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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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- 1. Sequestro di smartphone: quando decide il G.i.p. e perché anche i coindagati possono impugnare?Accesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15010 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da NZ ED, nato a [...] il [...] UM IO, nato a [...] il [...] BA CO, nato in [...] il [...] RU BE, nato a [...] il [...] avverso il decreto di sequestro probatorio del 04/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Massimo Mercurelli del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15010 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: TA FA Data Udienza: 12/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto il sequestro probatorio del telefono Apple Iphone 13-Pro (IMEI 350165058017754), trovato nella disponibilità di ED NZ, e della relativa corrispondenza, in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicato provvedimento, ED NZ, IO UM, CO BA e BE RU, per il tramite del comune difensore di fiducia, con atti distinti ma di contenuto pressoché identico, hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con un primo motivo, deducono l'abnormità del provvedimento di sequestro perché adottato al di fuori dei casi consentiti con sviamento di potere. In via preliminare, il difensore così ricostruisce l'articolato contesto processuale: - in data 6 novembre 2024, il G.i.p. presso il Tribunale di Roma emetteva, nei confronti dell'NZ, ordinanza di custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 17 dicembre 2024, poi annullata dalla Corte di Cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 23325 del 29 maggio 2025, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Roma che, con ordinanza dell'Il luglio 2025, confermava la misura, avverso la quale è stato interposto per cassazione, la cui trattazione è stata fissata per il giorno 22 novembre 2025; - in data 22 febbraio 2025 il pubblico ministero emetteva decreto di citazione per il giudizio immediato e il 5 marzo 2025 l'NZ formulava richiesta di giudizio abbreviato condizionato;
- con decreto del 24 aprile 2025, il G.i.p. fissava l'udienza ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen. per il giorno il 17 settembre 2025, rinviata, per impedimento di un difensore, al 21 ottobre 2025 e poi, essendosi il giudice riservato la decisione su talune questioni di utilizzabilità sollevate dalla difesa del coimputato RU, al 2 dicembre 2025. In questo contesto, in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero il 22 ottobre 2025, il G.i.p., con il provvedimento impugnato, disponeva il sequestro dei contenuti della memoria dello smartphone dell'NZ, il quale, in data 15 ottobre 2025, per il tramite del difensore e procuratore speciale, revocava la richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Aggiunge il difensore che non solo l'NZ ha interesse a proporre impugnazione, ma anche gli altri ricorrenti, in quanto, come emerge dal provvedimento impugnato, il sequestro è finalizzato ad acquisire la prova anche nei confronti di costoro. 2 Ciò premesso, ad avviso del difensore il giudice non avrebbe né il potere, né la competenza di adottate il provvedimento di sequestro, in quanto non era competente a definire il procedimento, da momento che la legge prevede due soli casi di integrazione del materiale probatorio da parte del giudice prima del dibattimento, previste, rispettivamente, dall'art. 422 cod. proc. pen. e dall'art. 441 cod. proc. pen. Di conseguenza, nella vicenda in esame, il giudice, che era unicamente investito della decisione circa l'ammissione o meno del giudizio abbreviato condizionato, non aveva alcun potere di integrazione probatoria, che, viceversa, avrebbe potuto esercitare solo dopo aver formalmente ammesso, con specifica ordinanza, il giudizio abbreviato, tanto più che, nella specie, l'imputato aveva rinunciato alla richiesta di rito alternativo. Secondo il difensore, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da abnormità, sia perché avulso dell'intero ordinamento processuale, sia perché, in ogni caso, si collocherebbe all'esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste. 2.2. Con un secondo motivo, eccepiscono il vizio di legge per assoluto difetto di motivazione. Dopo aver richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in tema di controllo della motivazione nel caso di ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura cautelare reale di un telefono cellulare, espone il difensore che il decreto impugnato ha definito in maniera totalmente generica i criteri da utilizzare per selezionare il materiale informatico archiviato nel dispositivo, non avendo indicato alcuna perimetrazione temporale, di fatto conferendo alla p.g., nella fase di esecuzione del provvedimento, la più totale discrezionalità, e considerando che la sentenza rescindente aveva stabilito un divieto di utilizzazione assoluto dei dati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, si osserva che i ricorsi proposti nell'interesse di IO UM, CO BA e BE RU - che pacificamente non sono i proprietari del telefono cellulare oggetto di sequestro - sono astrattamente ammissibili, essendo configurabile, nei loro confronti, l'interesse a proporre impugnazione. 2. Invero, nel caso di sequestro probatorio di un bene, quale un telefono cellulare, l'interesse di chi propone impugnazione non risiede solamente della rimozione del vincolo reale, con conseguente restituzione del bene stesso, ma anche nell'opporsi all'acquisizione di elementi di prova, da esso estraibili - quali i 3 dati contenuti nel telefono cellulare - utilizzabili, a carico del ricorrente, nel processo di merito. Del resto, questa Corte ha predicato il principio secondo cui, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (cfr. Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 - 01; Sez. 1, n. 13037 del 18/02/2009, Giorgi, Rv. 243554 - 01; in senso analogo Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, Galletti, Rv. 233402 - 01). In casi del genere, quindi, l'interesse alla proposizione dell'impugnazione sussiste - anche a prescindere da una specifica relazione con il bene o dal diritto alla restituzione dello stesso - in ragione della specifica prospettiva di escludere il bene dalla immediata disponibilità processuale e, con ciò, la possibilità che si faccia di esso, in quanto tale, un utilizzo processuale a carico dell'indagato. 3. Tale interpretazione trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite Calvarese, le quali hanno enunciato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). Sebbene la questione avesse ad oggetto, come detto, il sequestro preventivo, l'indicata sentenza contiene argomentazioni certamente spendibili anche per il sequestro probatorio. Le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra la legittimazione - che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - e l'interesse - il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. Si tratta di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo. L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. 4 Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare. In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene;
in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce. Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità. 4. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'interesse all'impugnazione avverso il sequestro probatorio del telefono cellulare appartenente all'NZ, in quanto, come risulta dallo stesso decreto di sequestro, detto telefono è "elemento di prova indispensabile per l'accertamento dei fatti nel presente procedimento, in quanto rilevante per confermare l'identificazione di alcuni degli indagati e riscontrare il ruolo agli stessi attribuiti nel contesto associativo". Di conseguenza, sussiste l'interesse dei ricorrenti in esame, pur non proprietari del telefono cellulare, a contestare la legittimità del sequestro probatorio, in quanto la misura ablativa si propone la finalità di acquisire elementi di prova del delitto associativo, di cui sono accusati i ricorrenti medesimi. 5. Ciò chiarito, il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 5 5.1. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il G.i.p. ha emesso il provvedimento di sequestro esercitando legittimamente il potere conferitogli dalla legge. In particolare, la norma al cui metro valutare l'adozione della misura reale è l'art. 279 cod. proc. pen., il quale, in materia di applicazione, revoca e modifica delle misure cautelari, sia personali, sia reali, individua il "giudice competente" nel "giudice che procede", con la specificazione che "prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari". 5.2. Come costantemente affermato da questa Corte, per "giudice che procede", competente ex art. 279 cod. proc. pen., deve intendersi l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti e non la persona fisica, in quanto la regola dell'immutabilità del giudice, di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale (Sez. 2, n. 36423 del 07/10/2025, Sebastiano, Rv. 288827 - 01; Sez. 5, n. 47398 del 14/09/2017, Gagliardi, Rv. 271854 - 01; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, P.g. in proc. AL e altri, Rv. 235668 - 01; Sez. 1, n. 4710 del 01/10/1998, Cannarozzo, Rv. 211496 - 01; in termini generali, cfr. Sez. U, n. 26 del 26/09/2000, Scarci, Rv. 216768 - 01). 5.3. Nella vicenda in esame, essendo stata esercitata l'azione penale mediante la richiesta, poi accolta, di giudizio immediato, il giudice che procede, competente ad emettere, su richiesta del pubblico ministero, una misura cautelare reale ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., è sicuramente il G.i.p. che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale aveva la disponibilità degli atti del procedimento. 5.4. È perciò fuori fuoco la prospettazione difensiva, secondo cui il G.i.p. avrebbe potuto emettere il decreto di sequestro solo nell'esercizio del potere di integrazione probatoria, perché, appunto, oblitera il dato normativo rappresentato dall'art. 279 cod. proc. pen. Allo stesso modo, è del tutto irrilevante la circostanza che l'NZ abbia rinunciato al giudizio abbreviato per la dirimente ragione che, in ogni caso, gli atti erano ancora nella disponibilità del G.i.p. 5.5. Deve perciò affermarsi che non è abnorme il decreto di sequestro probatorio, emesso dal G.i.p. dopo la richiesta di giudizio immediato, in quanto, avendo la disponibilità degli atti del procedimento, è il "giudice che procede" ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. 6. Il secondo motivo è inammissibile perché fuoriesce dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. 6 7. In linea generale, si osserva che le Sezioni Unite hanno costantemente affermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. LI e altri, Rv. 273548; in precedenza, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711, e Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861). Secondo le Sezioni Unite LI, la motivazione del provvedimento ablativo e del decreto di convalida, per quanto succinta e pur potendosi ammettere l'utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate, deve ineludibilmente esplicitare la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, ossia delle esigenze probatorie a fondamento del sequestro. E ciò anche nel caso in cui la res appresa sia il corpo del reato, perché il tenore dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. non consente, nell'ambito dell'onere motivazionale chiaramente espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall'altra. 8. Quanto, in particolare, al sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, si è condivisibilmente affermato che esso non può assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte EDU ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongano in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis, Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia). E' perciò illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03). 7 Allo scopo di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, questa Corte è orientata nel senso che il pubblico ministero deve illustrare nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;
b) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02). 9. Ciò chiarito e richiamati gli stringenti limiti relativi al sindacato della Cassazione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali - che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutti, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01) - nel caso in esame il Tribunale ha spiegato, con una motivazione concisa ma certamente adeguata e certamente non apparente, sia la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, sia i criteri di ricerca dei dati, da eseguirsi tramite perizia, e quindi con le garanzie del contraddittorio. In particolare, il G.i.p. ha circoscritto "l'identificazione e l'estrapolazione dei dati rilevanti per le indagini, attraverso ricerca per 'parole chiave' con riferimento: ai messaggi (sia di testo che audio e video) scambiati tra gli indagati, che consentano di riscontrarne l'identificazione, chiarire i rapporti all'interno del sodalizio e fornire riscontro ad alcuni dei reati fine oggetto di 8 imputazione", nonché "ad altri documenti informativi contenuti nel telefono ed attestanti i rapporti tra gli indagati, consegne di stupefacenti e passaggi di denaro destinato all'acquisto di stupefacenti o provento della vendita degli stessi". Il provvedimento impugnato, quindi, ha assolto all'indicato onere motivazionale, indicando le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando anche temporalmente i dati da acquisire con riferimento, evidentemente, come si desume dalle espressioni utilizzate, alla data di contestazione sia del delitto associativo, sia dei reati fine. 10. Di nessuna rilevanza, ai fini della legittimità del presente decreto, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 23325 del 29 maggio 2025 che, come emerge dalla motivazione, ha ritenuto non utilizzabili i dati estrapolati dal contenuto del cellulare in esame perché l'acquisizione della copia forense del contenuto del cellulare era avvenuta in assenza di un decreto motivato ex art. 254 cod. proc. pen. Per questo motivo, l'ordinanza applicativa della misura personale (e non reale) era stata annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Roma, il quale "dovrà valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a ED NZ sia idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario". In altri termini, la valutazione di non utilizzabilità, come accertata dalla Corte di Cassazione - inutilizzabilità derivante, lo si ribadisce, da un motivo formale, ossia il fatto che, in quel caso, i dati erano stati acquisiti con un decreto privo di motivazione - è limitata unicamente alla valutazione della gravità indiziaria, quale presupposto per l'applicazione della misura cautelare personale. 11. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Massimo Mercurelli del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15010 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: TA FA Data Udienza: 12/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto il sequestro probatorio del telefono Apple Iphone 13-Pro (IMEI 350165058017754), trovato nella disponibilità di ED NZ, e della relativa corrispondenza, in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicato provvedimento, ED NZ, IO UM, CO BA e BE RU, per il tramite del comune difensore di fiducia, con atti distinti ma di contenuto pressoché identico, hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con un primo motivo, deducono l'abnormità del provvedimento di sequestro perché adottato al di fuori dei casi consentiti con sviamento di potere. In via preliminare, il difensore così ricostruisce l'articolato contesto processuale: - in data 6 novembre 2024, il G.i.p. presso il Tribunale di Roma emetteva, nei confronti dell'NZ, ordinanza di custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 17 dicembre 2024, poi annullata dalla Corte di Cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 23325 del 29 maggio 2025, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Roma che, con ordinanza dell'Il luglio 2025, confermava la misura, avverso la quale è stato interposto per cassazione, la cui trattazione è stata fissata per il giorno 22 novembre 2025; - in data 22 febbraio 2025 il pubblico ministero emetteva decreto di citazione per il giudizio immediato e il 5 marzo 2025 l'NZ formulava richiesta di giudizio abbreviato condizionato;
- con decreto del 24 aprile 2025, il G.i.p. fissava l'udienza ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen. per il giorno il 17 settembre 2025, rinviata, per impedimento di un difensore, al 21 ottobre 2025 e poi, essendosi il giudice riservato la decisione su talune questioni di utilizzabilità sollevate dalla difesa del coimputato RU, al 2 dicembre 2025. In questo contesto, in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero il 22 ottobre 2025, il G.i.p., con il provvedimento impugnato, disponeva il sequestro dei contenuti della memoria dello smartphone dell'NZ, il quale, in data 15 ottobre 2025, per il tramite del difensore e procuratore speciale, revocava la richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Aggiunge il difensore che non solo l'NZ ha interesse a proporre impugnazione, ma anche gli altri ricorrenti, in quanto, come emerge dal provvedimento impugnato, il sequestro è finalizzato ad acquisire la prova anche nei confronti di costoro. 2 Ciò premesso, ad avviso del difensore il giudice non avrebbe né il potere, né la competenza di adottate il provvedimento di sequestro, in quanto non era competente a definire il procedimento, da momento che la legge prevede due soli casi di integrazione del materiale probatorio da parte del giudice prima del dibattimento, previste, rispettivamente, dall'art. 422 cod. proc. pen. e dall'art. 441 cod. proc. pen. Di conseguenza, nella vicenda in esame, il giudice, che era unicamente investito della decisione circa l'ammissione o meno del giudizio abbreviato condizionato, non aveva alcun potere di integrazione probatoria, che, viceversa, avrebbe potuto esercitare solo dopo aver formalmente ammesso, con specifica ordinanza, il giudizio abbreviato, tanto più che, nella specie, l'imputato aveva rinunciato alla richiesta di rito alternativo. Secondo il difensore, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da abnormità, sia perché avulso dell'intero ordinamento processuale, sia perché, in ogni caso, si collocherebbe all'esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste. 2.2. Con un secondo motivo, eccepiscono il vizio di legge per assoluto difetto di motivazione. Dopo aver richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in tema di controllo della motivazione nel caso di ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura cautelare reale di un telefono cellulare, espone il difensore che il decreto impugnato ha definito in maniera totalmente generica i criteri da utilizzare per selezionare il materiale informatico archiviato nel dispositivo, non avendo indicato alcuna perimetrazione temporale, di fatto conferendo alla p.g., nella fase di esecuzione del provvedimento, la più totale discrezionalità, e considerando che la sentenza rescindente aveva stabilito un divieto di utilizzazione assoluto dei dati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, si osserva che i ricorsi proposti nell'interesse di IO UM, CO BA e BE RU - che pacificamente non sono i proprietari del telefono cellulare oggetto di sequestro - sono astrattamente ammissibili, essendo configurabile, nei loro confronti, l'interesse a proporre impugnazione. 2. Invero, nel caso di sequestro probatorio di un bene, quale un telefono cellulare, l'interesse di chi propone impugnazione non risiede solamente della rimozione del vincolo reale, con conseguente restituzione del bene stesso, ma anche nell'opporsi all'acquisizione di elementi di prova, da esso estraibili - quali i 3 dati contenuti nel telefono cellulare - utilizzabili, a carico del ricorrente, nel processo di merito. Del resto, questa Corte ha predicato il principio secondo cui, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (cfr. Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 - 01; Sez. 1, n. 13037 del 18/02/2009, Giorgi, Rv. 243554 - 01; in senso analogo Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, Galletti, Rv. 233402 - 01). In casi del genere, quindi, l'interesse alla proposizione dell'impugnazione sussiste - anche a prescindere da una specifica relazione con il bene o dal diritto alla restituzione dello stesso - in ragione della specifica prospettiva di escludere il bene dalla immediata disponibilità processuale e, con ciò, la possibilità che si faccia di esso, in quanto tale, un utilizzo processuale a carico dell'indagato. 3. Tale interpretazione trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite Calvarese, le quali hanno enunciato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). Sebbene la questione avesse ad oggetto, come detto, il sequestro preventivo, l'indicata sentenza contiene argomentazioni certamente spendibili anche per il sequestro probatorio. Le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra la legittimazione - che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - e l'interesse - il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. Si tratta di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo. L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. 4 Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare. In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene;
in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce. Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità. 4. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'interesse all'impugnazione avverso il sequestro probatorio del telefono cellulare appartenente all'NZ, in quanto, come risulta dallo stesso decreto di sequestro, detto telefono è "elemento di prova indispensabile per l'accertamento dei fatti nel presente procedimento, in quanto rilevante per confermare l'identificazione di alcuni degli indagati e riscontrare il ruolo agli stessi attribuiti nel contesto associativo". Di conseguenza, sussiste l'interesse dei ricorrenti in esame, pur non proprietari del telefono cellulare, a contestare la legittimità del sequestro probatorio, in quanto la misura ablativa si propone la finalità di acquisire elementi di prova del delitto associativo, di cui sono accusati i ricorrenti medesimi. 5. Ciò chiarito, il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 5 5.1. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il G.i.p. ha emesso il provvedimento di sequestro esercitando legittimamente il potere conferitogli dalla legge. In particolare, la norma al cui metro valutare l'adozione della misura reale è l'art. 279 cod. proc. pen., il quale, in materia di applicazione, revoca e modifica delle misure cautelari, sia personali, sia reali, individua il "giudice competente" nel "giudice che procede", con la specificazione che "prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari". 5.2. Come costantemente affermato da questa Corte, per "giudice che procede", competente ex art. 279 cod. proc. pen., deve intendersi l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti e non la persona fisica, in quanto la regola dell'immutabilità del giudice, di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale (Sez. 2, n. 36423 del 07/10/2025, Sebastiano, Rv. 288827 - 01; Sez. 5, n. 47398 del 14/09/2017, Gagliardi, Rv. 271854 - 01; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, P.g. in proc. AL e altri, Rv. 235668 - 01; Sez. 1, n. 4710 del 01/10/1998, Cannarozzo, Rv. 211496 - 01; in termini generali, cfr. Sez. U, n. 26 del 26/09/2000, Scarci, Rv. 216768 - 01). 5.3. Nella vicenda in esame, essendo stata esercitata l'azione penale mediante la richiesta, poi accolta, di giudizio immediato, il giudice che procede, competente ad emettere, su richiesta del pubblico ministero, una misura cautelare reale ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., è sicuramente il G.i.p. che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale aveva la disponibilità degli atti del procedimento. 5.4. È perciò fuori fuoco la prospettazione difensiva, secondo cui il G.i.p. avrebbe potuto emettere il decreto di sequestro solo nell'esercizio del potere di integrazione probatoria, perché, appunto, oblitera il dato normativo rappresentato dall'art. 279 cod. proc. pen. Allo stesso modo, è del tutto irrilevante la circostanza che l'NZ abbia rinunciato al giudizio abbreviato per la dirimente ragione che, in ogni caso, gli atti erano ancora nella disponibilità del G.i.p. 5.5. Deve perciò affermarsi che non è abnorme il decreto di sequestro probatorio, emesso dal G.i.p. dopo la richiesta di giudizio immediato, in quanto, avendo la disponibilità degli atti del procedimento, è il "giudice che procede" ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. 6. Il secondo motivo è inammissibile perché fuoriesce dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. 6 7. In linea generale, si osserva che le Sezioni Unite hanno costantemente affermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. LI e altri, Rv. 273548; in precedenza, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711, e Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861). Secondo le Sezioni Unite LI, la motivazione del provvedimento ablativo e del decreto di convalida, per quanto succinta e pur potendosi ammettere l'utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate, deve ineludibilmente esplicitare la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, ossia delle esigenze probatorie a fondamento del sequestro. E ciò anche nel caso in cui la res appresa sia il corpo del reato, perché il tenore dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. non consente, nell'ambito dell'onere motivazionale chiaramente espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall'altra. 8. Quanto, in particolare, al sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, si è condivisibilmente affermato che esso non può assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte EDU ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongano in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis, Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia). E' perciò illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03). 7 Allo scopo di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, questa Corte è orientata nel senso che il pubblico ministero deve illustrare nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;
b) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02). 9. Ciò chiarito e richiamati gli stringenti limiti relativi al sindacato della Cassazione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali - che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutti, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01) - nel caso in esame il Tribunale ha spiegato, con una motivazione concisa ma certamente adeguata e certamente non apparente, sia la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, sia i criteri di ricerca dei dati, da eseguirsi tramite perizia, e quindi con le garanzie del contraddittorio. In particolare, il G.i.p. ha circoscritto "l'identificazione e l'estrapolazione dei dati rilevanti per le indagini, attraverso ricerca per 'parole chiave' con riferimento: ai messaggi (sia di testo che audio e video) scambiati tra gli indagati, che consentano di riscontrarne l'identificazione, chiarire i rapporti all'interno del sodalizio e fornire riscontro ad alcuni dei reati fine oggetto di 8 imputazione", nonché "ad altri documenti informativi contenuti nel telefono ed attestanti i rapporti tra gli indagati, consegne di stupefacenti e passaggi di denaro destinato all'acquisto di stupefacenti o provento della vendita degli stessi". Il provvedimento impugnato, quindi, ha assolto all'indicato onere motivazionale, indicando le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando anche temporalmente i dati da acquisire con riferimento, evidentemente, come si desume dalle espressioni utilizzate, alla data di contestazione sia del delitto associativo, sia dei reati fine. 10. Di nessuna rilevanza, ai fini della legittimità del presente decreto, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 23325 del 29 maggio 2025 che, come emerge dalla motivazione, ha ritenuto non utilizzabili i dati estrapolati dal contenuto del cellulare in esame perché l'acquisizione della copia forense del contenuto del cellulare era avvenuta in assenza di un decreto motivato ex art. 254 cod. proc. pen. Per questo motivo, l'ordinanza applicativa della misura personale (e non reale) era stata annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Roma, il quale "dovrà valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a ED NZ sia idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario". In altri termini, la valutazione di non utilizzabilità, come accertata dalla Corte di Cassazione - inutilizzabilità derivante, lo si ribadisce, da un motivo formale, ossia il fatto che, in quel caso, i dati erano stati acquisiti con un decreto privo di motivazione - è limitata unicamente alla valutazione della gravità indiziaria, quale presupposto per l'applicazione della misura cautelare personale. 11. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2026.