Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2863/2021 R.G. avente ad oggetto “Responsabilità professionale",
vertente
TRA
,, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Panico, C.F. Parte_1 C.F. 1
,
con studio in Lagonegro, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
PARTE OPPONENTE
ED
,P.IVA 1 in persona del legale C.F. Controparte_1
,
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avocati Maria Pia Lavieri e Vitina Lorusso, giusta comparsa di costituzione, atto di costituzione di ulteriore difensore del 14.5.2024 e procure in atti, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Azienda;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'1.10.2021, il dottor Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 511/2021, notificato il 10.8.2021, con il quale era al medesimo ingiunto il pagamento della somma di € 10.422,19 oltre interessi legali e spese della fase monitoria, a titolo di Cont rivalsa per le somme corrisposte da in forza della sentenza n. 37/2019 emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata, di condanna al risarcimento dei danni derivanti da colpa medica, domandandone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della spiegata opposizione, il debitore allegava: l'infondatezza della pretesa creditoria, non avendo la struttura in alcun modo fornito la prova del dolo o della colpa grave dei sanitari, elementi essenziali, giusta anche la previsione di cui all'art. 22 del DPR n. 3/1957; che la responsabilità a carico
Si costituiva tempestivamente in giudizio la creditrice opposta la quale, riportando i principi giurisprudenziali applicabili all'azione esperita, domandava il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese processuali.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e, dopo alcuni rinvii richiesti per il bonario componimento della controversia, era riservata a sentenza all'udienza del 12.2.2025.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento ed il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
In via preliminare, va rilevato come la domanda proposta dalla Controparte_1 nei confronti del medico odierno opponente concerne il diritto di rivalsa del co debitore solidale, il quale abbia adempiuto al pagamento dell'intero debito al paziente danneggiato dalla non corretta esecuzione di un intervento chirurgico di tipo ortopedico, eseguito nel 2010 presso l'ospedale di Lagonegro.
Alla esecuzione dell'intervento partecipavano l'odierno opponente, secondo chirurgo, e da altro medico della Struttura, in qualità di primo chirurgo.
Il procedimento civile instaurato nei confronti dei due medici e della struttura sanitaria, si concludeva con la sentenza n. 37/2019 con la quale, esperita prova testimoniale e CTU, i convenuti erano condannati, in solido, al risarcimento del danno nei confronti dell'attore, liquidato in € 21.770,13 oltre interessi, nonchè al pagamento, sempre in solido, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per competenze ed in € 1.000,00 per spese vive.
L CP_1 ha documentato di avere corrisposto per intero le somme di cui alla sentenza di condanna, in due soluzioni, ed ha pertanto depositato ricorso per ottenere ingiunzione di pagamento, emessa nei confronti del dott. Pt_1 relativa ad 1/3 dell'importo complessivamente corrisposto in forza del titolo giudiziale.
