Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15010
CASS
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Abnormità del provvedimento di sequestro

    Il G.i.p. è il giudice competente ad emettere misure cautelari reali ai sensi dell'art. 279 c.p.p. prima dell'esercizio dell'azione penale e, in questo caso, dopo la richiesta di giudizio immediato, avendo la disponibilità degli atti del procedimento.

  • Rigettato
    Abnormità del provvedimento di sequestro

    Il G.i.p. è il giudice competente ad emettere misure cautelari reali ai sensi dell'art. 279 c.p.p. prima dell'esercizio dell'azione penale e, in questo caso, dopo la richiesta di giudizio immediato, avendo la disponibilità degli atti del procedimento.

  • Rigettato
    Abnormità del provvedimento di sequestro

    Il G.i.p. è il giudice competente ad emettere misure cautelari reali ai sensi dell'art. 279 c.p.p. prima dell'esercizio dell'azione penale e, in questo caso, dopo la richiesta di giudizio immediato, avendo la disponibilità degli atti del procedimento.

  • Rigettato
    Abnormità del provvedimento di sequestro

    Il G.i.p. è il giudice competente ad emettere misure cautelari reali ai sensi dell'art. 279 c.p.p. prima dell'esercizio dell'azione penale e, in questo caso, dopo la richiesta di giudizio immediato, avendo la disponibilità degli atti del procedimento.

  • Inammissibile
    Vizio di legge per assoluto difetto di motivazione

    Il motivo è inammissibile perché fuoriesce dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. Inoltre, il decreto impugnato ha spiegato, con motivazione concisa ma adeguata, la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti e i criteri di ricerca dei dati tramite perizia, indicando specifiche informazioni oggetto di ricerca e criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando temporalmente i dati da acquisire.

  • Inammissibile
    Vizio di legge per assoluto difetto di motivazione

    Il motivo è inammissibile perché fuoriesce dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. Inoltre, il decreto impugnato ha spiegato, con motivazione concisa ma adeguata, la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti e i criteri di ricerca dei dati tramite perizia, indicando specifiche informazioni oggetto di ricerca e criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando temporalmente i dati da acquisire.

  • Inammissibile
    Vizio di legge per assoluto difetto di motivazione

    Il motivo è inammissibile perché fuoriesce dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. Inoltre, il decreto impugnato ha spiegato, con motivazione concisa ma adeguata, la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti e i criteri di ricerca dei dati tramite perizia, indicando specifiche informazioni oggetto di ricerca e criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando temporalmente i dati da acquisire.

  • Inammissibile
    Vizio di legge per assoluto difetto di motivazione

    Il motivo è inammissibile perché fuoriesce dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. Inoltre, il decreto impugnato ha spiegato, con motivazione concisa ma adeguata, la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti e i criteri di ricerca dei dati tramite perizia, indicando specifiche informazioni oggetto di ricerca e criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando temporalmente i dati da acquisire.

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Commentario1

  • 1Sequestro di smartphone: quando decide il G.i.p. e perché anche i coindagati possono impugnare?Accesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15010
Data del deposito : 27 aprile 2026

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