregolarità risulta irrilevante, atteso che non ha compromesso o reso più gravoso l’esercizio delle garanzie partecipative e del diritto di difesa da parte dei ricorrenti. Peraltro, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in virtù della disposizione di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 241/1990 (che prevede un meccanismo di chiusura volto a garantire la costante identificabilità di un responsabile), l’omissione del nominativo specifico non è vizio invalidante, potendosi sempre supplire a tale mancanza considerando responsabile il dirigente preposto all’unità organizzativa competente ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 6755; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter , 13 ottobre 2025, n. 17527).
Le considerazioni che precedono conducono all’integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere poste in solido a carico dei ricorrenti in base al principio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido i ricorrenti a corrispondere all’Università degli Studi di Torino la somma di euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
RO PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PA | RO PE |
IL SEGRETARIO