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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 313/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NI
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230023077952000 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 313/2024 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di NI, in persona dei Direttori pro tempore, avverso Cartella di
Pagamento n. 29920230023077952000 notificata il 07.12.2023 per euro 6.141,26, Registro 2019.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, le convenute Agenzie risultano costituitesi in giudizio e ne chiedono il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Cartella di Pagamento n. 29920230023077952000 notificata il 07.12.2023 per euro 6.141,26,
Registro 2019;
- Viste le controdeduzioni delle resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente prende atto che, nel corso del presente giudizio, lo stesso ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, depositando il provvedimento di accoglimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'istanza di rateizzazione presentata proprio dal ricorrente per il pagamento delle somme oggetto del presente giudizio.
Pertanto non v'è alcun effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente processo per cessata materia del contendere. Spese compensate. NI, li
Il Giudice
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 313/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NI
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230023077952000 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 313/2024 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di NI, in persona dei Direttori pro tempore, avverso Cartella di
Pagamento n. 29920230023077952000 notificata il 07.12.2023 per euro 6.141,26, Registro 2019.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, le convenute Agenzie risultano costituitesi in giudizio e ne chiedono il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Cartella di Pagamento n. 29920230023077952000 notificata il 07.12.2023 per euro 6.141,26,
Registro 2019;
- Viste le controdeduzioni delle resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente prende atto che, nel corso del presente giudizio, lo stesso ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, depositando il provvedimento di accoglimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'istanza di rateizzazione presentata proprio dal ricorrente per il pagamento delle somme oggetto del presente giudizio.
Pertanto non v'è alcun effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente processo per cessata materia del contendere. Spese compensate. NI, li
Il Giudice