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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15432 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 45296 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 4/11/2025, vertente
TRA
(CF T.V.A. ), nella persona del Parte_1 C.F._1
suo amministratore unico e legale rappresentante CP_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Via
[...]
Vincenzo Troya n. 27, presso lo studio dell'Avv.to Manuel
Paroletti (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura in calce al ricorso.
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Statilio Ottato, n.
3 presso lo Studio dell'Avv. Vincenza Perrotto (C.F. 2
che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_4
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, CP_2
chiedeva ed otteneva in data 06/06/2023 il decreto ingiuntivo n. 10034/2023 nei confronti di , Parte_1
intimante il pagamento della somma di euro € 154.700,00 oltre interessi e spese, risultante dal mancato pagamento, da parte dell'odierno opponente, del compenso asseritamente dovuto all'opposto per l'attività professionale da quest'ultimo espletata, in virtù di un contratto di mandato concluso tra le parti in data 27/04/2021 e poi – secondo l'ingiungente – rinnovatosi per facta concludentia alla scadenza originariamente pattuita;
detto contratto di mandato, nello specifico, aveva ad oggetto “l'assistenza legale commerciale da parte dell'Avv per la selezione di nuove CP_2
realtà internazionali, per lo sviluppo delle attività, per la commercializzazione e realizzazione dei propri prodotti, in nuovi Paesi esteri strategici ,senza obbligo di risultato 3
,esclusivamente per i seguenti paesi: Marocco,Saudi
BIa,MI BI ,art.3 del contratto”. Deduceva, ancora, il ricorrente in sede monitoria che il predetto mandato prevedeva come corrispettivo per le prestazioni oggetto dello stesso, un compenso fisso a titolo di retainer fee, “che il cliente avrebbe pagato al Professionista per lo svolgimento del lavoro in progress, somma stabilita in € 5000,00
(cinquemila euro) al mese” oltre IVA ed accessori per 6 mesi, oltre al rimborso delle spese, spese di viaggi, trasporti ecc. ed un compenso a titolo di success fee, “pagamento al risultato, pari al 10% delle operazioni concluse con società dallo stesso presentate ovvero che avesse curato gli aspetti legali e finanziari della, eventuale, transazione stessa;
ciò per un medesimo periodo di sei mesi”. Riteneva, poi, che il predetto accordo si era tacitamente rinnovato per fatti concludenti per il periodo successivo al 24 ottobre 2021, quando sarebbe dovuto scadere il mandato, e ciò alle stesse condizioni previste all' art 6.1del mandato.
Avverso detto d.i., notificato in data 23/08/2023,
proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 Parte_1
decies c.p.c notificato in data 20/11/2023 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “respingere tutte le domande proposte e proponende da parte avversa, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, dichiarando
l'opposta ingiunzione inammissibile, illegittima e/o 4
infondata; - accogliere la presente opposizione ed i motivi su cui essa si fonda e conseguentemente revocare e/o annullare
e/o dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti giuridici il
Decreto Ingiuntivo n. 10034/2023 opposto, ritenendo e dichiarando che l'Avv. ut supra CP_2
generalizzato, non vanta alcun credito nei confronti della
Ricorrente – Opponente e/o del suo Parte_1
Amministratore Unico;
- condannare Controparte_1
parte ingiungente alla refusione delle spese processuali del presente procedimento, oltre agli oneri fiscali nonché previdenziali e con sentenza esecutiva. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre oneri ed accessori di legge”.
All'udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia della parte opposta, che si costituiva successivamente in data 11.4.25, chiedendo: “Dichiarare inammissibile la spiegata opposizione in quanto tardiva poiché notificata ben oltre lo spirare del temine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e per tutti i motivi su esposti qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiunto n. 10034/2023 (R.G.
12765/2023), emesso dal Tribunale di Roma in data
06.06.2023. ANCORA IN VIA PRELIMINARE: -Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
10034/2023 (R.G. 12765/2023), emesso dal Tribunale di 5
Roma in data 06.06.2023, per i motivi su esposti qui da intendersi integralmente riportati e trascritti;
NEL MERITO -
Rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, e, per
l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti;
NEL MERITO E IN SUBORDINE -Nella denegata ipotesi di non accoglimento di tutto quanto richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore al pagamento, in favore dell'avv. , CP_2
della complessiva somma di € 93.700,00 ovvero condannare la stessa al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia, sebbene la richiesta accolta nel ricorso di ingiunzione è stata tutta, documentalmente dimostrata per , Il tutto con condanna esemplare CP_3
della controparte anche ex art.96 c.p.c. con vittoria di spese
e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 4.11.2025, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva trattenuta in decisione. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, assumeva quanto segue:
1. Che, esauritosi alla scadenza pattuita (27.10.21) il contratto di mandato, lo stesso non si era tacitamente rinnovato tra le parti;
2. In particolare, a favore di detta tesi, deponeva sia il contenuto dell'art. 4 della pattuizione negoziale originaria, per il quale il mandato si doveva intendere automaticamente cessato “senza bisogno di disdetta alcuna”, sia la corrispondenza via mail allegata dalle parti, dalla quale emergeva la volontà delle parti di interrompere siffatto rapporto negoziale (il contenuto delle predette comunicazioni esplicitava, infatti, non solo l'insoddisfazione dell'odierno opponente per l'attività professionale espletata dal mandatario oggi opposto, bensì anche la volontà di quest'ultimo di porre fine, alla scadenza pattuita, alla collaborazione negoziale de qua);
3. Che, quanto alle mensilità non pagate da , Parte_1
l'odierna opponente aveva attivato, per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021, il rimedio di autotutela stragiudiziale di cui all'art. 1460 c.c.; 7
4. Che, con riferimento al mancato versamento della cd.
“success fee”, parte opposta non poteva a ragione rivendicare l'applicazione, a suo favore, dell'art.
6.1 del contratto di mandato stipulato ( a norma del quale era prevista la corresponsione, al mandatario, di un compenso ulteriore rispetto a quello mensilmente erogato dalla mandante, al raggiungimento della stipula di accordi negoziali tra la medesima ed i partner commerciali individuati dal primo).;
5. Che, nello specifico di quanto sopra, non era stato concluso – all'esito di una asserita attività gestoria e di intermediazione dell'opposto stesso – alcun contratto tra ed altra società (ovverossia la società Parte_1
Science Technology Development and Industrial
Invest, cd. “S.T.I.I.”). Ed invero, il cd. “MOU” (cd.
“Memorandum of Understanding”) datato 02/06/2022
e redatto dalle due società e S.T.I.I., non Parte_1
poteva essere qualificato quale contratto di fornitura, bensì come una semplice dichiarazione di intenti, contenente una “previsione di acquisto” e, quindi, non avente ad oggetto un obbligo negoziale di compravendita a carico di S.T.I.I. ;
6. Che, non avendo, quindi, l'opposto realizzato alcuno degli obiettivi oggetto nel mandato in esame, non 8
poteva rivendicare le “success fee” di cui all'art.
6.1. del medesimo contratto;
7. Che, ancora, anche a ritenere positivamente realizzata l'attività di intermediazione dell'opposto, proprio in ragione della mancata conclusione di un contratto di fornitura tra le società suddette, non sussistevano elementi fondanti il quantum dovuto a titolo di “success fee”;
8. Che quanto al dedotto danno d'immagine, pari ad euro
60.000,00, non aveva mai tentato, così come evidenziato dalla documentazione in atti, di avere, in luogo dell'opposto, contatti diretti con i potenziali partner commerciali.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. che il ricorso in opposizione doveva ritenersi inammissibile in ragione della tardività della sua proposizione. In particolare, l'opponente aveva dichiarato di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 23/08/2023, senza tuttavia allegare in atti l'avviso di ricevimento in tale data. Pertanto, la notifica doveva ritenersi perfezionata, ex art. 142, comma 2 c.p.c., trascorsi 20 giorni dall'espletamento delle formalità notificatorie da parte dell'intimante, esauritesi in data 04/07/2021; 9
2. che, nel merito della proposta opposizione, il contratto di mandato oggetto della presente disamina, si era automaticamente rinnovato alla scadenza per facta concludentia, come evidente, per altro, dallo scambio di mail intercorso tra le parti ( mail che evidenziavano la volontà dell'opponente di continuare ad intrattenere rapporti negoziali con l'opposta, nonostante l'insoddisfazione da quest'ultima manifestata), nonché
a mente dell'art. 4 del contratto stesso, che prevedeva la possibile prosecuzione nel caso di “sua ultrattività e salvo il buon fine dell'operazione”;
3. Che era infondata l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, avendo il professionista diligentemente svolto la propria opera professionale, stante l'assenza di un obbligo di risultato in capo all'opposto, il quale era unicamente tenuto a fornire assistenza legale e commerciale per la selezione di nuovi partner commerciali per lo sviluppo, la commercializzazione e la realizzazione dei prodotti
; Parte_1
4. Che, infine, con riferimento al danno all'immagine dal medesimo subito di euro 60.000,00, le condotte dell'opponente, volte a “scavalcare” ed a ledere la propria reputazione professionale nel “delicato contesto delle relazioni internazionali”, trovava 10
puntuale fondamento nella “frustrazione dell'operazione commerciale con S.T.I.I. e nella perdita di contatti qualificati nel settore”.
Orbene, ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
In via preliminare e con riferimento alla presunta tardività, evidenziata dall'odierna opposta, del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo presentato da , si Parte_1
rende necessario osservare che è presente in atti unicamente la relata di invio del plico all'ingiunta, avvenuta secondo le modalità operative di cui all'art. 142, comma 2 c.p.c. – essendo quest'ultima residente nel Principato di Monaco – in data 04/07/2023, ma non anche la cartolina di ricezione del plico medesimo. Pertanto, non trova riscontro in atti la data di perfezionamento della notifica a carico dell'odierna opponente, che afferma essersi realizzata in data
23/08/2023. La data in cui deve ritenersi compiuta la notificazione è infatti quella della ricezione del plico da parte del destinatario ed il solo documento che fa piena prova tanto di questa circostanza, quanto della persona a mani della quale la consegna è avvenuta, è l'avviso di ricevimento;
di conseguenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ed in ragione dell'operare dell'art. 2697 c.c., incombe sull'opposto che eccepisca la tardività dell'opposizione rispetto alla data della notificazione del decreto ingiuntivo 11
l'onere di produrre tale documento (cfr. Cass. civ., Sez. II, n.
11798/2006). Nel caso de quo, non avendo parte opposta prodotto l'avviso di ricevimento, non può appurarsi la presunta tardività dell'opposizione odierna, che pertanto si reputa tempestivamente presentata.
Passando al merito della proposta opposizione, è doveroso anzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto dovrà invece contestare i fatti 12
posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente vantato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in applicazione, poi, dell'art. 115 c.p.c., in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (ex aliis,
Cass. n. 8647/2016).
Stabilito quanto sopra, deve rilevarsi che nel caso oggetto della presente disamina risulta contestato dall'opponente il rinnovo, a seguito della sua naturale scadenza, del contratto sopra più volte citato per facta concludentia.
Sul punto, la parte opposta ha prodotto un considerevole numero di comunicazioni – tramite mail e 13
applicativo Whatsapp - intercorse con l'opponente successivamente al 27/10/2021, fondando proprio su di esse la prova della continuazione, per facta concludentia, del rapporto negoziale.
In relazione alla predetta prospettazione, deve rilevarsi che la si è limitare a contestare il contenuto dei Parte_1
soli messaggi trasmessi prima del 27/10/2021, senza procedere in tal senso relativamente agli ulteriori scambi avvenuti successivamente.
Al riguardo, secondo consolidato insegnamento di legittimità, in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (ex aliis, Cass. n. 8647/2016).
Secondo il dettato normativo dell'art. 115 cpc, “Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240,
241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In definitiva, il principio di non contestazione mira a sottrarre dall'esigenza di istruzione probatoria i fatti pacifici, con la conseguenza che il convenuto, ai sensi dell'art. 167 14
c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova ove la parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, abbia omesso ogni contestazione o si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Ciò posto in punto di diritto, non può prescindersi, inoltre, dal contenuto dell'art. 4 del contratto originariamente stipulato tra le odierne parti, per il quale “il contratto si intenderà automaticamente cessato (alla scadenza) senza bisogno di disdetta alcuna, salva la sua ultrattività e salvo il buon fine dell'operazione”; detta pattuizione, che prevede l'ipotesi della ultrattività del contratto in questione, può ritenersi applicabile al caso in esame in relazione alla operatività del negozio anche dopo il 27/10/2021, circostanza che deve ritenersi fondata non solo sul contenuto degli scambi precitati (es. mail del 24 gennaio, 2022 ore
00:26, del 3 febbraio 2022 ore 09:49 e del 15 febbraio 2022 ore 11:59), ma anche sull'inserimento in c/c di
[...]
nelle comunicazioni con (es. CP_2 Controparte_4
mail del 14 aprile 2022 ore 12:55).
