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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12939/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Paolo Zambardino e dall'avv.to Florida Iervolino
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 21.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, dall' di Giugliano in Campania, un CP_1 avviso di indebito emesso il 6.05.2024 relativo all'indennità di disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2010, per l'importo di
€ 3.833,81. Avendo quindi eccepito la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e la prescrizione del credito vantato dall'ente convenuto, ha chiesto l'accertamento giudiziale della illegittimità delle pretese avanzate dall'ente, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituto in giudizio resistendo alla domanda. In CP_1 particolare, ha dedotto che la cancellazione dagli elenchi agricoli, da cui era dipeso il recupero della disoccupazione agricola corrisposta, era conseguenza del disconoscimento del presunto rapporto di lavoro agricolo OTD con il datore di lavoro Persona_1
, avvenuto a mezzo di verbale ispettivo del 25.11.2011 e
[...] pubblicazione della cancellazione dagli elenchi agricoli dal
15.06.2016 al 1.07.2016.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011 n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di recupero del CP_2 credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato era stato preceduto dall'invio di una comunicazione del 17.09.2019, ricevuta il
24.09.2019, nella quale era state detto che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010 era stata riesaminata e respinta per mancata iscrizione negli elenchi agricoli.
Inoltre, l' , anche in sede giudiziale, ha dedotto e documentato CP_1 le circostanze che hanno portato alla formazione degli indebiti contestati, come sopra esposto.
Deve quindi ritenersi che l'onere della prova della spettanza del percepito ricada sul ricorrente il quale, nel caso de quo, non l'ha fornita.
Preliminarmente, infatti, deve osservarsi che il presupposto per l'erogazione della prestazione contestata è l'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli per un numero sufficiente di giornate. Il ricorrente invece, in questa sede, nulla ha dedotto in ordine allo svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato negli anni in contestazione;
inoltre non ha nemmeno chiesto la iscrizione o la reiscrizione nelle liste degli agricoli (domanda, peraltro, soggetta a termine decadenziale), ma si è limitato a chiedere l'accertamento dell'indebito, laddove l' ha esibito il verbale CP_1 ispettivo del 29.11.2011 compiuto nei confronti dell'azienda agricola in base al quale ha poi provveduto al Persona_1 disconoscimento dei rapporti di lavoro dichiarati.
Non può infine ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, considerato che la prestazione è relativa all'anno
2010, laddove è stato prodotto atto interruttivo della prescrizione ricevuto dal ricorrente entro il suddetto termine di prescrizione, ossia il 24.09.2019.
Per i suesposti motivi il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att.
C.p.c. contenuta in ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Dichiara le spese irripetibili.
Aversa, 9.05.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12939/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Paolo Zambardino e dall'avv.to Florida Iervolino
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 21.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, dall' di Giugliano in Campania, un CP_1 avviso di indebito emesso il 6.05.2024 relativo all'indennità di disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2010, per l'importo di
€ 3.833,81. Avendo quindi eccepito la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e la prescrizione del credito vantato dall'ente convenuto, ha chiesto l'accertamento giudiziale della illegittimità delle pretese avanzate dall'ente, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituto in giudizio resistendo alla domanda. In CP_1 particolare, ha dedotto che la cancellazione dagli elenchi agricoli, da cui era dipeso il recupero della disoccupazione agricola corrisposta, era conseguenza del disconoscimento del presunto rapporto di lavoro agricolo OTD con il datore di lavoro Persona_1
, avvenuto a mezzo di verbale ispettivo del 25.11.2011 e
[...] pubblicazione della cancellazione dagli elenchi agricoli dal
15.06.2016 al 1.07.2016.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011 n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di recupero del CP_2 credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato era stato preceduto dall'invio di una comunicazione del 17.09.2019, ricevuta il
24.09.2019, nella quale era state detto che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010 era stata riesaminata e respinta per mancata iscrizione negli elenchi agricoli.
Inoltre, l' , anche in sede giudiziale, ha dedotto e documentato CP_1 le circostanze che hanno portato alla formazione degli indebiti contestati, come sopra esposto.
Deve quindi ritenersi che l'onere della prova della spettanza del percepito ricada sul ricorrente il quale, nel caso de quo, non l'ha fornita.
Preliminarmente, infatti, deve osservarsi che il presupposto per l'erogazione della prestazione contestata è l'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli per un numero sufficiente di giornate. Il ricorrente invece, in questa sede, nulla ha dedotto in ordine allo svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato negli anni in contestazione;
inoltre non ha nemmeno chiesto la iscrizione o la reiscrizione nelle liste degli agricoli (domanda, peraltro, soggetta a termine decadenziale), ma si è limitato a chiedere l'accertamento dell'indebito, laddove l' ha esibito il verbale CP_1 ispettivo del 29.11.2011 compiuto nei confronti dell'azienda agricola in base al quale ha poi provveduto al Persona_1 disconoscimento dei rapporti di lavoro dichiarati.
Non può infine ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, considerato che la prestazione è relativa all'anno
2010, laddove è stato prodotto atto interruttivo della prescrizione ricevuto dal ricorrente entro il suddetto termine di prescrizione, ossia il 24.09.2019.
Per i suesposti motivi il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att.
C.p.c. contenuta in ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Dichiara le spese irripetibili.
Aversa, 9.05.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua