Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 5892
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Sentenza 24 giugno 2014

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Non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ricorressero le condizioni di cui all'art. 140 cod. proc. pen., ed in mancanza del consenso espresso dalle parti ai sensi dell'art. 559, comma secondo, cod. proc. pen., perché si tratta di inosservanza che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142, cod. proc. pen., o da altre disposizioni presidiate da sanzione processuale.

In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicchè l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 5892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5892
    Data del deposito : 24 giugno 2014

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