Posto quanto sopra, occorre, tuttavia, evidenziare che l'ultimo scambio diretto tra le parti in causa risale a giugno
2022 (i.e. mail del 16 giugno 2022 ore 19:18), difettando, 15
dunque, la prova delle ulteriori attività asseritamente eseguite dalla parte opposta durante i mesi successivi, con conferma, per contro, della continuazione del rapporto sorto tra le parti in causa fino a giugno 2022.
Passando, quindi, all'esame della eccezione di inadempimento formulata dalla odierna opposta, deve ricordarsi che, nei contratti a prestazioni corrispettive,
l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. presuppone: a) che vi sia l'inadempimento della controparte, anche solo in termini di inesatto adempimento (ex plurimis: Cass., n. 18587/2024;
Cass., n. 20719/2023; Cass., n. 2154/2021); b) la buona fede oggettiva di colui che solleva l'eccezione, in relazione alla quale il giudice di merito è chiamato a verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte e, quindi, valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 4134/2025; Cass., n.
36295/2023).
Calando i suddetti principi di diritto nel caso in esame, deve osservarsi che in base alle regole contrattuali,
[...]
si è obbligato a “(i) assistenza nella definizione CP_2
della strategia appropriata per favorire RADIOTECH linea con
l'Operazione; in (ii) selezione ed individuazione del Paese, 16
Partner strategico (MAROCCO,EMIRATI,SAUDI ARABIA); (iii) studio e definizione della strategia con le modalità più rispondenti alle esigenze di , tenuto anche conto Parte_1
dell'andamento dei Paesi;
(iv) assistenza nello svolgimento delle attività rientranti nell'Incarico, il tutto secondo le modalità di cui all'art. 5 “ (art. 3). Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del medesimo contratto, è previsto una specifica tempistica per l'esecuzione delle suddette prestazioni, mentre all'art. 6
è pattuito il compenso dovuto alla parte opposta in due componenti, ossia una ratainer fee (pari a euro 5.000 mensili) e una success fee (pari al 10%), subordinando solo quest'ultima alla condizione dell'effettiva conclusione di accordi con i partners stranieri.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si ritiene non proporzionata la reazione di parte opponente – i.e. mancata corresponsione della retainer fee a partire da luglio 2021 – dal momento che il compenso non percepito da
[...]
non era stato sottoposto ad alcuna condizione, CP_2
diversamente dalla success fee.
Da ultimo, con specifico riferimento alle ulteriori somme richieste da (recte success fee e CP_2
risarcimento per danno all'immagine), si ritiene non soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla parte interessata. 17
Nel caso di specie, infatti, non è dimostrata la conclusione di un accordo definitivo con il partner individuato dalla parte opposta, essendo stato prodotto solo un MOU
(“Memorandum of Understanding”) con la società SCIENCE
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL INVEST, qualificabile alla stregua di una "lettera di intenti", esprimendo esso i propositi dei futuri contraenti nella fase delle trattative precontrattuali, la quale precede la stipulazione di un negozio, con l'esclusivo intento di predisporre le clausole da recepire nel futuro contratto nell'eventualità della positiva conclusione delle trattative stesse. Pertanto, non risulta soddisfatta la condizione alla quale le parti hanno consensualmente subordinato il diritto alla success fee.
Analogamente, non configurandosi un'ipotesi di danno in re ipsa, la parte opposta non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a fondare la domanda di risarcimento dell'asserito nocumento alla propria immagine.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo n.
10034/2023 deve, pertanto, essere revocato con riferimento alle somme non spettanti alla parte opposta e con condanna dell'opponente alla corresponsione in favore della opposta delle somme dovute a titolo di retainer fee dal mese di luglio
2021 al mese di giugno 2022, per complessive euro
57.00,00. 18
In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate in ragione della metà, ponendosi la restante metà a carico di parte opponente, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 45296/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Revoca il decreto ingiuntivo n. 10034/2023;
❖ condanna la parte opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di retainer fee dal mese di luglio
2021 al mese di giugno 2022, per la complessiva somma di euro 57.000,00 oltre interessi al saggio legale annuale dalla domanda sino al saldo;
❖ compensa tra le parti le spese di lite in ragione di ½;
❖ condanna parte opponente a rifondere a parte opposta la restante metà delle spese di lite che in euro 2.108,50 oltre oneri di legge
Così deciso in Roma il 4.11.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dr.ssa Margherita Zambonin (d.m. CP_5
4.4.2025) e del M a (d.m. 4.4.2025) Persona_1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 45296 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 4/11/2025, vertente
TRA
(CF T.V.A. ), nella persona del Parte_1 C.F._1
suo amministratore unico e legale rappresentante CP_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Via
[...]
