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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Quarta Civile
-Specializzata in materia di Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE-
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5686/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diritto di cittadinanza”
VERTENTE
TRA
nata in [...]/MG, Parte_1
Brasile, in data 28/08/1982, codice SC residente C.F._1
in Rua Estado de Israel, 847, San LO/SP, Brasile; Parte_2
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 26/12/1984, codice
[...]
SC , residente in [...]de Abreu, 204, São C.F._2
EN/MG, Brasile; , nato in Parte_3
Cruzília/MG, Brasile, in data 25/11/1983, codice SC pagina 1 di 14 residente in [...]de Melo, 148, San C.F._3
LO/SP, Brasile;
nato in [...] Controparte_1
EN/MG, Brasile, in data 17/07/1989, codice SC
, residente in [...]dos Santos, C.F._4
San LO/SP, Brasile;
nato in Controparte_2
ÃO/SC, Brasile, in data 05/10/1979, codice SC
, residente in [...]de Moraes, C.F._5
290, San LO/SP, Brasile;
, nato in [...]/MG, CP_3
Brasile, in data 04/11/1991, codice SC residente in C.F._6
Avenida Alameda dos Lirios, 85, São EN/MG, Brasile;
CP_4
nato in [...]/MG, Brasile, in data Controparte_2
04/01/1982, codice SC residente in [...]C.F._7
Leme,552, San LO/SP, Brasile; , nata in [...] Controparte_5
Pontas/MG, Brasile, in data 04/02/1978, codice SC residente in [...]7, 196, Três Pontas/MG, Brasile;
C.F._8
, nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_4
12/08/1997, codice SC , residente in [...]C.F._9
da Boa Esperança, 221, Três Pontas/MG, Brasile;
Parte_5
nata in [...]/MG, Brasile, in data 16/09/1983, codice
[...]
SC , residente in [...]da Boa Esperança, 221, C.F._10
Três Pontas/MG, Brasile;
, nato in [...] Parte_6
Pontas/MG, Brasile, in data 08/08/1980, codice SC
residente in [...], 87, Três Pontas/MG, C.F._11
Brasile; , nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_7
26/03/1986, codice SC , residente in [...]C.F._12
ME JE de UZ, 12 , Soledade de Minas/MG, Brasile e
[...]
nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_8
07/11/1986, codice SC , residente in [...]C.F._13
pagina 2 di 14 Gogh, 158, Santana de Parnaíba/SP, Brasile, rappresentati e difesi dall'avv.
VA BO
-Ricorrenti-
E
Controparte_6
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_7
presso il
Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 15.5.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, hanno evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_6
cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
[...]
cittadino italiano nato a [...], provincia di Persona_1
Lucca, il 5 Marzo 1861, in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
pagina 3 di 14 Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_6
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 31.10.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni così come rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_6
pagina 4 di 14 che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, come nel caso in questione, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice
Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti del capostipite per Persona_1
i quali si è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
pagina 5 di 14 Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria» (Cass. SS.UU. n. 4466/2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che pagina 6 di 14 decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dall'1 gennaio
1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite, non solo ha Parte_9
conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla a suoi tre figli dai quale discendono gli odierni ricorrenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che Persona_1
contraeva matrimonio con nella città di Borda da Mata Parte_10
(Brasile), in data 29/10/1887, (all.5). Dalla loro unione nasceva Parte_9
il 11/03/1900 nella città di Pouso Alegre (Brasile), dove si sposava
[...]
con il 22/01/1921, passando a chiamarsi con il Persona_2
nome di (o o Parte_11 Persona_3 Pt_9
pagina 7 di 14 (all. 6 e 7). Dall'unione coniugale dei predetti nascevano tre figli che Pt_3
avrebbero dato vita ad altrettanti rami di discendenza familiare: Persona_4
nato il [...] nella città di Campo Mystico (anche chiamato
[...]
NO DÃ) (Brasile), (all.8); nato il [...] nella Controparte_8
città di Campo Mystico, (Brasile),(all.10); nato il Persona_5
18/03/1931 nella città di Pouso Alegre (Brasile), (all.12).
- Discendenti ramo familiare di Persona_4
Il suddetto ha contratto matrimonio con in data Persona_6
16/04/1955, nella città di São EN, Brasile, passando da quel momento la sposa a chiamarsi con il nome (all.9). Da Persona_7
questa unione coniugale sono nati: i) il 25/06/1957 nella Parte_12
città di São EN (Brasile), dove si è sposata con in Persona_8
data 12/08/1978, passando da quel momento a chiamarsi con il nome
[...]
(all. 14-15); ii) , nata il [...] Parte_13 Pt_9 Parte_14
nella città di São EN (Brasile), dove in data 30/07/1977 ha contratto matrimonio con passando da quel momento a Persona_9
chiamarsi con il nome . (all. 16-17); iii) Pt_9 Parte_15 Parte_16
, nato il [...] nella città di São EN (Brasile), dove in data
[...]
30/10/1982 ha contratto matrimonio con , che è Persona_10
passata a chiamarsi dalla quale ha divorziato nel Persona_11
2010 (all. 18 e 19). Successivamente, ha contratto un Parte_16
secondo matrimonio con , in data 05/09/2014, nella città Persona_12
di NH (Brasile), passando la sposa a chiamarsi Persona_13
(all.20).
[...]
Dall'unione coniugale di e Parte_13 Persona_8
sono nati i ricorrenti: il 05/10/1979, nella città Controparte_2
di ÃO (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con Persona_14
in data 08/11/2014, nella città di San LO, Brasile, passando la
[...]
pagina 8 di 14 sposa a chiamarsi con il nome (all.21-22); Persona_15
il 04/01/1982, nella città di São EN Persona_16
(Brasile), il quale ha contratto matrimonio con in Persona_17
data 20/04/2018, nella città di San LO, Brasile, passando la sposa a chiamarsi con il nome (all. 23-24). Persona_18
Dall'unione coniugale di e Parte_17 Persona_9
sono nati i ricorrenti: i) il 04/02/1978, nella
[...] Controparte_5
città di Três Pontas (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
[...]
in data 15/11/2013 (all.25-26); ii) , il Persona_19 Parte_6
08/08/1980, nella città di Três Pontas (Brasile), dove ha contratto matrimonio con l'08/09/2007 per poi divorziare in data Persona_20
23/12/2020 (all.27-28-28 bis). ha contratto nuovo Parte_6
matrimonio con in data 07/07/2023, nella Persona_21
città di Três Pontas (Brasile), (all.29); iii) il 16/09/1983, Parte_5
nella città di Três Pontas (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
[...]
il 14/11/2011, passando da quel momento a chiamarsi Persona_22
(all.30-31). Dall'unione coniugale di Pt_5 Parte_5 [...]
e è nato il ricorrente CP_5 Persona_19 Parte_4
il 12/08/1997 nella città di Três Pontas (Brasile), (all.32).
[...]
Dall'unione coniugale di e sono Parte_16 Persona_11
nati i ricorrenti: i il 26/03/1986, nella cittá di São EN Parte_7
(Brasile) dove ha contratto matrimonio con in data Persona_23
03/08/2013, (all. 33 e 34) e ii) , il 04/11/1991 nella cittá di CP_3
São EN (Brasile) dove in data 07/10/2023 ha contratto matrimonio con
, (all.35-36). Persona_24
- Discendenti ramo familiare di Controparte_8
Il suddetto ha contratto matrimonio con in data Persona_25
05/12/1950 nella città di Brasile, passando da quel momento la Per_6
pagina 9 di 14 sposa a chiamarsi con il nome (o , Persona_26 Persona_27
(all. 10-11). Dalla loro unione coniugale è nata il Persona_28
03/09/1951 nella città di São EN (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data 06/06/1981, passando fa Parte_18
quel momento a chiamarsi con il nome di (all. 37- Per_28 Persona_11
38). Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nate le ricorrenti: i)
[...]
il 28/08/1982 nella città di São EN (Brasile), la quale, Parte_1
a seguito del matrimonio contratto il 06/09/2021 con Controparte_9
è passata a chiamarsi con il nome di
[...] Parte_1
(all. 39-40); ii) , il 26/12/1984 nella città di
[...] Parte_2
São EN, (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con
[...]
l'11/10/2021 nella città di Dom Viçoso, Brasile, (all. 41-42). Persona_29
- Discendenti ramo familiare di Persona_5
Il predetto ha contratto matrimonio con in data Persona_30
15/06/1954 nella città di Muzambinho, Brasile, passando da quel momento la sposa a chiamarsi con il nome di (all.12- Persona_31
13). Da questa unione coniugale sono nati: il Persona_32
03/01/1956, nella città di São EN (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 27/08/1988, passando da quel Persona_33
momento a chiamarsi (all.43 -44); Persona_34 [...]
il 26/08/1957, nella città di São EN (Brasile), dove ha Persona_35
contratto matrimonio con in data 05/12/1982, Persona_36
passando da quel momento a chiamarsi (all.45- Persona_37
46).
Dall'unione coniugale di e Persona_34 Persona_33
è nato il ricorrente il
[...] Controparte_1
17/07/1989, nella città di São EN (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con in data 20/07/2019, nella città di Persona_38
pagina 10 di 14 San LO, Brasile, la sposa è passata a chiamarsi Persona_39
(all.47-48). Dall'unione coniugale di e
[...] Persona_37
sono nati i ricorrenti: i) Persona_36 Parte_3
il 25/11/1983, nella città di Cruzília (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data 23/02/2019, nella città di Limeira, Persona_40
Brasile, con la sposa che è passata a chiamarsi , Persona_41
(all.49-50); ii) il 07/11/1986, nella città di Parte_19
DI (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con da CP_10 Per_42
, in data 17/04/2010, nella città di San LO, Brasile, dalla quale ha
[...]
divorziato nel 2016, contraendo quindi un secondo matrimonio con CP_11
in data 31/05/2018, nella città di San
[...] Parte_20
LO (Brasile), (all.51-52-53).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
“In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
pagina 11 di 14 Risulta peraltro provato che il capostipite mai si Persona_1
naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all. 4).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite della figlia Persona_1 Parte_9
nata in [...] ed ivi sposatasi nel 1921 con cittadino straniero, ai di
[...]
lei tre figli nati anch'essi in epoca precostituzionale e dai quali i ricorrenti hanno dedotto di discendere.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta pagina 12 di 14 amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno secondo il quale «La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948. I discendenti di madre italiana emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana», principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna in danno del
, ai sensi dell'articolo 91 cpc, in considerazione Controparte_6
dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel pagina 13 di 14 registro di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 24.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 14 di 14
-Specializzata in materia di Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE-
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5686/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diritto di cittadinanza”
VERTENTE
TRA
nata in [...]/MG, Parte_1
Brasile, in data 28/08/1982, codice SC residente C.F._1
in Rua Estado de Israel, 847, San LO/SP, Brasile; Parte_2
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 26/12/1984, codice
[...]
SC , residente in [...]de Abreu, 204, São C.F._2
EN/MG, Brasile; , nato in Parte_3
Cruzília/MG, Brasile, in data 25/11/1983, codice SC pagina 1 di 14 residente in [...]de Melo, 148, San C.F._3
LO/SP, Brasile;
nato in [...] Controparte_1
EN/MG, Brasile, in data 17/07/1989, codice SC
, residente in [...]dos Santos, C.F._4
San LO/SP, Brasile;
nato in Controparte_2
ÃO/SC, Brasile, in data 05/10/1979, codice SC
, residente in [...]de Moraes, C.F._5
290, San LO/SP, Brasile;
, nato in [...]/MG, CP_3
Brasile, in data 04/11/1991, codice SC residente in C.F._6
Avenida Alameda dos Lirios, 85, São EN/MG, Brasile;
CP_4
nato in [...]/MG, Brasile, in data Controparte_2
04/01/1982, codice SC residente in [...]C.F._7
Leme,552, San LO/SP, Brasile; , nata in [...] Controparte_5
Pontas/MG, Brasile, in data 04/02/1978, codice SC residente in [...]7, 196, Três Pontas/MG, Brasile;
C.F._8
, nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_4
12/08/1997, codice SC , residente in [...]C.F._9
da Boa Esperança, 221, Três Pontas/MG, Brasile;
Parte_5
nata in [...]/MG, Brasile, in data 16/09/1983, codice
[...]
SC , residente in [...]da Boa Esperança, 221, C.F._10
Três Pontas/MG, Brasile;
, nato in [...] Parte_6
Pontas/MG, Brasile, in data 08/08/1980, codice SC
residente in [...], 87, Três Pontas/MG, C.F._11
Brasile; , nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_7
26/03/1986, codice SC , residente in [...]C.F._12
ME JE de UZ, 12 , Soledade de Minas/MG, Brasile e
[...]
nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_8
07/11/1986, codice SC , residente in [...]C.F._13
pagina 2 di 14 Gogh, 158, Santana de Parnaíba/SP, Brasile, rappresentati e difesi dall'avv.
VA BO
-Ricorrenti-
E
Controparte_6
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_7
presso il
Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 15.5.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, hanno evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_6
cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
[...]
cittadino italiano nato a [...], provincia di Persona_1
Lucca, il 5 Marzo 1861, in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
pagina 3 di 14 Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_6
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 31.10.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni così come rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_6
pagina 4 di 14 che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, come nel caso in questione, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice
Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti del capostipite per Persona_1
i quali si è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
pagina 5 di 14 Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria» (Cass. SS.UU. n. 4466/2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che pagina 6 di 14 decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dall'1 gennaio
1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite, non solo ha Parte_9
conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla a suoi tre figli dai quale discendono gli odierni ricorrenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che Persona_1
contraeva matrimonio con nella città di Borda da Mata Parte_10
(Brasile), in data 29/10/1887, (all.5). Dalla loro unione nasceva Parte_9
il 11/03/1900 nella città di Pouso Alegre (Brasile), dove si sposava
[...]
con il 22/01/1921, passando a chiamarsi con il Persona_2
nome di (o o Parte_11 Persona_3 Pt_9
pagina 7 di 14 (all. 6 e 7). Dall'unione coniugale dei predetti nascevano tre figli che Pt_3
avrebbero dato vita ad altrettanti rami di discendenza familiare: Persona_4
nato il [...] nella città di Campo Mystico (anche chiamato
[...]
NO DÃ) (Brasile), (all.8); nato il [...] nella Controparte_8
città di Campo Mystico, (Brasile),(all.10); nato il Persona_5
18/03/1931 nella città di Pouso Alegre (Brasile), (all.12).
- Discendenti ramo familiare di Persona_4
Il suddetto ha contratto matrimonio con in data Persona_6
16/04/1955, nella città di São EN, Brasile, passando da quel momento la sposa a chiamarsi con il nome (all.9). Da Persona_7
questa unione coniugale sono nati: i) il 25/06/1957 nella Parte_12
città di São EN (Brasile), dove si è sposata con in Persona_8
data 12/08/1978, passando da quel momento a chiamarsi con il nome
[...]
(all. 14-15); ii) , nata il [...] Parte_13 Pt_9 Parte_14
nella città di São EN (Brasile), dove in data 30/07/1977 ha contratto matrimonio con passando da quel momento a Persona_9
chiamarsi con il nome . (all. 16-17); iii) Pt_9 Parte_15 Parte_16
, nato il [...] nella città di São EN (Brasile), dove in data
[...]
30/10/1982 ha contratto matrimonio con , che è Persona_10
passata a chiamarsi dalla quale ha divorziato nel Persona_11
2010 (all. 18 e 19). Successivamente, ha contratto un Parte_16
secondo matrimonio con , in data 05/09/2014, nella città Persona_12
di NH (Brasile), passando la sposa a chiamarsi Persona_13
(all.20).
[...]
Dall'unione coniugale di e Parte_13 Persona_8
sono nati i ricorrenti: il 05/10/1979, nella città Controparte_2
di ÃO (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con Persona_14
in data 08/11/2014, nella città di San LO, Brasile, passando la
[...]
pagina 8 di 14 sposa a chiamarsi con il nome (all.21-22); Persona_15
il 04/01/1982, nella città di São EN Persona_16
(Brasile), il quale ha contratto matrimonio con in Persona_17
data 20/04/2018, nella città di San LO, Brasile, passando la sposa a chiamarsi con il nome (all. 23-24). Persona_18
Dall'unione coniugale di e Parte_17 Persona_9
sono nati i ricorrenti: i) il 04/02/1978, nella
[...] Controparte_5
città di Três Pontas (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
[...]
in data 15/11/2013 (all.25-26); ii) , il Persona_19 Parte_6
08/08/1980, nella città di Três Pontas (Brasile), dove ha contratto matrimonio con l'08/09/2007 per poi divorziare in data Persona_20
23/12/2020 (all.27-28-28 bis). ha contratto nuovo Parte_6
matrimonio con in data 07/07/2023, nella Persona_21
città di Três Pontas (Brasile), (all.29); iii) il 16/09/1983, Parte_5
nella città di Três Pontas (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
[...]
il 14/11/2011, passando da quel momento a chiamarsi Persona_22
(all.30-31). Dall'unione coniugale di Pt_5 Parte_5 [...]
e è nato il ricorrente CP_5 Persona_19 Parte_4
il 12/08/1997 nella città di Três Pontas (Brasile), (all.32).
[...]
Dall'unione coniugale di e sono Parte_16 Persona_11
nati i ricorrenti: i il 26/03/1986, nella cittá di São EN Parte_7
(Brasile) dove ha contratto matrimonio con in data Persona_23
03/08/2013, (all. 33 e 34) e ii) , il 04/11/1991 nella cittá di CP_3
São EN (Brasile) dove in data 07/10/2023 ha contratto matrimonio con
, (all.35-36). Persona_24
- Discendenti ramo familiare di Controparte_8
Il suddetto ha contratto matrimonio con in data Persona_25
05/12/1950 nella città di Brasile, passando da quel momento la Per_6
pagina 9 di 14 sposa a chiamarsi con il nome (o , Persona_26 Persona_27
(all. 10-11). Dalla loro unione coniugale è nata il Persona_28
03/09/1951 nella città di São EN (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data 06/06/1981, passando fa Parte_18
quel momento a chiamarsi con il nome di (all. 37- Per_28 Persona_11
38). Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nate le ricorrenti: i)
[...]
il 28/08/1982 nella città di São EN (Brasile), la quale, Parte_1
a seguito del matrimonio contratto il 06/09/2021 con Controparte_9
è passata a chiamarsi con il nome di
[...] Parte_1
(all. 39-40); ii) , il 26/12/1984 nella città di
[...] Parte_2
São EN, (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con
[...]
l'11/10/2021 nella città di Dom Viçoso, Brasile, (all. 41-42). Persona_29
- Discendenti ramo familiare di Persona_5
Il predetto ha contratto matrimonio con in data Persona_30
15/06/1954 nella città di Muzambinho, Brasile, passando da quel momento la sposa a chiamarsi con il nome di (all.12- Persona_31
13). Da questa unione coniugale sono nati: il Persona_32
03/01/1956, nella città di São EN (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 27/08/1988, passando da quel Persona_33
momento a chiamarsi (all.43 -44); Persona_34 [...]
il 26/08/1957, nella città di São EN (Brasile), dove ha Persona_35
contratto matrimonio con in data 05/12/1982, Persona_36
passando da quel momento a chiamarsi (all.45- Persona_37
46).
Dall'unione coniugale di e Persona_34 Persona_33
è nato il ricorrente il
[...] Controparte_1
17/07/1989, nella città di São EN (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con in data 20/07/2019, nella città di Persona_38
pagina 10 di 14 San LO, Brasile, la sposa è passata a chiamarsi Persona_39
(all.47-48). Dall'unione coniugale di e
[...] Persona_37
sono nati i ricorrenti: i) Persona_36 Parte_3
il 25/11/1983, nella città di Cruzília (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data 23/02/2019, nella città di Limeira, Persona_40
Brasile, con la sposa che è passata a chiamarsi , Persona_41
(all.49-50); ii) il 07/11/1986, nella città di Parte_19
DI (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con da CP_10 Per_42
, in data 17/04/2010, nella città di San LO, Brasile, dalla quale ha
[...]
divorziato nel 2016, contraendo quindi un secondo matrimonio con CP_11
in data 31/05/2018, nella città di San
[...] Parte_20
LO (Brasile), (all.51-52-53).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
“In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
pagina 11 di 14 Risulta peraltro provato che il capostipite mai si Persona_1
naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all. 4).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite della figlia Persona_1 Parte_9
nata in [...] ed ivi sposatasi nel 1921 con cittadino straniero, ai di
[...]
lei tre figli nati anch'essi in epoca precostituzionale e dai quali i ricorrenti hanno dedotto di discendere.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta pagina 12 di 14 amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno secondo il quale «La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948. I discendenti di madre italiana emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana», principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna in danno del
, ai sensi dell'articolo 91 cpc, in considerazione Controparte_6
dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel pagina 13 di 14 registro di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 24.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 14 di 14