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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1151/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'avv. Sara Gini per mandato in atti RICORRENTE
contro
( ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Dai Prè per mandato in atti RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 10 All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da atto introduttivo precisando che l'importo
richiesta a titolo di assegno divorzile è di euro 300 o la diversa somma ritenuta di giustizia
Conclusioni di parte resistente: le conclusione come da memoria 473 bis 17 del 22.5.25 ed
in subordine accettando la proposta formulata d'ufficio
Conclusioni del PM: “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 13.2.2025 la sig.ra ha chiesto che venga Parte_1
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. CP_1
, chiedendo inoltre il riconoscimento di € 600 a titolo di assegno divorzile.
[...]
A tal fine ha allegato che: - in sede di separazione l'assegno di mantenimento era stato concordato nell'esigua somma di € 30 in quanto all'epoca il sig. versava un canone di CP_1
locazione e il rateo del mutuo;
- la ricorrente percepisce una pensione di soli € 63 al mese oltre alla pensione di invalidità di
€ 800 e € 400 a titolo di accompagnamento , che è intestataria di un conto corrente e deposito titolo a giugno 2024 di € 4800;
- a causa delle condizioni di salute la sig.ra ha assunto un'assistente per persone Pt_1
disabili alla quale versa uno stipendio di € 450;
- il resistente percepisce un cospicuo assegno per 14 mensilità, ha venduto la casa familiare ricavando la somma di € 125.000.
pagina 2 di 10 Il sig. , nel costituirsi in giudizio, si è associato alla domanda di divorzio;
Controparte_1
ha invece contestato la ricostruzione effettuata da parte ricorrente e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Ha confermato che la ricorrente,
invalida al 100% in quanto affetta da scheroli multipla, non lavorava al momento della separazione né può attualmente trovare un'occupazione; ha tuttavia evidenziato che la sua situazione economico patrimoniale è migliorata rispetto al momento della separazione dal momento che la sig.ra ha entrate per complessivi € 1.441,45 al mese (comprensive di Pt_1
pensione di invalidità, pensione Enpaf e indennità di accompagnamento) superiori a quelle del resistente ed è proprietaria dell'immobile in cui vive.
Nelle successive memorie la ricorrente ha precisato che durante il matrimonio il marito lavorava molte ore fuori da casa e la gestione delle figlie e della casa era interamente a carico della ricorrente e che, nonostante ella fosse affetta da scherosi multipla dall'età di 19 anni,
poteva muoversi in autonomia ed attendere alle quotidiane faccente familiari. Il sig. CP_1
ha invece ribadito che la ricorrente aveva rinunciato all'attività lavoativa a causa delle proprie condizioni di salute e che sino al 2007 gli introiti del marito consentivano una collaboratrice domestica.
Alla prima udienza di comparizione, il giudice ha formulato alle parti una proposta transattiva con riconoscimento di un assegno divorzile di € 50. Alla successiva udienza la parte resistente ha accettato la proposta formulata d'ufficio mentre parte ricorrente non ha accettato chiedendo che venga riconosciuto un importo superiore.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è
stata rimessa alla decisione del Collegio.
* * * * *
pagina 3 di 10 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70
per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VERONA (v.
allegato B), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 13.12.2016 (v. allegato) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, la disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 (così come riformato dalla L. n.
74/1987) che stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
In materia di determinazione dell'assegno divorzile, la sentenza n. 18287/2018 delle
Sezioni Unite, superando il tradizionale parametro del pregresso tenore di vita coniugale, ha delineato un criterio composito che tenga conto di una combinazione di fattori allo scopo di perseguire, tramite il riconoscimento dell'assegno di divorzio, una finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativa e compensativa.
pagina 4 di 10 In ragione di tale composita finalità, l'assegno divorzile dovrà essere attribuito e quantificato al fine di assicurare all'ex coniuge un livello reddituale adeguato al contributo effettivamente prestato per tutta la durata del vincolo matrimoniale alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge (cfr.
Cass. n.4215 del 2021).
In questa prospettiva, non rileva tanto verificare se e in che misura vi sia una modifica in peggio o in meglio della situazione economico-patrimoniale delle parti attuale rispetto al momento della separazione come argomentato negli scritti iniziali ma piuttosto si rende necessario verificare se un coniuge sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, effettuare una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e una valutazione prognostica sul futuro, anche al fine di accertare e compensare eventuali squilibri economico patrimoniali tra le parti, tenendo conto della definizione dei ruoli delineati all'interno della coppia, delle aspettative professionali e reddituali eventualmente sacrificate da uno dei due coniugi per dedicarsi alla famiglia a fronte di condivise scelte familiari e valutando, inoltre, se tali scelte abbiano inciso o meno sulla formazione del patrimonio comune e/o personale ovvero abbiano determinato uno spostamento patrimoniale da riequilibrare (cfr. Cass. n. 34429 del 2021, Cass. n.4215 del 2021).
Passando quindi all'esame della situazione economico patrimoniale delle parti osserva quanto segue.
La ricorrente percepisce la pensione Empaf di € 66,94 mensili, la pensione d'invalidità €
865,09, percepisce inoltre dall' 9 u importo a titolo di Indennità cura domiciliare pari a Pt_2
€ 400 per gli anni 2022 e 203 e a € 450 nel 2024 (cfr. doc. 6 e 7 dimessi).
pagina 5 di 10 La ricorrente vive in una casa di proprietà che ha allegato di aver dovuto acquistare nel
2022 a seguito del rilascio della casa familiare, a lei assegnata in sede di separazione.
All'epoca della separazione la ricorrente percepiva il canone di locazione di € 300 relativo ad altro immobile di proprietà che è stata costretta a vendere. Nel giudizio non sono stati prodotti i contratti di vendita della casa già di proprietà della ricorrente né l'atto di acquisto dell'attuale abitazione. Dall'estratto conto dimesso risultano incassi tramite assegni, senza ulteriori specificazioni, di € 5000 in data 25.2.2022 e di € 117.000 in data 24.3.2022 e, in data
26.5.2022 l'emissione di un assegno di € 85.000. Ritiene il Collegio che possa ragionevolmente presumersi che si tratti del prezzo incassato e di quello successivamente versato per l'acquisto dell'attuale abitazione sulla quale non grava alcun mutuo.
La sig.ra è inoltre titolare di un conto corrente al 31.12.2024 di € 15.677,56 e di Pt_1
un conto titoli di € 4.997 al 30.9.2024.
L'attrice ha inoltre allegato di sostenere spese condominiali di circa 600 l'anno, di circa
€ 2500 per utenze e spese domestiche e € 96 circa per spese mediche non coperte da SSN.
Ebbene, quanto alle spese condominiali e di utenze non sono stati forniti precisi riscontri in merito ma si tratta di importi del tutto verosimili. Per le spese mediche vi è agli atti un solo scontrino di € 96 relativo ad un farmaco di gennaio 2025 che non è di per sé sufficiente per ritenere che si tratti di una somma che mensilmente la ricorrente sostiene per farmaci non coperti dal SSN, ancorché può anche presumersi che la ricorrente sostenga spese mediche non coperte dal SSN che andranno a pesare, insieme alle spese di mantenimento, sulle entrate mensili.
.
pagina 6 di 10 Tanto premesso la capacità reddituale dell'attrice è di € 673,69 al mese (pari a € 803,28
annui pensione Empaf + € 10.381,08 pensione INPS detratti i costi annuali di condominio e utenze) oltre, ai fini della complessiva situazione, l'immobile di proprietà e i saldi di conto corrente e conto titoli € 15.677,56 e di un conto titoli di € 4.997 al 30.9.2024. L'Indennità
Cura Domiciliare (ICD) è completamente assorbita dallo stipendio che la ricorrente, invalidità
al 100%, versa per l'assistenza di cui necessità non essendo in grado di compiere atti quotidiani (cfr. verbale INPS del 8.1.2018 e lettera assunzione e relative buste paga). Ai fini della comparazione dei redditi delle parti non si è, evidentemente, tenuto conto dell'importo di € 30 mensili sino ad ora percepito a titolo di mantenimento.
Per quanto concerne il resistente, dalle dichiarazioni dei redditi (doc. 15, 16, 17, 18)
risultano redditi mensili medi di € 1.586,50 per il 2022, € 1.589,50 per il 2023 e € 1.637,66.
Il ricorrente, proprietario della casa familiare sulla quale gravava un mutuo ipotecario contratto nel 2006, ha allegato di essere stato costretto nel 2023 a vendere detto immobile per pagare debiti per € 10.352,63 e per poter acquistare una auto usata in sostituzione della precedente con 300.000 km. Anche il resistente, come la ricorrente, non ha prodotto l'atto di vendita ma dall'esame dell'estratto conto dimesso emerge l'incasso di un assegno circolare €
134.000 in nell'ottobre del 2023 che può presumibilmente ricondursi alla vendite dell'immobile.
Dal documento 20 risulta poi un patrimonio mobiliare di € 84.747,16 con liquidità a vista di € 54.407,40.
Il resistente aveva un debito verso Agenzia delle Entrate Riscossioni che ha estinto versando, a saldo e stralcio, la somma € 10.585,38; nel 2025 ha ricevuto un'ulteriore intimazione per l'omesso pagamento di IMU per un importo complessivo di € 3.186; paga un pagina 7 di 10 canone di locazione di € 350 mensili oltre ad € 200 per le utenze e di € 120 per bollo, benzina e assicurazione dell'utilitaria e dello scooter di proprietà.
Ne consegue quindi che la capacità reddituale del resistente è circa di € 930 (reddito medio di € 1.600 negli ultimi tre anni detratti le utenze e i costi dei due veicoli di proprietà)
oltre, ai fini della complessiva situazione, beni mobili per € 84.747,16 con liquidità a vista di
€ 54.407,40 e un nuovo debito di € 3.186.
Pur in presenza di redditi complessivamente contenuti, non vi è dubbio che sussiste quindi una differenza reddituale delle parti proporzionalmente non irrilevante, a fronte di un patrimonio immobiliare, da una parte, e mobiliare, dall'altra di entità comparabile.
Per quanto concerne poi le componenti dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che ne sussistano i presupposti.
La ricorrente è invalida al 100%, non può lavorare e non potrà in alcun modo migliorare o mutare la propria situazione reddituale;
la disponibilità mensile è contenuta (670/680 euro circa) e con essa la ricorrente deve provvedere al proprio mantenimento.
Il matrimonio è durato ben 26 anni durante i quali, ancorché affetta da sclerosi multipla e disturbi psichici accertati, la ricorrente si è presa cura delle figlie, fosse pure con l'aiuto di una collaboratrice domestica per i lavori domestici sino al 2007. Nel pomeriggio, per stessa ammissione del resistente, la madre restava con le figlie, le seguiva per i compiti e gli studi e se ne prendeva cura quantomeno sino al rientro del marito. Quest'ultimo ha quindi potuto vari lavori, dal 1996 al 2003 come subagente plurimandatario della ditta individuale SG
IM che lo ha portato a commercializzare prodotti in varie province del Veneto oltre che a Trento e Bolzano, a spostarsi ogni mese e mezzo a Trieste;
quindi ad aprire una propria attività di agenzia dal 2003 al 2006, ad assumere la carica di amministratore di una s.r.l. Nel
pagina 8 di 10 2007 ha lasciato l'attività di agente ed è stato assunto come operaio con contratti a tempo determinato presso varie sino all'impiego a tempio indeterminato presso la Cooperativa
Sociale Spazio Aerto Onlus dove lavora. Dagli estratti conto dimessi dalla ricorrente risulta anche che quest'ultima ha contribuito al pagamento di alcune rate di mutuo.
Alla luce di quanto sopra, valutata l'intera storia coniugale e effettuata una valutazione prognostica sul futuro, può ritenersi che lo squilibrio economico patrimoniale delle parti sia complessivamente frutto, non soltanto, delle condizioni di salute della ricorrente ma anche della complessiva organizzazione familiare che per molti anni ha consentito al ricorrente,
stante la presenza in casa delle moglie, di organizzare il proprio lavoro rimanendo fuori casa per oltre dieci ore al giorno (come riferito quanto meno nel periodo svolgeva attività di subagente per la ditta SG IM), di effettuare trasferte fuori provincia e fuori regione,
di provare a mettersi in proprio e di assumere cariche societarie.
Ciò posto ritiene il Collegio che possa essere riconosciuto alla ricorrente un assegno divorzile dell'importo di € 75 oltre rivalutazione Istat annuale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tenuto conto dell'assenza di soccombenza in relazione alla domanda di divorzio richiesta da entrambi e del riconoscimento di un assegno divorzile in misura significativamente inferiore a quella richiesta e prossima alla proposta formulata d'ufficio e accettata dal resistente che in tal senso ha concluso in via subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/lo pagina 9 di 10 scioglimento del matrimonio, celebrato in VERONA il 07/07/1990 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
di stato civile del Comune di VERONA (anno 1990, VERONA (anno 1990 II , serie
A n. 92 parte II);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma di euro 75 entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'11.9.2025
La Giudice est. La Presidente
dott. Silvia Rizzuto dott. Antonella Guerra
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1151/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'avv. Sara Gini per mandato in atti RICORRENTE
contro
( ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Dai Prè per mandato in atti RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 10 All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da atto introduttivo precisando che l'importo
richiesta a titolo di assegno divorzile è di euro 300 o la diversa somma ritenuta di giustizia
Conclusioni di parte resistente: le conclusione come da memoria 473 bis 17 del 22.5.25 ed
in subordine accettando la proposta formulata d'ufficio
Conclusioni del PM: “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 13.2.2025 la sig.ra ha chiesto che venga Parte_1
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. CP_1
, chiedendo inoltre il riconoscimento di € 600 a titolo di assegno divorzile.
[...]
A tal fine ha allegato che: - in sede di separazione l'assegno di mantenimento era stato concordato nell'esigua somma di € 30 in quanto all'epoca il sig. versava un canone di CP_1
locazione e il rateo del mutuo;
- la ricorrente percepisce una pensione di soli € 63 al mese oltre alla pensione di invalidità di
€ 800 e € 400 a titolo di accompagnamento , che è intestataria di un conto corrente e deposito titolo a giugno 2024 di € 4800;
- a causa delle condizioni di salute la sig.ra ha assunto un'assistente per persone Pt_1
disabili alla quale versa uno stipendio di € 450;
- il resistente percepisce un cospicuo assegno per 14 mensilità, ha venduto la casa familiare ricavando la somma di € 125.000.
pagina 2 di 10 Il sig. , nel costituirsi in giudizio, si è associato alla domanda di divorzio;
Controparte_1
ha invece contestato la ricostruzione effettuata da parte ricorrente e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Ha confermato che la ricorrente,
invalida al 100% in quanto affetta da scheroli multipla, non lavorava al momento della separazione né può attualmente trovare un'occupazione; ha tuttavia evidenziato che la sua situazione economico patrimoniale è migliorata rispetto al momento della separazione dal momento che la sig.ra ha entrate per complessivi € 1.441,45 al mese (comprensive di Pt_1
pensione di invalidità, pensione Enpaf e indennità di accompagnamento) superiori a quelle del resistente ed è proprietaria dell'immobile in cui vive.
Nelle successive memorie la ricorrente ha precisato che durante il matrimonio il marito lavorava molte ore fuori da casa e la gestione delle figlie e della casa era interamente a carico della ricorrente e che, nonostante ella fosse affetta da scherosi multipla dall'età di 19 anni,
poteva muoversi in autonomia ed attendere alle quotidiane faccente familiari. Il sig. CP_1
ha invece ribadito che la ricorrente aveva rinunciato all'attività lavoativa a causa delle proprie condizioni di salute e che sino al 2007 gli introiti del marito consentivano una collaboratrice domestica.
Alla prima udienza di comparizione, il giudice ha formulato alle parti una proposta transattiva con riconoscimento di un assegno divorzile di € 50. Alla successiva udienza la parte resistente ha accettato la proposta formulata d'ufficio mentre parte ricorrente non ha accettato chiedendo che venga riconosciuto un importo superiore.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è
stata rimessa alla decisione del Collegio.
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pagina 3 di 10 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70
per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VERONA (v.
allegato B), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 13.12.2016 (v. allegato) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, la disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 (così come riformato dalla L. n.
74/1987) che stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
In materia di determinazione dell'assegno divorzile, la sentenza n. 18287/2018 delle
Sezioni Unite, superando il tradizionale parametro del pregresso tenore di vita coniugale, ha delineato un criterio composito che tenga conto di una combinazione di fattori allo scopo di perseguire, tramite il riconoscimento dell'assegno di divorzio, una finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativa e compensativa.
pagina 4 di 10 In ragione di tale composita finalità, l'assegno divorzile dovrà essere attribuito e quantificato al fine di assicurare all'ex coniuge un livello reddituale adeguato al contributo effettivamente prestato per tutta la durata del vincolo matrimoniale alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge (cfr.
Cass. n.4215 del 2021).
In questa prospettiva, non rileva tanto verificare se e in che misura vi sia una modifica in peggio o in meglio della situazione economico-patrimoniale delle parti attuale rispetto al momento della separazione come argomentato negli scritti iniziali ma piuttosto si rende necessario verificare se un coniuge sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, effettuare una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e una valutazione prognostica sul futuro, anche al fine di accertare e compensare eventuali squilibri economico patrimoniali tra le parti, tenendo conto della definizione dei ruoli delineati all'interno della coppia, delle aspettative professionali e reddituali eventualmente sacrificate da uno dei due coniugi per dedicarsi alla famiglia a fronte di condivise scelte familiari e valutando, inoltre, se tali scelte abbiano inciso o meno sulla formazione del patrimonio comune e/o personale ovvero abbiano determinato uno spostamento patrimoniale da riequilibrare (cfr. Cass. n. 34429 del 2021, Cass. n.4215 del 2021).
Passando quindi all'esame della situazione economico patrimoniale delle parti osserva quanto segue.
La ricorrente percepisce la pensione Empaf di € 66,94 mensili, la pensione d'invalidità €
865,09, percepisce inoltre dall' 9 u importo a titolo di Indennità cura domiciliare pari a Pt_2
€ 400 per gli anni 2022 e 203 e a € 450 nel 2024 (cfr. doc. 6 e 7 dimessi).
pagina 5 di 10 La ricorrente vive in una casa di proprietà che ha allegato di aver dovuto acquistare nel
2022 a seguito del rilascio della casa familiare, a lei assegnata in sede di separazione.
All'epoca della separazione la ricorrente percepiva il canone di locazione di € 300 relativo ad altro immobile di proprietà che è stata costretta a vendere. Nel giudizio non sono stati prodotti i contratti di vendita della casa già di proprietà della ricorrente né l'atto di acquisto dell'attuale abitazione. Dall'estratto conto dimesso risultano incassi tramite assegni, senza ulteriori specificazioni, di € 5000 in data 25.2.2022 e di € 117.000 in data 24.3.2022 e, in data
26.5.2022 l'emissione di un assegno di € 85.000. Ritiene il Collegio che possa ragionevolmente presumersi che si tratti del prezzo incassato e di quello successivamente versato per l'acquisto dell'attuale abitazione sulla quale non grava alcun mutuo.
La sig.ra è inoltre titolare di un conto corrente al 31.12.2024 di € 15.677,56 e di Pt_1
un conto titoli di € 4.997 al 30.9.2024.
L'attrice ha inoltre allegato di sostenere spese condominiali di circa 600 l'anno, di circa
€ 2500 per utenze e spese domestiche e € 96 circa per spese mediche non coperte da SSN.
Ebbene, quanto alle spese condominiali e di utenze non sono stati forniti precisi riscontri in merito ma si tratta di importi del tutto verosimili. Per le spese mediche vi è agli atti un solo scontrino di € 96 relativo ad un farmaco di gennaio 2025 che non è di per sé sufficiente per ritenere che si tratti di una somma che mensilmente la ricorrente sostiene per farmaci non coperti dal SSN, ancorché può anche presumersi che la ricorrente sostenga spese mediche non coperte dal SSN che andranno a pesare, insieme alle spese di mantenimento, sulle entrate mensili.
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pagina 6 di 10 Tanto premesso la capacità reddituale dell'attrice è di € 673,69 al mese (pari a € 803,28
annui pensione Empaf + € 10.381,08 pensione INPS detratti i costi annuali di condominio e utenze) oltre, ai fini della complessiva situazione, l'immobile di proprietà e i saldi di conto corrente e conto titoli € 15.677,56 e di un conto titoli di € 4.997 al 30.9.2024. L'Indennità
Cura Domiciliare (ICD) è completamente assorbita dallo stipendio che la ricorrente, invalidità
al 100%, versa per l'assistenza di cui necessità non essendo in grado di compiere atti quotidiani (cfr. verbale INPS del 8.1.2018 e lettera assunzione e relative buste paga). Ai fini della comparazione dei redditi delle parti non si è, evidentemente, tenuto conto dell'importo di € 30 mensili sino ad ora percepito a titolo di mantenimento.
Per quanto concerne il resistente, dalle dichiarazioni dei redditi (doc. 15, 16, 17, 18)
risultano redditi mensili medi di € 1.586,50 per il 2022, € 1.589,50 per il 2023 e € 1.637,66.
Il ricorrente, proprietario della casa familiare sulla quale gravava un mutuo ipotecario contratto nel 2006, ha allegato di essere stato costretto nel 2023 a vendere detto immobile per pagare debiti per € 10.352,63 e per poter acquistare una auto usata in sostituzione della precedente con 300.000 km. Anche il resistente, come la ricorrente, non ha prodotto l'atto di vendita ma dall'esame dell'estratto conto dimesso emerge l'incasso di un assegno circolare €
134.000 in nell'ottobre del 2023 che può presumibilmente ricondursi alla vendite dell'immobile.
Dal documento 20 risulta poi un patrimonio mobiliare di € 84.747,16 con liquidità a vista di € 54.407,40.
Il resistente aveva un debito verso Agenzia delle Entrate Riscossioni che ha estinto versando, a saldo e stralcio, la somma € 10.585,38; nel 2025 ha ricevuto un'ulteriore intimazione per l'omesso pagamento di IMU per un importo complessivo di € 3.186; paga un pagina 7 di 10 canone di locazione di € 350 mensili oltre ad € 200 per le utenze e di € 120 per bollo, benzina e assicurazione dell'utilitaria e dello scooter di proprietà.
Ne consegue quindi che la capacità reddituale del resistente è circa di € 930 (reddito medio di € 1.600 negli ultimi tre anni detratti le utenze e i costi dei due veicoli di proprietà)
oltre, ai fini della complessiva situazione, beni mobili per € 84.747,16 con liquidità a vista di
€ 54.407,40 e un nuovo debito di € 3.186.
Pur in presenza di redditi complessivamente contenuti, non vi è dubbio che sussiste quindi una differenza reddituale delle parti proporzionalmente non irrilevante, a fronte di un patrimonio immobiliare, da una parte, e mobiliare, dall'altra di entità comparabile.
Per quanto concerne poi le componenti dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che ne sussistano i presupposti.
La ricorrente è invalida al 100%, non può lavorare e non potrà in alcun modo migliorare o mutare la propria situazione reddituale;
la disponibilità mensile è contenuta (670/680 euro circa) e con essa la ricorrente deve provvedere al proprio mantenimento.
Il matrimonio è durato ben 26 anni durante i quali, ancorché affetta da sclerosi multipla e disturbi psichici accertati, la ricorrente si è presa cura delle figlie, fosse pure con l'aiuto di una collaboratrice domestica per i lavori domestici sino al 2007. Nel pomeriggio, per stessa ammissione del resistente, la madre restava con le figlie, le seguiva per i compiti e gli studi e se ne prendeva cura quantomeno sino al rientro del marito. Quest'ultimo ha quindi potuto vari lavori, dal 1996 al 2003 come subagente plurimandatario della ditta individuale SG
IM che lo ha portato a commercializzare prodotti in varie province del Veneto oltre che a Trento e Bolzano, a spostarsi ogni mese e mezzo a Trieste;
quindi ad aprire una propria attività di agenzia dal 2003 al 2006, ad assumere la carica di amministratore di una s.r.l. Nel
pagina 8 di 10 2007 ha lasciato l'attività di agente ed è stato assunto come operaio con contratti a tempo determinato presso varie sino all'impiego a tempio indeterminato presso la Cooperativa
Sociale Spazio Aerto Onlus dove lavora. Dagli estratti conto dimessi dalla ricorrente risulta anche che quest'ultima ha contribuito al pagamento di alcune rate di mutuo.
Alla luce di quanto sopra, valutata l'intera storia coniugale e effettuata una valutazione prognostica sul futuro, può ritenersi che lo squilibrio economico patrimoniale delle parti sia complessivamente frutto, non soltanto, delle condizioni di salute della ricorrente ma anche della complessiva organizzazione familiare che per molti anni ha consentito al ricorrente,
stante la presenza in casa delle moglie, di organizzare il proprio lavoro rimanendo fuori casa per oltre dieci ore al giorno (come riferito quanto meno nel periodo svolgeva attività di subagente per la ditta SG IM), di effettuare trasferte fuori provincia e fuori regione,
di provare a mettersi in proprio e di assumere cariche societarie.
Ciò posto ritiene il Collegio che possa essere riconosciuto alla ricorrente un assegno divorzile dell'importo di € 75 oltre rivalutazione Istat annuale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tenuto conto dell'assenza di soccombenza in relazione alla domanda di divorzio richiesta da entrambi e del riconoscimento di un assegno divorzile in misura significativamente inferiore a quella richiesta e prossima alla proposta formulata d'ufficio e accettata dal resistente che in tal senso ha concluso in via subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/lo pagina 9 di 10 scioglimento del matrimonio, celebrato in VERONA il 07/07/1990 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
di stato civile del Comune di VERONA (anno 1990, VERONA (anno 1990 II , serie
A n. 92 parte II);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma di euro 75 entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'11.9.2025
La Giudice est. La Presidente
dott. Silvia Rizzuto dott. Antonella Guerra
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