Vincenzo Troya n. 27, presso lo studio dell'Avv.to Manuel
Paroletti (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura in calce al ricorso.
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Statilio Ottato, n.
3 presso lo Studio dell'Avv. Vincenza Perrotto (C.F. 2
che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_4
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, CP_2
chiedeva ed otteneva in data 06/06/2023 il decreto ingiuntivo n. 10034/2023 nei confronti di , Parte_1
intimante il pagamento della somma di euro € 154.700,00 oltre interessi e spese, risultante dal mancato pagamento, da parte dell'odierno opponente, del compenso asseritamente dovuto all'opposto per l'attività professionale da quest'ultimo espletata, in virtù di un contratto di mandato concluso tra le parti in data 27/04/2021 e poi – secondo l'ingiungente – rinnovatosi per facta concludentia alla scadenza originariamente pattuita;
detto contratto di mandato, nello specifico, aveva ad oggetto “l'assistenza legale commerciale da parte dell'Avv per la selezione di nuove CP_2
realtà internazionali, per lo sviluppo delle attività, per la commercializzazione e realizzazione dei propri prodotti, in nuovi Paesi esteri strategici ,senza obbligo di risultato 3
,esclusivamente per i seguenti paesi: Marocco,Saudi
BIa,MI BI ,art.3 del contratto”. Deduceva, ancora, il ricorrente in sede monitoria che il predetto mandato prevedeva come corrispettivo per le prestazioni oggetto dello stesso, un compenso fisso a titolo di retainer fee, “che il cliente avrebbe pagato al Professionista per lo svolgimento del lavoro in progress, somma stabilita in € 5000,00
(cinquemila euro) al mese” oltre IVA ed accessori per 6 mesi, oltre al rimborso delle spese, spese di viaggi, trasporti ecc. ed un compenso a titolo di success fee, “pagamento al risultato, pari al 10% delle operazioni concluse con società dallo stesso presentate ovvero che avesse curato gli aspetti legali e finanziari della, eventuale, transazione stessa;
ciò per un medesimo periodo di sei mesi”. Riteneva, poi, che il predetto accordo si era tacitamente rinnovato per fatti concludenti per il periodo successivo al 24 ottobre 2021, quando sarebbe dovuto scadere il mandato, e ciò alle stesse condizioni previste all' art 6.1del mandato.
Avverso detto d.i., notificato in data 23/08/2023,
proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 Parte_1
decies c.p.c notificato in data 20/11/2023 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “respingere tutte le domande proposte e proponende da parte avversa, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, dichiarando
l'opposta ingiunzione inammissibile, illegittima e/o 4
infondata; - accogliere la presente opposizione ed i motivi su cui essa si fonda e conseguentemente revocare e/o annullare
e/o dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti giuridici il
Decreto Ingiuntivo n. 10034/2023 opposto, ritenendo e dichiarando che l'Avv. ut supra CP_2
generalizzato, non vanta alcun credito nei confronti della
Ricorrente – Opponente e/o del suo Parte_1
Amministratore Unico;
- condannare Controparte_1
parte ingiungente alla refusione delle spese processuali del presente procedimento, oltre agli oneri fiscali nonché previdenziali e con sentenza esecutiva. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre oneri ed accessori di legge”.
All'udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia della parte opposta, che si costituiva successivamente in data 11.4.25, chiedendo: “Dichiarare inammissibile la spiegata opposizione in quanto tardiva poiché notificata ben oltre lo spirare del temine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e per tutti i motivi su esposti qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiunto n. 10034/2023 (R.G.
