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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2018
TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
All'udienza del 21.4.25 sono comparsi i procuratori delle parti depositando note di trattazione scritta cui si riportano.
Il Giudice
Emette sentenza.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 836 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Sassari Via Umberto n° 42
nello studio dell'Avv. Pietro Fresu, giusta delega rilasciata in foglio separato attore
contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Sassari, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Alberto Ruggiu presso il cui studio in
Sassari Via Roma 95 elegge domicilio, come da procura in atti;
convenuta e
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), residente Controparte_2 C.F._2
pagina 2 di 7 in Sassari S.V. Ponte Brandino n. 41, elettivamente domiciliato in Sassari Via Mazzini n. 1
presso lo studio dell'avv. Sonia Meloni che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
terzo chiamato la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore come da atto introduttivo del 02.03.2018; nell'interessa della convenuta come da atto introduttivo del 15.06.2018; nell'interesse del terzo chiamato come da atto introduttivo del
23.10.2019 e per tutti come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso conveniva in giudizio esponendo: Parte_1 Controparte_1
- di aver concluso, in data 24.04.2017, un contratto per l'acquisto di una vettura con la predetta società
contrattando con la persona di;
Controparte_2
- di aver versato l'intero importo concordato di €. 13.750,00 e che la vettura gli era stata consegnata dall' presso il proprio domicilio ma di non avere mai, nonostante i solleciti, ricevuto il libretto di CP_2
circolazione;
- che tale circostanza avrebbe impedito l'utilizzo della stessa.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'avvenuto trasferimento di proprietà dell'autoveicolo, in subordine accertato l'inadempimento, dichiararsi la risoluzione del contratto con condanna alla restituzione di quanto versato unitamente agli interessi maturati e al risarcimento del danno. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dell'attore. Esponeva: Controparte_3
- che non era membro della società, né suo dipendente;
Controparte_2
pagina 3 di 7 - che i locali presso i quali l' avrebbe effettuato la vendita non erano più nella disponibilità della CP_2
società dal 31.01.2017;
- che non sussisteva alcun contratto tra l'attore e rappresentata da , Controparte_3 Controparte_4
che ha disconosciuto la firma sulla scrittura e che la società non avrebbe ricevuto alcuna somma dal
. Non contestava la titolarità dell'autovettura. Pt_1
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato , esponendo di aver agito quale addetto alle Controparte_2
vendite di e chiedendo l'estromissione dal giudizio. Controparte_3
La causa veniva istruita con produzioni documentali e audizione di testimoni e veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha prodotto la proposta d'acquisto del 28.4.2017
recante il timbro di e l'indicazione che la proposta veniva effettuata dal sig. Controparte_3
in qualità di venditore della predetta società; documento di acquisto della Controparte_2
vettura da parte della società convenuta del 26.4.2017; sollecito del 13.11.2017 ricevuto dalla società; ricevute di pagamento dal gennaio 2017 all'aprile 2017 della vettura Nissan
Navara recanti l'intestazione ; bonifico del 28.04.2017 e 05.05.2017 di pagamento CP_3
della vettura e del trasporto da parte di per la vettura acquistata dal . CP_3 Pt_1
Dal canto suo, ha prodotto visura camerale della società dalla quale emerge Controparte_3
che la sede legale è situata in Sassari alla Galleria Montserrat e che l'unico socio e amministratore è ; documentazione di acquisto della vettura;
diffide a Controparte_4
della riconsegna del veicolo del 31.05.2017, del 07.09.2017 e del 29.09.2017; CP_2
denuncia del 08.11.2017 e del 23.05.2018; dichiarazione risoluzione contratto di locazione.
Dall'istruttoria svolta emergeva quanto segue. L'attore sig. riferiva di aver incaricato Pt_1
pagina 4 di 7 , e per essa il signor , di acquistare l'auto visionata su internet per CP_3 Controparte_2
proprio conto, di essersi recato presso i locali della società in Sassari, galleria Monserrat, per un incontro con l' che gli avrebbe recapitato l'auto direttamente presso la propria CP_2
abitazione a Ittiri. Riferiva di aver pagato il prezzo in parte con assegno e in parte in contanti, in parte consegnando un'altra automobile, una Fiat 500 sempre a mani dell' e CP_2
di conoscere l' ed anche il da tempo. CP_2 CP_4
dichiarava di conoscere il sig. e il sig. di aver avuto un Controparte_4 Pt_1 CP_2
punto di esposizione in Sassari alla Galleria Montserrat e che il sig. non era dipendente CP_2
della società ma che “bonariamente si occupava di controllare se qualcuno era interessato
delle auto. Sostava presso il bar adiacente al punto vendita, e se qualcuno si avvicinava alle
auto per interesse lui lo contattava”. Riconosceva il timbro posto sul contratto come quello della ma disconosceva la firma apposta sul contratto. CP_3
La teste moglie dell'attore, riferiva di aver accompagnato il marito Testimone_1
ad acquistare la vettura presso , ove vi era il sig. in qualità di venditore che CP_3 CP_2
conosceva in quanto amico suo e del marito.
