Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2011, n. 45706
CASS
Sentenza 26 ottobre 2011

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Massime2

In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile.

La prosecuzione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito di intervenuto annullamento con rinvio, non richiede un impulso di parte, essendo la cancelleria del giudice del rinvio tenuta d'ufficio ad attivarsi per porre in essere gli adempimenti necessari.

Commentario1

  • 1Ingiusta detenzione va indennizzata anche al condannato per altri reati (cass.pen., 1219/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2011, n. 45706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45706
Data del deposito : 26 ottobre 2011

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