12765/2023), emesso dal Tribunale di Roma in data
06.06.2023. ANCORA IN VIA PRELIMINARE: -Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
10034/2023 (R.G. 12765/2023), emesso dal Tribunale di 5
Roma in data 06.06.2023, per i motivi su esposti qui da intendersi integralmente riportati e trascritti;
NEL MERITO -
Rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, e, per
l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti;
NEL MERITO E IN SUBORDINE -Nella denegata ipotesi di non accoglimento di tutto quanto richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore al pagamento, in favore dell'avv. , CP_2
della complessiva somma di € 93.700,00 ovvero condannare la stessa al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia, sebbene la richiesta accolta nel ricorso di ingiunzione è stata tutta, documentalmente dimostrata per , Il tutto con condanna esemplare CP_3
della controparte anche ex art.96 c.p.c. con vittoria di spese
e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 4.11.2025, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva trattenuta in decisione. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, assumeva quanto segue:
1. Che, esauritosi alla scadenza pattuita (27.10.21) il contratto di mandato, lo stesso non si era tacitamente rinnovato tra le parti;
2. In particolare, a favore di detta tesi, deponeva sia il contenuto dell'art. 4 della pattuizione negoziale originaria, per il quale il mandato si doveva intendere automaticamente cessato “senza bisogno di disdetta alcuna”, sia la corrispondenza via mail allegata dalle parti, dalla quale emergeva la volontà delle parti di interrompere siffatto rapporto negoziale (il contenuto delle predette comunicazioni esplicitava, infatti, non solo l'insoddisfazione dell'odierno opponente per l'attività professionale espletata dal mandatario oggi opposto, bensì anche la volontà di quest'ultimo di porre fine, alla scadenza pattuita, alla collaborazione negoziale de qua);
3. Che, quanto alle mensilità non pagate da , Parte_1
l'odierna opponente aveva attivato, per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021, il rimedio di autotutela stragiudiziale di cui all'art. 1460 c.c.; 7
4. Che, con riferimento al mancato versamento della cd.
“success fee”, parte opposta non poteva a ragione rivendicare l'applicazione, a suo favore, dell'art.
6.1 del contratto di mandato stipulato ( a norma del quale era prevista la corresponsione, al mandatario, di un compenso ulteriore rispetto a quello mensilmente erogato dalla mandante, al raggiungimento della stipula di accordi negoziali tra la medesima ed i partner commerciali individuati dal primo).;
5. Che, nello specifico di quanto sopra, non era stato concluso – all'esito di una asserita attività gestoria e di intermediazione dell'opposto stesso – alcun contratto tra ed altra società (ovverossia la società Parte_1
Science Technology Development and Industrial
Invest, cd. “S.T.I.I.”). Ed invero, il cd. “MOU” (cd.
“Memorandum of Understanding”) datato 02/06/2022
e redatto dalle due società e S.T.I.I., non Parte_1
poteva essere qualificato quale contratto di fornitura, bensì come una semplice dichiarazione di intenti, contenente una “previsione di acquisto” e, quindi, non avente ad oggetto un obbligo negoziale di compravendita a carico di S.T.I.I. ;
6. Che, non avendo, quindi, l'opposto realizzato alcuno degli obiettivi oggetto nel mandato in esame, non 8
poteva rivendicare le “success fee” di cui all'art.
6.1. del medesimo contratto;
7. Che, ancora, anche a ritenere positivamente realizzata l'attività di intermediazione dell'opposto, proprio in ragione della mancata conclusione di un contratto di fornitura tra le società suddette, non sussistevano elementi fondanti il quantum dovuto a titolo di “success fee”;
8. Che quanto al dedotto danno d'immagine, pari ad euro
60.000,00, non aveva mai tentato, così come evidenziato dalla documentazione in atti, di avere, in luogo dell'opposto, contatti diretti con i potenziali partner commerciali.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. che il ricorso in opposizione doveva ritenersi inammissibile in ragione della tardività della sua proposizione. In particolare, l'opponente aveva dichiarato di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 23/08/2023, senza tuttavia allegare in atti l'avviso di ricevimento in tale data. Pertanto, la notifica doveva ritenersi perfezionata, ex art. 142, comma 2 c.p.c., trascorsi 20 giorni dall'espletamento delle formalità notificatorie da parte dell'intimante, esauritesi in data 04/07/2021; 9
2. che, nel merito della proposta opposizione, il contratto di mandato oggetto della presente disamina, si era automaticamente rinnovato alla scadenza per facta concludentia, come evidente, per altro, dallo scambio di mail intercorso tra le parti ( mail che evidenziavano la volontà dell'opponente di continuare ad intrattenere rapporti negoziali con l'opposta, nonostante l'insoddisfazione da quest'ultima manifestata), nonché
a mente dell'art. 4 del contratto stesso, che prevedeva la possibile prosecuzione nel caso di “sua ultrattività e salvo il buon fine dell'operazione”;
3. Che era infondata l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, avendo il professionista diligentemente svolto la propria opera professionale, stante l'assenza di un obbligo di risultato in capo all'opposto, il quale era unicamente tenuto a fornire assistenza legale e commerciale per la selezione di nuovi partner commerciali per lo sviluppo, la commercializzazione e la realizzazione dei prodotti
; Parte_1
4. Che, infine, con riferimento al danno all'immagine dal medesimo subito di euro 60.000,00, le condotte dell'opponente, volte a “scavalcare” ed a ledere la propria reputazione professionale nel “delicato contesto delle relazioni internazionali”, trovava 10
puntuale fondamento nella “frustrazione dell'operazione commerciale con S.T.I.I. e nella perdita di contatti qualificati nel settore”.
Orbene, ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
In via preliminare e con riferimento alla presunta tardività, evidenziata dall'odierna opposta, del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo presentato da , si Parte_1
rende necessario osservare che è presente in atti unicamente la relata di invio del plico all'ingiunta, avvenuta secondo le modalità operative di cui all'art. 142, comma 2 c.p.c. – essendo quest'ultima residente nel Principato di Monaco – in data 04/07/2023, ma non anche la cartolina di ricezione del plico medesimo. Pertanto, non trova riscontro in atti la data di perfezionamento della notifica a carico dell'odierna opponente, che afferma essersi realizzata in data
23/08/2023. La data in cui deve ritenersi compiuta la notificazione è infatti quella della ricezione del plico da parte del destinatario ed il solo documento che fa piena prova tanto di questa circostanza, quanto della persona a mani della quale la consegna è avvenuta, è l'avviso di ricevimento;
di conseguenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ed in ragione dell'operare dell'art. 2697 c.c., incombe sull'opposto che eccepisca la tardività dell'opposizione rispetto alla data della notificazione del decreto ingiuntivo 11
l'onere di produrre tale documento (cfr. Cass. civ., Sez. II, n.
11798/2006). Nel caso de quo, non avendo parte opposta prodotto l'avviso di ricevimento, non può appurarsi la presunta tardività dell'opposizione odierna, che pertanto si reputa tempestivamente presentata.
Passando al merito della proposta opposizione, è doveroso anzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto dovrà invece contestare i fatti 12
posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente vantato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in applicazione, poi, dell'art. 115 c.p.c., in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (ex aliis,
Cass. n. 8647/2016).
Stabilito quanto sopra, deve rilevarsi che nel caso oggetto della presente disamina risulta contestato dall'opponente il rinnovo, a seguito della sua naturale scadenza, del contratto sopra più volte citato per facta concludentia.
Sul punto, la parte opposta ha prodotto un considerevole numero di comunicazioni – tramite mail e 13
applicativo Whatsapp - intercorse con l'opponente successivamente al 27/10/2021, fondando proprio su di esse la prova della continuazione, per facta concludentia, del rapporto negoziale.
In relazione alla predetta prospettazione, deve rilevarsi che la si è limitare a contestare il contenuto dei Parte_1
soli messaggi trasmessi prima del 27/10/2021, senza procedere in tal senso relativamente agli ulteriori scambi avvenuti successivamente.
Al riguardo, secondo consolidato insegnamento di legittimità, in tema di prova civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (ex aliis, Cass. n. 8647/2016).
Secondo il dettato normativo dell'art. 115 cpc, “Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240,
241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In definitiva, il principio di non contestazione mira a sottrarre dall'esigenza di istruzione probatoria i fatti pacifici, con la conseguenza che il convenuto, ai sensi dell'art. 167 14
c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova ove la parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, abbia omesso ogni contestazione o si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Ciò posto in punto di diritto, non può prescindersi, inoltre, dal contenuto dell'art. 4 del contratto originariamente stipulato tra le odierne parti, per il quale “il contratto si intenderà automaticamente cessato (alla scadenza) senza bisogno di disdetta alcuna, salva la sua ultrattività e salvo il buon fine dell'operazione”; detta pattuizione, che prevede l'ipotesi della ultrattività del contratto in questione, può ritenersi applicabile al caso in esame in relazione alla operatività del negozio anche dopo il 27/10/2021, circostanza che deve ritenersi fondata non solo sul contenuto degli scambi precitati (es. mail del 24 gennaio, 2022 ore
00:26, del 3 febbraio 2022 ore 09:49 e del 15 febbraio 2022 ore 11:59), ma anche sull'inserimento in c/c di
[...]
nelle comunicazioni con (es. CP_2 Controparte_4
mail del 14 aprile 2022 ore 12:55).
