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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e DIVORZIO CONGIUNTO
(scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 868/2025 e promossa con ricorso da
(c.f. , nato/a in MOLDOVA, il Parte_1 C.F._1 4/12/1977
e
(c.f. , nato/a in MOLDOVA, il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. GABRIELE ALESSIO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 12/02/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 505/2025 (dep. 28/04/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi fornito chiarimenti in merito alle obbligazioni (assunte al momento della separazione) relative ai trasferimenti immobiliari, insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/11/2000 tra e Parte_1 [...]
a CHIŞINĂU (Moldova) – atto non trascritto nei registri dello Stato Parte_2 Civile italiani.
Infine, le condizioni pattuite e appaiono rispondenti all'interesse della prole, congrue e compatibili con la condizione economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/11/2000, a CHIŞINĂU (Moldova), da
, nato/a in MOLDOVA, il 4/12/1977 Parte_1
e
, nato/a in MOLDOVA, il 7/10/1977, Parte_2 atto non trascritto nei registri dello Stato Civile italiani, alle seguenti condizioni:
“1) il figlio – come detto minorenne – manterrà il proprio domicilio prevalente Per_1 presso l'attuale abitazione coniugale sita in Castelfranco Veneto (TV), piazza Europa
Unita n. 54, in locazione;
2) il signor , considerate le esigenze del figlio e il tenore di vita Parte_2 goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, corrisponderà alla madre, per concorso nel mantenimento e fino a quando lo stesso vivrà con lei o comunque fino a quanto non sarà economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di €
200,00 (euro duecento/00), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente bancario (coordinate già note alle parti). Il detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3) le spese straordinarie relative al figlio verranno sostenute nella misura del Per_1
50% da ciascun genitore, intendendosi per tali quelle mediche non coperte dal
S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative;
per quanto qui non indicato, si fa espresso rinvio al 'Protocollo per i procedimenti in materia di Diritto di Famiglia' curato dal Tribunale di Treviso e già consegnato ai ricorrenti dallo scrivente patrocinio.
Dette spese, ad eccezione di quelle indifferibili, dovranno essere previamente concordate dai genitori e, in ogni caso, documentate (da esibirsi con cadenza e ripartizione mensile);
4) l'eventuale assegno unico per il figlio verrà interamente corrisposto alla madre;
le detrazioni fiscali relative al figlio verranno usufruite dal genitore che le Per_1 sostiene per il medesimo;
5) il signor riconosce alla IG il diritto di Parte_2 Parte_1 abitazione presso la casa coniugale di Castelfranco Veneto (TV), il cui relativo contratto di locazione verrà modificato, indicando quale conduttore unicamente la IG;
Parte_1
6) i signori e dichiarano di essere entrambi Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e di rinunciare ad assegni di mantenimento per sé;
7) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per se stessi e per il loro figlio minore;
8) i coniugi sono oggi comproprietari, in pari quota, del solo immobile sito in Venezia
(VE), sestiere Castello n. 3044 (catastalmente identificato Comune di Venezia (VE)
Catasto Fabbricati, fg. 16, mapp. n. 2277, sub. 1), come meglio indicati nelle Visure per Soggetto che si allegano. I signori , e a Parte_1 Parte_2 definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, nascenti e derivanti dal rapporto di coniugio, e al fine di approdare, mediante atti dispositivi sulla proprietà immobiliare ad un nuovo e diverso equilibrio patrimoniale che consenta loro di soddisfare adeguatamente le reciproche esigenze di vita, intendono procedere al trasferimento dell'unità immobiliare già in comproprietà e meglio identificata nel precedente capoverso, quindi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ad esso e di effettuare le attribuzioni di cui ai punti successivi;
8/a) quanto all'immobile sito in Venezia (VE) la IG si obbliga a Parte_1 cedere gratuitamente al signor , che accetta, la piena ed esclusiva Parte_2 proprietà per la quota del 50% relativa alle porzioni immobiliari site in Comune di
Venezia (VE), Catasto Fabbricati, fg. 16, mapp. n. 2277, sub. 1, rendita € 158,29, categoria A/5, classe 3, consistenza 2,5 vani, consistenza 41 m², al verificarsi della condizione sospensiva pattuita tra loro, vale a dire al termine dell'integrale pagamento da parte del signor di tutti i ratei nascenti dal contratto Parte_2 di mutuo in essere sullo stesso immobile o, nell'ipotesi di rinegoziazione del mutuo in essere con la previsione del signor come unico ed esclusivo Parte_2 obbligato (e garante) al residuo pagamento;
8/b) i signori e dichiarano che il bene di cui al Parte_1 Parte_2 punto che precede era loro pervenuto giusto atto di compravendita stipulato il
23.01.2019, del rep. n. 15381 del Notaio dott. , di Venezia (VE) e Per_2 Per_3 trascritto al n. 3035 del 30.01.2019 del Registro generale (n. 2146 Registro particolare);
8/c) la IG dichiara e rinuncia a qualsivoglia pretesa e/ diritto di Parte_1 restituzione circa ad ogni possibile credito per quanto versato nel corso del loro matrimonio inerente il contratto di mutuo suddetto e su quanto il signor Parte_2 potrà in futuro ricavare dalla vendita dello stesso immobile;
9) le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
9/a) è applicabile, pertanto, il trattamento tributario (vale a dire l'esenzione da ogni imposta o tassa) di cui all'art. 19 L. n. 74/1987 così come ampliato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29/4-10/5/99 n. 154 e della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761/2021;
10) i coniugi danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dal presente procedimento, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di debito e credito connessi a conti correnti, depositi, assicurazioni, investimenti comuni, per cui nessuno di loro potrà più pretendere alcunché dall'altro con riferimento ai beni mobili e immobili, ai credito o ad ogni altro bene, diritto, pretesa oggetto del presente accordo;
con reciproca tombale liberazione da ogni e qualsivoglia obbligo, onere obbligazione (recte salvo quanto meglio indicato e specificato circa la promessa di trasferimento della quota del 50% della IG
al signor al verificarsi della condizione Parte_1 Parte_2 sospensiva);
11) spese di lite compensate tra le parti”;
2. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e DIVORZIO CONGIUNTO
(scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 868/2025 e promossa con ricorso da
(c.f. , nato/a in MOLDOVA, il Parte_1 C.F._1 4/12/1977
e
(c.f. , nato/a in MOLDOVA, il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. GABRIELE ALESSIO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 12/02/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 505/2025 (dep. 28/04/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi fornito chiarimenti in merito alle obbligazioni (assunte al momento della separazione) relative ai trasferimenti immobiliari, insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
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Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/11/2000 tra e Parte_1 [...]
a CHIŞINĂU (Moldova) – atto non trascritto nei registri dello Stato Parte_2 Civile italiani.
Infine, le condizioni pattuite e appaiono rispondenti all'interesse della prole, congrue e compatibili con la condizione economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/11/2000, a CHIŞINĂU (Moldova), da
, nato/a in MOLDOVA, il 4/12/1977 Parte_1
e
, nato/a in MOLDOVA, il 7/10/1977, Parte_2 atto non trascritto nei registri dello Stato Civile italiani, alle seguenti condizioni:
“1) il figlio – come detto minorenne – manterrà il proprio domicilio prevalente Per_1 presso l'attuale abitazione coniugale sita in Castelfranco Veneto (TV), piazza Europa
Unita n. 54, in locazione;
2) il signor , considerate le esigenze del figlio e il tenore di vita Parte_2 goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, corrisponderà alla madre, per concorso nel mantenimento e fino a quando lo stesso vivrà con lei o comunque fino a quanto non sarà economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di €
200,00 (euro duecento/00), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente bancario (coordinate già note alle parti). Il detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3) le spese straordinarie relative al figlio verranno sostenute nella misura del Per_1
50% da ciascun genitore, intendendosi per tali quelle mediche non coperte dal
S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative;
per quanto qui non indicato, si fa espresso rinvio al 'Protocollo per i procedimenti in materia di Diritto di Famiglia' curato dal Tribunale di Treviso e già consegnato ai ricorrenti dallo scrivente patrocinio.
Dette spese, ad eccezione di quelle indifferibili, dovranno essere previamente concordate dai genitori e, in ogni caso, documentate (da esibirsi con cadenza e ripartizione mensile);
4) l'eventuale assegno unico per il figlio verrà interamente corrisposto alla madre;
le detrazioni fiscali relative al figlio verranno usufruite dal genitore che le Per_1 sostiene per il medesimo;
5) il signor riconosce alla IG il diritto di Parte_2 Parte_1 abitazione presso la casa coniugale di Castelfranco Veneto (TV), il cui relativo contratto di locazione verrà modificato, indicando quale conduttore unicamente la IG;
Parte_1
6) i signori e dichiarano di essere entrambi Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e di rinunciare ad assegni di mantenimento per sé;
7) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per se stessi e per il loro figlio minore;
8) i coniugi sono oggi comproprietari, in pari quota, del solo immobile sito in Venezia
(VE), sestiere Castello n. 3044 (catastalmente identificato Comune di Venezia (VE)
Catasto Fabbricati, fg. 16, mapp. n. 2277, sub. 1), come meglio indicati nelle Visure per Soggetto che si allegano. I signori , e a Parte_1 Parte_2 definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, nascenti e derivanti dal rapporto di coniugio, e al fine di approdare, mediante atti dispositivi sulla proprietà immobiliare ad un nuovo e diverso equilibrio patrimoniale che consenta loro di soddisfare adeguatamente le reciproche esigenze di vita, intendono procedere al trasferimento dell'unità immobiliare già in comproprietà e meglio identificata nel precedente capoverso, quindi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ad esso e di effettuare le attribuzioni di cui ai punti successivi;
8/a) quanto all'immobile sito in Venezia (VE) la IG si obbliga a Parte_1 cedere gratuitamente al signor , che accetta, la piena ed esclusiva Parte_2 proprietà per la quota del 50% relativa alle porzioni immobiliari site in Comune di
Venezia (VE), Catasto Fabbricati, fg. 16, mapp. n. 2277, sub. 1, rendita € 158,29, categoria A/5, classe 3, consistenza 2,5 vani, consistenza 41 m², al verificarsi della condizione sospensiva pattuita tra loro, vale a dire al termine dell'integrale pagamento da parte del signor di tutti i ratei nascenti dal contratto Parte_2 di mutuo in essere sullo stesso immobile o, nell'ipotesi di rinegoziazione del mutuo in essere con la previsione del signor come unico ed esclusivo Parte_2 obbligato (e garante) al residuo pagamento;
8/b) i signori e dichiarano che il bene di cui al Parte_1 Parte_2 punto che precede era loro pervenuto giusto atto di compravendita stipulato il
23.01.2019, del rep. n. 15381 del Notaio dott. , di Venezia (VE) e Per_2 Per_3 trascritto al n. 3035 del 30.01.2019 del Registro generale (n. 2146 Registro particolare);
8/c) la IG dichiara e rinuncia a qualsivoglia pretesa e/ diritto di Parte_1 restituzione circa ad ogni possibile credito per quanto versato nel corso del loro matrimonio inerente il contratto di mutuo suddetto e su quanto il signor Parte_2 potrà in futuro ricavare dalla vendita dello stesso immobile;
9) le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
9/a) è applicabile, pertanto, il trattamento tributario (vale a dire l'esenzione da ogni imposta o tassa) di cui all'art. 19 L. n. 74/1987 così come ampliato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29/4-10/5/99 n. 154 e della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761/2021;
10) i coniugi danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dal presente procedimento, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di debito e credito connessi a conti correnti, depositi, assicurazioni, investimenti comuni, per cui nessuno di loro potrà più pretendere alcunché dall'altro con riferimento ai beni mobili e immobili, ai credito o ad ogni altro bene, diritto, pretesa oggetto del presente accordo;
con reciproca tombale liberazione da ogni e qualsivoglia obbligo, onere obbligazione (recte salvo quanto meglio indicato e specificato circa la promessa di trasferimento della quota del 50% della IG
al signor al verificarsi della condizione Parte_1 Parte_2 sospensiva);
11) spese di lite compensate tra le parti”;
2. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi