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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/07/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2622/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2622/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 BRIANTINA 10 20831 SEREGNO presso lo studio dell'avv. MELIDEO MARCO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MUGIASCA, 10 22100 CP_1 P.IVA_1 COMO presso lo studio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATO
ED UNICA SOCIA AL Controparte_2 Parte_2 MOMENTO DELLA CESSAZ. (C.F. ), CP_3 P.IVA_2
(C.F. ), CP_4 C.F._2 APPELLATI CONTUMACI avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“In via principale ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza: A) ritenuto adeguatamente provato il fatto storico contestato in giudizio, ritenute attendibili le testimonianze rese nel corso del giudizio di prime cure, vista la confessione resa in udienza nel corso del giudizio di prime cure dal responsabile civile , ritenuta completa e coerente la relazione del CTU in merito al nesso CP_4 causale tra l'evento e le lesioni lamentate, dichiarare le parti appellate civilmente responsabili e solidalmente tenute al risarcimento del danno subito da in conseguenza del Parte_1
pagina 1 di 8 sinistro per cui è causa;
B) per l'effetto - ed alla luce degli esiti della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio – condannare le parti appellate al pagamento in favore di Parte_1 della somma residua di Euro €.39.460,35 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria eventuale: A) disporre la convocazione del CTU nominato in primo grado affinché confermi quanto riferito a pagina cinque della relazione medico legale depositata in primo grado e cioè che le lesioni conseguite al GN nel sinistro oggetto di causa ”furono evidenziate Parte_1 in ambiente ospedaliero con opportuni esami clinici e radiografici e sono compatibili con le modalità del sinistro descritte in anamnesi e direttamente raccolte dal periziato”; B) qualora la Corte ritenga opportuno escutere nuovamente e direttamente i testimoni sentiti in primo grado allo scopo di valutarne l'affidabilità si chiede disporsi la rinnovazione della prova per testi ed interrogatorio formale sui medesimi capitoli da 1 a 4 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice ammessi in primo grado con provvedimento del 17 Novembre 2021. Si indicano quindi i medesimi testi ammessi in primo grado: a) il GN residente a [...]; b) il GN Controparte_5 [...]
residente a [...]; c) il GN residente a [...] e si chiede l'escussione in interpello dell'appellato GN
, residente in [...], Fenegrò (CO). CP_4 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese documentate della CTU svolta nel corso del giudizio di prime cure” Per CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: Rigettare ogni avversa pretesa avanzata nei confronti di in Controparte_1 quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, dato atto che il sig. ha percepito dall'INAIL l'indennizzo di € Parte_1 10.399,85 a titolo di danno biologico (alla data del 06.02.2020, fatta salva l'eventuale maggior somma che dovesse risultare erogata dall'Ente a definitiva chiusura del sinistro), nonché dato altresì atto che il sig. ha ulteriormente percepito da ZU in data 04.04.2019 l'indennizzo di € Parte_1 12.470,00 in forza di polizza privata infortuni stipulata con detta Compagnia assicurativa, rigettare ogni ulteriore pretesa avanzata nei confronti di in quanto destituita di fondamento in Controparte_1 fatto ed in diritto;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, dato atto che il sig. ha percepito dall'INAIL Parte_1 l'indennizzo di € 10.399,85 a titolo di danno biologico (alla data del 06.02.2020, fatta salva l'eventuale maggior somma che dovesse risultare erogata dall'Ente a definitiva chiusura del sinistro), nonché dato altresì atto che il sig. ha ulteriormente percepito da ZU in data Parte_1
04.04.2019 l'indennizzo di € 12.470,00 in forza di polizza privata infortuni stipulata con detta Compagnia assicurativa, limitare l'eventuale esposizione di nei limiti dell'effettivo CP_1 accertando danno differenziale, secondo equità e giustizia, respingendo ogni ulteriore avversa pretesa in quanto destituita di fondamento;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede:
- Ordinare a ZU (o al signor , ex art. 210 c.p.c., di produrre la documentazione relativa alla Pt_1 liquidazione del sinistro occorso al sig. in data 05.04.2018, in forza di polizza Parte_1 infortuni dal medesimo stipulata;
pagina 2 di 8 - Ordinare a INAIL, ex art. 210 c.p.c., di produrre la documentazione inerente alla liquidazione del sinistro occorso il 05.04.2018 al sig. comprensiva del conteggio attualizzato delle Parte_1 indennità al medesimo riconosciute, con specifica dei relativi titoli, ovvero acquisire ex officio la suddetta documentazione, ex art. 213 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 243/2024 pubblicata il 27/02/2024, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1293/2020 promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ha così deciso:
[...] Controparte_2 CP_4
“1. Dichiara la contumacia di e di . Controparte_2 CP_4
2. Rigetta la domanda attorea, svolta ex art. 144 D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per infondatezza nell'an, con assorbimento di ogni valutazione in ordine al quantum.
3. Condanna alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio in Parte_1 favore di in persona del l.r.p.t, che si liquidano in euro 3.200,00 Controparte_1 (tremiladuecento/00), oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
4. Dichiara irripetibili le spese nei rapporti tra e i convenuti contumaci ( e Pt_1 Controparte_2
). CP_4 5. Imputa in via definitiva le spese di ctu (dott. , a parte attrice”. Per_1
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 23.3.20 Pt_1 Parte_1 conveniva in giudizio , la società e la CP_4 Controparte_2 Controparte_6
., nella qualità rispettivamente di conducente, proprietario e compagnia assicurativa
[...] dell'autocarro Citroen Berlingò targato EM088BC per sentirli condannare, in via tra loro solidale, al versamento della somma di euro a titolo di risarcimento del danno patito dall'attore in conseguenza del sinistro stradale allo stesso occorso il 5 aprile 2018 in Cirimido (CO), nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Precisava l'attore che si trovava nei pressi del piazzale di carico/scarico merci antistante l'impresa allorquando veniva urtato al piede destro dal citato automezzo guidato da . Controparte_2 CP_4 Si costituiva tempestivamente il 25.6.2020, mentre e pur ritualmente CP_1 CP_4 Controparte_2 evocati in giudizio con notifiche perfezionatesi il 19.11.2020 e 3.11.2020 (dopo che era stata disposta la rinnovazione di quelle perfezionatesi il 20.3.2020, per effetto della sospensione straordinaria dei termini in ragione dell'emergenza epidemiologica allora in atto), rimanevano contumaci, come da declaratoria all'esito dell'udienza cartolare del 24.3.2021. contestava le deduzioni avversarie, tanto nell'an, per mancata prova del nesso causale tra CP_1 evento e conseguenze lesive, quanto nel quantum, evidenziando in ogni caso il già avvenuto indennizzo da parte di ZU € 12.470,00 in forza di polizza privata infortuni, oltre che quello ad opera di INAIL per ulteriori € 10.399,85 a titolo di danno biologico (di cui lo stesso attore aveva in verità dato atto)”
Il Tribunale di Como ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo che la domanda attore difettasse della prova del nesso causale fra evento e danno essendo non provata la riconducibilità delle lesioni alla dinamica descritta del sinistro. Riteneva, altresì, inattendibili i testi escussi e la dichiarazione resa durante l'interrogatorio formale da . CP_4
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la riforma integrale Parte_1 della sentenza impugnata e per la richiesta di risarcimento del danno come avanzata in primo grado, pari ad € 39.460,35. pagina 3 di 8 Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
e non si costituivano e all'udienza del 6/02/2025 ne veniva dichiarata Controparte_2 CP_4 la contumacia.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 19/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi, l'appellante contesta l'erronea interpretazione data dal Tribunale alle dichiarazioni contenute nei referti Inal, l'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, l'omessa analisi degli elementi probatorio nonché l'erronea valutazione della c.t.u. e della relazione medica di parte attrice.
I motivi sono fondati e devono essere accolti.
Sui certificati Inail
Assume l'appellante che il primo certificato Inail, del 5/04/2018, sarebbe stato redatto da un medico che ha raccolto le prime dichiarazioni di un soggetto dolorante e di madrelingua rumena. Le imprecisioni contenute in quella dichiarazione devono essere addebitate al medico stesso.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il certificato Inail del 5/04/2018 – intervenuto nell'immediatezza dell'evento dannoso, per quanto effettivamente caotico, è però facilmente intellegibile laddove riporta che “DURANTE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' Pt_1 LAVORATIVA VENIVA INVESTITO DA MEZZO OPERATORE”, essendo noto che, in ambito di trasporti e cantieristica, un "mezzo operatore” è principalmente un veicolo adibito al trasporto di materiali, spesso legati all'edilizia, come nel caso di specie.
L'appellante dichiara di essere stato investito da un automezzo, a poco rilevando, le ulteriori frasi contenute nel certificato in parola quali “Colpito da materiale”, il che potrebbe essere facilmente giustificato da una cattiva comprensione fra il medico ed il danneggiato il quale, avendo appena subito l'incidente, versava in un certo stato di agitazione, il tutto accentuato dalla scarsa padronanza della lingua italiana. Così come pure all'aver verbalizzato l'evento come “incidente non stradale” non può essere interpretato, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, nel senso che il danneggiato non sarebbe stato colpito da un veicolo, essendo chiaro che, il sinistro in parola, non riguarda un incidente stradale puro fra due veicoli.
Il tribunale di tutto quanto riportato nel certificato Inail ha inspiegabilmente dato valore solo alla locuzione “colpito da materiale” ritenendo che il danno sia stato causato “a seguito di contatto avvenuto con qualcosa presente nel capannone/fabbrica”, pur se tale possibilità non emerge né dagli atti di causa né dalle dichiarazioni rese dai testi e dal convenuto UM . CP_4
Probabilmente, avvedutosi del fraintendimento, il si sarebbe così deciso a rendere la precisazione Pt_1 di cui al successivo certificato del 20/04/2018, ove specificava “di essere stato investito da autocarro”, ulteriore dichiarazione che non si palesa sospetta, come ritenuto dal tribunale, ma solo la specificazione che, per mezzo operatore, si intendeva “autocarro”.
Sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali
Il tribunale ha quindi ritenuto che “l'avvenuto cambio di versione nelle dichiarazioni dell'attore, volto a declinare quale sinistro causato dallo scontro con autoveicolo quello che inizialmente sembrava essere un incidente intra moenia” pagina 4 di 8 Sulla scia di tale interpretazione ha poi ritenuto le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice inattendibili, poiché, relativamente al teste e al teste , le dichiarazioni rilasciate in Pt_2 CP_5 udienza sarebbero contraddittorie rispetto a quelle rese precedentemente al giudizio.
La Corte ritiene di non poter aderire a quanto rilevato dal primo giudice.
Difatti il teste , ha rilasciato la prima dichiarazione, nella quale afferma di “avere visto il sig. CP_5
a terra dopo che il sig. con il mezzo Citroen targa EM088BC l'ha toccato CP_7 CP_4 con la ruota il giorno 05/04/2018”; udito come teste, ha dichiarato “ho visto il a terra dolorante Pt_1 a una gamba ma non ricordo quale fosse”. L'affermazione resa come teste non appare in contraddizione con quanto precedentemente asserito nell'immediatezza dei fatti.
Così come appare del tutto errata la valutazione delle dichiarazioni rese da : invero CP_4 quanto asserito da nella dichiarazione del 20/04/2018:“in macchina ho investito CP_4 CP_8
toccandolo con la ruota anteriore destra sul suo piede destro…”, non appare affatto in
[...] contraddizione rispetto a quanto sostenuto in sede di interrogatorio formale” guidavo l'autocarro e appena svoltato nella strada davanti all'ingresso della ditta, ove il si trovava ho urtato il suo Pt_1 piede destro mentre svoltava sulla mia sinistra…”.
La dichiarazione resa da , peraltro resa in sede di interrogatorio formale con valenza confessoria, CP_4 quindi, appare congrua e in linea con la precedente, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare, avendo rappresentato il fatto coerentemente, senza lacune o contraddizioni. CP_4 Attraverso tali dichiarazioni il conducente del veicolo investitore ha dunque confessato, in via giudiziale, di aver investito con il suo autocarro il urtandolo al piede destro Pt_1
Il Tribunale, pur se la dichiarazione resa dal conducente non proprietario può essere liberamente apprezzata non vincolando il giudice, non ha dato alcun rilievo alla detta dichiarazione, corroborata, peraltro dalle testimonianze rese nel giudizio e, nell'attribuire prevalenza all'esito delle ulteriori prove precostituite (peraltro non dirimenti) quali quelle relative ai certificati Inps, e alla ritenuta probabile vera ricostruzione dei fatti, non ha fornito alcuna congrua motivazione.
Tuttavia, la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale, pur se nella fattispecie non vincola il giudice, si pone in radicale e irrimediabile contrasto con il tenore delle altre prove utilizzate, che non hanno avuto una valenza meramente specificativa di elementi non sufficientemente emersi in ordine ai fatti di causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 884 del 05/05/1967; Sez. 1, Sentenza n. 697 del 11/03/1966). Ed infatti, il documento Inps cui il tribunale fa riferimento - e dal quale fa discendere la diversa natura del sinistro - non costituisce prova legale diretta del fatto, consistendo nella mera trascrizione della dichiarazione, in tesi, rilasciata dal danneggiato, avente ad oggetto la descrizione dell'infortunio, descrizione ritenuta “quantomeno sospetta” dal primo giudice, solo perché confusa. Sicché anche tale elemento (indiziario) avrebbe dovuto ritenersi superato dall'esito confessorio della prova per interpello (contrastante con detto indizio).
Il tribunale poi, ha poi inesattamente ritenuto che i testimoni avrebbero indicato che il trauma riportato da si sarebbe verificato a causa di un evento proveniente da tergo. Secondo il primo giudice, Pt_1 invece, sarebbe più plausibile ritenere il contatto con il piede della vittima, laterale o frontale, non posteriore.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, però, si rileva che tutti i testimoni riferiscono di un urto della ruota del camion con il piede destro di non specificando tutti il punto Pt_1 preciso dell'impatto che, probabilmente laterale, frontale o posteriore che fosse, era certamente di difficile, se non impossibile, identificazione. La dinamica del sinistro, difatti, è durata probabilmente pagina 5 di 8 solo una frazione di secondo rendendo arduo, per comune esperienza, l'individuazione precisa del punto di contatto fra la ruota e il piede.
Sul punto la testimonianza resa dal fratello della vittima, pur se il teste è Testimone_1 potenzialmente inattendibile in virtù del rapporto di parentela, si evidenzia comunque in linea con quanto dichiarato dagli atri testimoni, avendo egli dichiarato, in principio che l'autocarro era passato, con la ruota, sopra il piede del fratello e poi in sede di udienza testimoniale ha precisato “mio fratello è stato colpito con la ruota destra nella parte posteriore del piede”. Rileva questa Corte, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., se non esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse, neppure consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (cfr. Cass. n. 20802 del 2011; Cass. n. 17630 del 2010; Cass. n. 98 del 2019).
Ad ogni modo, è notorio che un testimone è considerato contraddittorio quando le sue dichiarazioni divergono significativamente da altre prove o dichiarazioni precedenti, creando un dubbio sulla sua credibilità e veridicità. Questo può accadere quando un testimone cambia versione dei fatti, si contraddice su dettagli importanti o fornisce informazioni incoerenti con altre evidenze presentate nel caso. Ma nel caso in esame, anche a voler ritenere contraddittorie o inattendibili le testimonianze – peraltro rese a distanza di 4 anni dall'evento dannoso – rilasciate da e dal fratello Parte_2 dell'appellante la dinamica del sinistro è stata coerentemente descritta da tutti i Testimone_1 testimoni che hanno confermato che il conducente dell'autocarro investiva il piede destro del nel Pt_1 piazzale di carico della ditta CP_9
Tuttavia, laddove sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Nel presente giudizio, si ritiene che le testimonianze rese - anche in sede di interpello - non presentano elementi di scarsa credibilità, incoerenza o contraddizione, tali da far dubitare della loro veridicità e affidabilità, poiché la versione dei fatti riportata, è compatibile sia con gli altri elementi di prova, sia con la logica o con la comune esperienza.
Questa Corte, dopo aver valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio, non rileva l'irrimediabile contrasto con le dichiarazioni rese precedentemente al giudizio, ritenendo attendibile anche la testimonianza resa dal fratello dell'appellante, del tutto coerente e in linea con le altre dichiarazioni testimoniali, ritenendo dunque provata la dinamica del sinistro.
Sulla valutazione della ctu e della relazione medico/legale di parte
Assume l'appellante di aver compiutamente adempiuto all'onere, posto a suo carico, di fornire la prova del nesso causale tra la dinamica del sinistro e il trauma subito da tramite la perizia effettuata dal Pt_1 proprio consulente di parte, dott che concludeva che il proprio paziente, a causa del sinistro, Per_2 riportava “un trauma distorsivo caviglia destra frattura lisfranc piede destro, frattura del I cuneiforme” e a mezzo della ctu espletata nel corso del primo grado, ove anche il consulente del tribunale confermava il nesso fra l'urto con l'automezzo e le lesioni riscontrate.
pagina 6 di 8 Secondo il primo giudice il danneggiato non avrebbe fornito la prova del nesso causale tra modalità di ferimento e la lesione subita, ritenendo quanto evidenziato dal ctu un mero giudizio di astratta compatibilità tra “le modalità del sinistro descritte in anamnesi… il trauma da schiacciamento al piede destro…”
Rileva questa Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'appellante ha fornito prova della dinamica dell'incidente attraverso testimoni che, a parte il fratello, non appare abbiano alcun rapporto con il essendo lui dipendente della Coema Soc. Coop mentre gli altri testimoni Pt_1 sono dipendenti della società, convenuta e UM, Le sole piccole divergenze CP_9 rilevate dal primo giudice, sono relative al punto di contatto della ruota con il piede di Pt_1
Invero ritiene questa Corte che, nell'immediatezza dei fatti, era davvero difficile capire l'esatto punto di contatto ed infatti, tutti i testimoni uditi, descrivono l'urto della ruota con il piede destro, senza altro specificare.
Il perito di parte descrive un “trauma da schiacciamento e compressione della regione del piede e caviglia”. Il ctu dott. nella relazione depositata in I grado, riporta che il dichiarava di Per_1 Pt_1 essere stato “urtato e schiacciato al piede destro dalla ruota anteriore destra di un veicolo che stava per parcheggiare nel piazzale”, riportando la frattura-lussazione Lisfranc del piede destro. E, soprattutto, il consulente ha evidenziato che le lesioni riportate da “sono compatibili con le Pt_1 modalità del sinistro descritte in anamnesi e direttamente raccolte dal periziato”.
Ebbene, l'analisi della compatibilità tra lesioni e modalità, mira a stabilire una correlazione logica tra la lesione osservata e il modo in cui è stata prodotta, fornendo un elemento di valutazione importante per accertamenti e indagini.
Il tribunale ha quindi errato a ritenere quanto riferito dal ctu, “un giudizio di astratta compatibilità tra
“le modalità del sinistro descritte in anamnesi…e il trauma da schiacciamento del piede…”, proprio perché, al contrario, quanto accertato dal perito, riferisce la corrispondenza tra la tipologia di lesione e il meccanismo che l'ha causata, valutando che, quel tipo di lesione, sia coerente con l'agente lesivo e le circostanze in cui si è verificato l'evento. Valutazione medico legale, cruciale per determinare la dinamica dell'evento traumatico essendo evidente che solo se le lesioni riscontrate su non Pt_1 fossero state ritenute compatibili con l'evento descritto, ciò avrebbe potuto sollevare dubbi sulla veridicità dei fatti accaduti.
L'accoglimento dei primi tre motivi di appello, determina l'assorbimento degli altri.
Sulla quantificazione del danno
La Corte preliminarmente osserva che risulta in atti che ha già ricevuto, per il sinistro di cui è Pt_1 causa, un risarcimento parziale dall'Inali per € 10.384,75, nonché € 12.740,75 dalla compagnia assicurativa ZU, sulla scorta di una polizza infortuni, per un totale pari ad € 23.124,75.
In materia è pacifico che il contratto di assicurazione è aleatorio e non commutativo;
l'alea consiste nell'avverarsi del rischio;
se il rischio si avvera ma le sue conseguenze fossero eliminate da un terzo, cessa l'alea e, insieme ad essa, l'interesse dell'assicurato all'indennizzo (art. 1904 c.c.). La tesi dell'appellante, che ritiene il risarcimento ottenuto in virtù della polizza infortuni, conduce pertanto all'esito paradossale di ammettere che possa esistere un obbligo indennitario dell'assicuratore, senza che esista un danno causato dall'avverarsi del rischio.
Secondo la Suprema Corte, (Cassazione civile sez. III, 10/02/2025, n.3429) né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai essere fonte di arricchimento per il pagina 7 di 8 danneggiato o per l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c., che enuncia il principio di indifferenza del risarcimento, nel secondo caso, invece, il divieto scaturisce dal principio indennitario, che si rinviene nel combinato disposto degli artt.1904, 1909 e 1910 c.c..
Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito, che sia già stata indennizzata dal suo assicuratore, venisse anche risarcita dal responsabile del danno, si verificherebbe una violazione del principio di indifferenza del risarcimento;
allo stesso modo, se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno, per il quale è già stato risarcito dal responsabile, sarebbe violato il principio indennitario.
Pertanto dalla somma liquidata, dovrà essere detratto l'importo già ricevuto a titolo di risarcimento del danno.
Tanto premesso la Corte, in applicazione della Tabella Unica Nazionale (DPR n. 12 del 13/01/2025) e sulla scorta dei parametri indicati dal ctu, non contestati- invalidità permanente 11%, 10 giorni di inabilità temporanea assoluta, 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, -liquida a titolo di risarcimento del danno la somma di € 37.386,48 di cui e 25.584,17 per danno permanente, € 11.614,21 per il danno temporaneo totale ed € 188,10 per spese mediche. Da tale somma deve essere detratto l'importo pari ad € 23.124,75 già ricevuto a titolo di risarcimento del danno dall'appellante.
La somma riveniente, già rivalutata all'attualità, ammonta ad € 16.857,36 e dovrà essere liquidata, oltre agli interessi legali dal 23/3/2020 (data della domanda) da calcolarsi sulla somma devalutata a quella data e di un anno in anno rivalutata, sino al saldo.
L'appello deve quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza n.243/2024 resa in data 27/02/2024 dal Tribunale di Como. L'esito complessivo della lite comporta la condanna, in base al decisum, alle spese di causa, come operata in dispositivo, in via solidale delle parti appellate
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 243/2024 resa in data 27/02/2024 dal Tribunale di Como, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza 243/2024 così dispone:
1.condanna , e , in solido, a corrispondere in favore di CP_1 Controparte_2 CP_4
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 16.857,36 oltre interessi legali Parte_3 interessi legali dal 23/3/2020 (data della domanda) da calcolarsi sulla somma devalutata a quella data e di un anno in anno rivalutata, sino al saldo;
2. condanna i predetti appellati in solido a rifondere a le spese del doppio grado di Parte_1 giudizio che liquida per il primo grado in € 5.077,00 e per il secondo grado in € 3.966,00 oltre € 797,00 per spese processuali, nonché al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. pone le spese di CTU a carico degli odierni appellati in solido.
Così deciso in Milano il 9 luglio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2622/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 BRIANTINA 10 20831 SEREGNO presso lo studio dell'avv. MELIDEO MARCO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MUGIASCA, 10 22100 CP_1 P.IVA_1 COMO presso lo studio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATO
ED UNICA SOCIA AL Controparte_2 Parte_2 MOMENTO DELLA CESSAZ. (C.F. ), CP_3 P.IVA_2
(C.F. ), CP_4 C.F._2 APPELLATI CONTUMACI avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
“In via principale ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza: A) ritenuto adeguatamente provato il fatto storico contestato in giudizio, ritenute attendibili le testimonianze rese nel corso del giudizio di prime cure, vista la confessione resa in udienza nel corso del giudizio di prime cure dal responsabile civile , ritenuta completa e coerente la relazione del CTU in merito al nesso CP_4 causale tra l'evento e le lesioni lamentate, dichiarare le parti appellate civilmente responsabili e solidalmente tenute al risarcimento del danno subito da in conseguenza del Parte_1
pagina 1 di 8 sinistro per cui è causa;
B) per l'effetto - ed alla luce degli esiti della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio – condannare le parti appellate al pagamento in favore di Parte_1 della somma residua di Euro €.39.460,35 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria eventuale: A) disporre la convocazione del CTU nominato in primo grado affinché confermi quanto riferito a pagina cinque della relazione medico legale depositata in primo grado e cioè che le lesioni conseguite al GN nel sinistro oggetto di causa ”furono evidenziate Parte_1 in ambiente ospedaliero con opportuni esami clinici e radiografici e sono compatibili con le modalità del sinistro descritte in anamnesi e direttamente raccolte dal periziato”; B) qualora la Corte ritenga opportuno escutere nuovamente e direttamente i testimoni sentiti in primo grado allo scopo di valutarne l'affidabilità si chiede disporsi la rinnovazione della prova per testi ed interrogatorio formale sui medesimi capitoli da 1 a 4 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice ammessi in primo grado con provvedimento del 17 Novembre 2021. Si indicano quindi i medesimi testi ammessi in primo grado: a) il GN residente a [...]; b) il GN Controparte_5 [...]
residente a [...]; c) il GN residente a [...] e si chiede l'escussione in interpello dell'appellato GN
, residente in [...], Fenegrò (CO). CP_4 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese documentate della CTU svolta nel corso del giudizio di prime cure” Per CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: Rigettare ogni avversa pretesa avanzata nei confronti di in Controparte_1 quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, dato atto che il sig. ha percepito dall'INAIL l'indennizzo di € Parte_1 10.399,85 a titolo di danno biologico (alla data del 06.02.2020, fatta salva l'eventuale maggior somma che dovesse risultare erogata dall'Ente a definitiva chiusura del sinistro), nonché dato altresì atto che il sig. ha ulteriormente percepito da ZU in data 04.04.2019 l'indennizzo di € Parte_1 12.470,00 in forza di polizza privata infortuni stipulata con detta Compagnia assicurativa, rigettare ogni ulteriore pretesa avanzata nei confronti di in quanto destituita di fondamento in Controparte_1 fatto ed in diritto;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, dato atto che il sig. ha percepito dall'INAIL Parte_1 l'indennizzo di € 10.399,85 a titolo di danno biologico (alla data del 06.02.2020, fatta salva l'eventuale maggior somma che dovesse risultare erogata dall'Ente a definitiva chiusura del sinistro), nonché dato altresì atto che il sig. ha ulteriormente percepito da ZU in data Parte_1
04.04.2019 l'indennizzo di € 12.470,00 in forza di polizza privata infortuni stipulata con detta Compagnia assicurativa, limitare l'eventuale esposizione di nei limiti dell'effettivo CP_1 accertando danno differenziale, secondo equità e giustizia, respingendo ogni ulteriore avversa pretesa in quanto destituita di fondamento;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede:
- Ordinare a ZU (o al signor , ex art. 210 c.p.c., di produrre la documentazione relativa alla Pt_1 liquidazione del sinistro occorso al sig. in data 05.04.2018, in forza di polizza Parte_1 infortuni dal medesimo stipulata;
pagina 2 di 8 - Ordinare a INAIL, ex art. 210 c.p.c., di produrre la documentazione inerente alla liquidazione del sinistro occorso il 05.04.2018 al sig. comprensiva del conteggio attualizzato delle Parte_1 indennità al medesimo riconosciute, con specifica dei relativi titoli, ovvero acquisire ex officio la suddetta documentazione, ex art. 213 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 243/2024 pubblicata il 27/02/2024, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1293/2020 promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ha così deciso:
[...] Controparte_2 CP_4
“1. Dichiara la contumacia di e di . Controparte_2 CP_4
2. Rigetta la domanda attorea, svolta ex art. 144 D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per infondatezza nell'an, con assorbimento di ogni valutazione in ordine al quantum.
3. Condanna alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio in Parte_1 favore di in persona del l.r.p.t, che si liquidano in euro 3.200,00 Controparte_1 (tremiladuecento/00), oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
4. Dichiara irripetibili le spese nei rapporti tra e i convenuti contumaci ( e Pt_1 Controparte_2
). CP_4 5. Imputa in via definitiva le spese di ctu (dott. , a parte attrice”. Per_1
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 23.3.20 Pt_1 Parte_1 conveniva in giudizio , la società e la CP_4 Controparte_2 Controparte_6
., nella qualità rispettivamente di conducente, proprietario e compagnia assicurativa
[...] dell'autocarro Citroen Berlingò targato EM088BC per sentirli condannare, in via tra loro solidale, al versamento della somma di euro a titolo di risarcimento del danno patito dall'attore in conseguenza del sinistro stradale allo stesso occorso il 5 aprile 2018 in Cirimido (CO), nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Precisava l'attore che si trovava nei pressi del piazzale di carico/scarico merci antistante l'impresa allorquando veniva urtato al piede destro dal citato automezzo guidato da . Controparte_2 CP_4 Si costituiva tempestivamente il 25.6.2020, mentre e pur ritualmente CP_1 CP_4 Controparte_2 evocati in giudizio con notifiche perfezionatesi il 19.11.2020 e 3.11.2020 (dopo che era stata disposta la rinnovazione di quelle perfezionatesi il 20.3.2020, per effetto della sospensione straordinaria dei termini in ragione dell'emergenza epidemiologica allora in atto), rimanevano contumaci, come da declaratoria all'esito dell'udienza cartolare del 24.3.2021. contestava le deduzioni avversarie, tanto nell'an, per mancata prova del nesso causale tra CP_1 evento e conseguenze lesive, quanto nel quantum, evidenziando in ogni caso il già avvenuto indennizzo da parte di ZU € 12.470,00 in forza di polizza privata infortuni, oltre che quello ad opera di INAIL per ulteriori € 10.399,85 a titolo di danno biologico (di cui lo stesso attore aveva in verità dato atto)”
Il Tribunale di Como ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo che la domanda attore difettasse della prova del nesso causale fra evento e danno essendo non provata la riconducibilità delle lesioni alla dinamica descritta del sinistro. Riteneva, altresì, inattendibili i testi escussi e la dichiarazione resa durante l'interrogatorio formale da . CP_4
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la riforma integrale Parte_1 della sentenza impugnata e per la richiesta di risarcimento del danno come avanzata in primo grado, pari ad € 39.460,35. pagina 3 di 8 Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
e non si costituivano e all'udienza del 6/02/2025 ne veniva dichiarata Controparte_2 CP_4 la contumacia.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 19/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi, l'appellante contesta l'erronea interpretazione data dal Tribunale alle dichiarazioni contenute nei referti Inal, l'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, l'omessa analisi degli elementi probatorio nonché l'erronea valutazione della c.t.u. e della relazione medica di parte attrice.
I motivi sono fondati e devono essere accolti.
Sui certificati Inail
Assume l'appellante che il primo certificato Inail, del 5/04/2018, sarebbe stato redatto da un medico che ha raccolto le prime dichiarazioni di un soggetto dolorante e di madrelingua rumena. Le imprecisioni contenute in quella dichiarazione devono essere addebitate al medico stesso.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il certificato Inail del 5/04/2018 – intervenuto nell'immediatezza dell'evento dannoso, per quanto effettivamente caotico, è però facilmente intellegibile laddove riporta che “DURANTE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' Pt_1 LAVORATIVA VENIVA INVESTITO DA MEZZO OPERATORE”, essendo noto che, in ambito di trasporti e cantieristica, un "mezzo operatore” è principalmente un veicolo adibito al trasporto di materiali, spesso legati all'edilizia, come nel caso di specie.
L'appellante dichiara di essere stato investito da un automezzo, a poco rilevando, le ulteriori frasi contenute nel certificato in parola quali “Colpito da materiale”, il che potrebbe essere facilmente giustificato da una cattiva comprensione fra il medico ed il danneggiato il quale, avendo appena subito l'incidente, versava in un certo stato di agitazione, il tutto accentuato dalla scarsa padronanza della lingua italiana. Così come pure all'aver verbalizzato l'evento come “incidente non stradale” non può essere interpretato, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, nel senso che il danneggiato non sarebbe stato colpito da un veicolo, essendo chiaro che, il sinistro in parola, non riguarda un incidente stradale puro fra due veicoli.
Il tribunale di tutto quanto riportato nel certificato Inail ha inspiegabilmente dato valore solo alla locuzione “colpito da materiale” ritenendo che il danno sia stato causato “a seguito di contatto avvenuto con qualcosa presente nel capannone/fabbrica”, pur se tale possibilità non emerge né dagli atti di causa né dalle dichiarazioni rese dai testi e dal convenuto UM . CP_4
Probabilmente, avvedutosi del fraintendimento, il si sarebbe così deciso a rendere la precisazione Pt_1 di cui al successivo certificato del 20/04/2018, ove specificava “di essere stato investito da autocarro”, ulteriore dichiarazione che non si palesa sospetta, come ritenuto dal tribunale, ma solo la specificazione che, per mezzo operatore, si intendeva “autocarro”.
Sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali
Il tribunale ha quindi ritenuto che “l'avvenuto cambio di versione nelle dichiarazioni dell'attore, volto a declinare quale sinistro causato dallo scontro con autoveicolo quello che inizialmente sembrava essere un incidente intra moenia” pagina 4 di 8 Sulla scia di tale interpretazione ha poi ritenuto le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice inattendibili, poiché, relativamente al teste e al teste , le dichiarazioni rilasciate in Pt_2 CP_5 udienza sarebbero contraddittorie rispetto a quelle rese precedentemente al giudizio.
La Corte ritiene di non poter aderire a quanto rilevato dal primo giudice.
Difatti il teste , ha rilasciato la prima dichiarazione, nella quale afferma di “avere visto il sig. CP_5
a terra dopo che il sig. con il mezzo Citroen targa EM088BC l'ha toccato CP_7 CP_4 con la ruota il giorno 05/04/2018”; udito come teste, ha dichiarato “ho visto il a terra dolorante Pt_1 a una gamba ma non ricordo quale fosse”. L'affermazione resa come teste non appare in contraddizione con quanto precedentemente asserito nell'immediatezza dei fatti.
Così come appare del tutto errata la valutazione delle dichiarazioni rese da : invero CP_4 quanto asserito da nella dichiarazione del 20/04/2018:“in macchina ho investito CP_4 CP_8
toccandolo con la ruota anteriore destra sul suo piede destro…”, non appare affatto in
[...] contraddizione rispetto a quanto sostenuto in sede di interrogatorio formale” guidavo l'autocarro e appena svoltato nella strada davanti all'ingresso della ditta, ove il si trovava ho urtato il suo Pt_1 piede destro mentre svoltava sulla mia sinistra…”.
La dichiarazione resa da , peraltro resa in sede di interrogatorio formale con valenza confessoria, CP_4 quindi, appare congrua e in linea con la precedente, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare, avendo rappresentato il fatto coerentemente, senza lacune o contraddizioni. CP_4 Attraverso tali dichiarazioni il conducente del veicolo investitore ha dunque confessato, in via giudiziale, di aver investito con il suo autocarro il urtandolo al piede destro Pt_1
Il Tribunale, pur se la dichiarazione resa dal conducente non proprietario può essere liberamente apprezzata non vincolando il giudice, non ha dato alcun rilievo alla detta dichiarazione, corroborata, peraltro dalle testimonianze rese nel giudizio e, nell'attribuire prevalenza all'esito delle ulteriori prove precostituite (peraltro non dirimenti) quali quelle relative ai certificati Inps, e alla ritenuta probabile vera ricostruzione dei fatti, non ha fornito alcuna congrua motivazione.
Tuttavia, la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale, pur se nella fattispecie non vincola il giudice, si pone in radicale e irrimediabile contrasto con il tenore delle altre prove utilizzate, che non hanno avuto una valenza meramente specificativa di elementi non sufficientemente emersi in ordine ai fatti di causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 884 del 05/05/1967; Sez. 1, Sentenza n. 697 del 11/03/1966). Ed infatti, il documento Inps cui il tribunale fa riferimento - e dal quale fa discendere la diversa natura del sinistro - non costituisce prova legale diretta del fatto, consistendo nella mera trascrizione della dichiarazione, in tesi, rilasciata dal danneggiato, avente ad oggetto la descrizione dell'infortunio, descrizione ritenuta “quantomeno sospetta” dal primo giudice, solo perché confusa. Sicché anche tale elemento (indiziario) avrebbe dovuto ritenersi superato dall'esito confessorio della prova per interpello (contrastante con detto indizio).
Il tribunale poi, ha poi inesattamente ritenuto che i testimoni avrebbero indicato che il trauma riportato da si sarebbe verificato a causa di un evento proveniente da tergo. Secondo il primo giudice, Pt_1 invece, sarebbe più plausibile ritenere il contatto con il piede della vittima, laterale o frontale, non posteriore.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, però, si rileva che tutti i testimoni riferiscono di un urto della ruota del camion con il piede destro di non specificando tutti il punto Pt_1 preciso dell'impatto che, probabilmente laterale, frontale o posteriore che fosse, era certamente di difficile, se non impossibile, identificazione. La dinamica del sinistro, difatti, è durata probabilmente pagina 5 di 8 solo una frazione di secondo rendendo arduo, per comune esperienza, l'individuazione precisa del punto di contatto fra la ruota e il piede.
Sul punto la testimonianza resa dal fratello della vittima, pur se il teste è Testimone_1 potenzialmente inattendibile in virtù del rapporto di parentela, si evidenzia comunque in linea con quanto dichiarato dagli atri testimoni, avendo egli dichiarato, in principio che l'autocarro era passato, con la ruota, sopra il piede del fratello e poi in sede di udienza testimoniale ha precisato “mio fratello è stato colpito con la ruota destra nella parte posteriore del piede”. Rileva questa Corte, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., se non esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse, neppure consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (cfr. Cass. n. 20802 del 2011; Cass. n. 17630 del 2010; Cass. n. 98 del 2019).
Ad ogni modo, è notorio che un testimone è considerato contraddittorio quando le sue dichiarazioni divergono significativamente da altre prove o dichiarazioni precedenti, creando un dubbio sulla sua credibilità e veridicità. Questo può accadere quando un testimone cambia versione dei fatti, si contraddice su dettagli importanti o fornisce informazioni incoerenti con altre evidenze presentate nel caso. Ma nel caso in esame, anche a voler ritenere contraddittorie o inattendibili le testimonianze – peraltro rese a distanza di 4 anni dall'evento dannoso – rilasciate da e dal fratello Parte_2 dell'appellante la dinamica del sinistro è stata coerentemente descritta da tutti i Testimone_1 testimoni che hanno confermato che il conducente dell'autocarro investiva il piede destro del nel Pt_1 piazzale di carico della ditta CP_9
Tuttavia, laddove sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Nel presente giudizio, si ritiene che le testimonianze rese - anche in sede di interpello - non presentano elementi di scarsa credibilità, incoerenza o contraddizione, tali da far dubitare della loro veridicità e affidabilità, poiché la versione dei fatti riportata, è compatibile sia con gli altri elementi di prova, sia con la logica o con la comune esperienza.
Questa Corte, dopo aver valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio, non rileva l'irrimediabile contrasto con le dichiarazioni rese precedentemente al giudizio, ritenendo attendibile anche la testimonianza resa dal fratello dell'appellante, del tutto coerente e in linea con le altre dichiarazioni testimoniali, ritenendo dunque provata la dinamica del sinistro.
Sulla valutazione della ctu e della relazione medico/legale di parte
Assume l'appellante di aver compiutamente adempiuto all'onere, posto a suo carico, di fornire la prova del nesso causale tra la dinamica del sinistro e il trauma subito da tramite la perizia effettuata dal Pt_1 proprio consulente di parte, dott che concludeva che il proprio paziente, a causa del sinistro, Per_2 riportava “un trauma distorsivo caviglia destra frattura lisfranc piede destro, frattura del I cuneiforme” e a mezzo della ctu espletata nel corso del primo grado, ove anche il consulente del tribunale confermava il nesso fra l'urto con l'automezzo e le lesioni riscontrate.
pagina 6 di 8 Secondo il primo giudice il danneggiato non avrebbe fornito la prova del nesso causale tra modalità di ferimento e la lesione subita, ritenendo quanto evidenziato dal ctu un mero giudizio di astratta compatibilità tra “le modalità del sinistro descritte in anamnesi… il trauma da schiacciamento al piede destro…”
Rileva questa Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'appellante ha fornito prova della dinamica dell'incidente attraverso testimoni che, a parte il fratello, non appare abbiano alcun rapporto con il essendo lui dipendente della Coema Soc. Coop mentre gli altri testimoni Pt_1 sono dipendenti della società, convenuta e UM, Le sole piccole divergenze CP_9 rilevate dal primo giudice, sono relative al punto di contatto della ruota con il piede di Pt_1
Invero ritiene questa Corte che, nell'immediatezza dei fatti, era davvero difficile capire l'esatto punto di contatto ed infatti, tutti i testimoni uditi, descrivono l'urto della ruota con il piede destro, senza altro specificare.
Il perito di parte descrive un “trauma da schiacciamento e compressione della regione del piede e caviglia”. Il ctu dott. nella relazione depositata in I grado, riporta che il dichiarava di Per_1 Pt_1 essere stato “urtato e schiacciato al piede destro dalla ruota anteriore destra di un veicolo che stava per parcheggiare nel piazzale”, riportando la frattura-lussazione Lisfranc del piede destro. E, soprattutto, il consulente ha evidenziato che le lesioni riportate da “sono compatibili con le Pt_1 modalità del sinistro descritte in anamnesi e direttamente raccolte dal periziato”.
Ebbene, l'analisi della compatibilità tra lesioni e modalità, mira a stabilire una correlazione logica tra la lesione osservata e il modo in cui è stata prodotta, fornendo un elemento di valutazione importante per accertamenti e indagini.
Il tribunale ha quindi errato a ritenere quanto riferito dal ctu, “un giudizio di astratta compatibilità tra
“le modalità del sinistro descritte in anamnesi…e il trauma da schiacciamento del piede…”, proprio perché, al contrario, quanto accertato dal perito, riferisce la corrispondenza tra la tipologia di lesione e il meccanismo che l'ha causata, valutando che, quel tipo di lesione, sia coerente con l'agente lesivo e le circostanze in cui si è verificato l'evento. Valutazione medico legale, cruciale per determinare la dinamica dell'evento traumatico essendo evidente che solo se le lesioni riscontrate su non Pt_1 fossero state ritenute compatibili con l'evento descritto, ciò avrebbe potuto sollevare dubbi sulla veridicità dei fatti accaduti.
L'accoglimento dei primi tre motivi di appello, determina l'assorbimento degli altri.
Sulla quantificazione del danno
La Corte preliminarmente osserva che risulta in atti che ha già ricevuto, per il sinistro di cui è Pt_1 causa, un risarcimento parziale dall'Inali per € 10.384,75, nonché € 12.740,75 dalla compagnia assicurativa ZU, sulla scorta di una polizza infortuni, per un totale pari ad € 23.124,75.
In materia è pacifico che il contratto di assicurazione è aleatorio e non commutativo;
l'alea consiste nell'avverarsi del rischio;
se il rischio si avvera ma le sue conseguenze fossero eliminate da un terzo, cessa l'alea e, insieme ad essa, l'interesse dell'assicurato all'indennizzo (art. 1904 c.c.). La tesi dell'appellante, che ritiene il risarcimento ottenuto in virtù della polizza infortuni, conduce pertanto all'esito paradossale di ammettere che possa esistere un obbligo indennitario dell'assicuratore, senza che esista un danno causato dall'avverarsi del rischio.
Secondo la Suprema Corte, (Cassazione civile sez. III, 10/02/2025, n.3429) né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai essere fonte di arricchimento per il pagina 7 di 8 danneggiato o per l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c., che enuncia il principio di indifferenza del risarcimento, nel secondo caso, invece, il divieto scaturisce dal principio indennitario, che si rinviene nel combinato disposto degli artt.1904, 1909 e 1910 c.c..
Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito, che sia già stata indennizzata dal suo assicuratore, venisse anche risarcita dal responsabile del danno, si verificherebbe una violazione del principio di indifferenza del risarcimento;
allo stesso modo, se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno, per il quale è già stato risarcito dal responsabile, sarebbe violato il principio indennitario.
Pertanto dalla somma liquidata, dovrà essere detratto l'importo già ricevuto a titolo di risarcimento del danno.
Tanto premesso la Corte, in applicazione della Tabella Unica Nazionale (DPR n. 12 del 13/01/2025) e sulla scorta dei parametri indicati dal ctu, non contestati- invalidità permanente 11%, 10 giorni di inabilità temporanea assoluta, 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, -liquida a titolo di risarcimento del danno la somma di € 37.386,48 di cui e 25.584,17 per danno permanente, € 11.614,21 per il danno temporaneo totale ed € 188,10 per spese mediche. Da tale somma deve essere detratto l'importo pari ad € 23.124,75 già ricevuto a titolo di risarcimento del danno dall'appellante.
La somma riveniente, già rivalutata all'attualità, ammonta ad € 16.857,36 e dovrà essere liquidata, oltre agli interessi legali dal 23/3/2020 (data della domanda) da calcolarsi sulla somma devalutata a quella data e di un anno in anno rivalutata, sino al saldo.
L'appello deve quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza n.243/2024 resa in data 27/02/2024 dal Tribunale di Como. L'esito complessivo della lite comporta la condanna, in base al decisum, alle spese di causa, come operata in dispositivo, in via solidale delle parti appellate
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 243/2024 resa in data 27/02/2024 dal Tribunale di Como, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza 243/2024 così dispone:
1.condanna , e , in solido, a corrispondere in favore di CP_1 Controparte_2 CP_4
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 16.857,36 oltre interessi legali Parte_3 interessi legali dal 23/3/2020 (data della domanda) da calcolarsi sulla somma devalutata a quella data e di un anno in anno rivalutata, sino al saldo;
2. condanna i predetti appellati in solido a rifondere a le spese del doppio grado di Parte_1 giudizio che liquida per il primo grado in € 5.077,00 e per il secondo grado in € 3.966,00 oltre € 797,00 per spese processuali, nonché al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. pone le spese di CTU a carico degli odierni appellati in solido.
Così deciso in Milano il 9 luglio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
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