Posto quanto sopra, occorre, tuttavia, evidenziare che l'ultimo scambio diretto tra le parti in causa risale a giugno
2022 (i.e. mail del 16 giugno 2022 ore 19:18), difettando, 15
dunque, la prova delle ulteriori attività asseritamente eseguite dalla parte opposta durante i mesi successivi, con conferma, per contro, della continuazione del rapporto sorto tra le parti in causa fino a giugno 2022.
Passando, quindi, all'esame della eccezione di inadempimento formulata dalla odierna opposta, deve ricordarsi che, nei contratti a prestazioni corrispettive,
l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. presuppone: a) che vi sia l'inadempimento della controparte, anche solo in termini di inesatto adempimento (ex plurimis: Cass., n. 18587/2024;
Cass., n. 20719/2023; Cass., n. 2154/2021); b) la buona fede oggettiva di colui che solleva l'eccezione, in relazione alla quale il giudice di merito è chiamato a verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte e, quindi, valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 4134/2025; Cass., n.
36295/2023).
Calando i suddetti principi di diritto nel caso in esame, deve osservarsi che in base alle regole contrattuali,
[...]
si è obbligato a “(i) assistenza nella definizione CP_2
della strategia appropriata per favorire RADIOTECH linea con
l'Operazione; in (ii) selezione ed individuazione del Paese, 16
Partner strategico (MAROCCO,EMIRATI,SAUDI ARABIA); (iii) studio e definizione della strategia con le modalità più rispondenti alle esigenze di , tenuto anche conto Parte_1
dell'andamento dei Paesi;
(iv) assistenza nello svolgimento delle attività rientranti nell'Incarico, il tutto secondo le modalità di cui all'art. 5 “ (art. 3). Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del medesimo contratto, è previsto una specifica tempistica per l'esecuzione delle suddette prestazioni, mentre all'art. 6
è pattuito il compenso dovuto alla parte opposta in due componenti, ossia una ratainer fee (pari a euro 5.000 mensili) e una success fee (pari al 10%), subordinando solo quest'ultima alla condizione dell'effettiva conclusione di accordi con i partners stranieri.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si ritiene non proporzionata la reazione di parte opponente – i.e. mancata corresponsione della retainer fee a partire da luglio 2021 – dal momento che il compenso non percepito da
[...]
non era stato sottoposto ad alcuna condizione, CP_2
diversamente dalla success fee.
Da ultimo, con specifico riferimento alle ulteriori somme richieste da (recte success fee e CP_2
risarcimento per danno all'immagine), si ritiene non soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla parte interessata. 17
Nel caso di specie, infatti, non è dimostrata la conclusione di un accordo definitivo con il partner individuato dalla parte opposta, essendo stato prodotto solo un MOU
(“Memorandum of Understanding”) con la società SCIENCE
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL INVEST, qualificabile alla stregua di una "lettera di intenti", esprimendo esso i propositi dei futuri contraenti nella fase delle trattative precontrattuali, la quale precede la stipulazione di un negozio, con l'esclusivo intento di predisporre le clausole da recepire nel futuro contratto nell'eventualità della positiva conclusione delle trattative stesse. Pertanto, non risulta soddisfatta la condizione alla quale le parti hanno consensualmente subordinato il diritto alla success fee.
Analogamente, non configurandosi un'ipotesi di danno in re ipsa, la parte opposta non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a fondare la domanda di risarcimento dell'asserito nocumento alla propria immagine.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo n.
10034/2023 deve, pertanto, essere revocato con riferimento alle somme non spettanti alla parte opposta e con condanna dell'opponente alla corresponsione in favore della opposta delle somme dovute a titolo di retainer fee dal mese di luglio
2021 al mese di giugno 2022, per complessive euro
57.00,00. 18
In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate in ragione della metà, ponendosi la restante metà a carico di parte opponente, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 45296/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Revoca il decreto ingiuntivo n. 10034/2023;
❖ condanna la parte opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di retainer fee dal mese di luglio
2021 al mese di giugno 2022, per la complessiva somma di euro 57.000,00 oltre interessi al saggio legale annuale dalla domanda sino al saldo;
❖ compensa tra le parti le spese di lite in ragione di ½;
❖ condanna parte opponente a rifondere a parte opposta la restante metà delle spese di lite che in euro 2.108,50 oltre oneri di legge
Così deciso in Roma il 4.11.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dr.ssa Margherita Zambonin (d.m. CP_5
4.4.2025) e del M a (d.m. 4.4.2025) Persona_1