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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 258/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 258/2016
TRA
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.tiValeria Grandizio ed Ettore Triolo. CP_1
RESISTENTE
NONCHÉ
Contr
in persona del legale rappresentante
RESISTENTE contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2016 parte ricorrente esponeva di aver ricevuto una non meglio specificata intimazione di pagamento, relativa al contestato mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali attinenti contributi I.V.S. dall'anno 2002 al
2012; che, prima della notifica della suddetta intimazione di pagamento nessun atto prodromico è mai stato notificato al ricorrente, pertanto, si appalesa abbondantemente prescritto il termine per riscuotere i contributi I.V.S., anche alla luce del fatto che tale tipo di contributi si prescrivono in 5 anni;
che, per le cartelle n°
1 13920090000033027000, n° 13920090000663508000 e n° 13920090005042588000 affermava di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale, per illegittima iscrizione di ipoteca. Produceva documenti.
2. Si costituivano in giudizio l , che contestava la pretesa avversaria perché infondata CP_1
Contr in fatto ed in diritto, mentre l . Pur ritualmente citata, rimaneva contumace.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 12.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
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4. La domanda proposta non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
5. Deve essere dichiarata ex art 421 c.p.c. la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione di causa petendi.
6. Appare opportuno, pertanto, premettere brevemente alcune osservazioni sullo stato dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità del ricorso introduttivo.
7. Allo scopo, si deve innanzi tutto richiamare il principio più volte affermato dalla S.C., secondo cui nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ovvero per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (in questo senso si vedano, tra le tante, Cass. civ. 2519/99; Cass. civ.
817/99; Cass. civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98; Cass. civ., 1740/1991; Cass. civ.
1366/86; Cass. civ. 8456/87; Cass. civ. 2328/89; Cass. civ. 3480/89).
8. Il suesposto principio ha però tradizionalmente trovato nella giurisprudenza di merito un'applicazione piuttosto rigorosa, preoccupata prima di ogni cosa di non tradire quelle esigenze di rispetto del diritto di difesa e di concentrazione ed immediatezza che caratterizzano in maniera inequivoca il rito del lavoro (in questo senso si vedano, tra le altre, Trib. Matera 24 ottobre 1994; Trib. Matera 23 marzo 1994; Pret. Firenze, 23 gennaio 1993; Pret. Bergamo, 18 novembre 1993; Trib. Matera 5 agosto 1992; Pret.
Palermo, 12 giugno 1990; Trib. Matera, 12 dicembre 1989; Pret. Monza 17 luglio 1989;
Pret. Roma, 9 novembre 1988; Pret. Matera, 30 dicembre 1986).
9. Altro argomento di indubbio rilievo a favore di un'interpretazione rigorosa del suddetto
2 principio sancito dalla S.C. risiede nella circostanza che l'esposizione precisa e dettagliata dei fatti posti a fondamento della domanda costituisce requisito indispensabile al fine di consentire al resistente di approntare le proprie difese in maniera precisa, alla luce di quanto previsto – a pena di decadenza – dal 2° comma dell'art. 416 c.p.c.; ne consegue che, in caso di carenza di elementi nel ricorso che impediscano al convenuto di conoscere l'effettiva portata delle pretese avverse, ovvero i fatti posti a fondamento delle stesse, il ricorso (rectius: la domanda) debba essere dichiarato nullo, sia perché non consente il rispetto delle regole fondamentali poste a base del processo del lavoro, quali in precedenza specificate, sia in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 414 c.p.c.
10. Tale nullità, inoltre, non può neppure essere sanata da un'integrazione successiva in corso di causa degli elementi mancanti, giacché – diversamente - si andrebbe a concretare una violazione del principio del contraddittorio, sempre in considerazione di quanto disposto nell'art. 416 c.p.c. in merito alla posizione del convenuto.
11. Alla dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. non può ritenersi infine applicabile la norma di cui all'art. 164, 5° comma c.p.c. (che prevede la fissazione di un termine da parte del giudice per rinnovare la citazione o per integrare la domanda), in mancanza di un espresso rinvio ed in considerazione della particolare natura del processo del lavoro che, come è noto, è caratterizzato dalla concentrazione, dall'immediatezza e dall'oralità (in questo senso espressamente Pret. Monza, 21 dicembre 1996).
12. Tale ultima affermazione è stata per la verità da ultimo autorevolmente contraddetta dalla S.C., la quale, con sentenza a S.U. n. 11353 del 17.6.2004, ha affermato l'estensibilità ai processi sottoposti al rito del lavoro (ed in particolare al caso di mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda: art. 414, n. 4 c.p.c.) della norma da ultimo citata. Tale conclusione tuttavia non appare condivisibile, in quanto tende ad introdurre nel processo del lavoro un meccanismo di integrazione successiva del thema decidendum, in evidente contrasto non solo con i già citati principi della concentrazione, immediatezza e oralità del processo del lavoro – impedendo per altro al giudice di esercitare il potere-dovere di conoscere appieno, fin dall'inizio del processo, la materia del contendere – ma anche e soprattutto con il regime delle preclusioni vigente nell'ambito del processo del lavoro stesso: a tale ultimo proposito, si deve evidenziare come il consentire al ricorrente di integrare successivamente alla prima udienza il proprio atto introduttivo (entro un termine allo
3 scopo assegnato) comporta necessariamente di dover consentire al resistente di integrare a sua volta il proprio atto introduttivo in conseguenza delle altrui modifiche (entro un ulteriore termine da assegnare, magari entro 10 giorni prima della successiva udienza, in analogia a quanto disposto dall'art. 416 c.p.c.), nonché ancora di consentire al ricorrente, entro la prima udienza successiva alla concessione del suddetto termine, di replicare nuovamente alle avverse difese;
tutto ciò tuttavia, si badi bene, senza la possibilità per le parti di formulare nuovi e diversi mezzi di prova in conseguenza delle nuove prospettazioni del ricorrente come pure delle avverse difese al riguardo, non potendosi in ogni caso derogare ai termini decadenziali previsti dagli artt. 414 e 416
c.p.c.
13. Tale sistema - come è evidente - non solo risulta proceduralmente farraginoso e contrario alle già citate esigenze di concentrazione, immediatezza ed oralità che caratterizzano il rito speciale del lavoro, ma comporta anche il concreto rischio per la parte ricorrente ottenere l'autorizzazione ad integrare i requisiti formali del proprio atto introduttivo senza tuttavia poter poi fornire la prova della fondatezza delle proprie richieste, esponendosi in tal modo al concreto rischio di un rigetto della domanda nel merito con impossibilità di riproporla in successivo giudizio. Conseguenza questa che ovviamente non deriva dalla pronuncia di nullità del ricorso adottata con sentenza, che non pregiudica in alcun modo la possibilità di riproporre la domanda senza alcuna preclusione.
14. Ciò premesso in linea generale – e considerato che la valutazione complessiva che il giudice deve effettuare al fine di accertare se, pur nella carenza di taluni elementi fattuali e di diritto dell'atto introduttivo, lo stesso tuttavia estrinsechi in maniera inequivocabile sia le ragioni che hanno indotto l'attore ad adire il giudice, sia il bene della vita da lui richiesto, presuppone una sorta di autointegrazione dell'atto – osserva questo giudice che, nel caso specie, la suddetta autointegrazione non appare possibile per l'assenza di qualsiasi indicazione relativa alla causa petendi.
15. Nel caso di specie, il ricorso non riporta l'indicazione specifica della cartella esattoriale impugnata, ma si limita a menzionare alcune cartelle dell'intimazione di pagamento – la qual cosa fa presupporre che le cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, cui si intende chiedere la prescrizione del credito, sono altre o anche altre – per le quali risulta pendente un precedente giudizio, senza fornire i numeri dell'iscrizione a ruolo. In assenza di una precisa individuazione dell'atto impugnato, la domanda appare generica e, pertanto, inammissibile.
4 16. Né tale assenza di elementi non può essere diversamente superata, non avendo parte ricorrente neppure invocato l'applicazione dell'art. 36 Cost., norma parametrica di carattere precettivo nel rito del lavoro.
17. A causa di tale indeterminatezza del ricorso introduttivo, la domanda non può che essere dichiarata d'ufficio nulla.
18. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono giusti motivi di ordine equitativo, in considerazione del tenore delle questioni trattate e dei motivi della decisione su un'eccezione preliminare, le spese della causa ben possono essere interamente compensate tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro-Dott.ssa Susanna Cirianni- definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità della domanda;
- compensa integralmente le spese del giudizio
Così deciso, 17.2.2025
Il Giudice
Il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni
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