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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3296/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21334 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5436/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 23-06-2025 innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la società Ricorrente_1 S.r. l. in liquidazione ha convenuto in giudizio il Comune di Aversa al fine di impugnare l' Avviso di
Pagamento TARI Acconto – Anno 2025" N. Doc. 21334 del 08/04/2025 - Protocollo n. 22485 del
08/04/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.292,00, comprensiva di TEFA
Il ricorrente contesta la legittimità dell' avviso di pagamento e ne chiede l' annullamento evidenziando che:
L' avviso di accertamento ha ad oggetto due tipologie di immobili siti in Aversa (CE) alla Indirizzo_1 n. 30: 1) di mq. 60 appartenente alla categoria Negozi ecc..; 2) di mq. 285 appartenente alla categoria
Esposizione, Autosalone, entrambi non di proprietà della ricorrente, ma in asserita detenzione.
Sul punto, parte ricorrente assume che i predetti immobili non sono più detenuti dalla società almeno a decorrere dal 29.04.2024, data in cui alla C.C.I.A.A. di Napoli fu registrata l'ultima variazione, ossia la messa in liquidazione della società.
Ha esibito sentenza n. 5636/2024, depositata il 20.12.2024, dalla CGT di Caserta che, in relazione ad altra annualità, ovvero il 2024, ha riconosciuto la parziale debenza del tributo
Il ricorrente esibisce poi contratto di comodato oltre che visura camerale della società
Rimarca il difetto di motivazione dell' atto impugnato oltre che il difetto di legittimazione passiva della società
Chiede quindi l' annullamento dell' avviso di accertamento, vinte le spese di lite
Il Comune di Aversa, ritualmente convenuto, non si è costituito
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
l giudice, esaminati gli atti, osserva:
Con la sentenza n. 16138 dell'11 giugno 2024 la Cassazione ha chiarito che sussiste l'obbligo di pagare la tassa sui rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente.
Ne deriva che sono esclusi solo i locali che, per le loro caratteristiche obiettive, non possono produrre rifiuti non per scelta del detentore ma per l'impossibilità di utilizzo.
Tale principio, secondo la Cassazione, è applicabile anche per gli immobili sottoposti a sequestro, a meno che non venga dimostrato che oggettivamente non può essere usato. Tanto vale sia per le utenze domestiche sia non domestiche.
Le deroghe a tale principio riguardano solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile in quanto la norma prevede che la TARI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (Art. 1 comma 642 L. 147/2013).
La Cassazione torna quindi a confermare che l'esclusione dall'obbligo di pagamento del tributo costituisce ipotesi del tutto eccezionale nel caso di fabbricati ed aree scoperte operative che vengono considerate sempre produttive di rifiuti, a parte le ipotesi di esclusioni contemplate dalla legge previste dall'art. 1 comma 641 della L. n. 147/2013 “Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
Nel caso di specie, la società ricorrente invoca l' esenzione dal pagamento del tributo in virtù della messa in liquidazione
Tale circostanza non appare di per sé esaustiva
Inoltre, il contratto di comodato sottoscritto nel 2018 ed esibito risulta essere ancora in essere, non essendo stata prodotta documentazione probante in merito alla sua interruzione
Il contribuente, nella sostanza, non ha esibito alcuna documentazione idonea a comprovare in maniera certa ed inequivocabile il non uso del locale e l' inidoneità a produrre rifiuti
Mancano, a titolo meramente esemplificativo, attestazioni in merito alle utenze di acqua, luce, gas
Il ricorrente nella sostanza, non ha assolto all' onere della prova che in ogni caso grava su di lui.
L' esibizione di un contratto di comodato (peraltro non cessato) e la mera visura camerale della società ove si attesta che la stessa è stata messa in liquidazione, non sono di per sé elementi idonei a comprovare l' inidoneità a produrre rifiuti
Peraltro, la messa in liquidazione di una società non comportà ex se l' esenzione dal pagamento del tributo
La liquidazione di una società consiste nella chiusura di tutti gli affari dell'impresa (estinzione debiti, riscossione crediti e vendita di tutti i beni della società), e si conclude con la cessazione delle attività.
Una società in liquidazione può continuare a lavorare nella misura in cui la prosecuzione dell'attività sia funzionale alla liquidazione (art. 2490 codice civile), ovvero per estinguere incarichi e contratti pendenti, condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente
(art. 2274 c.c.).
Il ricorso va quindi rigettato
Nulla per le spese attesa la non costituzione del Comune di Aversa
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso Nulla per le spese
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3296/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21334 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5436/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 23-06-2025 innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la società Ricorrente_1 S.r. l. in liquidazione ha convenuto in giudizio il Comune di Aversa al fine di impugnare l' Avviso di
Pagamento TARI Acconto – Anno 2025" N. Doc. 21334 del 08/04/2025 - Protocollo n. 22485 del
08/04/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.292,00, comprensiva di TEFA
Il ricorrente contesta la legittimità dell' avviso di pagamento e ne chiede l' annullamento evidenziando che:
L' avviso di accertamento ha ad oggetto due tipologie di immobili siti in Aversa (CE) alla Indirizzo_1 n. 30: 1) di mq. 60 appartenente alla categoria Negozi ecc..; 2) di mq. 285 appartenente alla categoria
Esposizione, Autosalone, entrambi non di proprietà della ricorrente, ma in asserita detenzione.
Sul punto, parte ricorrente assume che i predetti immobili non sono più detenuti dalla società almeno a decorrere dal 29.04.2024, data in cui alla C.C.I.A.A. di Napoli fu registrata l'ultima variazione, ossia la messa in liquidazione della società.
Ha esibito sentenza n. 5636/2024, depositata il 20.12.2024, dalla CGT di Caserta che, in relazione ad altra annualità, ovvero il 2024, ha riconosciuto la parziale debenza del tributo
Il ricorrente esibisce poi contratto di comodato oltre che visura camerale della società
Rimarca il difetto di motivazione dell' atto impugnato oltre che il difetto di legittimazione passiva della società
Chiede quindi l' annullamento dell' avviso di accertamento, vinte le spese di lite
Il Comune di Aversa, ritualmente convenuto, non si è costituito
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
l giudice, esaminati gli atti, osserva:
Con la sentenza n. 16138 dell'11 giugno 2024 la Cassazione ha chiarito che sussiste l'obbligo di pagare la tassa sui rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente.
Ne deriva che sono esclusi solo i locali che, per le loro caratteristiche obiettive, non possono produrre rifiuti non per scelta del detentore ma per l'impossibilità di utilizzo.
Tale principio, secondo la Cassazione, è applicabile anche per gli immobili sottoposti a sequestro, a meno che non venga dimostrato che oggettivamente non può essere usato. Tanto vale sia per le utenze domestiche sia non domestiche.
Le deroghe a tale principio riguardano solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile in quanto la norma prevede che la TARI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (Art. 1 comma 642 L. 147/2013).
La Cassazione torna quindi a confermare che l'esclusione dall'obbligo di pagamento del tributo costituisce ipotesi del tutto eccezionale nel caso di fabbricati ed aree scoperte operative che vengono considerate sempre produttive di rifiuti, a parte le ipotesi di esclusioni contemplate dalla legge previste dall'art. 1 comma 641 della L. n. 147/2013 “Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
Nel caso di specie, la società ricorrente invoca l' esenzione dal pagamento del tributo in virtù della messa in liquidazione
Tale circostanza non appare di per sé esaustiva
Inoltre, il contratto di comodato sottoscritto nel 2018 ed esibito risulta essere ancora in essere, non essendo stata prodotta documentazione probante in merito alla sua interruzione
Il contribuente, nella sostanza, non ha esibito alcuna documentazione idonea a comprovare in maniera certa ed inequivocabile il non uso del locale e l' inidoneità a produrre rifiuti
Mancano, a titolo meramente esemplificativo, attestazioni in merito alle utenze di acqua, luce, gas
Il ricorrente nella sostanza, non ha assolto all' onere della prova che in ogni caso grava su di lui.
L' esibizione di un contratto di comodato (peraltro non cessato) e la mera visura camerale della società ove si attesta che la stessa è stata messa in liquidazione, non sono di per sé elementi idonei a comprovare l' inidoneità a produrre rifiuti
Peraltro, la messa in liquidazione di una società non comportà ex se l' esenzione dal pagamento del tributo
La liquidazione di una società consiste nella chiusura di tutti gli affari dell'impresa (estinzione debiti, riscossione crediti e vendita di tutti i beni della società), e si conclude con la cessazione delle attività.
Una società in liquidazione può continuare a lavorare nella misura in cui la prosecuzione dell'attività sia funzionale alla liquidazione (art. 2490 codice civile), ovvero per estinguere incarichi e contratti pendenti, condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente
(art. 2274 c.c.).
Il ricorso va quindi rigettato
Nulla per le spese attesa la non costituzione del Comune di Aversa
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso Nulla per le spese