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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1939/ 2024 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RE ETTORE;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MUSTO VITTORIA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_2
a percepire gli emolumenti relativi ai mesi da ottobre e dicembre degli anni 2012 e 2014,
[...] nonché le tredicesime mensilità relative agli stessi anni. 2) Per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_3 favore della ricorrente Sig.ra per le causali descritte, della somma di € Parte_1
11.620,90 lordi, o di quella diversa, maggiore o mi-nore, che dovesse eventualmente risultare di giustizia, entro il limite di valore di cui alla dichiarazione che segue, con la rivalutazione moneta- ria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dalla maturazione dei crediti al soddisfo. 3) Condannare la , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio, con attribuzione al Difensore anticipatario”.
1 A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della , con sede in Montella (AV) alla via Don Minzoni n. 2, Parte_3
P.I.: , dal 01-01-2004 fino al 31-12-2016, con la qualifica di Operaio, livello 4°OTI; P.IVA_1 che al termine del rapporto il suddetto ente non provvedeva a liquidare gli emolumenti relativi ai mesi da ottobre a dicembre del 2012, da ottobre a dicembre del 2014, nonché la 13° dovuta per l'anno 2012
e la 13° dovuta per l'anno 2014, come si evince dagli attestati rilasciati dal medesimo ente;
di aver sollecitato nel corso del rapporto il pagamento dei menzionati emolumenti, tanto è vero che la debenza degli stessi veniva altresì riconosciuta dalla parte datoriale con le note prot. n. 112 del 13-
01-2017 e prot. n. 6408 del 30-11-2018.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la parte resistente, la quale tuttavia eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti, l'errato calcolo delle retribuzioni ancora spettanti, ritenendo che il diritto di credito della ricorrente fosse inferiore rispetto a quello domandato. La parte resistente chiedeva inoltre di poter integrare il contraddittorio nei confronti della
Regione Campania, in quanto l'inadempimento doveva imputarsi a quest'ultima e all'omessa integrale erogazione delle risorse da parte di questa.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla e volta alla chiamata in causa della Regione Campania. Deve osservarsi, infatti, Parte_3 che come già affermato in autorevoli pronunce, richiamate in atti e condivise da questo GDL:
“Inammissibile appare la chiamata in causa della Regione Campania proposta dalla ricorrente, nonché le ulteriori domande avanzate nei confronti di Regione Campania, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato sulla base delle allegazioni della ricorrente. L'eventuale inadempimento da parte della Regione Campania agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rilevano in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti della Regione stessa, questione che non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata in garanzia. La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariale del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente” (vd. Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, sentenza n. 236/2020 e n. 633/2023).
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi priva di fondamento l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla parte opponente, essendo stati prodotti in atti documenti idonei ad interrompere la maturazione di detta prescrizione. Nello specifico, tra i documenti prodotti
2 dall'opposto si rinvengono diversi atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito retributivo;
nello specifico, risulta in atti una nota del 02-09-2017 (v. attestato del 13-01-2017, all. a), una nota del 27-11-2018 (v. attestato del 30-11-2018, all. b), una richiesta di intervento del 19-12-2018 (v. convocazione per la concilia-zione monocratica, all. d) e una ulteriore nota del 05-11-2021 (v. attestato del 09-11-2021, all. c).
Passando pertanto al merito della presente controversia, deve osservarsi che in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore (cfr. ex multiis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Egli, tuttavia, se agisce in giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato e siccome previsto nel contratto di lavoro;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Orbene, nel caso de quo, costituendosi in giudizio, la parte datoriale non ha negato in toto il proprio inadempimento contrattuale, giustificandolo peraltro con l'assenza delle risorse necessarie a causa dell'omesso finanziamento da parte della Regione Campania.
Ciò che tuttavia forma oggetto di specifica contestazione da parte della resistente è il quantum dell'inadempimento e, in particolare, ella deduce che le mensilità di ottobre 2014 e la tredicesima dello stesso anno sarebbero già state pagate.
Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta in parte de qua perché rimasta priva di prova.
La resistente, infatti, ha prodotto solo delle buste paga non quietanzate, senza fornire altra documentazione da cui poter evincere l'avvenuto pagamento degli importi ivi indicati. Ciò, pertanto, non risulta sufficiente ai fini della prova dell'esatto adempimento della prestazione datoriale, in quanto, come è noto, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono al più prova della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della
3 somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (cfr. ex multis Cass. n. 20392/2025).
Dunque, nel caso in esame, ove le buste paga prodotte sono finanche prive di qualsiasi sottoscrizione, in assenza di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'Ente di tali emolumenti, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso anche in merito al pagamento delle mensilità di ottobre 2014 e della tredicesima mensilità del 2014.
Nulla è stato eccepito con riferimento alle altre mensilità; né in merito alla correttezza del calcolo effettuato dalla parte ricorrente. CP_ Ne consegue la condanna dell' convenuto nella misura e secondo i criteri di calcolo indicati dal ricorrente, per un importo pari alla somma complessiva di € 11.620,90 lordi, a titolo di mensilità non pagate per i mesi da ottobre a dicembre 2012 e da ottobre a dicembre 2014, nonché le tredicesime mensilità relative agli stessi anni.
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2020, n. 13624).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione per i mesi da ottobre e dicembre degli anni 2012 e 2014, nonché le tredicesime mensilità relative agli stessi anni.
- Condanna la parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 11.620,90 lordi, oltre interessi o rivalutazione monetaria con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 118,50 per spese ed € 2694,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.
