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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1724/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: TE FR, Presidente
ZZ TI, OR
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18182/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa Concessionaria Del Comune Di Giugliano In Campania - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052587312234941040 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 656/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento atto impugnato)
Resistente/Appellato: (parte contumace)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società opponente ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, n.
202574052587312234941040 del 26.05.2025, notificata a mezzo posta ordinaria in data 17.07.2025, emesso dalla MUNICIPIA SPA, Concessionario del Comune di Giugliano in Campania, sulla base dell'avviso di accertamento n.494, notificato dalla società Municipia Spa per conto del Comune di Giugliano in Campania in data 19/10/2023, per un ammontare complessivo pari ad Euro 58.754,55, eccependo che tale avviso prodromico è stato parzialmente annullato dalla sentenza n. 16463/2024 depositata il 21.11.2024, nonché il pagamento per l'anno 2021.
La società Municipia non si è costituita società, pur essendo stata ritualmente citata in giudizio
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito precisati. Va dichiarata la contumacia della società municipia, non costituita pur essendo stata ritualmente citata in giudizio.
L'accertamento su cui si fonda il preavviso risulta parzialmente annullato con la sentenza versata della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sez. 29, la quale, con la sentenza n. 16463/2024, ha statuito nei seguenti termini: "accoglie parzialmente il ricorso nei limiti delle imposte Tari e Tefa per l'annualità 2021
e, per tutte le annualità compresa quella del 2021, dispone la rideterminazione dell'imposta da calcolare sulla superficie effettiva complessiva di mq.1.031,40. Rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che, tenendo conto dell'accoglimento parziale, quantifica in euro 1.000,00 a cui aggiungere
Iva e Cpa, come per legge, in favore di Municipia Spa." La parte ricorrente ha dedotto di aver appellato tale sentenza e di aver pagato quanto dovuto per il 2021.
Dal preavviso impugnato non si evince la rideterminazione dell'imposta, nei sensi indicati nella citata sentenza, né il giudizio di appello risulta definito.
Per tali motivi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della comunicazione preventiva impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede " in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1200,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Difensore_1".
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 31.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA BR FR TE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: TE FR, Presidente
ZZ TI, OR
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18182/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa Concessionaria Del Comune Di Giugliano In Campania - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052587312234941040 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 656/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento atto impugnato)
Resistente/Appellato: (parte contumace)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società opponente ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, n.
202574052587312234941040 del 26.05.2025, notificata a mezzo posta ordinaria in data 17.07.2025, emesso dalla MUNICIPIA SPA, Concessionario del Comune di Giugliano in Campania, sulla base dell'avviso di accertamento n.494, notificato dalla società Municipia Spa per conto del Comune di Giugliano in Campania in data 19/10/2023, per un ammontare complessivo pari ad Euro 58.754,55, eccependo che tale avviso prodromico è stato parzialmente annullato dalla sentenza n. 16463/2024 depositata il 21.11.2024, nonché il pagamento per l'anno 2021.
La società Municipia non si è costituita società, pur essendo stata ritualmente citata in giudizio
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito precisati. Va dichiarata la contumacia della società municipia, non costituita pur essendo stata ritualmente citata in giudizio.
L'accertamento su cui si fonda il preavviso risulta parzialmente annullato con la sentenza versata della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sez. 29, la quale, con la sentenza n. 16463/2024, ha statuito nei seguenti termini: "accoglie parzialmente il ricorso nei limiti delle imposte Tari e Tefa per l'annualità 2021
e, per tutte le annualità compresa quella del 2021, dispone la rideterminazione dell'imposta da calcolare sulla superficie effettiva complessiva di mq.1.031,40. Rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che, tenendo conto dell'accoglimento parziale, quantifica in euro 1.000,00 a cui aggiungere
Iva e Cpa, come per legge, in favore di Municipia Spa." La parte ricorrente ha dedotto di aver appellato tale sentenza e di aver pagato quanto dovuto per il 2021.
Dal preavviso impugnato non si evince la rideterminazione dell'imposta, nei sensi indicati nella citata sentenza, né il giudizio di appello risulta definito.
Per tali motivi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della comunicazione preventiva impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede " in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1200,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Difensore_1".
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 31.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA BR FR TE