Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 2
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
La prosecuzione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito di intervenuto annullamento con rinvio, non richiede un impulso di parte, essendo la cancelleria del giudice del rinvio tenuta d'ufficio ad attivarsi per porre in essere gli adempimenti necessari.
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione va indennizzata anche al condannato per altri reati (cass.pen., 1219/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2011, n. 45706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45706 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 26/10/2011
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1847
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 45205/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
avverso l'ordinanza del 25.3.2010 della Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano;
nei confronti di:
EN NO nato il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Vito Monetti, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna agli interessi, con rigetto del ricorso nel resto.
OSSERVA
1) A seguito di sentenza di annullamento, emessa in data 6.5.2009 dalla Corte di Cassazione, sez. 4, la Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 25.3.2010, in parziale accoglimento della richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione sofferta da EN NO (tre giorni in carcere dal 19.5.2003 al 21.5.2003 e due giorni agli arresti domiciliari dal 22.5.2003 al 23.5.2003), liquidava in favore del predetto EN la somma complessiva di Euro 943,32, oltre gli interessi legali dalla data del provvedimento all'effettivo soddisfo. Ricorre per cassazione l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, denunciando con il primo motivo la inosservanza degli artt. 315 e 646 c.p.p.. A seguito del rinvio, disposto dalla Corte di Cassazione, la prosecuzione del procedimento in questione è avvenuta di ufficio senza che fosse stata presentata istanza, e tanto in violazione del principio di impulso di parte stabilito dagli artt. 315 e 646 c.p.p. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 314 e ss. c.p.p., artt. 643 e ss. c.p.p., artt. 1219, 1224 e 1282 c.c. in relazione alla statuizione con cui la Corte territoriale ha liquidato gli interessi legali con decorrenza dalla data di emissione dell'ordinanza. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, tali interessi non sono moratori ma corrispettivi e vanno riconosciuti a partire dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo.
2) Il primo motivo di ricorso è infondato.
È vero che la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione è, a norma dell'art. 315 c.p.p., che richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 643 e ss. c.p.p., ad impulso di parte. Una volta presentata la richiesta è onere, però, della cancelleria provvedere a tutti gli incombenti, come espressamente previsto dall'art. 646 c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 315 c.p.p. ("La domanda con il provvedimento che fissa l'udienza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al Ministero del Tesoro presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nei distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda").
A maggior ragione è onere della cancelleria provvedere agli avvisi in caso di prosecuzione del procedimento, a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. A tanto si è correttamente provveduto, assicurandosi pienamente il contraddittorio delle parti, per cui non sussiste, neppure sotto tale profilo, alcuna violazione di legge. Fondato è, invece, il secondo motivo.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata anche dalla ricorrente Avvocatura dello Stato "...in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, a richiesta, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito, avente natura non risarcitola, può ritenersi certo, liquido esigibile" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 1678 del 27.11.2007). Erroneamente pertanto la Corte territoriale ha riconosciuto gli interessi sulla somma attribuita all'istante con decorrenza dalla emissione del provvedimento.
Previo annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata, va, senza necessità di rinvio, rettificata, nel senso sopraindicato, l'ordinanza medesima (art. 620 c.p.p., comma 1 lett. l)).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina che gli interessi legali sulla somma liquidata decorrano dal passaggio in giudicato dell'ordinanza. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011