Così deciso in Avellino, 4.11.2025 IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1939/ 2024 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RE ETTORE;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MUSTO VITTORIA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_2
a percepire gli emolumenti relativi ai mesi da ottobre e dicembre degli anni 2012 e 2014,
[...] nonché le tredicesime mensilità relative agli stessi anni. 2) Per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_3 favore della ricorrente Sig.ra per le causali descritte, della somma di € Parte_1
11.620,90 lordi, o di quella diversa, maggiore o mi-nore, che dovesse eventualmente risultare di giustizia, entro il limite di valore di cui alla dichiarazione che segue, con la rivalutazione moneta- ria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dalla maturazione dei crediti al soddisfo. 3) Condannare la , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio, con attribuzione al Difensore anticipatario”.
1 A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della , con sede in Montella (AV) alla via Don Minzoni n. 2, Parte_3
P.I.: , dal 01-01-2004 fino al 31-12-2016, con la qualifica di Operaio, livello 4°OTI; P.IVA_1 che al termine del rapporto il suddetto ente non provvedeva a liquidare gli emolumenti relativi ai mesi da ottobre a dicembre del 2012, da ottobre a dicembre del 2014, nonché la 13° dovuta per l'anno 2012
e la 13° dovuta per l'anno 2014, come si evince dagli attestati rilasciati dal medesimo ente;
di aver sollecitato nel corso del rapporto il pagamento dei menzionati emolumenti, tanto è vero che la debenza degli stessi veniva altresì riconosciuta dalla parte datoriale con le note prot. n. 112 del 13-
01-2017 e prot. n. 6408 del 30-11-2018.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la parte resistente, la quale tuttavia eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti, l'errato calcolo delle retribuzioni ancora spettanti, ritenendo che il diritto di credito della ricorrente fosse inferiore rispetto a quello domandato. La parte resistente chiedeva inoltre di poter integrare il contraddittorio nei confronti della
Regione Campania, in quanto l'inadempimento doveva imputarsi a quest'ultima e all'omessa integrale erogazione delle risorse da parte di questa.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla e volta alla chiamata in causa della Regione Campania. Deve osservarsi, infatti, Parte_3 che come già affermato in autorevoli pronunce, richiamate in atti e condivise da questo GDL:
“Inammissibile appare la chiamata in causa della Regione Campania proposta dalla ricorrente, nonché le ulteriori domande avanzate nei confronti di Regione Campania, in quanto alcun obbligo di manleva o di garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato sulla base delle allegazioni della ricorrente. L'eventuale inadempimento da parte della Regione Campania agli obblighi a suo carico nei confronti della Comunità non rilevano in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti della Regione stessa, questione che non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata in garanzia. La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariale del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente” (vd. Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, sentenza n. 236/2020 e n. 633/2023).
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi priva di fondamento l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla parte opponente, essendo stati prodotti in atti documenti idonei ad interrompere la maturazione di detta prescrizione. Nello specifico, tra i documenti prodotti
2 dall'opposto si rinvengono diversi atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito retributivo;
nello specifico, risulta in atti una nota del 02-09-2017 (v. attestato del 13-01-2017, all. a), una nota del 27-11-2018 (v. attestato del 30-11-2018, all. b), una richiesta di intervento del 19-12-2018 (v. convocazione per la concilia-zione monocratica, all. d) e una ulteriore nota del 05-11-2021 (v. attestato del 09-11-2021, all. c).
Passando pertanto al merito della presente controversia, deve osservarsi che in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, incombe sul creditore (cfr. ex multiis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Egli, tuttavia, se agisce in giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato e siccome previsto nel contratto di lavoro;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Orbene, nel caso de quo, costituendosi in giudizio, la parte datoriale non ha negato in toto il proprio inadempimento contrattuale, giustificandolo peraltro con l'assenza delle risorse necessarie a causa dell'omesso finanziamento da parte della Regione Campania.
Ciò che tuttavia forma oggetto di specifica contestazione da parte della resistente è il quantum dell'inadempimento e, in particolare, ella deduce che le mensilità di ottobre 2014 e la tredicesima dello stesso anno sarebbero già state pagate.
Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta in parte de qua perché rimasta priva di prova.
La resistente, infatti, ha prodotto solo delle buste paga non quietanzate, senza fornire altra documentazione da cui poter evincere l'avvenuto pagamento degli importi ivi indicati. Ciò, pertanto, non risulta sufficiente ai fini della prova dell'esatto adempimento della prestazione datoriale, in quanto, come è noto, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono al più prova della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della
3 somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (cfr. ex multis Cass. n. 20392/2025).
Dunque, nel caso in esame, ove le buste paga prodotte sono finanche prive di qualsiasi sottoscrizione, in assenza di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'Ente di tali emolumenti, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso anche in merito al pagamento delle mensilità di ottobre 2014 e della tredicesima mensilità del 2014.
Nulla è stato eccepito con riferimento alle altre mensilità; né in merito alla correttezza del calcolo effettuato dalla parte ricorrente. CP_ Ne consegue la condanna dell' convenuto nella misura e secondo i criteri di calcolo indicati dal ricorrente, per un importo pari alla somma complessiva di € 11.620,90 lordi, a titolo di mensilità non pagate per i mesi da ottobre a dicembre 2012 e da ottobre a dicembre 2014, nonché le tredicesime mensilità relative agli stessi anni.
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2020, n. 13624).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così decide:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione per i mesi da ottobre e dicembre degli anni 2012 e 2014, nonché le tredicesime mensilità relative agli stessi anni.
- Condanna la parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 11.620,90 lordi, oltre interessi o rivalutazione monetaria con decorrenza dalla domanda giudiziaria sino al saldo;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 118,50 per spese ed € 2694,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.
Così deciso in Avellino, 4.11.2025 IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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