Descritto brevemente il presupposto dell'azione, si rimarca come, dal punto di vista dell'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento della domanda, non trovano applicazione i criteri di cui al
DPR 3/1957, giacchè non viene in alcun rilievo la responsabilità contabile del dipendente pubblico, giusta art. 22, commi 1 e 2 del menzionato DPR, ma il diritto di rivalsa del co debitore solidale, il quale abbia pagato integralmente il dovuto al danneggiato, anche a titolo di rifusione di spese legali e processuali. (sulla diversità delle azioni e sulla giurisdizione cfr. Cass. S.U. 17634/2024 ma anche
Corte Costituzionale nei principi n. 203/2022)
Peraltro, nel caso concreto il range tra la diligenza professionale esigibile dai sanitari e quello in concreto rilevato nelle modalità di esecuzione dell'intervento, appare decisamente significativo, rilevando tale circostanza sulla valutazione della gravità della colpa degli esecutori. In fatto, si legge nella parte motiva della sentenza, quanto alla genesi della sepsi post operatoria quale conseguenza della cattiva esecuzione dell'intervento, che “nella cartella clinica non si parla affatto delle operazioni preventive di disinfezione, né della tricotomia, che pure costituisce operazione banale e routinaria rispetto a qualsiasi tipo di intervento... anche le deposizioni dei testi.. evidenziano una certa superficialità nelle pratiche pre operatorie... l'attore non viene preventivamente preparato, ma viene lasciato entrare in sala operatoria addirittura con gli abiti con i quali era giunto in ospedale... insomma tutto pare improntato ad una colpevole superficialità... dettata dalla necessità di far presto...". (sulla insorgenza di infezioni ed ulteriori complicanze si richiama la parte argomentativa della sentenza e la contestuale descrizione delle conclusioni della disposta CTU)
Acclarata l'evidenza della colpa dei sanitari, e richiamata la sentenza emessa nei confronti anche dei medesimi, va valutata dal punto di vista giuridico la domanda azionata dall' CP_1
I presupposti normativi sui quali poggia la domanda del co debitore solidale vanno ricercati, oltre che nei criteri direttivi di cui agli art. 1218 e 1228 c.c., anche nelle regole del riparto di cui all'art. 1298
c.c. e dell'art. 2055 c.c.
Come è noto, prima della introduzione della disciplina di cui alla L. 24/2017, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico per danni derivanti dalla non corretta esecuzione di interventi chirurgici
(ma anche diagnostici e medici in generale) era ricondotta nel paradigma della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. per il tramite della nozione del “ contatto sociale qualificato" che 66
trae origine dal rapporto medico paziente e dalla connessa assunzione di doveri di protezione da parte del primo, rispetto a beni a copertura costituzionale, quali la salute e la stessa integrità fisica.
La struttura sanitaria, a prescindere dalla natura del rapporto (di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma) tra essa ed il sanitario, era tenuta a rispondere nei confronti del danneggiato creditore per le conseguenze dei fatti dolosi o colposi commessi dagli ausiliari dei quali la prima si fosse avvalsa nell'adempimento della prestazione, a norma dell'art. 1228 c.c. (ex plurimis Cass. n. 10297/2004)
Orbene, l'art. 1298 c.c. dispone che, in ipotesi di obbligazione solidale, nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori e che “le parti si presumono uguali se non risulta diversamente".
L'art. 2055 c.c. a sua volta prevede, in tema di ripartizione interna del debito solidale, che il debitore che abbia risarcito il danno abbina regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate.
L'art. 1299 c.c. prevede poi, in linea generale, che il debitore in solido che abbia pagato l'intero debito possa ripetere dai co debitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Nel caso concreto, l' CP_1 che ha pagato l'intero, domanda la ripetizione delle somme versate in quota di un terzo, tenuto conto che, nel giudizio conclusosi con la sentenza, i convenuti, ritenuti responsabili sia pure a diverso titolo, erano tre, l' CP_1 ed i due operatori sanitari che avevano eseguito l'intervento.
Appare utile riportare alcuni passaggi di un precedente di legittimità, espressione di orientamento ormai consolidato, che tratteggia molto efficacemente il riparto interno delle responsabilità tra operatori sanitari e struttura ed i rimedi in concreto esperibili da questa, prima della riforma del 2017.
