Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 2
Non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ricorressero le condizioni di cui all'art. 140 cod. proc. pen., ed in mancanza del consenso espresso dalle parti ai sensi dell'art. 559, comma secondo, cod. proc. pen., perché si tratta di inosservanza che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142, cod. proc. pen., o da altre disposizioni presidiate da sanzione processuale.
In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicchè l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 1892
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 34040/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/02/2012 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ACETO Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. CATALANO Salvatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. GI AN ricorre per la cassazione della sentenza del 10/02/2012 con la quale il Tribunale di Messina lo ha dichiarato colpevole, dei reati di:
A) omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17, comma 1, lett. b, (già D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 4, lett. a);
B) affidamento di compiti ai lavoratori dipendenti senza tener conto delle loro capacità e delle loro condizioni in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17, comma 1, lett. b, (già D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. c), accertati in Messina l'11/01/2007, con permanenza fino al 18/02/2008, e lo ha condannato alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.
La vicenda processuale prende le mosse dall'inchiesta su un infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'impresa "Pulisud", di cui l'imputato era legale rappresentante, all'esito della quale l'Ispettorato del lavoro aveva accertato le violazioni sopra indicate che, con verbale di prescrizione dell'11/01/2007, il ricorrente era stato invitato a eliminare.
Il GI aveva ottemperato alle prescrizioni e tuttavia non aveva provveduto a pagare la somma di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce inosservanza dell'art. 134 c.p.p., art. 510 c.p.p., comma 2 e art. 559 c.p.p.. Lamenta, al riguardo, che il verbale dell'udienza del 07/10/2011 è stato redatto in forma riassuntiva, in assenza di contestuale riproduzione fonografica. Si tratta - prosegue - di violazione dell'art. 134 c.p.p., che determina nullità, d'ordine generale, del verbale di dibattimento per violazione dei diritti di difesa (art. 178 c.p.p., lett. e). Peraltro, conclude sul punto, alcun consenso era stato prestato, ai sensi dell'art. 559 c.p.p., comma 2, alla redazione in forma riassuntiva del verbale.
1.2. Con il secondo motivo eccepisce il travisamento della prova poiché alcun accertamento è stato svolto dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità, all'impresa di cui il ricorrente era legale rappresentante, degli obblighi la cui violazione è stata contestata. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico aziendale è dovuta in costanza di presupposti di pericolosità dei lavori non adeguatamente scandagliati dal Tribunale.
1.3.Con il terzo eccepisce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui considera irrilevante la mancanza di prova autentica della notificazione del verbale di diffida e prescrizione di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Manca, deduce, la prova rigorosa della notifica dell'invito al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta che il Tribunale, su specifica contestazione della difesa, non poteva ritenere superata dalla prova testimoniale del dipendente dell'organo di vigilanza. In questo senso la motivazione è contraddittoria ed illogica, avendo il giudice utilizzato e dato per acquisito un risultato di prova non incontrovertibilmente dimostrato. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
3.Il primo motivo è inammissibile perché palesemente infondato.
3.1. A norma dell'art. 142 c.p.p., il verbale è nullo solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
3.2.Non ricorre pertanto alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva sia pure in assenza delle condizioni richieste dall'art. 140 c.p.p. o in mancanza del consenso espresso ai sensi dell'art. 559 c.p.p., comma 2, in quanto tali inosservanze non determinano alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142 c.p.p., ne' in altre previsioni (Sez. 3^, n. 3348 del 13/11/2003; Sez. 6^, n. 1400 del 10/12/2009).
3.3.La nullità sussiste solo se, in conseguenza anche della mancata riproduzione riassuntiva dei verbali di testimonianza, si verifichi la totale mancanza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova, poiché in tal caso si tratterebbe di nullità d'ordine generale per violazione del diritto di difesa (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
3.4.Nel caso di specie, all'udienza del 07/10/2011 il Tribunale ha proceduto all'assunzione della testimonianza della testimone indicata dal pubblico ministero provvedendo alla sola redazione del verbale in forma riassuntiva.
3.5.Ne consegue che alcuna nullità si è verificata.
4. Il secondo motivo è inammissibile perché generico, contraddittorio e palesemente infondato.
4.1.Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma per la sua gran parte il motivo di ricorso è dedicato al diverso ed irrilevante tema della nomina del medico competente.
4.2.Dal testo della sentenza, peraltro, risulta che egli adempì alle prescrizioni imposte (anche in tema di nomina del responsabile del servizio di prevenzione) con ciò dando prova, per comportamento adesivo e concludente che contraddice la tesi difensiva, della effettiva sussistenza degli obblighi violati e dei relativi presupposti.
4.3.Si tratta di considerazione di per sè dirimente.
4.4.Occorre tuttavia precisare, per doverosa completezza, che il servizio di prevenzione e protezione deve essere sempre e comunque assicurato e ciò a mezzo dell'istituzione dello specifico servizio interno o, a seconda dei casi, mediante designazione di personale interno o anche ricorrendo a persone o servizi esterni.
4.5.Non esistono, nemmeno oggi, norme che consentano al datore di lavoro di sottrarsi a tale dovere.
4.6.È invece in sua facoltà, ricorrendone le condizioni (art. 4, commi 9 e 10, lett. a, art. 8, comma 1 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 10, comma 1; oggi D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 31 e segg.), di esercitare direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione. 4.7.È dunque quantomeno fuorviante l'impostazione data dall'imputato al proprio ricorso perché nessuna impresa che impieghi lavoratori dipendenti, nemmeno la sua, è sottratta all'obbligo di garantire il servizio di prevenzione.
5. Anche il terzo motivo è palesemente infondato.
5.1. Il verbale di prescrizione con il quale si dava atto che l'imputato aveva provveduto alla eliminazione delle violazioni riscontrate e si concedeva il termine per il pagamento della somma di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21, risulta consegnato a mezzo posta a mani dello stesso il 18/01/2008.
5.2. Di tanto la sentenza da correttamente atto;
è del tutto infondata la deduzione che la prova sia stata tratta dalla testimonianza del pubblico ufficiale poiché il Giudice non lo afferma e perché la consegna è documentata.
5.3.L'imputato, invece, deduce che la cartolina di ricevuta postale sia stata prodotta in copia fotostatica ed eccepisce che non v'è prova rigorosa della notifica e, tuttavia, non contesta di non avere ricevuto l'invito, ne' disconosce la paternità della sigla apposta in corrispondenza del rigo "firma del destinatario o della persona delegata".
5.4.Deve qui essere ribadito che la procedura di estinzione prevista del D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e segg., pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A. e che l'accertamento in ordine alla sua verificazione comporta un'indagine di fatto non consentita in sede di legittimità (Sez. 3^, n. 43839 del 24/10/2007, con richiami ad ulteriori precedenti).
6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015