Il teste dichiarava che l' sponsorizzava spesso le auto che vendeva, Tes_2 CP_2
riferendo di avere un socio collaboratore.
Il teste locatore del punto di esposizione di Sassari, dichiarava che sin dalla Testimone_3
sua costituzione, la si era avvalsa dell'opera del sig. per le trattative, la CP_3 CP_2
vendita dei mezzi, le pratiche amministrative e come referente presso l'Ufficio; inoltre confermava che il sig. aveva trattato per l'affitto del punto esposizione sito presso la CP_2
Galleria Montserrat. A conferma di ciò, parte chiamata produceva il contratto di affitto del
13.04.2016 a nome di , attestazione pagamento bonifico da parte di Controparte_4 CP_2
per preventivo del 12.04.2016 (canone di affitto). CP_3
Ora, da tutti questi elementi si trae che l' abbia agito come vero e proprio incaricato CP_2
pagina 5 di 7 della (cfr. testimonianza e, comunque, che la convenuta fosse a conoscenza CP_3 Tes_3
e avesse accettato l'operato dell' nell'interesse della società (lo afferma lo stesso legale CP_2
rappresentante in sede di interrogatorio, asserendo che l' si occupava “bonariamente” CP_2
di contattare potenziali clienti che si recavano presso il punto di esposizione). Emerge,
inoltre, che l' aveva pieno e libero accesso all' , come dimostra la CP_2 Controparte_5
disponibilità dei timbri e del libretto ricevute intestato alla società. Da ciò consegue che non si versa in ipotesi di falsus procurator, ma di soggetto propriamente incaricato – di fatto – di esercitare per conto della società e ne deriva quindi la piena validità del contratto stipulato col sig. . Peraltro, alla stessa conclusione dovrebbe giungersi laddove si ritenesse Pt_1
sussistente l'ipotesi di rappresentanza apparente, di cui sussistono tutti i presupposti (“se il
rappresentato è consapevole dell'attività del falso rappresentante e, nonostante ciò, non fa
nulla per cessare la sua ingerenza, si configura un'ipotesi di rappresentanza apparente,
sicché l'operazione posta in essere dal "falsus procurator" è pienamente valida ed efficace,
avendo il rappresentato stesso dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui
il terzo ha, senza colpa, confidato” Trib. Pisa, sez. I, n. 561/2023, Tribunale Ferrara n.
223/2025).
Ciò posto, va accertato l'inadempimento di e la sua gravità, essendo emerso con CP_3
chiarezza che la società aveva acquistato l'auto su incarico del (lo dimostra la Pt_1
sequenza temporale tra i pagamenti, l'ordine della vettura e la sua consegna), impedendone di fatto l'utilizzo, non consegnando la carta di circolazione.
A tale stregua la domanda dell'attore spiegata in via principale può essere accolta, in quanto
“qualora l'interessato non abbia potuto adempiere alla trascrizione del trasferimento della
proprietà di un veicolo al P.R.A. per mancanza dei documenti necessari, può ottenere che
l'acquisto venga accertato con una sentenza dichiarativa trascrivibile nel detto registro a
norma dell'art. 2686 c.c.” (Pretura Salerno, 05/02/1990). pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi con tutte le fasi per l'attore ed esclusa la fase istruttoria per il chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara l'avvenuto Parte_1
trasferimento di proprietà dell'autoveicolo Nissan Navara, telaio VSKCVND40U0293601,
targata BZ137EL, dalla al Sig. con effetto dal Controparte_3 Parte_1
18.05.2017;
- ordina al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Sassari (ACI-PRA),
esonerandolo da qualsivoglia responsabilità, la trascrizione del trasferimento di proprietà
del suddetto autoveicolo, con effetto dal 18.05.2017;
- condanna al pagamento delle spese di trascrizione della sentenza presso Controparte_3
l'ACI-PRA.;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte attrice, liquidate in Controparte_3
complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte chiamata, liquidate in Controparte_3
complessivi €. 1.700,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 01.07.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
All'udienza del 21.4.25 sono comparsi i procuratori delle parti depositando note di trattazione scritta cui si riportano.
Il Giudice
Emette sentenza.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 836 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Sassari Via Umberto n° 42
nello studio dell'Avv. Pietro Fresu, giusta delega rilasciata in foglio separato attore
contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Sassari, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Alberto Ruggiu presso il cui studio in
Sassari Via Roma 95 elegge domicilio, come da procura in atti;
convenuta e
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), residente Controparte_2 C.F._2
pagina 2 di 7 in Sassari S.V. Ponte Brandino n. 41, elettivamente domiciliato in Sassari Via Mazzini n. 1
presso lo studio dell'avv. Sonia Meloni che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
terzo chiamato la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore come da atto introduttivo del 02.03.2018; nell'interessa della convenuta come da atto introduttivo del 15.06.2018; nell'interesse del terzo chiamato come da atto introduttivo del
23.10.2019 e per tutti come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso conveniva in giudizio esponendo: Parte_1 Controparte_1
- di aver concluso, in data 24.04.2017, un contratto per l'acquisto di una vettura con la predetta società
contrattando con la persona di;
Controparte_2
- di aver versato l'intero importo concordato di €. 13.750,00 e che la vettura gli era stata consegnata dall' presso il proprio domicilio ma di non avere mai, nonostante i solleciti, ricevuto il libretto di CP_2
circolazione;
- che tale circostanza avrebbe impedito l'utilizzo della stessa.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'avvenuto trasferimento di proprietà dell'autoveicolo, in subordine accertato l'inadempimento, dichiararsi la risoluzione del contratto con condanna alla restituzione di quanto versato unitamente agli interessi maturati e al risarcimento del danno. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dell'attore. Esponeva: Controparte_3
- che non era membro della società, né suo dipendente;
Controparte_2
pagina 3 di 7 - che i locali presso i quali l' avrebbe effettuato la vendita non erano più nella disponibilità della CP_2
società dal 31.01.2017;
- che non sussisteva alcun contratto tra l'attore e rappresentata da , Controparte_3 Controparte_4
che ha disconosciuto la firma sulla scrittura e che la società non avrebbe ricevuto alcuna somma dal
. Non contestava la titolarità dell'autovettura. Pt_1
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato , esponendo di aver agito quale addetto alle Controparte_2
vendite di e chiedendo l'estromissione dal giudizio. Controparte_3
La causa veniva istruita con produzioni documentali e audizione di testimoni e veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha prodotto la proposta d'acquisto del 28.4.2017
recante il timbro di e l'indicazione che la proposta veniva effettuata dal sig. Controparte_3
in qualità di venditore della predetta società; documento di acquisto della Controparte_2
vettura da parte della società convenuta del 26.4.2017; sollecito del 13.11.2017 ricevuto dalla società; ricevute di pagamento dal gennaio 2017 all'aprile 2017 della vettura Nissan
Navara recanti l'intestazione ; bonifico del 28.04.2017 e 05.05.2017 di pagamento CP_3
della vettura e del trasporto da parte di per la vettura acquistata dal . CP_3 Pt_1
Dal canto suo, ha prodotto visura camerale della società dalla quale emerge Controparte_3
che la sede legale è situata in Sassari alla Galleria Montserrat e che l'unico socio e amministratore è ; documentazione di acquisto della vettura;
diffide a Controparte_4
della riconsegna del veicolo del 31.05.2017, del 07.09.2017 e del 29.09.2017; CP_2
denuncia del 08.11.2017 e del 23.05.2018; dichiarazione risoluzione contratto di locazione.
Dall'istruttoria svolta emergeva quanto segue. L'attore sig. riferiva di aver incaricato Pt_1
pagina 4 di 7 , e per essa il signor , di acquistare l'auto visionata su internet per CP_3 Controparte_2
proprio conto, di essersi recato presso i locali della società in Sassari, galleria Monserrat, per un incontro con l' che gli avrebbe recapitato l'auto direttamente presso la propria CP_2
abitazione a Ittiri. Riferiva di aver pagato il prezzo in parte con assegno e in parte in contanti, in parte consegnando un'altra automobile, una Fiat 500 sempre a mani dell' e CP_2
di conoscere l' ed anche il da tempo. CP_2 CP_4
dichiarava di conoscere il sig. e il sig. di aver avuto un Controparte_4 Pt_1 CP_2
punto di esposizione in Sassari alla Galleria Montserrat e che il sig. non era dipendente CP_2
della società ma che “bonariamente si occupava di controllare se qualcuno era interessato
delle auto. Sostava presso il bar adiacente al punto vendita, e se qualcuno si avvicinava alle
auto per interesse lui lo contattava”. Riconosceva il timbro posto sul contratto come quello della ma disconosceva la firma apposta sul contratto. CP_3
La teste moglie dell'attore, riferiva di aver accompagnato il marito Testimone_1
ad acquistare la vettura presso , ove vi era il sig. in qualità di venditore che CP_3 CP_2
conosceva in quanto amico suo e del marito.
Il teste dichiarava che l' sponsorizzava spesso le auto che vendeva, Tes_2 CP_2
riferendo di avere un socio collaboratore.
Il teste locatore del punto di esposizione di Sassari, dichiarava che sin dalla Testimone_3
sua costituzione, la si era avvalsa dell'opera del sig. per le trattative, la CP_3 CP_2
vendita dei mezzi, le pratiche amministrative e come referente presso l'Ufficio; inoltre confermava che il sig. aveva trattato per l'affitto del punto esposizione sito presso la CP_2
Galleria Montserrat. A conferma di ciò, parte chiamata produceva il contratto di affitto del
13.04.2016 a nome di , attestazione pagamento bonifico da parte di Controparte_4 CP_2
per preventivo del 12.04.2016 (canone di affitto). CP_3
Ora, da tutti questi elementi si trae che l' abbia agito come vero e proprio incaricato CP_2
pagina 5 di 7 della (cfr. testimonianza e, comunque, che la convenuta fosse a conoscenza CP_3 Tes_3
e avesse accettato l'operato dell' nell'interesse della società (lo afferma lo stesso legale CP_2
rappresentante in sede di interrogatorio, asserendo che l' si occupava “bonariamente” CP_2
di contattare potenziali clienti che si recavano presso il punto di esposizione). Emerge,
inoltre, che l' aveva pieno e libero accesso all' , come dimostra la CP_2 Controparte_5
disponibilità dei timbri e del libretto ricevute intestato alla società. Da ciò consegue che non si versa in ipotesi di falsus procurator, ma di soggetto propriamente incaricato – di fatto – di esercitare per conto della società e ne deriva quindi la piena validità del contratto stipulato col sig. . Peraltro, alla stessa conclusione dovrebbe giungersi laddove si ritenesse Pt_1
sussistente l'ipotesi di rappresentanza apparente, di cui sussistono tutti i presupposti (“se il
rappresentato è consapevole dell'attività del falso rappresentante e, nonostante ciò, non fa
nulla per cessare la sua ingerenza, si configura un'ipotesi di rappresentanza apparente,
sicché l'operazione posta in essere dal "falsus procurator" è pienamente valida ed efficace,
avendo il rappresentato stesso dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui
il terzo ha, senza colpa, confidato” Trib. Pisa, sez. I, n. 561/2023, Tribunale Ferrara n.
223/2025).
Ciò posto, va accertato l'inadempimento di e la sua gravità, essendo emerso con CP_3
chiarezza che la società aveva acquistato l'auto su incarico del (lo dimostra la Pt_1
sequenza temporale tra i pagamenti, l'ordine della vettura e la sua consegna), impedendone di fatto l'utilizzo, non consegnando la carta di circolazione.
A tale stregua la domanda dell'attore spiegata in via principale può essere accolta, in quanto
“qualora l'interessato non abbia potuto adempiere alla trascrizione del trasferimento della
proprietà di un veicolo al P.R.A. per mancanza dei documenti necessari, può ottenere che
l'acquisto venga accertato con una sentenza dichiarativa trascrivibile nel detto registro a
norma dell'art. 2686 c.c.” (Pretura Salerno, 05/02/1990). pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi con tutte le fasi per l'attore ed esclusa la fase istruttoria per il chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara l'avvenuto Parte_1
trasferimento di proprietà dell'autoveicolo Nissan Navara, telaio VSKCVND40U0293601,
targata BZ137EL, dalla al Sig. con effetto dal Controparte_3 Parte_1
18.05.2017;
- ordina al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Sassari (ACI-PRA),
esonerandolo da qualsivoglia responsabilità, la trascrizione del trasferimento di proprietà
del suddetto autoveicolo, con effetto dal 18.05.2017;
- condanna al pagamento delle spese di trascrizione della sentenza presso Controparte_3
l'ACI-PRA.;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte attrice, liquidate in Controparte_3
complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte chiamata, liquidate in Controparte_3
complessivi €. 1.700,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 01.07.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
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