Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2026, proposto da
Leuce S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Russo e PP Liquori, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Russo, in Cardito, via Murillo De Petti n. 8, in relazione alla procedura CIG B65A23AD1A;
contro
Comune di San Ferdinando di Puglia, non costituito in giudizio;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Sacea S.r.l., Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale del 5 gennaio 2026, pubblicato mediante la Piattaforma Telematica “Traspare”, con il quale la Commissione di gara nominata dal Comune di San Ferdinando di Puglia, all’esito del sub-procedimento di soccorso procedimentale, riteneva che l’operatore economico avesse formulato l’offerta economica su un importo difforme da quello previsto dalla Legge di gara e, per l’effetto, disponendo l’esclusione della LEUCE S.r.l. dalla procedura avente ad oggetto “INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5, HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA NELL'IMMOBILE SITO IN VIA GERMANIA. INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL (PNRR)- CUP: J74H23000220007 – CIG: B65A23AD1A” e la proposta di aggiudicazione in favore della SACEA S.r.l.;
- della Comunicazione dell’Ufficio Tecnico del 9 gennaio 2026, trasmessa mediante la piattaforma Traspare, con cui si dava atto dell’esclusione della LEUCE S.r.l. dalla gara avente ad oggetto “INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5, HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA NELL'IMMOBILE SITO IN VIA GERMANIA. INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL (PNRR)- CUP: J74H23000220007 – CIG: B65A23AD1A” e della proposta di aggiudicazione in favore della SACEA S.r.l.;
- in parte qua del verbale del 23 settembre 2025 con il quale la Commissione di gara formulava la proposta di aggiudicazione in favore della SACEA S.r.l.;
- ancora in via di estremo tuziorismo, trattandosi comunque di atti annullati d’ufficio dalla S.A. in sede di riammissione del 17 dicembre 2025, del citato verbale del 23 settembre 2025, nell’ambito del quale la Commissione preposta si era prioritariamente risolta per l’esclusione della società ricorrente nonché della nota del 16 ottobre 2025, mercè la quale veniva riscontrata negativamente l’istanza di revisione del 13 ottobre 2025;
- per quanto occorra, della richiesta di chiarimenti del 19 dicembre 2025 con cui il RUP disponeva il soccorso procedimentale nei confronti della LEUCE S.r.l.;
- per quanto occorra, in parte qua dell’art. 8 del Bando e degli artt. 3 e 16 del Disciplinare, nella misura in cui gli stessi dovessero essere interpretati nel senso di escludere i costi della manodopera dal valore complessivo da assoggettare al ribasso;
- di ogni altro atto o verbale, anche istruttorio, ancorché non conosciuto, preordinato, connesso o conseguente a quelli impugnati, funzionale all’esclusione della LEUCE S.r.l. ed all’aggiudicazione della commessa alla SACEA S.r.l., ivi compreso, qualora effettivamente adottato a seguito del deliberato della Commissione del 5 gennaio 2026 e non altrimenti comunicato e/o pubblicato, il provvedimento di esclusione del RUP;
nonché
- per la declaratoria di inefficacia della determina di aggiudicazione, ove eventualmente adottata nel corso della definizione del giudizio;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la ricorrente;
- per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della S.A., di riammettere la LEUCE S.r.l. alla procedura di gara e di aggiudicare la commessa in suo favore provvedendo, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto;
- in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato agli eventuali lavori eseguiti ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente, nelle more della definizione nel merito della controversia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LF PP GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 4 febbraio 2026 e depositato in Segreteria in data 9 febbraio 2026, la società Leuce s.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti meglio indicati in oggetto.
La vicenda processuale in esame traeva origine da una procedura di gara avente ad oggetto interventi finanziati nell’ambito della Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativi a housing temporaneo e stazioni di posta nell’immobile sito in via Germania nel Comune di San Ferdinando di Puglia.
La procedura selettiva in questione era stata indetta con determina n. 183 del 31 marzo 2025 dal menzionato Comune per un importo complessivo di 592.310,34 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, di cui 225.809,44 euro per costi della manodopera e 10.477,26 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Entro il termine del 24 aprile 2025 avevano presentato offerta cinque operatori economici, tra cui la Leuce s.r.l. e la Sacea s.r.l.
Nella seduta del 6 maggio 2025 la Commissione aveva ammesso tutti i concorrenti alla fase successiva e, all’esito della valutazione delle offerte tecniche, aveva attribuito alla Leuce s.r.l. un punteggio di 82,824 punti, mentre alla Sacea s.r.l. 88,442 punti.
Con verbale del 23 settembre 2025, pubblicato l’11 ottobre 2025, la Commissione, esaminate le offerte economiche, rilevava che l’offerta della Leuce s.r.l. presentava una discrasia tra il ribasso percentuale dichiarato, pari al 9,240 per cento, e l’importo a corpo indicato in 302.262,26 euro, corrispondente in realtà a un ribasso del 15,101 per cento, e disponeva l’esclusione della società per insanabile contraddittorietà, formulando la proposta di aggiudicazione in favore di Sacea s.r.l., che aveva conseguito un punteggio totale di 89,196 punti.
La Leuce s.r.l. presentava in data 13 ottobre 2025 un’istanza di riammissione in autotutela, cui la Stazione Appaltante rispondeva negativamente il 16 ottobre 2025.
La società proponeva quindi istanza di parere di precontenzioso all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Con parere UPREC-PRE-0357-2025-PREC-DIR del 15 dicembre 2025, l’Autorità rilevava la contraddittorietà della lex specialis , non essendo chiaro l’importo su cui applicare il ribasso, e invitava la stazione appaltante ad annullare l’esclusione e la proposta di aggiudicazione e a rinnovare le operazioni di valutazione dell’offerta economica.
Il Comune, con verbale del 17 dicembre 2025, riammetteva la Leuce s.r.l. e attivava il soccorso istruttorio con richiesta di chiarimenti del 19 dicembre 2025, cui la società rispondeva puntualmente il 24 dicembre 2025, illustrando la sequenza di calcolo che aveva portato all’offerta, basata sull’applicazione del ribasso del 9,240 per cento sull’importo complessivo di 592.310,34 euro, al netto degli oneri di sicurezza, con la conseguente determinazione dell’importo a corpo e la conferma dei costi della manodopera.
Ciononostante, con il verbale del 5 gennaio 2026 la Commissione di gara ribadiva che l’operatore economico aveva formulato il ribasso su un importo differente da quello stabilito come base d’asta dalla legge di gara e disponeva nuovamente l’esclusione, confermando la proposta di aggiudicazione in favore di Sacea s.r.l.
La ricorrente deduceva, quale primo motivo di diritto, la violazione e falsa applicazione degli articoli 41, comma 14, e 101, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché degli articoli 3, 16 e 13 del disciplinare e dell’articolo 8 del bando, in combinato disposto con l’articolo 1362 del codice civile, e lamentava il travisamento, l’omessa ponderazione, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e correttezza.
Essa sosteneva che l’esclusione era fondata sulla contraddittorietà della lex specialis , già accertata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e sulle medesime motivazioni dell’originaria esclusione, poi annullata in seguito al parere. La Commissione, infatti, non aveva, in tesi, effettuato alcuna verifica in ordine al riscontro fornito dalla ricorrente, limitandosi a ripetere l’asserita difformità.
La ricorrente richiamava l’articolo 8 del bando e l’articolo 3 del disciplinare, che indicavano l’importo complessivo dell’appalto in 592.310,34 euro, con la specifica dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e l’importo a base di gara soggetto a ribasso in 356.023,64 euro.
L’articolo 16 del disciplinare prescriveva che l’offerta economica dovesse contenere l’indicazione del ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara e che l’aggiudicazione avvenisse in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
Il modello di offerta predisposto dalla stazione appaltante richiedeva di offrire un ribasso computato sull’importo globale posto a base di gara, corrispondente a un prezzo a corpo al netto dei costi della manodopera e della sicurezza.
La ricorrente, facendo affidamento sui consolidati orientamenti giurisprudenziali e dell’Autorità secondo cui i costi della manodopera, pur separatamente indicati, continuano a far parte dell’importo a base di gara su cui quantificare il ribasso, aveva applicato il ribasso del 9,240 per cento sull’importo complessivo di 592.310,34 euro, sottraendo poi gli oneri di sicurezza e addizionando nuovamente questi ultimi e i costi della manodopera per determinare l’importo contrattuale complessivo offerto di 538.548,96 euro.
Essa ripercorreva analiticamente i calcoli, dimostrando la corrispondenza tra ribasso percentuale e importo a corpo, e citava numerose pronunce del Consiglio di Stato a sostegno della correttezza metodologica.
Sotto un distinto profilo, la ricorrente eccepiva la violazione delle regole di favore per l’interpretazione delle clausole ambigue della lex specialis , dovendosi preferire, in caso di ambiguità, il significato più favorevole alla partecipazione, secondo il principio del favor partecipationis .
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 41, comma 14, 101, comma 3, e 220, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dell’articolo 12 del regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul parere di precontenzioso, nonché delle medesime disposizioni della lex specialis e dei principi generali, lamentando che il procedimento di soccorso istruttorio era stato espletato in palese violazione e elusione del parere di precontenzioso.
Essa richiamava il combinato disposto dell’articolo 220 del codice dei contratti e dell’articolo 12 del regolamento Anac, i quali, pur non attribuendo carattere vincolante al parere, impongono alla Stazione Appaltante che non intenda conformarsi di comunicare con apposito provvedimento le motivate ragioni della mancata adesione.
Nel caso di specie, il Comune si era conformato solo formalmente, riammettendo la ricorrente e attivando il soccorso istruttorio, ma poi aveva disposto una nuova esclusione fondata sulle stesse ragioni dell’originaria, senza valutare i chiarimenti resi e senza adottare alcun provvedimento motivato di dissenso dal parere.
La richiesta di chiarimenti del 19 dicembre 2025 aveva consentito alla ricorrente di esplicitare la portata della propria offerta senza modificarne i contenuti, e la Commissione, anziché trarre le dovute conseguenze, si era limitata a prendere atto della presunta difformità, trasformando il soccorso in uno strumento elusivo.
La ricorrente illustrava quindi i presupposti per la domanda cautelare e chiedeva infine, in via istruttoria, che la Stazione Appaltante depositasse tutti gli atti endoprocedimentali e istruttori; concludeva per l’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare, con vittoria di spese e distrazione in favore dei difensori antistatari.
In data 12 febbraio 2026 si costituiva in giudizio l’Avvocatura erariale per i Ministeri intimati, in particolare depositando nota del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diretta all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale si forniva riscontro alla richiesta di rapporto protocollo n. 9624 del 5 febbraio 2026, relativa al ricorso proposto dalla Leuce s.r.l. dinanzi al T.A.R. Puglia.
In tale nota il Ministero rilevava che il Mef era stato erroneamente individuato quale controinteressato nel giudizio, in quanto ritenuto parte necessaria ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 68 del 2022, laddove invece la norma prevedeva che fossero parti necessarie le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate nella Tabella A del decreto ministeriale del 6 agosto 2021 e successive modifiche, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva assegnato le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi. Il Ministero precisava pertanto la propria estraneità alla qualità di parte necessaria e allegava alla nota la citata Tabella A e i relativi aggiornamenti, senza entrare nel merito della controversia.
All’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026, sentite le parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito, occorre scrutinare la questione processuale relativa alla legittimazione passiva dei Ministeri evocati in giudizio.
Nel ricorso introduttivo, la società ricorrente ha invero chiamato in causa, in quanto titolari di competenze statali sulla misura di investimento del PNRR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tuttavia, come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente nella sua nota di riscontro all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, tale chiamata è frutto di un erroneo presupposto interpretativo dell’art. 12-bis, comma 4, del D.L. n. 68 del 2022.
La disposizione normativa citata individua quali parti necessarie nei giudizi aventi ad oggetto interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza esclusivamente le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, come specificamente individuate nella Tabella A del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 e successive modificazioni.
Nella fattispecie, l’intervento oggetto della procedura di gara, sebbene finanziato con fondi PNRR nell’ambito della Missione 5, è stato materialmente bandito e gestito dal Comune di San Ferdinando di Puglia quale stazione appaltante, senza che i Ministeri evocati rivestano la qualità di amministrazioni titolari dell’intervento medesimo secondo la citata Tabella A.
Ne consegue che detti Ministeri non sono legittimati a contraddire nel presente giudizio, difettando un interesse diretto e personale alla conservazione degli atti impugnati, con la conseguenza che la domanda proposta nei loro confronti deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Quanto al fondo della questione, il ricorso proposto dalla società Leuce S.r.l. merita pieno accoglimento in quanto assistito da evidenti e molteplici profili di fondatezza che investono tanto la legittimità del provvedimento espulsivo quanto la correttezza dell’operato della stazione appaltante alla luce dei principi generali dell’evidenza pubblica e della normativa speciale in materia di PNRR.
L’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di housing temporaneo e stazioni di posta è stata disposta all’esito di un sub-procedimento di soccorso istruttorio che ha confermato l’originaria motivazione espulsiva, nonostante il chiaro e analitico parere di precontenzioso reso dall’ANAC che aveva censurato la contraddittorietà della lex specialis e la conseguente erroneità della prima esclusione.
L’illegittimità dell’operato comunale emerge, in primo luogo, dalla violazione e falsa applicazione degli artt. 41, comma 14, e 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023, nonché delle disposizioni della lex specialis di gara, in particolare degli artt. 3 e 16 del disciplinare e dell’art. 8 del bando.
L’art. 41, comma 14, del nuovo Codice dei contratti pubblici, nel prevedere l’obbligo per la stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente i costi della manodopera, non intende affatto sottrarre tali costi dalla base di calcolo del ribasso offerto dai concorrenti.
Al contrario, i costi della manodopera continuano a far parte dell’importo complessivo a base di gara, su cui deve essere applicato il ribasso percentuale per determinare l’importo contrattuale, e l’indicazione separata risponde, come è ovvio, a finalità di trasparenza e di verifica della congruità dell’offerta.
Nel caso di specie, la lex specialis presentava una oggettiva ambiguità interpretativa, come riconosciuto dalla stessa ANAC nel parere di precontenzioso, in quanto non risultava chiaramente se il ribasso dovesse essere calcolato sull’importo complessivo dell’appalto comprensivo di oneri di manodopera e sicurezza ovvero sull’importo base al netto di tali voci.
La ricorrente, facendo legittimo affidamento sui consolidati orientamenti giurisprudenziali e dell’Autorità Anticorruzione, ha formulato la propria offerta applicando il ribasso percentuale del 9,240% sull’importo complessivo di 592.310,34 euro, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, e ha analiticamente esplicitato nel modulo di offerta i valori corrispondenti, indicando il prezzo a corpo al netto della manodopera e della sicurezza e specificando che l’importo complessivo contrattuale offerto era pari a 538.548,96 euro.
Tale operazione di calcolo è perfettamente trasparente e consente di determinare con assoluta certezza la volontà negoziale dell’operatore economico, essendo noti tutti gli elementi necessari per estrapolare il valore effettivo del ribasso e il corrispondente prezzo offerto.
La stazione appaltante, invece, ha omesso di svolgere un’istruttoria adeguata, limitandosi a ribadire acriticamente l’asserita difformità dell’offerta senza considerare i chiarimenti forniti e senza trarre le dovute conseguenze dall’acclarata ambiguità delle clausole della lex specialis .
Sul punto, il consolidato indirizzo pretorio impone che, in presenza di clausole del bando o del disciplinare oggettivamente ambigue o contraddittorie, l’interprete debba privilegiare l’interpretazione più favorevole alla partecipazione e all’ammissione dei concorrenti, in ossequio al principio del favor partecipationis , che costituisce un canone ermeneutico fondamentale nell’ordinamento dei contratti pubblici.
L’esclusione disposta nei confronti della Leuce S.r.l. si pone in netto contrasto con tale principio, tanto più che l’Amministrazione, dopo aver ricevuto il parere vincolante dell’ANAC in sede di precontenzioso, ha proceduto a una formale riammissione della ricorrente e all’attivazione di un soccorso istruttorio che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto chiarire ogni residuo dubbio.
Tuttavia, la condotta successiva del Comune ha sostanzialmente eluso il parere dell’Autorità, in violazione dell’art. 220 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 12 del Regolamento ANAC sul precontenzioso.
La norma citata, infatti, sebbene non attribuisca al parere di precontenzioso efficacia strettamente vincolante, impone alla Stazione Appaltante che intenda discostarsene l’obbligo di motivare analiticamente le ragioni della mancata conformazione con un provvedimento espresso e partecipato alle parti interessate e all’ANAC medesima.
Nel caso in esame, il Comune di San Ferdinando di Puglia non solo non ha adottato alcun provvedimento motivato di dissenso dal parere, ma ha dato luogo a una sostanziale disapplicazione dello stesso, riproponendo la medesima esclusione già censurata dall’Autorità, senza fornire alcuna nuova e più approfondita valutazione dei chiarimenti resi dalla ricorrente.
Tale comportamento integra un eccesso di potere per carenza di istruttoria e per sviamento, in quanto il procedimento di soccorso istruttorio è stato utilizzato non già come strumento per acquisire elementi utili alla corretta valutazione dell’offerta, ma come mero espediente formale per reiterare un provvedimento espulsivo già annullato, in palese violazione del legittimo affidamento della ricorrente e dei principi di leale collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
Alla luce di quanto esposto, la fondatezza del ricorso emerge con chiarezza sotto plurimi profili: l’erronea interpretazione delle norme di gara e dei principi giurisprudenziali in tema di calcolo del ribasso, l’omessa considerazione dell’ambiguità della lex specialis e del conseguente obbligo di interpretazione favorevole alla partecipazione, la violazione delle regole sul soccorso istruttorio e sul parere di precontenzioso, nonché il difetto di istruttoria e la contraddittorietà dell’operato comunale.
Ne consegue che l’esclusione della Leuce S.r.l. deve essere annullata, con conseguente obbligo per la Stazione Appaltante di riammettere la ricorrente alla procedura di gara e di procedere a una nuova valutazione delle offerte che tenga conto della piena validità e trasparenza dell’offerta economica presentata, fatta salva l’eventuale aggiudicazione in suo favore in base ai punteggi complessivamente conseguiti.
In definitiva, il ricorso va accolto in tutti i suoi motivi, con declaratoria di illegittimità degli atti impugnati e con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite, da regolarsi secondo il principio della soccombenza e da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nei rapporti con le Amministrazioni ministeriali coinvolte nel giudizio, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri evocati in giudizio;
- accoglie il ricorso;
- condanna il Comune di San Ferdinando di Puglia al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila,00), oltre accessori come per legge, da versarsi in favore dei difensori costituiti, per loro dichiarazione antistatari;
- spese compensate nei residui rapporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SP, Presidente
LF PP GR, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF PP GR | RD SP |
IL SEGRETARIO