CASS
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personale, il giudice, all'atto dell'applicazione, è tenuto a valutare le condizioni psichiche del proposto ai sensi dell'art. 88 cod. pen. e, nel caso di accertata infermità totale, deve disporre la sospensione del procedimento per tutta la durata della malattia. (Vedi: Sez. 2^, n. 8948 del 1973, Rv. 12568901)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2024, n. 18869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18869 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
1 88 69-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 767 GEPPINO RAGO - Presidente - CC 05/04/2024 NN AR DE SA R.G.N. 1454/2024 RA FL SANDRA RE Relatore- AL IZ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA LA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 12/12/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta che ha concluso per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli rigettava l'appello proposto contro il decreto emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva applicato a LO LA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre. La Corte confermava il giudizio di pericolosità, ritenendo non rilevanti i disturbi psichiatrici allegati dalla difesa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: la capacità di intendere e volere sarebbe rilevante anche nel giudizio di prevenzione personale, come affermato dalla sentenza n. 208 del 2017 della Corte costituzionale;
pertanto il Tribunale avrebbe dovuto considerare le allegazioni della difesa con le quali era stata documentata una infermità di mente derivante dal disturbo delirante cronico che generava una incapacità di intendere e volere "nelle aree di emersione del delirio". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1.Il collegio riafferma che lo stato di capacità del proposto rileva nel procedimento relativo all'applicazione delle misure di prevenzione personali. Sulla questione è decisivo quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo cui quando viene in gioco il bene supremo della libertà della persona, suscettibile di essere pesantemente inciso da una misura di prevenzione personale, neppure le spiccate peculiarità del procedimento di prevenzione consentono che esso sia sottratto al patrimonio comune delle garanzie normative essenziali, correlate alle diverse caratteristiche procedimentali (sentenze n. 306 del 1997, n. 77 del 1995, n. 160 del 1982, n. 76 del 1970, ordinanza n. 7 del 1998) se del caso anche attraverso l'applicazione delle regole relative al processo penale (sentenza n. 53 del 1968, in seguito sentenza n. 306 del 1997).È quanto deve accadere, e nella specie è accaduto, per l'applicazione della misura di prevenzione personale, tenuto conto che il bene sul quale essa opera ha «una propria e particolare rilevanza costituzionale» (sentenza n. 53 del 1968, in seguito, sentenza n. 306 del 1997). È perciò necessario che l'esercizio del diritto di difesa, e di "autodifesa", da parte del proposto sia «consapevole e attivo» (sentenza n. 39 del 2004), cosa che non potrebbe accadere se fosse possibile procedere nonostante lo stato di incapacità. In questo caso, l'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. si dimostra, pertanto, incompatibile con il rito di prevenzione personale, e dunque inapplicabile, mentre adeguata, per quanto qui rileva, appare la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.» (Corte cost. n. 208 del 2017). Quanto rilevato dai giudici di palazzo della Consulta consente di riaffermare quanto ritenuto da giurisprudenza risalente, ovvero che al momento dell'applicazione di una misura di prevenzione lo stato mentale del proposto non è irrilevante in quanto il giudice del processo di prevenzione, analogamente a quanto dispone l'art 88 cod. proc. pen., deve controllare le condizioni psichiche del proposto e, nell'ipotesi di accertata infermità totale, disporre la sospensione del procedimento per tutta la durata della malattia. Infatti, anche se la pericolosità sociale generica, che legittima l' applicazione della misura di prevenzione, è una qualificazione che in sè prescinde dalla capacita di intendere e di volere del soggetto e dall'integrità della sua sfera psichica onde dette misure possono riguardare anche - soggetti di minorata capacita psichica e, tuttavia, imprescindibile che il proposto sia, comunque, in grado di percepire l'azione intimidatrice dei controlli di polizia, perché 2 diversamente non potrebbero realizzarsi nelle funzioni di riadattamento sociale proprie dell'istituto ne quelle di prevenzione specifica delle azioni antisociali (Sez. 1, n. 1547 del 16/10/1973, Varsalona, Rv. 125682 – 01).
1.2. Tanto premesso deve essere rilevato che, nel caso in esame, la valutazione della sussistenza della capacità di intendere e volere di LO è stata effettuata. Contrariamente a quanto ritenuto il provvedimento impugnato ha confermato le valutazioni sulla capacità di intendere e di volere di LO anche tenuto conto del grave disturbo di personalità antisociale e delle emergenze importate da altri procedirnenti penali ritenendo che le stesse non fossero indicative della esclusione della capacità di intendere e di volere. Come rilevato dalla Procura generale dalla motivazione del provvedimento impugnato è dato trarre il dato probatorio secondo il quale il proposto non è, in realtà, affetto da alcuna patologia idonea ad escludere la capacità di intendere e di volere, mai in realtà accertata come tale nei diversi procedimenti penali nel corso dei quali sono stati espletati accertamenti medico-legali in tal senso. Il disturbo di personalità antisociale del soggetto in questione, quand'anche causativo di forte irritabilità, aggressività, impulsività e disinibizione in azioni violente, non si traduce in alcuna incapacità, come accertato nella perizia espletata nel corso del procedimento penale, definito con sentenza di condanna del 18 novembre 2021, ultimo nell'ordine temporale». In conclusione, si ritiene che il provvedimento impugnato affronti il tema devoluto con una valutazione di merito che non presenta alcun profilo di illegittimità.
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2024 L'estensore Il Presidente RA CH GE GO CORTE DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE .14 MAG. 2024 T E N R P U IL FUNZIONARIO CYBIZIARIO UD EL
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta che ha concluso per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli rigettava l'appello proposto contro il decreto emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva applicato a LO LA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre. La Corte confermava il giudizio di pericolosità, ritenendo non rilevanti i disturbi psichiatrici allegati dalla difesa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: la capacità di intendere e volere sarebbe rilevante anche nel giudizio di prevenzione personale, come affermato dalla sentenza n. 208 del 2017 della Corte costituzionale;
pertanto il Tribunale avrebbe dovuto considerare le allegazioni della difesa con le quali era stata documentata una infermità di mente derivante dal disturbo delirante cronico che generava una incapacità di intendere e volere "nelle aree di emersione del delirio". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1.Il collegio riafferma che lo stato di capacità del proposto rileva nel procedimento relativo all'applicazione delle misure di prevenzione personali. Sulla questione è decisivo quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo cui quando viene in gioco il bene supremo della libertà della persona, suscettibile di essere pesantemente inciso da una misura di prevenzione personale, neppure le spiccate peculiarità del procedimento di prevenzione consentono che esso sia sottratto al patrimonio comune delle garanzie normative essenziali, correlate alle diverse caratteristiche procedimentali (sentenze n. 306 del 1997, n. 77 del 1995, n. 160 del 1982, n. 76 del 1970, ordinanza n. 7 del 1998) se del caso anche attraverso l'applicazione delle regole relative al processo penale (sentenza n. 53 del 1968, in seguito sentenza n. 306 del 1997).È quanto deve accadere, e nella specie è accaduto, per l'applicazione della misura di prevenzione personale, tenuto conto che il bene sul quale essa opera ha «una propria e particolare rilevanza costituzionale» (sentenza n. 53 del 1968, in seguito, sentenza n. 306 del 1997). È perciò necessario che l'esercizio del diritto di difesa, e di "autodifesa", da parte del proposto sia «consapevole e attivo» (sentenza n. 39 del 2004), cosa che non potrebbe accadere se fosse possibile procedere nonostante lo stato di incapacità. In questo caso, l'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. si dimostra, pertanto, incompatibile con il rito di prevenzione personale, e dunque inapplicabile, mentre adeguata, per quanto qui rileva, appare la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.» (Corte cost. n. 208 del 2017). Quanto rilevato dai giudici di palazzo della Consulta consente di riaffermare quanto ritenuto da giurisprudenza risalente, ovvero che al momento dell'applicazione di una misura di prevenzione lo stato mentale del proposto non è irrilevante in quanto il giudice del processo di prevenzione, analogamente a quanto dispone l'art 88 cod. proc. pen., deve controllare le condizioni psichiche del proposto e, nell'ipotesi di accertata infermità totale, disporre la sospensione del procedimento per tutta la durata della malattia. Infatti, anche se la pericolosità sociale generica, che legittima l' applicazione della misura di prevenzione, è una qualificazione che in sè prescinde dalla capacita di intendere e di volere del soggetto e dall'integrità della sua sfera psichica onde dette misure possono riguardare anche - soggetti di minorata capacita psichica e, tuttavia, imprescindibile che il proposto sia, comunque, in grado di percepire l'azione intimidatrice dei controlli di polizia, perché 2 diversamente non potrebbero realizzarsi nelle funzioni di riadattamento sociale proprie dell'istituto ne quelle di prevenzione specifica delle azioni antisociali (Sez. 1, n. 1547 del 16/10/1973, Varsalona, Rv. 125682 – 01).
1.2. Tanto premesso deve essere rilevato che, nel caso in esame, la valutazione della sussistenza della capacità di intendere e volere di LO è stata effettuata. Contrariamente a quanto ritenuto il provvedimento impugnato ha confermato le valutazioni sulla capacità di intendere e di volere di LO anche tenuto conto del grave disturbo di personalità antisociale e delle emergenze importate da altri procedirnenti penali ritenendo che le stesse non fossero indicative della esclusione della capacità di intendere e di volere. Come rilevato dalla Procura generale dalla motivazione del provvedimento impugnato è dato trarre il dato probatorio secondo il quale il proposto non è, in realtà, affetto da alcuna patologia idonea ad escludere la capacità di intendere e di volere, mai in realtà accertata come tale nei diversi procedimenti penali nel corso dei quali sono stati espletati accertamenti medico-legali in tal senso. Il disturbo di personalità antisociale del soggetto in questione, quand'anche causativo di forte irritabilità, aggressività, impulsività e disinibizione in azioni violente, non si traduce in alcuna incapacità, come accertato nella perizia espletata nel corso del procedimento penale, definito con sentenza di condanna del 18 novembre 2021, ultimo nell'ordine temporale». In conclusione, si ritiene che il provvedimento impugnato affronti il tema devoluto con una valutazione di merito che non presenta alcun profilo di illegittimità.
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2024 L'estensore Il Presidente RA CH GE GO CORTE DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE .14 MAG. 2024 T E N R P U IL FUNZIONARIO CYBIZIARIO UD EL