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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/04/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa
DA
, n. in BRASILE, il 14/05/1995, CF. Parte_1
cittadino italiano (cfr. doc. 1) C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CASTALDI STEFANIA, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
PARTE ATTRICE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
CONCLUSIONI DEL PM “visto, nulla si oppone.”
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione,
con il quale parte attrice ha chiesto l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico di orchiectomia con conseguente vaginoplastica,
deducendo:
• che egli, “…pur appartenendo sin dalla nascita al genere maschile, ha
sempre manifestato sin da piccolo un rifiuto avverso il proprio sesso
biologico, pur riconoscendosi nel genere in cui è nato” (cfr. atto di citazione, pag. 1);
• che lo stesso “…pur manifestando una generale soddisfazione nei
confronti del proprio corpo, prova un evidente disagio solo relativamente
ad alcune parti, quali il pene e dei testicoli”, che sono da lui vissuti come
“…invalidanti che gli impediscono di vivere serenamente la propria vita
sociale e sessuale”;
• che egli “…vuol continuare a confermare il genere in cui è nato, ovvero
non rifiuta il proprio genere maschile e non ha volontà di volersi sottoporre
ad una transizione verso il genere femminile, continuando a conservare il
proprio nome e il proprio genere di nascita, ovvero quello maschile”;
• che “…il senso di rifiuto avverso il proprio sesso biologico e pertanto il
disagio provocato dalla presenza dell'organo sessuale maschile può
assumere, giusta relazione del Dipartimento di Salute Mentale Unità
Operativa Complesso Psichiatria 3 Ospedali Legnago – San Bonifacio e
territorio, dell'Azienda ULSS del 31/10/2023, i tratti di un Parte_2
Dismorfismo Corporeo, in quanto il soggetto vive una compromissione
delle relazioni sociali ed affettive, per cui richiede di sottoporsi a
2 trattamento chirurgico ed evita di mostrare il corpo evitando finanche
rapporti intimi”;
così sinteticamente riepilogate le deduzioni attoree;
osservato che, all'udienza di comparizione dell'istante, l'attore ha confermato integralmente il contenuto del ricorso, sicché la causa è stata assegnata in decisione;
ritenuto che il ricorso non possa trovare accoglimento;
osservato, invero, che la richiesta attorea non rientra nella sfera d'applicazione della normativa di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164
(norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), che, all'art. 1
prevede che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale
passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da
quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni
dei suoi caratteri sessuali”;
osservato, al riguardo, che la legge n. 164 del 1982:
i) affronta la questione della transessualità, cioè del disallineamento e della ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità;
ii) si regge sul bilanciamento legislativo tra il diritto all'identità delle persone e l'interesse pubblico all'attribuzione del sesso su base biologica,
sul presupposto di una condizione di disforia di genere in capo al soggetto istante e della conseguente esigenza di riconversione del sesso per adeguare la struttura corporea a quella mentale;
iii) è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona che presenti disforia di genere, sul presupposto che è dovere di solidarietà per
3 gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione,
senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso all'orientamento psicologico e comportamentale del soggetto interessato, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e,
così, la certezza dei rapporti giuridici;
cosi chiarito de iure condito il perimetro della normativa in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, che si muove all'interno di una logica di genere prettamente 'binaria';
osservato che la domanda attorea è estranea a tale perimetro della norma, poiché presuppone in capo all'attore non già una disforia di genere con la connessa esigenza di allineamento somatico all'identità sessuale,
bensì il personale “…rifiuto avverso il proprio sesso biologico, pur
riconoscendosi nel genere in cui è nato”, che presenta al più i tratti del dismorfismo corporeo1 (cfr. atto di citazione, pag. 2), poiché l'attore “…non
rifiuta il proprio genere maschile e non ha volontà di volersi sottoporre ad
una transizione verso il genere femminile, continuando a conservare il
proprio nome e il proprio genere di nascita, ovvero quello maschile” (cfr.
atto di citazione, pag. 1, in fine);
4
ritenuto che
, analizzata in tali termini, la domanda attorea si scontra con l'attuale caratterizzazione dell'ordinamento giuridico italiano in termini di binarismo di genere2 in cui, seppure accertamento e documentazione del sesso della persona effettuati alla nascita con esclusivo riguardo agli organi sessuali esterni sono suscettibili di successiva rettifica di attribuzione (in conseguenza di sopravvenute modificazioni dei caratteri sessuali per una evoluzione naturale ed obiettiva di una situazione originariamente non chiaramente definita o solo apparentemente definita,
ancorché coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti od a promuoverne il normale sviluppo), è tuttora esclusa la possibilità di autorizzare interventi chirurgici diretti ad alterare, attraverso operazioni demolitorie e/o ricostruttive, gli organi genitali esistenti, nel senso di creare artificialmente quelli dell'altro sesso, in assenza di una condizione di disforia di genere e, quindi, in assenza di richiesta di rettificazione dell'attribuzione di sesso in logica di transizione binaria dall'un sesso all'altro (da maschio a femmina o da femmina a maschio);
osservato invero, che tale possibilità è tuttora esclusa dalla previsione dell'art. 5 cod.civ., secondo il quale “Gli atti di disposizione del proprio
corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della
integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine
5 pubblico o al buon costume”, tenuto conto della irreversibilità dell'atto demolitorio del sesso biologico e della conseguente diminuzione permanente della integrità fisica di chi vi si sottoponga;
osservato, perciò, che, nell'attuale contesto normativo caratterizzato da binarismo di genere, sebbene l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 ha fatto venir meno il carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica
(cfr. Corte Cost. n. 221 del 2015), permane ferma la necessità di un accertamento rigoroso dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di
genere in senso binario nel percorso seguito dalla persona interessata,
dovendosi cioè escludere il rilievo prioritario o esclusivo del solo elemento volontaristico ai fini dell'accertamento di tale transizione di genere (cfr.
Corte Cost. n. 180 del 2017; anche ordinanza n. 185 del 2017);
rilevato, a conferma di quanto sopra, che, ai sensi dell'art. 7 della legge n.
164/82, solo l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico cui si sia sottoposto il soggetto richiedente il trattamento medico-sanitario conformativo;
osservato che, proprio nella indicata prospettiva della attuale caratterizzazione dell'ordinamento giuridico italiano in termini di binarismo
di genere, la Corte Costituzionale (cfr. sent. 143 del 23/07/24) si è financo espressa nel senso dell'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'art. 1
della legge n. 164 del 1982 per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevede
6 che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un altro sesso, diverso dal maschile e dal femminile,
in una logica, quindi - relativamente nuova per il diritto - di rivendicazione di una identità di genere non binaria (cfr. Corte Cost. n. 143 del 23/07/24,
in motivazione);
rilevato che, per tali casi, comunque caratterizzati dalla presenza di una condizione di disforia di genere3 – la Corte, pur riconoscendo che si evidenzia un problema di tono costituzionale, ha affermato che le questioni, per le ricadute sistematiche che implicano, eccedono il perimetro del sindacato di legittimità costituzionale e, ipotizzando l'introduzione di un terzo genere di stato civile con impatto generale sul sistema, postulano necessariamente un intervento legislativo di sistema,
nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria4;
ritenuto, conclusivamente, che, in assenza di una condizione di disforia di genere in capo all'attore ed avendo egli ribadito che “…vuol continuare a
confermare il genere in cui è nato, ovvero non rifiuta il proprio genere
maschile e non ha volontà di volersi sottoporre ad una transizione verso il genere femminile, continuando a conservare il proprio nome e il proprio
genere di nascita, ovvero quello maschile” (cfr. atto di citazione pag. 1),
debba affermarsi che la richiesta attorea di sottoposizione a trattamento chirurgico demolitivo di orchiectomia con conseguente vaginoplastica integri la previsione di cui all'art. 5 cod.civ.;
ritenuto, pertanto, che la domanda attorea vada respinta;
osservato che nulla va statuito sulle spese, considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/24
Il Giudice estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nella Relazione ULSS 9 (cfr. doc. 3 attoreo) quanto di seguito: Parte_2 2 Binarismo di genere che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 143/24, informa vuoi il diritto di famiglia (così per il matrimonio e l'unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), vuoi il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice),vuoi il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), vuoi il diritto della riservatezza (i “luoghi di contatto”, quali carceri, ospedali e simili, sono normalmente strutturati per genere maschile e femminile). 3 Sottolinea la Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 143/24 che, secondo il remittente, la diagnosi rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica in funzione del giudizio a quo conferma nella specie la realtà clinica dell'identificazione non binaria e invero essa, come trascritta nell'ordinanza di rimessione, sottolinea che «[i] termini disforia di genere (DSM-5) e incongruenza di genere (ICD-11) includono sia le denominazioni di genere binarie (maschile/femminile) sia tutte le altre forme di definizione di genere (riassunte nel termine non-binario”. 4 La Corte con la sentenza in esame riconosce: i) che la psicologia sociale ha ormai acquisito una concezione non binaria dell'identità di genere, sul condiviso presupposto che il genere stesso non sia determinato unicamente dal dato morfologico e cromosomico, ma altresì da fattori sociali e psicologici;
ii) che, purtuttavia, nell'attuale sistema ordinamentale italiano imperniato sul binarismo di genere, le acquisizioni della psicologia sociale unitamente alle plurime indicazioni del diritto comparato e dell'Unione europea, analizzate nella pronuncia, pongono la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale, in una prospettiva, cioè, de iure condendo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa
DA
, n. in BRASILE, il 14/05/1995, CF. Parte_1
cittadino italiano (cfr. doc. 1) C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CASTALDI STEFANIA, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
PARTE ATTRICE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
CONCLUSIONI DEL PM “visto, nulla si oppone.”
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione,
con il quale parte attrice ha chiesto l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico di orchiectomia con conseguente vaginoplastica,
deducendo:
• che egli, “…pur appartenendo sin dalla nascita al genere maschile, ha
sempre manifestato sin da piccolo un rifiuto avverso il proprio sesso
biologico, pur riconoscendosi nel genere in cui è nato” (cfr. atto di citazione, pag. 1);
• che lo stesso “…pur manifestando una generale soddisfazione nei
confronti del proprio corpo, prova un evidente disagio solo relativamente
ad alcune parti, quali il pene e dei testicoli”, che sono da lui vissuti come
“…invalidanti che gli impediscono di vivere serenamente la propria vita
sociale e sessuale”;
• che egli “…vuol continuare a confermare il genere in cui è nato, ovvero
non rifiuta il proprio genere maschile e non ha volontà di volersi sottoporre
ad una transizione verso il genere femminile, continuando a conservare il
proprio nome e il proprio genere di nascita, ovvero quello maschile”;
• che “…il senso di rifiuto avverso il proprio sesso biologico e pertanto il
disagio provocato dalla presenza dell'organo sessuale maschile può
assumere, giusta relazione del Dipartimento di Salute Mentale Unità
Operativa Complesso Psichiatria 3 Ospedali Legnago – San Bonifacio e
territorio, dell'Azienda ULSS del 31/10/2023, i tratti di un Parte_2
Dismorfismo Corporeo, in quanto il soggetto vive una compromissione
delle relazioni sociali ed affettive, per cui richiede di sottoporsi a
2 trattamento chirurgico ed evita di mostrare il corpo evitando finanche
rapporti intimi”;
così sinteticamente riepilogate le deduzioni attoree;
osservato che, all'udienza di comparizione dell'istante, l'attore ha confermato integralmente il contenuto del ricorso, sicché la causa è stata assegnata in decisione;
ritenuto che il ricorso non possa trovare accoglimento;
osservato, invero, che la richiesta attorea non rientra nella sfera d'applicazione della normativa di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164
(norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), che, all'art. 1
prevede che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale
passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da
quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni
dei suoi caratteri sessuali”;
osservato, al riguardo, che la legge n. 164 del 1982:
i) affronta la questione della transessualità, cioè del disallineamento e della ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità;
ii) si regge sul bilanciamento legislativo tra il diritto all'identità delle persone e l'interesse pubblico all'attribuzione del sesso su base biologica,
sul presupposto di una condizione di disforia di genere in capo al soggetto istante e della conseguente esigenza di riconversione del sesso per adeguare la struttura corporea a quella mentale;
iii) è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona che presenti disforia di genere, sul presupposto che è dovere di solidarietà per
3 gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione,
senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso all'orientamento psicologico e comportamentale del soggetto interessato, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e,
così, la certezza dei rapporti giuridici;
cosi chiarito de iure condito il perimetro della normativa in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, che si muove all'interno di una logica di genere prettamente 'binaria';
osservato che la domanda attorea è estranea a tale perimetro della norma, poiché presuppone in capo all'attore non già una disforia di genere con la connessa esigenza di allineamento somatico all'identità sessuale,
bensì il personale “…rifiuto avverso il proprio sesso biologico, pur
riconoscendosi nel genere in cui è nato”, che presenta al più i tratti del dismorfismo corporeo1 (cfr. atto di citazione, pag. 2), poiché l'attore “…non
rifiuta il proprio genere maschile e non ha volontà di volersi sottoporre ad
una transizione verso il genere femminile, continuando a conservare il
proprio nome e il proprio genere di nascita, ovvero quello maschile” (cfr.
atto di citazione, pag. 1, in fine);
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ritenuto che
, analizzata in tali termini, la domanda attorea si scontra con l'attuale caratterizzazione dell'ordinamento giuridico italiano in termini di binarismo di genere2 in cui, seppure accertamento e documentazione del sesso della persona effettuati alla nascita con esclusivo riguardo agli organi sessuali esterni sono suscettibili di successiva rettifica di attribuzione (in conseguenza di sopravvenute modificazioni dei caratteri sessuali per una evoluzione naturale ed obiettiva di una situazione originariamente non chiaramente definita o solo apparentemente definita,
ancorché coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti od a promuoverne il normale sviluppo), è tuttora esclusa la possibilità di autorizzare interventi chirurgici diretti ad alterare, attraverso operazioni demolitorie e/o ricostruttive, gli organi genitali esistenti, nel senso di creare artificialmente quelli dell'altro sesso, in assenza di una condizione di disforia di genere e, quindi, in assenza di richiesta di rettificazione dell'attribuzione di sesso in logica di transizione binaria dall'un sesso all'altro (da maschio a femmina o da femmina a maschio);
osservato invero, che tale possibilità è tuttora esclusa dalla previsione dell'art. 5 cod.civ., secondo il quale “Gli atti di disposizione del proprio
corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della
integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine
5 pubblico o al buon costume”, tenuto conto della irreversibilità dell'atto demolitorio del sesso biologico e della conseguente diminuzione permanente della integrità fisica di chi vi si sottoponga;
osservato, perciò, che, nell'attuale contesto normativo caratterizzato da binarismo di genere, sebbene l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 ha fatto venir meno il carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica
(cfr. Corte Cost. n. 221 del 2015), permane ferma la necessità di un accertamento rigoroso dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di
genere in senso binario nel percorso seguito dalla persona interessata,
dovendosi cioè escludere il rilievo prioritario o esclusivo del solo elemento volontaristico ai fini dell'accertamento di tale transizione di genere (cfr.
Corte Cost. n. 180 del 2017; anche ordinanza n. 185 del 2017);
rilevato, a conferma di quanto sopra, che, ai sensi dell'art. 7 della legge n.
164/82, solo l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico cui si sia sottoposto il soggetto richiedente il trattamento medico-sanitario conformativo;
osservato che, proprio nella indicata prospettiva della attuale caratterizzazione dell'ordinamento giuridico italiano in termini di binarismo
di genere, la Corte Costituzionale (cfr. sent. 143 del 23/07/24) si è financo espressa nel senso dell'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'art. 1
della legge n. 164 del 1982 per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevede
6 che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un altro sesso, diverso dal maschile e dal femminile,
in una logica, quindi - relativamente nuova per il diritto - di rivendicazione di una identità di genere non binaria (cfr. Corte Cost. n. 143 del 23/07/24,
in motivazione);
rilevato che, per tali casi, comunque caratterizzati dalla presenza di una condizione di disforia di genere3 – la Corte, pur riconoscendo che si evidenzia un problema di tono costituzionale, ha affermato che le questioni, per le ricadute sistematiche che implicano, eccedono il perimetro del sindacato di legittimità costituzionale e, ipotizzando l'introduzione di un terzo genere di stato civile con impatto generale sul sistema, postulano necessariamente un intervento legislativo di sistema,
nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria4;
ritenuto, conclusivamente, che, in assenza di una condizione di disforia di genere in capo all'attore ed avendo egli ribadito che “…vuol continuare a
confermare il genere in cui è nato, ovvero non rifiuta il proprio genere
maschile e non ha volontà di volersi sottoporre ad una transizione verso il genere femminile, continuando a conservare il proprio nome e il proprio
genere di nascita, ovvero quello maschile” (cfr. atto di citazione pag. 1),
debba affermarsi che la richiesta attorea di sottoposizione a trattamento chirurgico demolitivo di orchiectomia con conseguente vaginoplastica integri la previsione di cui all'art. 5 cod.civ.;
ritenuto, pertanto, che la domanda attorea vada respinta;
osservato che nulla va statuito sulle spese, considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/24
Il Giudice estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nella Relazione ULSS 9 (cfr. doc. 3 attoreo) quanto di seguito: Parte_2 2 Binarismo di genere che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 143/24, informa vuoi il diritto di famiglia (così per il matrimonio e l'unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), vuoi il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice),vuoi il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), vuoi il diritto della riservatezza (i “luoghi di contatto”, quali carceri, ospedali e simili, sono normalmente strutturati per genere maschile e femminile). 3 Sottolinea la Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 143/24 che, secondo il remittente, la diagnosi rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica in funzione del giudizio a quo conferma nella specie la realtà clinica dell'identificazione non binaria e invero essa, come trascritta nell'ordinanza di rimessione, sottolinea che «[i] termini disforia di genere (DSM-5) e incongruenza di genere (ICD-11) includono sia le denominazioni di genere binarie (maschile/femminile) sia tutte le altre forme di definizione di genere (riassunte nel termine non-binario”. 4 La Corte con la sentenza in esame riconosce: i) che la psicologia sociale ha ormai acquisito una concezione non binaria dell'identità di genere, sul condiviso presupposto che il genere stesso non sia determinato unicamente dal dato morfologico e cromosomico, ma altresì da fattori sociali e psicologici;
ii) che, purtuttavia, nell'attuale sistema ordinamentale italiano imperniato sul binarismo di genere, le acquisizioni della psicologia sociale unitamente alle plurime indicazioni del diritto comparato e dell'Unione europea, analizzate nella pronuncia, pongono la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale, in una prospettiva, cioè, de iure condendo.
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