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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, nel procedimento civile iscritto al n. 7540/2024 del
ruolo generale degli affari contenziosi, ad oggetto il ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto
DA
(p. IVA ), rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Parte_1 P.IVA_1
Dente
-ricorrente-
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Maria Elisabetta Contino
-resistente-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 febbraio 2025, ha deliberato di pronunziare la seguente
O R D I N A N Z A
1.- Col ricorso ex art. 696 c.p.c. del 12 dicembre 2024, la operante nel Parte_1
settore conserviero, ha dedotto di avere acquistato, nel mese di marzo 2024, dalla Silgan
White Cap S.r.l.
2.800.000 capsule per il confezionamento e la chiusura ermetica delle bottiglie di passata di pomodoro in fase di lavorazione e che dal 29 al 30 agosto di quell'anno un consistente quantitativo di bottiglie era stato scartato dalla macchina imbottigliatrice perché le capsule non erano risultate conformi e non aderenti alla chiusura ermetica;
ha aggiunto che, informata la società alienante, il problema s'era ripetuto nella produzione del 3 e 4 settembre 2024. La ricorrente, quindi, premessa la necessità di provvedere allo smaltimento delle bottiglie e delle capsule e il suo interesse ad accertare le cause di quanto acceduto, al fine di quantificare eventuali danni o la riduzione del prezzo di quanto acquistato, ha chiesto “nominare, ai sensi dell'art.696 cpc, un consulente
tecnico d'ufficio cui affidare l'incarico di verificare le cause tecniche che hanno generato il
problema della mancata adesione delle capsule alle bottiglie durante il confezionamento
estendendo l'incarico - secondo quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art.696
cpc - anche alla valutazione in ordine alle cause e ai danni ai danni relativi all'oggetto della
verifica”.
Costituendosi il 7 giugno 2024, la ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa istanza, di natura meramente esplorativa, riferendo del suo puntuale adempimento all'obbligazione di consegna della merce richiesta e acquistata,
corredata dalla documentazione tecnica di supporto, relativa tra l'altro alle modalità di preriscaldamento delle capsule prove di pvc;
ha aggiunto che i campioni delle capsule acquisiti dalla controparte non avevano mostrato nessun difetto, essendo la problematica denunciata correlata a macroscopiche difformità dimensionali all'imboccatura dei vasi vetro. La resistente, eccepita la decadenza da eventuali vizi, ha argomentato della genericità dell'avverso dedotto, non essendo specificata né identificabile la domanda di merito cui la misura cautelare invocata sarebbe strumentale, l'insussistenza del fumus di buon diritto di avverse pretese, l'assenza del periculum in mora e la carenza del necessario nesso di strumentalità dello strumento istruttorio con un futuro giudizio di merito;
infine, ha richiamato l'obbligo di garanzia della , che ha chiesto, Controparte_2
in via gradata, di essere autorizzata a chiamare nel procedimento.
2.- La domanda d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. si pone in collegamento funzionale non già con il diritto sostanziale da azionare o già azionato in un giudizio a cognizione piena, bensì con il diritto processuale alla prova, dovendo, conseguentemente,
il giudice, in punto di fumus, prescindere da ogni valutazione circa la probabile fondatezza della domanda o dell'eccezione di merito e limitarsi ad una sommaria delibazione sull'ammissibilità o proponibilità della stessa e sulla sussistenza dell'urgenza di procedere all'assunzione della prova. L'urgenza richiesta dalla norma in esame, in particolare, è
costituita dal rischio di alterazione o dispersione della prova nell'intervallo di tempo occorrente per proporre l'azione di merito davanti al giudice competente.
Ai sensi dell'art. 693 c.p.c. richiamato dall'art. 696 c.p.c., per altro, il ricorso per accertamento tecnico preventivo deve contenere, seppure sommariamente, l'esposizione delle domande cui l'accertamento tecnico è preordinato, posto che devono essere chiari i rapporti tra l'acquisizione della prova tecnica e il successivo giudizio di merito. In ragione di tanto la formulazione della domanda deve essere tale da rendere determinato o quantomeno determinabile, in via di interpretazione, l'oggetto del futuro giudizio di merito,
risolvendosi diversamente l'indeterminatezza derivante dall'insanabile contraddittorietà tra la qualificazione giuridica proposta e l'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso in un motivo d'inammissibilità per difetto di indicazione dell'azione di merito.
Precisamente, la strumentalità dev'essere intesa quale rilevanza del mezzo istruttorio in questione rispetto alla posizione giuridica che dovrebbe essere fatta valere nell'instaurando giudizio di merito (nel quale, solo, detto mezzo può esplicare la propria utilità) e per la cui delibazione (sia pure, beninteso, del tutto provvisoria e inidonea a pregiudicare la successiva soluzione delle medesime questioni da parte del giudice di merito) è, evidentemente, indispensabile l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693, comma 3°, richiamato dall'art. 696
cod. proc. civ.), pena un difetto di forma assolutamente ostativo al raggiungimento dello scopo dell'atto.
Nel caso in esame, parte ricorrente, nel prospettare vizi della merce oggetto del contratto di compravendita inter partes, non indica il contenuto della domanda di merito al quale sarebbe funzionale l'anticipazione della richiesta prova, prospettando indifferentemente una domanda risarcitoria o di riduzione del prezzo.
In ogni caso, la prospettata pretesa risarcitoria non esige un'anticipata assunzione della prova tecnica, non essendo l'accertamento destinato ad ovviare alle conseguenze patrimoniali in ipotesi derivabili dalla fisiologica durata del giudizio e comunque non sussistendo il rischio della dispersione della prova di quei danni, perché non relativi alla realtà materiale delle capsule ed al suo loro economico: la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'ATP deve avere come unico oggetto la verifica della situazione di fatto esistente in quel momento, potendo il giudice domandare al consulente anche indagini concernenti le cause e l'entità del danno lamentato solo se dette indagini risultino compatibili con le finalità cautelari del provvedimento (cfr. Cass. 5 dicembre 2013 n.
27298, Cass. 10 settembre 2009 n. 19563).
In generale, quindi, difettano le ragioni dell'urgenza di provvedere, non essendo esplicitate le ragioni della predicata necessità di smaltire capsule e bottiglie né della indifferibilità di tale operazione.
3.- In conclusione, il richiesto accertamento tecnico preventivo non può essere ammesso e la domanda della ricorrente va rigettata.
Le spese del procedimento seguono la causalità e la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, considerando la natura e il valore del procedimento,
l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
il Tribunale rigetta la domanda e condanna la ricorrente a pagare alla resistente Parte_1
le spese del procedimento, che liquida in € 1.000,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%
di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 10 marzo 2025.
Il Presidente di sezione delegato
Andrea Luce
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, nel procedimento civile iscritto al n. 7540/2024 del
ruolo generale degli affari contenziosi, ad oggetto il ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto
DA
(p. IVA ), rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Parte_1 P.IVA_1
Dente
-ricorrente-
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Maria Elisabetta Contino
-resistente-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 febbraio 2025, ha deliberato di pronunziare la seguente
O R D I N A N Z A
1.- Col ricorso ex art. 696 c.p.c. del 12 dicembre 2024, la operante nel Parte_1
settore conserviero, ha dedotto di avere acquistato, nel mese di marzo 2024, dalla Silgan
White Cap S.r.l.
2.800.000 capsule per il confezionamento e la chiusura ermetica delle bottiglie di passata di pomodoro in fase di lavorazione e che dal 29 al 30 agosto di quell'anno un consistente quantitativo di bottiglie era stato scartato dalla macchina imbottigliatrice perché le capsule non erano risultate conformi e non aderenti alla chiusura ermetica;
ha aggiunto che, informata la società alienante, il problema s'era ripetuto nella produzione del 3 e 4 settembre 2024. La ricorrente, quindi, premessa la necessità di provvedere allo smaltimento delle bottiglie e delle capsule e il suo interesse ad accertare le cause di quanto acceduto, al fine di quantificare eventuali danni o la riduzione del prezzo di quanto acquistato, ha chiesto “nominare, ai sensi dell'art.696 cpc, un consulente
tecnico d'ufficio cui affidare l'incarico di verificare le cause tecniche che hanno generato il
problema della mancata adesione delle capsule alle bottiglie durante il confezionamento
estendendo l'incarico - secondo quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art.696
cpc - anche alla valutazione in ordine alle cause e ai danni ai danni relativi all'oggetto della
verifica”.
Costituendosi il 7 giugno 2024, la ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa istanza, di natura meramente esplorativa, riferendo del suo puntuale adempimento all'obbligazione di consegna della merce richiesta e acquistata,
corredata dalla documentazione tecnica di supporto, relativa tra l'altro alle modalità di preriscaldamento delle capsule prove di pvc;
ha aggiunto che i campioni delle capsule acquisiti dalla controparte non avevano mostrato nessun difetto, essendo la problematica denunciata correlata a macroscopiche difformità dimensionali all'imboccatura dei vasi vetro. La resistente, eccepita la decadenza da eventuali vizi, ha argomentato della genericità dell'avverso dedotto, non essendo specificata né identificabile la domanda di merito cui la misura cautelare invocata sarebbe strumentale, l'insussistenza del fumus di buon diritto di avverse pretese, l'assenza del periculum in mora e la carenza del necessario nesso di strumentalità dello strumento istruttorio con un futuro giudizio di merito;
infine, ha richiamato l'obbligo di garanzia della , che ha chiesto, Controparte_2
in via gradata, di essere autorizzata a chiamare nel procedimento.
2.- La domanda d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. si pone in collegamento funzionale non già con il diritto sostanziale da azionare o già azionato in un giudizio a cognizione piena, bensì con il diritto processuale alla prova, dovendo, conseguentemente,
il giudice, in punto di fumus, prescindere da ogni valutazione circa la probabile fondatezza della domanda o dell'eccezione di merito e limitarsi ad una sommaria delibazione sull'ammissibilità o proponibilità della stessa e sulla sussistenza dell'urgenza di procedere all'assunzione della prova. L'urgenza richiesta dalla norma in esame, in particolare, è
costituita dal rischio di alterazione o dispersione della prova nell'intervallo di tempo occorrente per proporre l'azione di merito davanti al giudice competente.
Ai sensi dell'art. 693 c.p.c. richiamato dall'art. 696 c.p.c., per altro, il ricorso per accertamento tecnico preventivo deve contenere, seppure sommariamente, l'esposizione delle domande cui l'accertamento tecnico è preordinato, posto che devono essere chiari i rapporti tra l'acquisizione della prova tecnica e il successivo giudizio di merito. In ragione di tanto la formulazione della domanda deve essere tale da rendere determinato o quantomeno determinabile, in via di interpretazione, l'oggetto del futuro giudizio di merito,
risolvendosi diversamente l'indeterminatezza derivante dall'insanabile contraddittorietà tra la qualificazione giuridica proposta e l'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso in un motivo d'inammissibilità per difetto di indicazione dell'azione di merito.
Precisamente, la strumentalità dev'essere intesa quale rilevanza del mezzo istruttorio in questione rispetto alla posizione giuridica che dovrebbe essere fatta valere nell'instaurando giudizio di merito (nel quale, solo, detto mezzo può esplicare la propria utilità) e per la cui delibazione (sia pure, beninteso, del tutto provvisoria e inidonea a pregiudicare la successiva soluzione delle medesime questioni da parte del giudice di merito) è, evidentemente, indispensabile l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693, comma 3°, richiamato dall'art. 696
cod. proc. civ.), pena un difetto di forma assolutamente ostativo al raggiungimento dello scopo dell'atto.
Nel caso in esame, parte ricorrente, nel prospettare vizi della merce oggetto del contratto di compravendita inter partes, non indica il contenuto della domanda di merito al quale sarebbe funzionale l'anticipazione della richiesta prova, prospettando indifferentemente una domanda risarcitoria o di riduzione del prezzo.
In ogni caso, la prospettata pretesa risarcitoria non esige un'anticipata assunzione della prova tecnica, non essendo l'accertamento destinato ad ovviare alle conseguenze patrimoniali in ipotesi derivabili dalla fisiologica durata del giudizio e comunque non sussistendo il rischio della dispersione della prova di quei danni, perché non relativi alla realtà materiale delle capsule ed al suo loro economico: la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'ATP deve avere come unico oggetto la verifica della situazione di fatto esistente in quel momento, potendo il giudice domandare al consulente anche indagini concernenti le cause e l'entità del danno lamentato solo se dette indagini risultino compatibili con le finalità cautelari del provvedimento (cfr. Cass. 5 dicembre 2013 n.
27298, Cass. 10 settembre 2009 n. 19563).
In generale, quindi, difettano le ragioni dell'urgenza di provvedere, non essendo esplicitate le ragioni della predicata necessità di smaltire capsule e bottiglie né della indifferibilità di tale operazione.
3.- In conclusione, il richiesto accertamento tecnico preventivo non può essere ammesso e la domanda della ricorrente va rigettata.
Le spese del procedimento seguono la causalità e la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, considerando la natura e il valore del procedimento,
l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
il Tribunale rigetta la domanda e condanna la ricorrente a pagare alla resistente Parte_1
le spese del procedimento, che liquida in € 1.000,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%
di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 10 marzo 2025.
Il Presidente di sezione delegato
Andrea Luce