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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/09/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4966/2024 di R.G. avente ad oggetto: sfratto per morosità
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti MORETTI MASSIMO e SCAPATI Parte_1
MARCELLO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in PIAZZA EBALIA, 6
TARANTO;
OPPOSTO INTIMANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. SCARPATI SIMONA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA LAGO DI MONTEPULCIANO, 10 TARANTO.
OPPONENTE INTIMATA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento è scaturito dal mutamento del rito a seguito di “intimazione di fratto per morosità con contestale citazione per convalida ed ingiunzione di pagamento” introdotta da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t, conduttrice dell'immobile sito in Taranto alla via Galeso n. 80, in catasto al foglio 203, particella 3123, sub 35, in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 11.11.2021 e registrato in data 17.11.2021, con canone mensile di euro 600,00
(seicento/00), oltre aggiornamento dell'indice Istat con decorrenza dal 15.11.2021 al 14.11.2027, affinché fossero pronunciate le seguenti conclusioni: Convalidare l'intimato sfratto per morosità e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c.;.
Dichiarare, in ogni caso, risolto il contratto di locazione dell'immobile di cui in premessa, per il grave inadempimento della società conduttrice con condanna della medesima al rilascio;
Emettere nei confronti della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. ed amministratore unico sig. con sede in Taranto al Viale della CP_2
Tecnica n. 82, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi degli artt. 658, 664,per i canoni già scaduti, e allo stato non pagati, per la somma di euro 3.600,00( tremilaseicento/00), oltre oneri condominiali per complessivi € 154,00, nonché per la somma relativa ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo, del rimborso di oneri accessori maturati alle singole scadenze, oltre agli interessi sino al soddisfo e alle spese successive occorrende come per legge;
Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva parte intimata opponendosi e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti.
All'esito della prima udienza di intimazione di sfratto per morosità sciogliendo la riserva e ricorrendone i presupposti, il giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio n. 26320/2024
Cron., disponeva il mutamento del rito, rinviava la causa all'udienza del 10.4.2025 ed assegnava alle parti termine per avviare la mediazione e per l'integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti;
in data 26.11.2024 parte intimante proponeva istanza di mediazione innanzi all'Ordine degli Avvocati di Taranto e il procedimento, all'esito del primo incontro tra le parti si concludeva con verbale di mancato accordo.
In data 5.3.2025 l'intimante/opposto si costituiva formalmente nel giudizio di opposizione, depositando la propria comparsa di costituzione ed iscrivendo a ruolo il giudizio, nel quale l'opponente non compariva né depositava proprie difese.
Nelle more del giudizio, in data 23.4.2025, l'intimante/opposto, messa in esecuzione l'ordinanza provvisoria di rilascio, all'esito del terzo accesso alla proprietà, veniva immesso in possesso dell'immobile ad opera dell'ufficiale giudiziario competente;
veniva dunque, eseguito il rilascio dell'immobile oggetto di locazione.
La causa veniva dunque rinviata per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato in data
23.4.2025. Nel merito, la domanda di parte intimante è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che tra le parti del giudizio intercorreva contratto di locazione ad uso commerciale valido ai sensi dell'art 27 l. 392/1978 stipulato in data 11.11.2021 e registrato in data 17.11.2021, con canone mensile di euro 600,00 (seicento/00), oltre aggiornamento dell'indice Istat come da contratto, con decorrenza dal 15.11.2021 al 14.11.2027, e che la conduttrice a far data dal dall'aprile 2024 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 23.4.2025, pur godendo dell'immobile non versava i canoni di locazione per un totale di € 7.200,00, oltre oneri condominiali, già detratto l'unico acconto versato di € 600,00.
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, in nessun caso, il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione giacché discendente, normativamente, dall'art. 1455 c.c.
A riguardo, nel valutare la gravità dell'inadempimento, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1455 c.c. si applica alla risoluzione dei contratti di locazione commerciale. Questo articolo stabilisce che il giudice deve valutare se l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, tenendo conto della sua “non scarsa importanza” e dell'interesse della parte non inadempiente. A differenza della normativa specifica per le locazioni abitative, che prevede criteri rigidi per definire l'inadempimento (art. 5 della Legge n. 392/1978), nel caso delle locazioni commerciali spetta al giudice valutare la gravità dell'inadempimento in modo discrezionale.
Un altro aspetto centrale è la rilevanza del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda di risoluzione. La Corte ha ribadito che, nei contratti di locazione, il pagamento tardivo dei canoni non annulla automaticamente gli effetti dell'inadempimento precedente. Anche se la conduttrice ha pagato i canoni prima dell'udienza, la Cassazione ha confermato che tale adempimento tardivo non impedisce al giudice di valutare la gravità dell'inadempimento già verificatosi.
Consegue il rigetto della opposizione e la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti dall'aprile 2024 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 23.4.2025, per un totale di €
7.200,00, oltre oneri condominiali per complessivi € 387,00, già detratto l'unico acconto versato di € 600,00, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
In merito alla domanda riconvenzionale, parte opponente non ha inteso costituirsi nel merito e reiterare la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Accoglie per il resto la domanda di parte intimante, e condanna Controparte_1
al pagamento in favore del sig. di € 7.200,00, per canoni di locazione, oltre
[...] Parte_1 oneri condominiali per complessivi € 387,00, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 4.675,00, di cui €
1.591,00 per compensi ed € 76,00 per spese del giudizio di convalida, € 192,00 per spese di mediazione, € 2.552,00 per compenso ed € 264,00 per spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 02/09/2025
il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4966/2024 di R.G. avente ad oggetto: sfratto per morosità
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti MORETTI MASSIMO e SCAPATI Parte_1
MARCELLO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in PIAZZA EBALIA, 6
TARANTO;
OPPOSTO INTIMANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. SCARPATI SIMONA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA LAGO DI MONTEPULCIANO, 10 TARANTO.
OPPONENTE INTIMATA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento è scaturito dal mutamento del rito a seguito di “intimazione di fratto per morosità con contestale citazione per convalida ed ingiunzione di pagamento” introdotta da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t, conduttrice dell'immobile sito in Taranto alla via Galeso n. 80, in catasto al foglio 203, particella 3123, sub 35, in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 11.11.2021 e registrato in data 17.11.2021, con canone mensile di euro 600,00
(seicento/00), oltre aggiornamento dell'indice Istat con decorrenza dal 15.11.2021 al 14.11.2027, affinché fossero pronunciate le seguenti conclusioni: Convalidare l'intimato sfratto per morosità e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c.;.
Dichiarare, in ogni caso, risolto il contratto di locazione dell'immobile di cui in premessa, per il grave inadempimento della società conduttrice con condanna della medesima al rilascio;
Emettere nei confronti della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. ed amministratore unico sig. con sede in Taranto al Viale della CP_2
Tecnica n. 82, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi degli artt. 658, 664,per i canoni già scaduti, e allo stato non pagati, per la somma di euro 3.600,00( tremilaseicento/00), oltre oneri condominiali per complessivi € 154,00, nonché per la somma relativa ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo, del rimborso di oneri accessori maturati alle singole scadenze, oltre agli interessi sino al soddisfo e alle spese successive occorrende come per legge;
Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva parte intimata opponendosi e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti.
All'esito della prima udienza di intimazione di sfratto per morosità sciogliendo la riserva e ricorrendone i presupposti, il giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio n. 26320/2024
Cron., disponeva il mutamento del rito, rinviava la causa all'udienza del 10.4.2025 ed assegnava alle parti termine per avviare la mediazione e per l'integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti;
in data 26.11.2024 parte intimante proponeva istanza di mediazione innanzi all'Ordine degli Avvocati di Taranto e il procedimento, all'esito del primo incontro tra le parti si concludeva con verbale di mancato accordo.
In data 5.3.2025 l'intimante/opposto si costituiva formalmente nel giudizio di opposizione, depositando la propria comparsa di costituzione ed iscrivendo a ruolo il giudizio, nel quale l'opponente non compariva né depositava proprie difese.
Nelle more del giudizio, in data 23.4.2025, l'intimante/opposto, messa in esecuzione l'ordinanza provvisoria di rilascio, all'esito del terzo accesso alla proprietà, veniva immesso in possesso dell'immobile ad opera dell'ufficiale giudiziario competente;
veniva dunque, eseguito il rilascio dell'immobile oggetto di locazione.
La causa veniva dunque rinviata per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato in data
23.4.2025. Nel merito, la domanda di parte intimante è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che tra le parti del giudizio intercorreva contratto di locazione ad uso commerciale valido ai sensi dell'art 27 l. 392/1978 stipulato in data 11.11.2021 e registrato in data 17.11.2021, con canone mensile di euro 600,00 (seicento/00), oltre aggiornamento dell'indice Istat come da contratto, con decorrenza dal 15.11.2021 al 14.11.2027, e che la conduttrice a far data dal dall'aprile 2024 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 23.4.2025, pur godendo dell'immobile non versava i canoni di locazione per un totale di € 7.200,00, oltre oneri condominiali, già detratto l'unico acconto versato di € 600,00.
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, in nessun caso, il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione giacché discendente, normativamente, dall'art. 1455 c.c.
A riguardo, nel valutare la gravità dell'inadempimento, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1455 c.c. si applica alla risoluzione dei contratti di locazione commerciale. Questo articolo stabilisce che il giudice deve valutare se l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, tenendo conto della sua “non scarsa importanza” e dell'interesse della parte non inadempiente. A differenza della normativa specifica per le locazioni abitative, che prevede criteri rigidi per definire l'inadempimento (art. 5 della Legge n. 392/1978), nel caso delle locazioni commerciali spetta al giudice valutare la gravità dell'inadempimento in modo discrezionale.
Un altro aspetto centrale è la rilevanza del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda di risoluzione. La Corte ha ribadito che, nei contratti di locazione, il pagamento tardivo dei canoni non annulla automaticamente gli effetti dell'inadempimento precedente. Anche se la conduttrice ha pagato i canoni prima dell'udienza, la Cassazione ha confermato che tale adempimento tardivo non impedisce al giudice di valutare la gravità dell'inadempimento già verificatosi.
Consegue il rigetto della opposizione e la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti dall'aprile 2024 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 23.4.2025, per un totale di €
7.200,00, oltre oneri condominiali per complessivi € 387,00, già detratto l'unico acconto versato di € 600,00, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
In merito alla domanda riconvenzionale, parte opponente non ha inteso costituirsi nel merito e reiterare la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Accoglie per il resto la domanda di parte intimante, e condanna Controparte_1
al pagamento in favore del sig. di € 7.200,00, per canoni di locazione, oltre
[...] Parte_1 oneri condominiali per complessivi € 387,00, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 4.675,00, di cui €
1.591,00 per compensi ed € 76,00 per spese del giudizio di convalida, € 192,00 per spese di mediazione, € 2.552,00 per compenso ed € 264,00 per spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 02/09/2025
il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio