Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2024, n. 18869
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Sentenza 5 aprile 2024

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In tema di misure di prevenzione personale, il giudice, all'atto dell'applicazione, è tenuto a valutare le condizioni psichiche del proposto ai sensi dell'art. 88 cod. pen. e, nel caso di accertata infermità totale, deve disporre la sospensione del procedimento per tutta la durata della malattia. (Vedi: Sez. 2^, n. 8948 del 1973, Rv. 12568901)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2024, n. 18869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18869
    Data del deposito : 5 aprile 2024

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