CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 788/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202500000188000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01780202500000188000, notificata in data
10/10/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione avvisava il sig. Ricorrente_1 della esistenza di debiti tributari iscritti a ruolo per ll'importo di € 11.651,23, scaturenti dalla cartella di pagamento n.
01720230001074948000, notificata il 28/9/2023 per omesso pagamento IRPEF anno 2018.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , contestando il provvedimento adottato, concludendo per la nullità o annullabilità del preavviso di fermo con condanna dell'ADER al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore dichiaratosi anticipatario.
A motivo della impugnazione ha eccepito:
- la attuale inesistenza della pretesa, in quanto la cartella di pagamento n. 01720230001074948000 era stata annullata dalla sentenza della CGT di Primo grado di Benevento n. 1048/3/2025, depositata in data
21/7/2025 non notificata. Evidenzia, pertanto, che il preavviso di fermo si basa esclusivamente sulla predetta sentenza, per cui risulta essere stato annullato il titolo posto a base del provvedimento richiesto. Non vi è dubbio che la comunicazione preventiva di fermo risuta nulla o annullabile dal momento che la sentenza del Giudice Tributario, ancorché non passata in giudicato, aveva eliminato il provvedimento posto alla sua base;
- comunque la erroneità delle somme portate dalla predetta cartella sulla base della comunicazione di irregolarità che a seguito della sentenza emessa dalla CGT di primo grado di Benevento n. 923/2023 aveva ridotto la pretesa originaria, decisione divenuta definitiva per mancata impugnativa. Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
, impugnando tutto quanto contenuto nel ricorso proposto, concludendo, in via preliminare, per l'integrazione del contradddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed, in via subordinata, per la esenzione dall'eventuale condanna alle spese legali o, comunque, compensare le spese del presente giudizio.
Evidenzia in ordine alla respondsabilità nella emissione della cartella l'attribuibilità della stessa alla sola
Agenzia delle entrate partecipante al giudizio promosso dal ricorrente avverso la comunicazione di irregolarità. Evidenzia che la emissione della cartella era avvenuta a seguito di ruolo trasmesso dalla predetta Agenzia delle Entrate.
Deposita nuova costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, insistendo per la conferma del preavviso di fermo amministrativo in considerazione che a suo dire la sentenza n. 1048/2025 non aveva disposto l'annullamento della predetta cartella esattoriale.
Inoltre, ritiene che le somme di cui al fermo amministrativo si riferiscono alla dichiarazione dell'anno 2018, in conformità della precedente sentenza n. 229/2023 che aveva solo ridotto le imposte dovute di cui alla comunicazione di irregolarità.
In data 6/2/2026 presenta memorie il ricorrente con le quali evidenzia l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 929/2023, nonché la mancanza di pregio di quanto dedotto dalla resistente Concessionaria, rilevando che la sentenza n. 1048/2025 avendo accolto i ricorsi con i quali i coniugi Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento delle cartelle, va ritenuta confermativa di tale richiesta senza la necessità di una specificazione.
Ribadisce che la comunicazione di fermo amministrativo si basa su di una cartella che allo stato risulta annullata e, comunque, inefficace.
All'udienza del 18/2/2026 la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con comunicaizone preventiva di fermo amministrativo l'Agenzia delle Entrate procedeva nei confronti del
Ricorrente_1 in virtù del debito tributario scaturente dalla cartella di pagamento n. 01720230001074948000, notificata il 28/9/2023, relativa ad imposte dovute anno 2018.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente evidenzia la illegittimità del provvvedimento emesso basato su di un atto che risulta essere stato annullato dalla sentenza n. 1048/2025 della CGT di primo grado di Benevento.
La doglianza è fondata e va accolta.
Ed, invero, viene in rilievo che alla data di notifica della cartella, avvenuta il 28/9/2023, operava la sospensione pronunciata dalla CGT di primo grado di Benevento sez. 2° emessa con Ordinanza n. 638/2023 del 12/7/2023, per cui esso Ricorrente_1 procedeva allla impugnazione di tale atto chiedendone l'annullamento in quanto la richiesta di pagamento risultava emessa in costanza di sospensione giudiziale.
Con la successiva sentenza n. 1048/2025, la CGT prendeva atto di tale situazione e con l'accogliento del ricorso, confermava l'annullamento richiesto. Tale sentenza depositata il 21/7/2025 allo stato non risulta impugnata, non avendo la resistente
Concessionaria dimostrato l'esistenza dell'eventuale giudizio innanzi la Corte Regionale, per cui quanto statuito deve valere ai fini del presente giudizio.
Non vi è dubbio che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo risulta emessa sulla base della citata cartella, per cui la sua attuale inesistenza produce la nullità dell'atto su cui si fonda.
Ed, allora, a nulla rileva in questo giuidzio la ulteriore eccezione relativa alla erroneità delle somme pretese, la cui quantificazione esatta non potrà essere in questa sede valutata.
Va disattesa la richiesta della Concessionaria di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate vertendo il giudiizo esclusivamente sulla legittimità o meno della comunicazione preventiva di fermo, atto di sua esclusiva competenza.
Egualmente va condannata l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, avendo emesso la comunicazione, notificata in data 10/10/2025, in costanza di una sentenza che ha annullato il titolo fondante, giudizio nel quale essa Agenzia delle Entrate Riscossione ha regolarmente partecipato.
La Corte ritiene di non accogliere la richiesta di condanna per lite temeraria, non risultando dimostrata la mala fede o colpa grave processuale stante la pendenza del termine di impugnazione della sentenza n.
1048/2025 al momento della emissione del provvedimento.
Da tanto ne deriva che il ricorso va acccolto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscosione al pagamento delle spese e competenze del giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 2.620,00, di cui € 120,00 per CUT ed € 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Benevento 18.2.2026 IL PRESIDENTE estensore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 788/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202500000188000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01780202500000188000, notificata in data
10/10/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione avvisava il sig. Ricorrente_1 della esistenza di debiti tributari iscritti a ruolo per ll'importo di € 11.651,23, scaturenti dalla cartella di pagamento n.
01720230001074948000, notificata il 28/9/2023 per omesso pagamento IRPEF anno 2018.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , contestando il provvedimento adottato, concludendo per la nullità o annullabilità del preavviso di fermo con condanna dell'ADER al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore dichiaratosi anticipatario.
A motivo della impugnazione ha eccepito:
- la attuale inesistenza della pretesa, in quanto la cartella di pagamento n. 01720230001074948000 era stata annullata dalla sentenza della CGT di Primo grado di Benevento n. 1048/3/2025, depositata in data
21/7/2025 non notificata. Evidenzia, pertanto, che il preavviso di fermo si basa esclusivamente sulla predetta sentenza, per cui risulta essere stato annullato il titolo posto a base del provvedimento richiesto. Non vi è dubbio che la comunicazione preventiva di fermo risuta nulla o annullabile dal momento che la sentenza del Giudice Tributario, ancorché non passata in giudicato, aveva eliminato il provvedimento posto alla sua base;
- comunque la erroneità delle somme portate dalla predetta cartella sulla base della comunicazione di irregolarità che a seguito della sentenza emessa dalla CGT di primo grado di Benevento n. 923/2023 aveva ridotto la pretesa originaria, decisione divenuta definitiva per mancata impugnativa. Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
, impugnando tutto quanto contenuto nel ricorso proposto, concludendo, in via preliminare, per l'integrazione del contradddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed, in via subordinata, per la esenzione dall'eventuale condanna alle spese legali o, comunque, compensare le spese del presente giudizio.
Evidenzia in ordine alla respondsabilità nella emissione della cartella l'attribuibilità della stessa alla sola
Agenzia delle entrate partecipante al giudizio promosso dal ricorrente avverso la comunicazione di irregolarità. Evidenzia che la emissione della cartella era avvenuta a seguito di ruolo trasmesso dalla predetta Agenzia delle Entrate.
Deposita nuova costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, insistendo per la conferma del preavviso di fermo amministrativo in considerazione che a suo dire la sentenza n. 1048/2025 non aveva disposto l'annullamento della predetta cartella esattoriale.
Inoltre, ritiene che le somme di cui al fermo amministrativo si riferiscono alla dichiarazione dell'anno 2018, in conformità della precedente sentenza n. 229/2023 che aveva solo ridotto le imposte dovute di cui alla comunicazione di irregolarità.
In data 6/2/2026 presenta memorie il ricorrente con le quali evidenzia l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 929/2023, nonché la mancanza di pregio di quanto dedotto dalla resistente Concessionaria, rilevando che la sentenza n. 1048/2025 avendo accolto i ricorsi con i quali i coniugi Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento delle cartelle, va ritenuta confermativa di tale richiesta senza la necessità di una specificazione.
Ribadisce che la comunicazione di fermo amministrativo si basa su di una cartella che allo stato risulta annullata e, comunque, inefficace.
All'udienza del 18/2/2026 la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con comunicaizone preventiva di fermo amministrativo l'Agenzia delle Entrate procedeva nei confronti del
Ricorrente_1 in virtù del debito tributario scaturente dalla cartella di pagamento n. 01720230001074948000, notificata il 28/9/2023, relativa ad imposte dovute anno 2018.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente evidenzia la illegittimità del provvvedimento emesso basato su di un atto che risulta essere stato annullato dalla sentenza n. 1048/2025 della CGT di primo grado di Benevento.
La doglianza è fondata e va accolta.
Ed, invero, viene in rilievo che alla data di notifica della cartella, avvenuta il 28/9/2023, operava la sospensione pronunciata dalla CGT di primo grado di Benevento sez. 2° emessa con Ordinanza n. 638/2023 del 12/7/2023, per cui esso Ricorrente_1 procedeva allla impugnazione di tale atto chiedendone l'annullamento in quanto la richiesta di pagamento risultava emessa in costanza di sospensione giudiziale.
Con la successiva sentenza n. 1048/2025, la CGT prendeva atto di tale situazione e con l'accogliento del ricorso, confermava l'annullamento richiesto. Tale sentenza depositata il 21/7/2025 allo stato non risulta impugnata, non avendo la resistente
Concessionaria dimostrato l'esistenza dell'eventuale giudizio innanzi la Corte Regionale, per cui quanto statuito deve valere ai fini del presente giudizio.
Non vi è dubbio che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo risulta emessa sulla base della citata cartella, per cui la sua attuale inesistenza produce la nullità dell'atto su cui si fonda.
Ed, allora, a nulla rileva in questo giuidzio la ulteriore eccezione relativa alla erroneità delle somme pretese, la cui quantificazione esatta non potrà essere in questa sede valutata.
Va disattesa la richiesta della Concessionaria di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate vertendo il giudiizo esclusivamente sulla legittimità o meno della comunicazione preventiva di fermo, atto di sua esclusiva competenza.
Egualmente va condannata l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, avendo emesso la comunicazione, notificata in data 10/10/2025, in costanza di una sentenza che ha annullato il titolo fondante, giudizio nel quale essa Agenzia delle Entrate Riscossione ha regolarmente partecipato.
La Corte ritiene di non accogliere la richiesta di condanna per lite temeraria, non risultando dimostrata la mala fede o colpa grave processuale stante la pendenza del termine di impugnazione della sentenza n.
1048/2025 al momento della emissione del provvedimento.
Da tanto ne deriva che il ricorso va acccolto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscosione al pagamento delle spese e competenze del giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 2.620,00, di cui € 120,00 per CUT ed € 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Benevento 18.2.2026 IL PRESIDENTE estensore