Sostiene la Corte: "1. la corretta identificazione del contenuto e dei limiti dell'azione di rivalsa, piuttosto che di regresso, esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017 non può prescindere da un preliminare quanto funzionale esame critico degli ordinari presupposti e della corretta qualificazione di tale rimedio nel diritto delle obbligazioni e dell'illecito;
2. la rivalsa, anche in campo sanitario - a differenza del diritto di regresso, che propriamente presuppone la nascita di una obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione da parte di uno di essi - viene comunemente, sebbene non correttamente, ricondotta al presupposto di un'attribuzione ovvero ripartizione della responsabilità per inadempimento, imputata al debitore e al suo ausiliario, in via solidale...4. la più frequente ricostruzione dell'istituto, oggi peraltro smentita testualmente dal disposto della L. n. 24 del 2007, art. 7, comma 1, - la struttura sanitaria che, nell'adempimento della "propria" obbligazione, si avvalga dell'opera degli esercenti la professione sanitaria, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. - sovrappone, erroneamente, una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 1228 c.c., dell'ente impersonale (che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dell'obbligazione contrattuale verso il paziente) pur sempre fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario... con la responsabilità indiretta per fatto altrui (concordemente ritenuta di tipo oggettivo) dell'imprenditore per i fatti dei propri dipendenti, disciplinata dall'art. 2049 c.c.; si tratta dunque di fattispecie astratte radicalmente differenti per morfologia ed effetti;
nel primo caso (art. 1228 c.c.) l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento "diretto" (ciò che esclude altresì la configurabilità, nella specie, dell'istituto dell'adempimento dell'obbligo altrui, da parte del sanitario, ex art. 1180 c.c.): si se vuole, ma solo descrittivamente, si tratta dell'emersione di obblighi protettivi rispetto al contesto contrattuale a prescindere, cioè, da una distinta responsabilità autonoma, anche aquiliana, dell'incaricato... come accennato nell'incipit di questo p.4, la sopravvenuta L. n. 24 del 2007, al di là dei peculiari contenuti delle singole disposizioni espressione della discrezionalità regolatoria del legislatore, costituisce, nella cornice della specialità della materia, indice ermeneutico d'indirizzo a supporto della ricostruzione qui esposta e che muove dalle appena indicate premesse... la responsabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario,
e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, è, appunto, per fatto proprio, e non altrui...". La Corte, delineati i principi del riparto della responsabilità sostiene: “...7. dovendo escludersi l'ipotesi che il giudizio di rivalsa integri gli estremi di un'ordinaria azione da inadempimento del contratto che lega la struttura sanitaria al medico.... i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità In presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo risarcitorio è sufficiente, per costante giurisprudenza di questa Corte, in base ai principi sul concorso di concause nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno.... per sovrapponibili ragioni è stato affermato che, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perchè, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità aquiliana, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente - in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, dei quali l'art. 2055, c.c., costituisce un'esplicitazione - che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass., 30/03/2010, n.
7618, Cass., 09/11/2006, n. 23918);
8. ciò posto, in linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Dell'art. 2055 c.c., il comma 3 detta, peraltro, una presunzione "iuris tantum" di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al "solvens" di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro: "l'interesse sarà dell'attore se pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà; sarà del convenuto se intende opporsi ad una richiesta pari alla metà, opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, poichè trattasi di fatto impeditivo della presunzione di pari concorso di colpa".. dal suo canto, l'art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, "se non risulti diversamente"10. in questa cornice, e riprendendo le premesse poc'anzi poste, va rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta,
l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
11. ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa
"in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino
(cfr. Cass., 06/06/2014, n. 12833);12. ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando,
l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa...". (cfr. passaggi tratti da Cass. n. 28987/2019 ma anche la recente Cass. ord. 34516/2023)
Nel caso concreto, l' CP_1 non domanda al co debitore il pagamento dell'intero, ma della sola quota pari ad un terzo, in maniera coerente con l'addebito della responsabilità alla CP_1 ed ai due medici esecutori, né l'opponente ha offerto elementi atti ad individuare un diverso riparto delle rispettive colpe.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo, come per legge, va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono ala soccombenza a vanno pertanto poste a carico dell'opponente ed in favore della opposta.
Esse sono liquidate in € 3.800,00 oltre accessori di legge, somma determinata in base al valore della controversia (terzo scaglione), alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in importi sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa, in relazione al livello di difficoltà non seriale, ma neanche particolarmente elevato delle questioni in fatto ed in diritto esaminate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 511/2021
proposta da Parte_1 'ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in €
3.800,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza 10.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro